Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 15 gennaio 2003, n. 19
Articolo 3
- Legge 15 gennaio 2003, n. 19
Articolo 4 della Legge 15 gennaio 2003, n. 19
Versione
12 febbraio 2003
12 febbraio 2003