Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/06/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 262/2021
n. 262/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. Eugenio Scagliusi - Giudice Ausiliario Estensore sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 14 Gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 262/2021 R.G., promossa da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Rossana Guida
APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante “pro tempore” (p.i.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Gagliardi;
P.IVA_1
n persona del legale rappresentante “pro tempore” Controparte_2
(contumace)
(contumace) Controparte_3
(contumace) Controparte_4
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso a mezzo note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.01.2025, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
Con atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Lecce – Sez. Dist. Tricase notificato il
15.03.2012, esponeva come il giorno 18.08.2009, alle ore 13.00 circa, la Parte_1
propria autovettura “Fiat Marea” tg. BR349DB, che in quel momento guidava, veniva violentemente urtata da Una “Fiat Panda” tg. BA972AJ di proprietà di e guidata da Controparte_4 CP_3
che invadeva l'altra corsia. Riferiva come nell'occorso avesse riportato lesioni (deviazione
[...]
della falange del III dito mano sinistra) pregiudicanti la sua attività professionale di violinista – concertista oltreché di insegnante di violino presso l'Istituto Conservatorio di Corsano e che, richiesto il pagamento dei danni alla propria compagnia assicuratrice, la Controparte_1
questa avesse riconosciuto la responsabilità della conducente della “Fiat Panda” versando all'attore il solo esiguo importo di €. 800,00 e di €. 200,00 per spese legali, senza riconoscimento di invalidità
permanente ed altri danni. Affermava competergli maggiori somme a titolo di danno biologico, che quantificava in complessive €. 4.865,01, invocando peraltro una specifica personalizzazione derivante dalla riduzione della propria capacità lavorativa specifica di professionista violinista, con ulteriore pregiudizio che quantificava in complessivi €. 240.000,00. Pertanto, formulava richiesta risarcitoria per complessivi €. 244.177,05 chiedendo al Tribunale la condanna della compagnia di assicurazione in solido con proprietaria e conducente della “Fiat Panda”, oltre spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio la educendo come l'impatto Controparte_2
tra le due autovetture fosse stato di modestissima entità e, come tale, incompatibile con la tipologia di lesioni riportate in citazione. Concludeva per il rigetto della domanda e, in via subordinata, per la riduzione del risarcimento preteso.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali e consulenza tecnica medico legale.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 15.12.2020 la causa passava in decisione.
Con sentenza n. 2934/2020 del 15.12.2020 il Tribunale di Lecce, ritenuta la responsabilità della conducente della “Fiat Panda” nella causazione del sinistro e richiamati gli accertamenti peritali eseguiti, statuiva in €. 4.012,04 la somma dovuta all'attore e, pertanto, detratto l'acconto di €. 1.000,00 ricevuto,
condannava le convenute e la compagnia assicuratrice al pagamento, in solido, della differenza pari ad €.
3.012,04, oltre interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo, non riconoscendo aver l'attore fornito la rigorosa prova di ulteriori pregiudizi in conseguenza delle lesioni patite;
stante la notevole riduzione del risarcimento riconosciuto rispetto a quanto richiesto, compensava per metà le spese legali, gravando del pagamento dell'altra metà le parti soccombenti.
2 r.g. 262/2021
Ha proposto appello avverso tale sentenza lamentando non aver il Tribunale Parte_1
accolto la domanda di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente al 4% da adeguare e personalizzare, ritenendo sussistente solo il danno da invalidità temporanea. Ha chiesto il rinnovo della consulenza medico legale espletata, con condanna delle convenute al pagamento del danno biologico da invalidità permanente da personalizzare ed adeguare, nonché l'ulteriore danno patrimoniale derivante dalla limitazione dell'attività lavorativa extra-scolastica specifica, indicato in
€. 240.000,00.
Si è costituita nella presente fase di appello la ffermando la correttezza degli Controparte_5
accertamenti svolti dal c.t.u. e giudicando eccessiva e sproporzionata la domanda attorea in specie riguardo la personalizzazione del danno. Ha concluso per la inammissibilità e per il rigetto dell'appello.
Non si sono costituite, invece, le altre parti appellate, dichiarate contumaci.
Passata una prima volta in decisione, la causa con ordinanza del 24.03.2023 veniva rimessa sul ruolo disponendo una nuova consulenza tecnica.
Eseguito l'incombente istruttorio, le parti hanno precisato le conclusioni a mezzo note scritte depositate per l'udienza cartolare del 14.01.2025, all'esito della quale la causa è passata definitivamente in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sintetizzando i motivi di appello, con il primo, lungo ed articolato, si deduce non aver il Tribunale
accolto la domanda risarcitoria relativa al danno biologico da invalidità permanente al 4%, da adeguare e personalizzare con la evidente maggiore portata di ogni altra componente del danno alla salute, ritenendo sussistente solo il danno da invalidità temporanea. L'errore consisterebbe sia nell'aver recepito le conclusioni del consulente tecnico, che non avrebbe ben valutato la documentazione agli atti, sia nell'aver disatteso le altre emergenze istruttorie attestanti la sussistenza dei danni subiti.
2. Con il secondo motivo si contesta aver il Tribunale ritenuto il danno esistenziale e morale subito e richiesto come afferenti a quello da invalidità temporanea e non a quello da invalidità permanente.
In ogni caso, l'attore ha chiesto il risarcimento di tali danni offrendo prova del mutamento esistenziale e della sofferenza morale conseguente alla situazione personale e lavorativa cui sarebbe stato costretto a seguito del sinistro.
3. Con il terzo motivo la sentenza viene censurata nella parte in cui non ha accolto la domanda attorea
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relativa alla richiesta risarcitoria dei danni subiti per la limitazione dell'attività lavorativa extra – scolastica, indicati in €. 240.000,00, salvo altra minore o maggiore da accertarsi.
4. Il quarto motivo evidenzia un errore di calcolo in cui sarebbe incorso il Tribunale laddove, pur determinando il risarcimento riconosciuto all'attore in €. 4.012,04, abbia poi detratto €. 1.000,00 già versatagli in acconto e non già €. 800,00, cioè erroneamente escludendo la quota delle spese legali.
5. Con il quinto motivo ci si duole per la condanna della sola alla convenuta
[...]
e non anche alla rappresentante Controparte_1 Controparte_2
6. Con il sesto motivo si adduce non aver disposto la inammissibilità delle avverse memorie conclusive e di replica per essere state depositate oltre il termine prescritto.
7. Con il settimo motivo ci si duole per non aver il Tribunale accolto la separata domanda risarcitoria derivante dalla espressione ingiuriosa “prodigioso quartetto” contenuta nella conclusionale, con conseguente sua cancellazione.
8. Così sintetizzati i motivi di appello, La Corte rileva preliminarmente come non sia contestata l'attribuzione della responsabilità disposta in sentenza.
9. Possono esaminarsi congiuntamente il primo ed il secondo motivo di appello.
9.1. L'accertamento delle lesioni subite da è stato oggetto di una seconda Parte_1
consulenza medico legale che questa Corte ha ritenuto di disporre con ordinanza del 24.03.2023. La
rinnovazione della indagine, fortemente richiesto da parte appellante, ha riguardato sia il rapporto causale tra le lesioni lamentate dall'attore con il sinistro di cui è causa, sia se dette lesioni abbiano determinato un peggioramento permanente delle condizioni di salute rispetto a quelle preesistenti,
con eventuale determinazione del grado percentuale di danno biologico permanente residuato.
A giudizio della Corte il consulente ha correttamente eseguito l'incarico ed alle sue conclusioni qui occorre riferirsi, come a breve sarà meglio precisato.
9.2. Il consulente, dopo aver indicato le lesioni traumatiche subite da Parte_1
nell'incidente del 18.08.2009, ha riferito non risultanti altre lesioni traumatiche precedentemente l'evento in parola, né sussistere altre patologie che possano aver influenzato la durate della malattia e l'esistenza dei postumi. Su tale premessa, l'esperto ha così concluso:
“…3) Le lesioni hanno determinato un'inabilità temporanea totale di gg. 20, una inabilità temporanea parziale al 50% di gg. 15 ed una inabilità temporanea parziale al 25% di gg. 20.
4) Le lesioni sono guarite con postumi permanenti intesi come danno biologico valutabili nella
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misura del 1%.
5) Si ravvisa inoltre danno nella misura di 1/5 della capacità lavorativa specifica di violinista
concertista perché la menomazione incide sulla attitudine lavorativa, in quanto l'efficienza neuro-
motoria del III dito della mano sinistra è un requisito importante ed indispensabile. Non è compromessa l'attività di insegnamento…”.
9.3. Giova subito chiarire come questa Corte non trova ragione di non condivisione di tali risultanze tecniche cui, pertanto, non rilevandone incongruenze, deve rinviare. A riguardo è sufficiente rammentare come “…il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico
che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che,
sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza
che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame
degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (Cass., III, 09.01.2024, n. 800; I, 16.11.2022, n. 33742; III, 05.09.2022, n. 26051; I,
10.06.2020, n. 11081).
9.3.1. Nel caso di specie, risulta che il c.t.u., dott. ha compiutamente ed Persona_1
ampiamento dedotto alle osservazioni critiche formulate dai consulenti di entrambe le parti processuali e, pertanto, la Corte null'altro ritiene di dover qui aggiungere, se non la espressa conferma delle risultanze tecniche, come agli atti.
9.4. A fini liquidativi, in materia di sinistri stradali vige da tempo un metodo di liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla salute predisposto dal legislatore. Per le lesioni c.d.
micropermanenti, cioè comprese entro il 9% di invalidità, il sistema di valutazione normativo è stato introdotto con l'art. 5, l. 05.03.2001, n. 57, poi modificato dall'art. 23, 3° c, l. 12.12.2002, n. 273. La
materia è confluita, successivamente, in seno al Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs.
07.09.2005, n. 209, entrato in vigore a far data dal 01.01.2006), ove si prevede la costruzione di tabelle distinte per livello di invalidità – a seconda sia essa superiore o meno al 9% – tramite l'art. 138, riguardante il danno biologico per lesioni di non lieve entità, e l'art. 139, concernente il danno biologico per lesioni di lieve entità. Con riguardo a quest'ultima norma sono intervenute ulteriori modifiche ad opera dell'art. 32 del d.l. 24.01.2012, n. 1, convertito con modificazioni nella l.
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24.03.2012, n. 27, relativamente allo specifico problema dell'accertamento medico – legale del danno biologico. Di seguito, gli articoli che prevedono l'adozione delle tabelle normative di valutazione del danno non patrimoniale da lesione alla salute provocate da sinistri stradali (e da responsabilità sanitaria) sono stati oggetto di una riforma attuata a mezzo delle l. 04.08.2017, n. 124.
9.4.1. In conclusione, il danno non patrimoniale del sinistro di cui è causa va liquidato in base all'art. 139 Codice Assicurazioni, secondo le tabelle monetarie introdotte con l'art. 5, l. n. 57/2001 (Cass.,
III, 26.09.2018, n. 22820).
Tali criteri liquidativi comporterebbero il riconoscimento in favore del danneggiato
[...]
(di anni 31 al momento del sinistro) dei seguenti importi: Parte_1
- danno biologico 1% Euro 847,30
- ITT 20 giorni Euro 1.104,80
- ITP al 50% 15 giorni Euro 414,30
- ITP al 25% 20 giorni Euro 411,00
- spese mediche documentate Euro 276,20
- danno morale 1/5 Euro 528,63
TOTALE Euro 3.283,80
Da tale importo totale andrebbe detratto quanto il danneggiato ha già ottenuto in acconto, pari ad €.
800,00.
9.5. Tuttavia, l'accoglimento dei primi due motivi di appello sic et simpliciter comporterebbe una riforma della sentenza con liquidazione del danno non patrimoniale nella minor somma complessiva di Euro 3.283,80, oltre interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo, somma inferiore a quella comunque riconosciuta in primo grado, pari ad Euro 4.012,04. In mancanza di impugnazione incidentale sul punto, si tratterebbe di una reformatio in peius preclusa alla Corte.
9.6. Quanto al c.d. “danno morale”, che giammai può ritenersi sussistente in re ipsa e per come nella specie derivante dalla ridotta “…capacità lavorativa specifica di violinista concertista…”, secondo le puntuali considerazioni formulate dal c.t.u. nel proprio elaborato (pag. 7 e 8), ad esse si rimanda,
condividendole.
9.6.1. Sul punto giova precisare come, essendo quelle subite dal danneggiato nell'occorso di cui qui
è causa lesioni c.d. “micropermanenti”, l'aumento va determinato applicando l'art. 139, 3°c., Codice
Assicurazioni, diventando così esaustivo del risarcimento non patrimoniale conseguente a lesioni
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fisiche. La percentuale che la Corte giudica esaustiva coincide con quella individuata dal c.t.u., cioè
la misura massima prevista dalla norma, pari al 20% (aumento di 1/5 indicato nella relazione).
9.7. Per completezza motivazionale, la Corte precisa che nella su indicata liquidazione si è attenuta al principio espresso dalla Cassazione proprio con riguardo al danno biologico da lesioni micropermanenti e secondo cui “…il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole
vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito.” (Cass., VI,
15.06.2022, n. 19229).
9.8. Tutto ciò precisato, per quanto i due motivi in esame vadano formalmente accolti nei limiti e per quanto di ragione, l'importo da riconoscersi e liquidarsi in favore del danneggiato Parte_1
va comunque confermato nella misura stabilita in sentenza, pari ad Euro 4.012,04.
[...]
10. Passando all'esame del terzo motivo, riguardante la richiesta risarcitoria dei danni subiti per la limitazione dell'attività lavorativa extra – scolastica, indicati in €. 240.000,00, la Corte non ne ravvisa i presupposti per l'accoglimento.
10.1. La Cassazione ha da tempo chiarito come il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica;
sicché, provata – come nella fattispecie in causa – la riduzione della capacità di lavoro specifica, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura qualora la vittima già svolga una attività lavorativa. Tuttavia, “…tale presunzione, peraltro, copre solo l'an dell'esistenza del danno,
mentre ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi
redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'articolo
1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo
preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e
produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto sia diminuito…”. (Cass., III, 25.07.2023, n.
22360. Conforme, III, 07.07.2023, n. 19355).
10.2. Le allegazioni della specifica pretesa risarcitoria offerte dal si riferiscono a compensi Pt_1
comunque minimali e comunque non per prestazioni continuative. Soprattutto, mancano agli atti le dichiarazioni dei redditi del periodo successivo al sinistro, che sarebbero necessarie, in comparazione con quelle precedenti. L'avvenuta produzione solo delle dichiarazioni dei redditi relative ai redditi
2009 (anno del sinistro, avvenuto il 18.08.2009) ed ai redditi 2010 non appaiono di per sé idonee a documentare un costante ed apprezzabile decremento reddituale che avrebbe potuto astrattamente
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condurre al riconoscimento di quanto maggiormente preteso. Sicché il danno da lesione della capacità lavorativa specifica non può quindi essere liquidato.
10.2.1. Agli atti, peraltro, non risulta alcun supporto probatorio relativo alla perdita della capacità lavorativa di “concertista violinista” (richieste di collaborazioni a concerti, serate, manifestazioni, proposte contrattuali, lezioni). E tutto a voler concedere, laddove la Corte avesse potuto apprezzare un concreto ed importante decremento reddituale, avrebbe comunque dovuto tener conto della riduzione della capacità lavorativa secondo la percentuale indicata dal consulente tecnico.
11. Il quarto motivo di appello, relativo all'errore di calcolo in cui sarebbe incorso il Tribunale, che avrebbe detratto dal risarcimento riconosciuto in acconto anche le spese legali, è fondato. Si tratta di mero errore, poco significativo, ma che occorre comunque correggere.
Pertanto, a fronte dell'acconto già percepito di €. 800,00, in favore del danneggiato occorrerà liquidare la residua somma di €. 3.212,04 (4.012,04 – 800,00 = 3.212,04).
12. Il quinto motivo, con il quale ci si duole per la condanna della sola alla convenuta e non anche alla rappresentante Controparte_1 Controparte_2
non coglie nel segno.
[...]
Ritenuto che anche nel presente grado di giudizio la compagnia assicuratrice che ha formalizzato la costituzione ha mutato la sua ragione sociale in presentandosi come Controparte_5
società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS e soggetta al controllo dell'azionista unico d appartenente al Gruppo iscritto all'Albo dei Controparte_1 CP_2
gruppi assicurativi, senza nulla eccepire rispetto alla diversa legittimazione della
[...]
appare evidente che il soggetto giuridico oggi costituita risponde Controparte_2
sostanzialmente degli esiti del presente giudizio. Tanto più che la Controparte_2
nel giudizio di primo grado ha formalizzato la costituzione come mandataria
[...]
ed ha comunque concluso come così manifestandosi vicende societarie (o di mera Controparte_1
rappresentanza) prive di rilievo rispetto alla specie in causa.
Peraltro, la pronuncia di condanna “in solido” tra tutte le parti comunque evocate anche nel presente giudizio elide ogni questione.
14. Relativamente al sesto ed al settimo motivo di appello, da un canto appare irrilevante, rispetto alla decisione assunta e da assumere, se le memorie conclusive di primo grado da parte della compagnia siano state depositate tardivamente. D'altro canto, a giudizio della Corte l'espressione
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“prodigioso quartetto” accusata di essere ingiuriosa rientra nei limiti di una ordinaria dialettica.
15. Non vi sono altre questioni sulle quali la Corte è chiamata a decidere e, pertanto, l'appello va accolto per quanto di ragione, nei limiti su precisati.
16. Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno rideterminate sulla base del decisum, con oneri a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante “pro tempore”, n Controparte_2
persona del legale rappresentante “pro tempore”, , Controparte_3 [...]
, avverso la sentenza n. 2934/2020 del 15.12.2020 del Tribunale di Lecce, così CP_4
provvede:
accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza
- condanna l'appellata compagnia assicurativa, in solido con le altre parti contumaci, al pagamento in favore di , della somma di €. 3.212,04 oltre interessi dalla domanda del Parte_1
sinistro al soddisfo;
- condanna l'appellata compagnia assicurativa, in solido con le altre parti contumaci, al pagamento in favore di , delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida quanto al Parte_1
primo grado in €. 2.000,00 oltre spese, spese generali, iva e cap come per legge, mentre quanto al secondo grado in €.
2.500 oltre spese, spese generali, iva e cap, come per legge;
- spese delle due consulenze tecniche definitivamente a carico dell'appellata compagnia assicurativa,
in solido con le altre parti contumaci.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 23 Giugno 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
(Eugenio Scagliusi) (Antonio Francesco Esposito)
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