Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 55
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha fornito prova della regolare notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi del termine prescrizionale.

  • Rigettato
    Prescrizione

    L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha fornito prova della notifica di atti interruttivi del termine prescrizionale, escludendone la maturazione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La motivazione dell'intimazione è ritenuta regolare in quanto l'atto deriva da precedenti atti portati a conoscenza del contribuente e contiene dati sufficienti per la comprensione della pretesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 55
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 55
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo