Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 24 ottobre 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 giugno 2012 |
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Giurisprudenza • 493
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/06/2016, n. 12190Provvedimento: | 121 90/16 1 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tributi società LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE consortili SEZIONI UNITE CIVILI R.G.N. 4458/2009 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 12190 Primo Pres.te f.f. Dott. RENATO RORDORF Rep. Presidente Sezione Ud. 19/04/2016 Dott. CARLO PICCININNI Dott. GIOVANNI AMOROSO Presidente Sezione PU - - Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO Consigliere · Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI Rel. Consigliere Dott. MARCELLO IACOBELLIS Consigliere Dott. BIAGIO VIRGILIO Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4458-2009 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/04/2015, n. 8619Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. - Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente di Sez. - Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. - Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere - Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere - Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere - Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere - Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - Dott. DI IASI Camilla - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 20165/2013 proposto da: A.S.I. - CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LEGGE, (già SISRI - CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE), in persona del Presidente pro tempore, …Leggi di più...
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- 3. Trib. Locri, sentenza 05/12/2025, n. 17Provvedimento: N. 12-2/2023 R.G.P.U. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LOCRI Sezione Unica Civile Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott. Giuseppe Cardona Giudice rel. dott.ssa Martina Castaldo Giudice a seguito della scadenza del termine di cui all'articolo 127 – ter c.p.c., decorso il 4 novembre 2025; esaminata la richiesta con cui in data 22 settembre 2025 Parte_1 (codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese , p.iva , iscritta al REA di Reggio Calabria al P.IVA_1 P.IVA_2 n. 151426), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Siderno (RC) alla …Leggi di più...
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- 4. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 18/09/2025, n. 4773Provvedimento: Sentenza n. 4773/2025 Depositata il 18/09/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente e Relatore BOTTONI MARIA, Giudice VAIRO GIUSEPPA, Giudice in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 1300/2023 depositato il 24/03/2023 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Rappresentante_1 Presidente - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente …Leggi di più...
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- 5. Trib. Palmi, sentenza 03/12/2024, n. 770Provvedimento: TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile All'udienza del 03/12/2024, dinanzi al Giudice dott.ssa Maria Teresa Gentile, nel procedimento iscritto al n. 1233/2023 R.G.A.C., sono presenti la dott.ssa Parte_1 per delega dell'Avvocatura dello Stato, e l'avv. Michele Ceruso, per delega [...] degli avv.ti Spataro e Calabria. Su invito del Giudice a discutere la causa su tutte le questioni controverse, i procuratori delle parti si riportano a tutti gli atti ed ai verbali di causa e insistono in tutte le domande ed eccezioni ivi proposte. Il giudice Preso atto, decide come da allegato dispositivo e contestuale motivazione che, previa lettura, rimangono a far parte integrante del presente …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I : Finalita' e campo di applicazione
- Art. 1. (Finalita' della legge e definizione di piccola impresa) 1. La presente legge ha la finalita' di promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitivita' delle piccole imprese, costituite anche in forma cooperativa, con particolare riguardo:
a) alla diffusione e allo sviluppo delle nuove tecnologie; b) allo sviluppo e all'attivita' di consorzi e di societa' consortili tra piccole imprese nonche' dei consorzi, delle societa' consortili e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti da piccole imprese industriali, artigiane, (( commerciali, turistiche e di servizi )) ; c) alla diffusione di nuove strutture e strumenti finanziari per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese; d) alla creazione, allo sviluppo e all'ammodernamento delle piccole imprese localizzate nelle aree colpite da crisi di settori industriali nell'ambito di specifiche azioni di risanamento e sviluppo decise in sede comunitaria; e) agli investimenti delle piccole imprese innovative. 2. Ai fini della presente legge si considera:
a) piccola impresa industriale quella avente non piu' di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie; b) (( piccola impresa commerciale, piccola impresa turistica e piccola impresa di servizi )) , anche del terziario avanzato, quella avente non piu' di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie. 3. Sono destinatarie delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12:
a) le piccole imprese industriali o di servizi, costituite anche in forma cooperativa o societaria. Per imprese di servizi si intendono quelle che operano nei settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti, dei servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati; b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 . 4. Sono destinatarie delle agevolazioni previste dall'articolo 9 le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2. 5. Ai fini della valutazione dei limiti dimensionali di cui al comma 2 del presente articolo e all' articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 , si considerano come unica impresa quelle che si trovino nelle condizioni di cui all' articolo 2359 del codice civile . 6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adegua con proprio decreto i limiti del capitale investito di cui al comma 2, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese; si procede all'adeguamento quando la variazione superi il 10 per cento del valore del capitale precedentemente stabilito. 6-bis. La definizione di piccola impresa, l'intensita' delle agevolazioni concedibili ai sensi della presente legge e gli investimenti oggetto delle stesse saranno adeguati, a decorrere dal 1 luglio 1993, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per la parte di competenza, del Ministro del tesoro, alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, tenuto conto delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunita' europee. - Articolo 2Art. 2. (Societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo) 1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 9, possono essere costituite societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di societa' di capitali, che non possano comunque dar luogo alla determinazione delle condizioni di cui all' articolo 2359 del codice civile . 2. Le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ivi comprese le societa' finanziarie regionali aventi i requisiti di cui al comma 1, devono avere forma di societa' per azioni. 3. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a istituire un albo al quale devono essere iscritte le societa' finanziarie di cui al comma 2 per poter esercitare l'attivita' di cui al comma 1 e beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 9. 4. Il decreto di cui al comma 3 determina:
a) le modalita' della domanda di iscrizione all'albo e dell'iscrizione medesima; b) i requisiti della societa', dei suoi amministratori, dei dirigenti muniti di poteri di rappresentanza, dei componenti il collegio sindacale, nonche' dei soggetti che esercitano il controllo della societa' stessa ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile ; c) l'ammontare minimo del capitale sociale, i limiti dell'indebitamento, i rapporti tra il patrimonio netto e l'ammontare degli investimenti in partecipazioni; d) le modalita' di verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), ai fini dell'iscrizione all'albo; e) le modalita' applicative del vincolo di temporaneita' delle partecipazioni assunte. 5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) l'elenco delle societa' iscritte all'albo di cui al comma 3. 6. (( COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 30 SETTEMBRE 1993, N. 385 )) . ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 5) che le disposizioni emanate dalle autorita' creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del D.Lgs. 5 ottobre 1991, n. 317 .