TRIB
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 02/05/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 615/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 615/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1 abr e da
(c.f. nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.ta Annalisa Gennari del Foro di Lodi. dal matrimonio è nata a [...] il [...]. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.03.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione abitativa Per_1 prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre, ossia attualmente in Mulazzano (LO), Via dei Tigli n. 4.
2) L'immobile coniugale, già di esclusiva proprietà del signor rimarrà nell'esclusivo possesso e disponibilità Pt_1 di quest'ultimo.
3) I diritti di visita di al padre si svolgeranno avendo riguardo al sempre prioritario rispetto degli impegni Per_1 scolastici, sportivi, ludici e sociali della minore e, sempre fatto salvo ogni miglior accordo raggiunto direttamente fra i genitori, che dovrà essere preso congiuntamente per messaggi almeno nelle 24 ore prima. Fermo restando quanto sopra si stabilisce che Per_1
a) trascorrerà con il padre fine settimana alternati dal venerdì, quando il padre andrà a prendere la figlia all'uscita di scuola, sino alla domenica alle ore 19,00 quando il padre provvederà a riaccompagnare Per_1
presso la casa materna;
[...]
b) inoltre, nelle settimane il cui week-end sarà di competenza paterna, trascorrerà con il padre il Per_1 pomeriggio del lunedì, quando quest'ultimo la accoglierà all'uscita di scuola, sino alla mattina del martedì successivo quando il padre accompagnerà la figlia a scuola, ed il pomeriggio del mercoledì, quanto quest'ultimo la accoglierà all'uscita di scuola, sino alla mattina del giovedì successivo quando il padre provvederà a riaccompagnare a scuola;
Per_1
c) nelle settimane il cui week-end sarà di competenza della madre, trascorrerà con il padre il Per_1 pomeriggio del lunedì, quando quest'ultimo la accoglierà all'uscita di scuola, sino alla mattina del martedì successivo quando il padre provvederà a riaccompagnare a scuola e il pomeriggio del mercoledì, Per_1 quando quest'ultimo la accoglierà all'uscita di scuola, si tina del giovedì successivo quando il padre provvederà a riaccompagnare a scuola;
Per_1
d) durante il periodo estivo di sospensione delle lezioni scolastiche, considerata la professione della RA
, che consente alla stessa di godere di due mesi di ferie l'anno (luglio e agosto) nonché in Pt_2 considerazione delle abitudini della piccola di trascorrere diverso tempo al mare con la madre, Per_1 Per_1
trascorrerà tutto il mese di luglio con re in villeggiatura (ove la madre ne abbia l'opport
[...] possibilità, per il padre, di vedere e tenere tutti i fine settimana del mese (precisamente dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina) e con l'impegno della madre, per due fine settimana (il primo e il quarto), di provvedere essa stessa ad accompagnare la figlia presso la casa paterna il venerdì pomeriggio entro le ore 16,00 e di andarla a riprendere il lunedì mattino successivo entro le ore 8,30 per riportarla al mare. Ove la madre non sia nelle condizioni di portare la figlia in villeggiatura per tutto l'intervallo di tempo sopra descritto, nel periodo in cui Anna e la madre saranno presso la residenza, si applicheranno gli ordinari diritti di visita.
Fermo quanto sopra, nel periodo di sospensione estiva delle lezioni scolastiche, il padre potrà trascorrere con tre settimane, due delle quali anche consecutive, da concordarsi con la madre entro e non Per_1 oltr del 31 maggio di ogni anno.
Le condizioni di cui al periodo che precede devono ovviamente ritenersi valide anche per la madre.
e) Durante il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche per le festività di Natale e Capodanno Per_1
trascorrerà, ad anni alterni, il 24 dicembre con un genitore ed il 25 con l'altro; per l'anno 2022 le parti
[...] ordano che passi la Vigilia con la madre ed il S.S. Natale con il padre. Fermo quanto sopra Per_1 il restante periodo verrà suddiviso tra i genitori come segue:
- dal 23 al 30 dicembre compreso con il genitore con cui passa il Natale;
Per_1
- dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso con il genitore con cui passa la Vigilia e così via ad anni Per_1 alterni.
f) Durante le vacanze pasquali trascorrerà dal primo giorno di sospensione scolastica alla Per_1 domenica di Pasqua con un ge Lunedì dell'Angelo al termine delle vacanze Pasquali con l'altro e così di seguito ad anni alterni;
g) le festività religiose o civili e i ponti saranno trascorsi dalla figlia alternativamente ed equamente con il padre e la madre e, nel caso in cui il ponte di competenza di un genitore corrisponda con il fine settimana di competenza dell'altro, quest'ultimo avrà diritto di recuperarlo, il fine settimana successivo;
h) durante i periodi di vacanza e nelle giornate di festività sopra indicate, resta sospeso il regime di visita ordinario che sarà ripreso successivamente con la stessa cadenza e modalità;
i) i genitori hanno l'obbligo espresso di comunicare i recapiti delle località dove soggiorneranno con la figlia prima della partenza e con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso;
j) è obbligo di ciascun genitore garantire alla figlia almeno un contatto telefonico giornaliero con l'altro genitore.
4) Il signor si obbliga a corrispondere alla RA , a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 Pt_2 ordinario d l'importo mensile compl € 500,00 (Euro cinquecento/00), oltre Per_1 rivalutazione Istat come per legge, da versarsi, in via anticipata, entro il giorno 05 di ogni mese, alle seguenti coordinate bancarie Iban [...].
5) Il signor terrà a proprio carico il 70% e, conseguentemente, la RA il 30% delle spese extra Pt_1 Pt_2 assegno rel figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approv bunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) L'assegno unico (comunque denominato) verrà percepito dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
7) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e definitivamente inseriti nel mondo del lavoro.
8) Le parti dichiarano infine di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, ragione e/o causa.
9) I ricorrenti prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento della figlia negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'eventuale avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 16.04.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Bagnone (MS) in data 15.10.2016 e con decreto di omologa del 14.12.2022, pubblicato il 22.12.2022, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età e dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e il 15.10.2016 Parte_1 Parte_2 in Bagnone (MS) trascritto presso gli atti dello Stato Ci i arte II, Serie C, Anno 2016 e al Comune di Sordio (LO) al n. 15, parte II, Serie C, Anno 2016;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bagnone (MS) o Sordio (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 28.04.2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 615/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1 abr e da
(c.f. nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.ta Annalisa Gennari del Foro di Lodi. dal matrimonio è nata a [...] il [...]. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.03.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione abitativa Per_1 prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre, ossia attualmente in Mulazzano (LO), Via dei Tigli n. 4.
2) L'immobile coniugale, già di esclusiva proprietà del signor rimarrà nell'esclusivo possesso e disponibilità Pt_1 di quest'ultimo.
3) I diritti di visita di al padre si svolgeranno avendo riguardo al sempre prioritario rispetto degli impegni Per_1 scolastici, sportivi, ludici e sociali della minore e, sempre fatto salvo ogni miglior accordo raggiunto direttamente fra i genitori, che dovrà essere preso congiuntamente per messaggi almeno nelle 24 ore prima. Fermo restando quanto sopra si stabilisce che Per_1
a) trascorrerà con il padre fine settimana alternati dal venerdì, quando il padre andrà a prendere la figlia all'uscita di scuola, sino alla domenica alle ore 19,00 quando il padre provvederà a riaccompagnare Per_1
presso la casa materna;
[...]
b) inoltre, nelle settimane il cui week-end sarà di competenza paterna, trascorrerà con il padre il Per_1 pomeriggio del lunedì, quando quest'ultimo la accoglierà all'uscita di scuola, sino alla mattina del martedì successivo quando il padre accompagnerà la figlia a scuola, ed il pomeriggio del mercoledì, quanto quest'ultimo la accoglierà all'uscita di scuola, sino alla mattina del giovedì successivo quando il padre provvederà a riaccompagnare a scuola;
Per_1
c) nelle settimane il cui week-end sarà di competenza della madre, trascorrerà con il padre il Per_1 pomeriggio del lunedì, quando quest'ultimo la accoglierà all'uscita di scuola, sino alla mattina del martedì successivo quando il padre provvederà a riaccompagnare a scuola e il pomeriggio del mercoledì, Per_1 quando quest'ultimo la accoglierà all'uscita di scuola, si tina del giovedì successivo quando il padre provvederà a riaccompagnare a scuola;
Per_1
d) durante il periodo estivo di sospensione delle lezioni scolastiche, considerata la professione della RA
, che consente alla stessa di godere di due mesi di ferie l'anno (luglio e agosto) nonché in Pt_2 considerazione delle abitudini della piccola di trascorrere diverso tempo al mare con la madre, Per_1 Per_1
trascorrerà tutto il mese di luglio con re in villeggiatura (ove la madre ne abbia l'opport
[...] possibilità, per il padre, di vedere e tenere tutti i fine settimana del mese (precisamente dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina) e con l'impegno della madre, per due fine settimana (il primo e il quarto), di provvedere essa stessa ad accompagnare la figlia presso la casa paterna il venerdì pomeriggio entro le ore 16,00 e di andarla a riprendere il lunedì mattino successivo entro le ore 8,30 per riportarla al mare. Ove la madre non sia nelle condizioni di portare la figlia in villeggiatura per tutto l'intervallo di tempo sopra descritto, nel periodo in cui Anna e la madre saranno presso la residenza, si applicheranno gli ordinari diritti di visita.
Fermo quanto sopra, nel periodo di sospensione estiva delle lezioni scolastiche, il padre potrà trascorrere con tre settimane, due delle quali anche consecutive, da concordarsi con la madre entro e non Per_1 oltr del 31 maggio di ogni anno.
Le condizioni di cui al periodo che precede devono ovviamente ritenersi valide anche per la madre.
e) Durante il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche per le festività di Natale e Capodanno Per_1
trascorrerà, ad anni alterni, il 24 dicembre con un genitore ed il 25 con l'altro; per l'anno 2022 le parti
[...] ordano che passi la Vigilia con la madre ed il S.S. Natale con il padre. Fermo quanto sopra Per_1 il restante periodo verrà suddiviso tra i genitori come segue:
- dal 23 al 30 dicembre compreso con il genitore con cui passa il Natale;
Per_1
- dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso con il genitore con cui passa la Vigilia e così via ad anni Per_1 alterni.
f) Durante le vacanze pasquali trascorrerà dal primo giorno di sospensione scolastica alla Per_1 domenica di Pasqua con un ge Lunedì dell'Angelo al termine delle vacanze Pasquali con l'altro e così di seguito ad anni alterni;
g) le festività religiose o civili e i ponti saranno trascorsi dalla figlia alternativamente ed equamente con il padre e la madre e, nel caso in cui il ponte di competenza di un genitore corrisponda con il fine settimana di competenza dell'altro, quest'ultimo avrà diritto di recuperarlo, il fine settimana successivo;
h) durante i periodi di vacanza e nelle giornate di festività sopra indicate, resta sospeso il regime di visita ordinario che sarà ripreso successivamente con la stessa cadenza e modalità;
i) i genitori hanno l'obbligo espresso di comunicare i recapiti delle località dove soggiorneranno con la figlia prima della partenza e con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso;
j) è obbligo di ciascun genitore garantire alla figlia almeno un contatto telefonico giornaliero con l'altro genitore.
4) Il signor si obbliga a corrispondere alla RA , a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 Pt_2 ordinario d l'importo mensile compl € 500,00 (Euro cinquecento/00), oltre Per_1 rivalutazione Istat come per legge, da versarsi, in via anticipata, entro il giorno 05 di ogni mese, alle seguenti coordinate bancarie Iban [...].
5) Il signor terrà a proprio carico il 70% e, conseguentemente, la RA il 30% delle spese extra Pt_1 Pt_2 assegno rel figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approv bunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) L'assegno unico (comunque denominato) verrà percepito dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
7) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e definitivamente inseriti nel mondo del lavoro.
8) Le parti dichiarano infine di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, ragione e/o causa.
9) I ricorrenti prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento della figlia negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'eventuale avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 16.04.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Bagnone (MS) in data 15.10.2016 e con decreto di omologa del 14.12.2022, pubblicato il 22.12.2022, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età e dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e il 15.10.2016 Parte_1 Parte_2 in Bagnone (MS) trascritto presso gli atti dello Stato Ci i arte II, Serie C, Anno 2016 e al Comune di Sordio (LO) al n. 15, parte II, Serie C, Anno 2016;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bagnone (MS) o Sordio (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 28.04.2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello