Articolo 29 della Legge 29 gennaio 1986, n. 21
Articolo 28Articolo 30
Versione
1 gennaio 1987
Art. 29. Contribuzione integrativa per il periodo pregresso 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli iscritti che ne facciano domanda hanno facolta' di procedere a versamenti integrativi del contributo soggettivo annuo convenzionale previsto dall'articolo 27, per un numero continuativo di anni non superiore agli anni intercorrenti fra il 1974, incluso, e l'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge.
2. La somma del contributo convenzionale e della integrazione non puo' superare, per ciascun anno, il 10 per cento del reddito professionale dichiarato per lo stesso anno, rivalutato ai sensi dell'articolo 16 fino all'entrata in vigore della presente legge.
3. L'integrazione puo' essere rateizzata, a domanda dell'iscritto e con deliberazione della giunta esecutiva della Cassa, fino a un massimo di tre anni, con applicazione dell'interesse a scalare del 15 per cento annuo. Si applica l' articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 100 .
4. Ai fini del comma 2 dell'articolo 2, il reddito annuo professionale sara' pari al decuplo del contributo come sopra integrato per ciascun anno.
5. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli agli iscritti.
Nota all'art. 29:

Il testo dell' art. 32 della legge n. 100/1963 (per l'argomento della legge v. nelle note all'art. 14) e' il seguente:
"Art. 32. - L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa e' ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi.
L'iscritto moroso per oltre un biennio, senza giustificato motivo, perde, dopo intimazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di due mesi, il diritto alle prestazioni della Cassa, salvo quanto disposto dall'art. 31".
L'art. 31 della medesima legge prevede che: "L'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'albo, prima del conseguimento di diritto a pensione, ha facolta' di chiedere la liquidazione del proprio conto individuale.
Alla data di cancellazione dall'albo il conto dell'iscritto cessa di produrre interessi. In dieci anni dalla stessa data si prescrive il diritto alla liquidazione del conto e le somme in esso accreditate si devolvono alla Cassa".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987
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