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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
BA CARMELO, Relatore
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 299/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
AN GI Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Locri
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2024 90091485 66 000 BOLLO AUTO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2024 90091485 66 000 BOLLO AUTO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2024 90091485 66 000 BOLLO AUTO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2024 90091485 66 000 BOLLO AUTO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2024 90091485 66 000 BOLLO AUTO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2024 90091485 66 000 BOLLO AUTO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2024 90091485 66 000 BOLLO AUTO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5374/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nella qualità di amministratore di sostegno di Nominativo_2, ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90091485 66 000, notificata in data 13 novembre 2024 da
Agenzia delle Entrate - Riscossione, con riferimento a n. 7 (sette) cartelle sottese, analiticamente indicate nel ricorso e riferite a tasse automobilistiche ricomprese tra l'anno d'imposta 2006 e l'anno d'imposta
2018.
Parte ricorrente ha notificato il ricorso all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e alla Regione Calabria, deducendo la mancata notifica degli atti presupposti, nonché la maturata prescrizione e il difetto di motivazione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo che le cartelle di pagamento impugnate sono state correttamente notificate, allegando la correlata documentazione comprovante le notifiche.
Inoltre la resistente Agenzia specifica che, in particolare, la cartella n. 09420210016889968 è stata oggetto di giudicato da parte di questa Corte, che, con sentenza n. 1255/24 (allegata), ha rigettato il ricorso.
Quindi l'Agenzia eccepisce e documenta anche la notifica, dopo le cartelle, di atti interruttivi del termine prescrizionale.
In ordine al censurato difetto di motivazione la resistente eccepisce che per l'intimazione opposta, susseguente ad atti precedentemente notificati al contribuente, è sufficiente il riferimento all'atto precedente. Si è costituito in giudizio il Comune di Locri, non intimato da parte ricorrente, eccependo la regolarità della propria precedente attività di accertamento.
Ha presentato controdeduzioni la Regione Calabria, eccependo l'inammissibilità, sotto vari profili, del ricorso, nonché la notifica, prima delle cartelle, degli atti di accertamento, notificati tra il 2008 e il 2021.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
La resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione ha idoneamente dimostrato, con produzione documentale poi non contestata da parte ricorrente, la regolare notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale (intimazioni nn. 09420159008921285000 del 27/07/2015,
09420179004196447000 del 03/08/2017, 09420179009816980000 del 30/01/2018,
09420189010164303000 del 28/02/2019, 09420199010443278000 del 6/12/2019,
09420239004408520000 dell'8/07/2023, 09420249009148566000 del 13/11/2024).
Ne è derivata, quindi, per tabulas, l'infondatezza della censura sull'omessa notifica delle cartelle (di cui una, peraltro, per come prima visto, pure impugnata), né risulta maturato il termine prescrizionale per i tributi richiesti.
La motivazione dell'intimazione opposta, inoltre, è del tutto regolare, tenuto conto che l'atto, derivato da precedenti atti portati a legale conoscenza del contribuente, contiene dati sufficienti per un'agevole comprensione della pretesa esercitata.
La Regione Calabria, per quanto di propria competenza, ha dimostrato la regolarità della precedente attività di accertamento.
Spese, in favore delle parti intimate e costituite, per come indicato nella parte dispositiva.
P.Q.M.
rigetto del ricorso e condanna alle spese per euro 150,00 per ciascuna parte resistente (ADER con distrazione e Regione).
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
BA CARMELO, Relatore
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 299/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
AN GI Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Locri
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2024 90091485 66 000 BOLLO AUTO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2024 90091485 66 000 BOLLO AUTO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2024 90091485 66 000 BOLLO AUTO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2024 90091485 66 000 BOLLO AUTO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2024 90091485 66 000 BOLLO AUTO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2024 90091485 66 000 BOLLO AUTO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2024 90091485 66 000 BOLLO AUTO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5374/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nella qualità di amministratore di sostegno di Nominativo_2, ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90091485 66 000, notificata in data 13 novembre 2024 da
Agenzia delle Entrate - Riscossione, con riferimento a n. 7 (sette) cartelle sottese, analiticamente indicate nel ricorso e riferite a tasse automobilistiche ricomprese tra l'anno d'imposta 2006 e l'anno d'imposta
2018.
Parte ricorrente ha notificato il ricorso all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e alla Regione Calabria, deducendo la mancata notifica degli atti presupposti, nonché la maturata prescrizione e il difetto di motivazione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo che le cartelle di pagamento impugnate sono state correttamente notificate, allegando la correlata documentazione comprovante le notifiche.
Inoltre la resistente Agenzia specifica che, in particolare, la cartella n. 09420210016889968 è stata oggetto di giudicato da parte di questa Corte, che, con sentenza n. 1255/24 (allegata), ha rigettato il ricorso.
Quindi l'Agenzia eccepisce e documenta anche la notifica, dopo le cartelle, di atti interruttivi del termine prescrizionale.
In ordine al censurato difetto di motivazione la resistente eccepisce che per l'intimazione opposta, susseguente ad atti precedentemente notificati al contribuente, è sufficiente il riferimento all'atto precedente. Si è costituito in giudizio il Comune di Locri, non intimato da parte ricorrente, eccependo la regolarità della propria precedente attività di accertamento.
Ha presentato controdeduzioni la Regione Calabria, eccependo l'inammissibilità, sotto vari profili, del ricorso, nonché la notifica, prima delle cartelle, degli atti di accertamento, notificati tra il 2008 e il 2021.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
La resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione ha idoneamente dimostrato, con produzione documentale poi non contestata da parte ricorrente, la regolare notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale (intimazioni nn. 09420159008921285000 del 27/07/2015,
09420179004196447000 del 03/08/2017, 09420179009816980000 del 30/01/2018,
09420189010164303000 del 28/02/2019, 09420199010443278000 del 6/12/2019,
09420239004408520000 dell'8/07/2023, 09420249009148566000 del 13/11/2024).
Ne è derivata, quindi, per tabulas, l'infondatezza della censura sull'omessa notifica delle cartelle (di cui una, peraltro, per come prima visto, pure impugnata), né risulta maturato il termine prescrizionale per i tributi richiesti.
La motivazione dell'intimazione opposta, inoltre, è del tutto regolare, tenuto conto che l'atto, derivato da precedenti atti portati a legale conoscenza del contribuente, contiene dati sufficienti per un'agevole comprensione della pretesa esercitata.
La Regione Calabria, per quanto di propria competenza, ha dimostrato la regolarità della precedente attività di accertamento.
Spese, in favore delle parti intimate e costituite, per come indicato nella parte dispositiva.
P.Q.M.
rigetto del ricorso e condanna alle spese per euro 150,00 per ciascuna parte resistente (ADER con distrazione e Regione).