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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/06/2025, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3237/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“modifica delle condizioni di divorzio” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
Monica Chiti che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...] - Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per la ricorrente: modificare le condizioni di divorzio nel senso di prevedere l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre attribuendo a quest'ultima il potere di Per_1 assumere anche tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio;
porre a carico del padre la maggior somma di € 250,00 mensili con decorrenza dal mese di marzo 2025, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
con vittoria di spese;
pagina 1 di 4 FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato l'8.3.25 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la modifica dei provvedimenti di affidamento e mantenimento del figlio minore di cui era stato previsto l'affido condiviso con contributo paterno di € 200,00 Per_1
mensili nella sentenza di divorzio congiunto emessa dal Tribunale di Firenze in data 1-
6.10.2020, in ragione di una persistente assenza del padre dalla vita del figlio con interruzione di qualunque frequentazione e mancato versamento del contributo economico a suo tempo concordato.
All'udienza del 10.6.25, in contumacia del resistente il procuratore ha concluso come in epigrafe indicato.
Risultano accoglibili le domande formulate dalla ricorrente che appaiono rispondenti all'interesse del figlio minore. Infatti, a verbale di udienza la madre ha confermato che il figlio non vede il padre da marzo 2023 e che la stessa ricorrente non ha più contatti con il dalla medesima data;
gli unici contatti telefonici intervenuti fra ed il CP_1 Per_1
padre coincidono con i compleanni del minore negli anni 2023 e 2024, quando il padre lo ha chiamato per chiedergli quale regalo avrebbe voluto ricevere da lui.
Peraltro il resistente pur regolarmente notiziato presso il suo attuale indirizzo di residenza in Terni, ha ritenuto di non costituirsi, manifestando così il suo disinteresse in ordine alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale.
Quanto alla contribuzione economica paterna per il minore, la ricorrente ha chiarito di non aver mai ricevuto il regolare versamento del contributo concordato in sede di divorzio, ma solo versamenti sporadici sia pur per somme più consistenti. Tale circostanza risulta documentata dalla movimentazione del c/c di cui è titolare la ricorrente presso Banca di
Cambiano, di cui è depositato estratto per gli anni 2022-24
Alla luce di quanto sopra, il collegio ritiene sussistenti i presupposti per derogare all'ordinario regime di affido condiviso della prole e disporre l'affido esclusivo di Per_1 alla madre attribuendo a quest'ultima anche il potere di assumere tutte le decisioni anche di maggior interesse per il minore (salute, istruzione, documenti validi per l'espatrio).
Quanto ai provvedimenti economici, risulta che la ricorrente, priva di costi di alloggio in quanto abita in casa di proprietà di famiglia, percepisce un reddito da lavoro di € 20.500,00
(pari ad € 1.700,00 per dodici mensilità) e un assegno unico di €233,00 così dichiarato a pagina 2 di 4 verbale (che non risulta accreditato sull'unico c/c documentato). Dispone inoltre di piccoli investimenti grazie a lasciti ereditari di circa 20.000,00-
Pertanto, in assenza di modificazione della disciplina della frequentazione, che già risultava inesistente al momento del divorzio (come da verbale di udienza del 22.9.20 allegato), risulta opportuno aumentare il contributo paterno all'importo di € 250,00 mensili con decorrenza dalla domanda, atteso il tempo trascorso dall'accordo di divorzio e le maggiori esigenze del figlio per l'accresciuta età.
In punto di spese, il resistente soccombente dovrà rimborsare a controparte le spese del giudizio che si liquidano tenuto conto della natura e dello svolgimento o del processo in complessivi € 4.377,36 di cui € 3.000,00 per compensi, € 450,00 per spese generali ed €
927,36 per CAP e IVA.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, in modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 2136/20 emessa dal
Tribunale di Firenze in data 1-6.10.2020,
dispone l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, la quale provvederà ad Per_1
assumere tutte le decisioni anche di maggior interesse per il minore (salute, istruzione, documenti validi per l'espatrio).
pone a carico di , con decorrenza dal mese di marzo 2025, la somma Controparte_1 mensile di € 250,00 quale contributo per il mantenimento del figlio da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
condanna a rimborsare a controparte le spese di lite che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 4.377,36 come sopra liquidate.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 15 maggio 2025.
Provvedimento redatto in collaborazione con la MOT dott.ssa India Baldi
pagina 3 di 4 Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3237/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“modifica delle condizioni di divorzio” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
Monica Chiti che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...] - Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per la ricorrente: modificare le condizioni di divorzio nel senso di prevedere l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre attribuendo a quest'ultima il potere di Per_1 assumere anche tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio;
porre a carico del padre la maggior somma di € 250,00 mensili con decorrenza dal mese di marzo 2025, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
con vittoria di spese;
pagina 1 di 4 FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato l'8.3.25 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la modifica dei provvedimenti di affidamento e mantenimento del figlio minore di cui era stato previsto l'affido condiviso con contributo paterno di € 200,00 Per_1
mensili nella sentenza di divorzio congiunto emessa dal Tribunale di Firenze in data 1-
6.10.2020, in ragione di una persistente assenza del padre dalla vita del figlio con interruzione di qualunque frequentazione e mancato versamento del contributo economico a suo tempo concordato.
All'udienza del 10.6.25, in contumacia del resistente il procuratore ha concluso come in epigrafe indicato.
Risultano accoglibili le domande formulate dalla ricorrente che appaiono rispondenti all'interesse del figlio minore. Infatti, a verbale di udienza la madre ha confermato che il figlio non vede il padre da marzo 2023 e che la stessa ricorrente non ha più contatti con il dalla medesima data;
gli unici contatti telefonici intervenuti fra ed il CP_1 Per_1
padre coincidono con i compleanni del minore negli anni 2023 e 2024, quando il padre lo ha chiamato per chiedergli quale regalo avrebbe voluto ricevere da lui.
Peraltro il resistente pur regolarmente notiziato presso il suo attuale indirizzo di residenza in Terni, ha ritenuto di non costituirsi, manifestando così il suo disinteresse in ordine alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale.
Quanto alla contribuzione economica paterna per il minore, la ricorrente ha chiarito di non aver mai ricevuto il regolare versamento del contributo concordato in sede di divorzio, ma solo versamenti sporadici sia pur per somme più consistenti. Tale circostanza risulta documentata dalla movimentazione del c/c di cui è titolare la ricorrente presso Banca di
Cambiano, di cui è depositato estratto per gli anni 2022-24
Alla luce di quanto sopra, il collegio ritiene sussistenti i presupposti per derogare all'ordinario regime di affido condiviso della prole e disporre l'affido esclusivo di Per_1 alla madre attribuendo a quest'ultima anche il potere di assumere tutte le decisioni anche di maggior interesse per il minore (salute, istruzione, documenti validi per l'espatrio).
Quanto ai provvedimenti economici, risulta che la ricorrente, priva di costi di alloggio in quanto abita in casa di proprietà di famiglia, percepisce un reddito da lavoro di € 20.500,00
(pari ad € 1.700,00 per dodici mensilità) e un assegno unico di €233,00 così dichiarato a pagina 2 di 4 verbale (che non risulta accreditato sull'unico c/c documentato). Dispone inoltre di piccoli investimenti grazie a lasciti ereditari di circa 20.000,00-
Pertanto, in assenza di modificazione della disciplina della frequentazione, che già risultava inesistente al momento del divorzio (come da verbale di udienza del 22.9.20 allegato), risulta opportuno aumentare il contributo paterno all'importo di € 250,00 mensili con decorrenza dalla domanda, atteso il tempo trascorso dall'accordo di divorzio e le maggiori esigenze del figlio per l'accresciuta età.
In punto di spese, il resistente soccombente dovrà rimborsare a controparte le spese del giudizio che si liquidano tenuto conto della natura e dello svolgimento o del processo in complessivi € 4.377,36 di cui € 3.000,00 per compensi, € 450,00 per spese generali ed €
927,36 per CAP e IVA.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, in modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 2136/20 emessa dal
Tribunale di Firenze in data 1-6.10.2020,
dispone l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, la quale provvederà ad Per_1
assumere tutte le decisioni anche di maggior interesse per il minore (salute, istruzione, documenti validi per l'espatrio).
pone a carico di , con decorrenza dal mese di marzo 2025, la somma Controparte_1 mensile di € 250,00 quale contributo per il mantenimento del figlio da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
condanna a rimborsare a controparte le spese di lite che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 4.377,36 come sopra liquidate.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 15 maggio 2025.
Provvedimento redatto in collaborazione con la MOT dott.ssa India Baldi
pagina 3 di 4 Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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