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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/03/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 1967/2017 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo N. 3184/2016 emesso dal Tribunale di Salerno in data 9.12.2016 e notificato in data 16.01.2017
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Salzano con il quale elegge domicilio in Salerno alla via Roma n.288 come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso, come CP_1 da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dall'avv.
Giuseppe Monetta il quale elegge in Salerno alla Via . C. A. Alemagna n,2/C
OPPOSTO
All'udienza del 28.02 2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione del 24.02.2017 la società proponeva formale Parte_1
opposizione al D.I. n. 3184/2016 reso in data 9.12.2026 dal Tribunale di Salerno con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 20.000,00, oltre interessi come richiesti in ricorso e spese del procedimento monitorio in favore della società - La società ricorrente poneva a fondamento del CP_2
credito il mancato pagamento da parte della odierna opponente della fattura n.12 del 30.05.2015 emessa per la fornitura di beni in favore della Nel Parte_1
merito eccepiva l' inefficacia e/o infondatezza del decreto ingiuntivo per insussistenza del credito.
Si costituiva ritualmente e tempestivamente in giudizio, l'opposta che impugnava l'atto di citazione in opposizione a D.I. e ne chiedeva l'integrale rigetto per inammissibilità, carenza di presupposto e perché, nel merito, palesemente infondato, in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di giudizio.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art.183 co.6 c.p.c., alla udienza di trattazione il GI si riservava la decisione sulla ammissione dei mezzi istruttori. Con ordinanza del
25.09.2018 il Tribunale ammetteva esclusivamente l'interrogatorio formale deferito dall'opponente al legale rappresentante della società opposta e la prova per testi così come richiesta dalle parti.
Terminata la fase istruttoria, all'udienza dell'8.11.2024 il G.I. dott.ssa B. Iorio rinviava la causa all'udienza del 07.02.2025, per la precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo termine fino a 10 gg prima per il deposito di note conclusionali. La causa veniva trattenuta in decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-------------
Nel merito va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità
o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Tanto premesso, va rilevato che l'opponente sulla quale incombeva l'onere probatorio di fornire fatti o atti estintivi della pretesa creditoria azionata, ha effettuato una serie di generiche contestazione, che sono rimaste mere affermazioni, senza alcun supporto documentale.
Il credito è fondato e legittimo. La società opposta ha fornito alla società
Salerno Ponteggi Group S.r.L. (S.P. Group S.r.l.) in seguenti beni: a) ponteggio elettrico bicolonna (T40) matricola T000825-T00826; b) nr. 11 pedane da 1,5 metri T40: c) nr. 16 parapetti 1,5 m di colore blu;
d) nr. 2 parapetti da 0,83; e) nr. 52 traliccio quadrato grande m. 8.- La merce veniva consegnata in data
1.05.2015 a fronte di un accordo di compravendita che prevedeva il trasferimento della proprietà di quanto sopra indicato dietro versamento della somma di € 20.000,00 di cui alla fattura nr. 12 del 30.05.2015 .-
L'opponente ha disconosciuto, pretestuosamente, la sussistenza di tale accordo che invece venne stipulato oralmente con il sig. della Salerno Controparte_3
Ponteggi per un corrispettivo originariamente pattuito in € 25.000 .-
Sulla base di tale accordo, la indicava anche il proprio trasportatore Pt_1
di fiducia nella società D & P s.r.l. alla quale la ha consegnato la CP_2
merce oggetto di contratto al fine di provvedere al trasporto.
Per tale servizio, l'odierna opposta ha corrisposto alla D&P s.r.l. la somma di
€ 732,00.-
La merce, quindi, è stata consegnata attraverso tale ditta per come si evince dal documento di trasporto e consegna circostanza poi puntualmente confermata dai testi nel corso dell'istruttoria.
In ordine al motivo di opposizione relativo alla nullità dell'ingiunzione per inesistenza dei requisiti prescritti dall'art 633 c.p.c. va detto che le fatture poste alla base del decreto ingiuntivo non hanno contenuto generico, ma appaiono chiaramente riferibili alla fornitura nell'interesse dell'opponente. Il decreto ingiuntivo, pertanto, risulta giustificato dal ricorrere della prova scritta del diritto fatto valere, come prescritto dall'art 633, cpv. 1). Ciò posto, deve rilevarsi che la documentazione prodotta in giudizio costituisce idonea prova degli assunti di parte creditrice secondo le regole ordinarie del giudizio di cognizione.
Subordinatamente è necessario ricordare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria,
e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso.
L'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice onorario avv. Barbara Iorio, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 3184/2016 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 9.12.2016 e notificato in data 16.01.2017 ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
3184/2016 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 9.12.2016 che dichiara esecutivo;
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore della società opposta in persona del legale rappresentante della somma di € 20.000,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria;
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.397,00 oltre iva , cpa e rimborso spese generali come per legge.-
Così deciso in Salerno, 12.03.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 1967/2017 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo N. 3184/2016 emesso dal Tribunale di Salerno in data 9.12.2016 e notificato in data 16.01.2017
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Salzano con il quale elegge domicilio in Salerno alla via Roma n.288 come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso, come CP_1 da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dall'avv.
Giuseppe Monetta il quale elegge in Salerno alla Via . C. A. Alemagna n,2/C
OPPOSTO
All'udienza del 28.02 2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione del 24.02.2017 la società proponeva formale Parte_1
opposizione al D.I. n. 3184/2016 reso in data 9.12.2026 dal Tribunale di Salerno con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 20.000,00, oltre interessi come richiesti in ricorso e spese del procedimento monitorio in favore della società - La società ricorrente poneva a fondamento del CP_2
credito il mancato pagamento da parte della odierna opponente della fattura n.12 del 30.05.2015 emessa per la fornitura di beni in favore della Nel Parte_1
merito eccepiva l' inefficacia e/o infondatezza del decreto ingiuntivo per insussistenza del credito.
Si costituiva ritualmente e tempestivamente in giudizio, l'opposta che impugnava l'atto di citazione in opposizione a D.I. e ne chiedeva l'integrale rigetto per inammissibilità, carenza di presupposto e perché, nel merito, palesemente infondato, in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di giudizio.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art.183 co.6 c.p.c., alla udienza di trattazione il GI si riservava la decisione sulla ammissione dei mezzi istruttori. Con ordinanza del
25.09.2018 il Tribunale ammetteva esclusivamente l'interrogatorio formale deferito dall'opponente al legale rappresentante della società opposta e la prova per testi così come richiesta dalle parti.
Terminata la fase istruttoria, all'udienza dell'8.11.2024 il G.I. dott.ssa B. Iorio rinviava la causa all'udienza del 07.02.2025, per la precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo termine fino a 10 gg prima per il deposito di note conclusionali. La causa veniva trattenuta in decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Nel merito va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità
o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Tanto premesso, va rilevato che l'opponente sulla quale incombeva l'onere probatorio di fornire fatti o atti estintivi della pretesa creditoria azionata, ha effettuato una serie di generiche contestazione, che sono rimaste mere affermazioni, senza alcun supporto documentale.
Il credito è fondato e legittimo. La società opposta ha fornito alla società
Salerno Ponteggi Group S.r.L. (S.P. Group S.r.l.) in seguenti beni: a) ponteggio elettrico bicolonna (T40) matricola T000825-T00826; b) nr. 11 pedane da 1,5 metri T40: c) nr. 16 parapetti 1,5 m di colore blu;
d) nr. 2 parapetti da 0,83; e) nr. 52 traliccio quadrato grande m. 8.- La merce veniva consegnata in data
1.05.2015 a fronte di un accordo di compravendita che prevedeva il trasferimento della proprietà di quanto sopra indicato dietro versamento della somma di € 20.000,00 di cui alla fattura nr. 12 del 30.05.2015 .-
L'opponente ha disconosciuto, pretestuosamente, la sussistenza di tale accordo che invece venne stipulato oralmente con il sig. della Salerno Controparte_3
Ponteggi per un corrispettivo originariamente pattuito in € 25.000 .-
Sulla base di tale accordo, la indicava anche il proprio trasportatore Pt_1
di fiducia nella società D & P s.r.l. alla quale la ha consegnato la CP_2
merce oggetto di contratto al fine di provvedere al trasporto.
Per tale servizio, l'odierna opposta ha corrisposto alla D&P s.r.l. la somma di
€ 732,00.-
La merce, quindi, è stata consegnata attraverso tale ditta per come si evince dal documento di trasporto e consegna circostanza poi puntualmente confermata dai testi nel corso dell'istruttoria.
In ordine al motivo di opposizione relativo alla nullità dell'ingiunzione per inesistenza dei requisiti prescritti dall'art 633 c.p.c. va detto che le fatture poste alla base del decreto ingiuntivo non hanno contenuto generico, ma appaiono chiaramente riferibili alla fornitura nell'interesse dell'opponente. Il decreto ingiuntivo, pertanto, risulta giustificato dal ricorrere della prova scritta del diritto fatto valere, come prescritto dall'art 633, cpv. 1). Ciò posto, deve rilevarsi che la documentazione prodotta in giudizio costituisce idonea prova degli assunti di parte creditrice secondo le regole ordinarie del giudizio di cognizione.
Subordinatamente è necessario ricordare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria,
e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso.
L'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice onorario avv. Barbara Iorio, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 3184/2016 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 9.12.2016 e notificato in data 16.01.2017 ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
3184/2016 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 9.12.2016 che dichiara esecutivo;
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore della società opposta in persona del legale rappresentante della somma di € 20.000,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria;
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.397,00 oltre iva , cpa e rimborso spese generali come per legge.-
Così deciso in Salerno, 12.03.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio