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Sentenza breve 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 16/06/2025, n. 11775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11775 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11775/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13062/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13062 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Maurici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, in ordine al giudizio definitivo della Commissione per gli Accertamenti Psico-Fisici del Concorso per Titoli ed Esami, per il reclutamento di 3.852 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, con il quale la Commissione, a conclusione degli accertamenti Psico-Fisici, ha espresso nei confronti del ricorrente il seguente giudizio di sintesi: “INIDONEO”, considerato che il ricorrente ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto, in quanto: ha riportato il coefficiente _3_ nell’apparato – AV-OR, in quanto gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: Poliposi Nasale Bilaterale (COD.156) e, pertanto, ai sensi dell’art. 11, comma 5 del bando di concorso, non è stato ammesso a sostenere le ulteriori prive concorsuali. Provvedimento, notificato mediante pec in data 30 settembre 2024 (all.1).
NONCHE’ PER L’ANNULLAMENTO di tutti i verbali, note ed atti, anche non noti della procedura concorsuale in questione, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti qualora acquisiti agli atti del giudizio e comunque di ogni altro atto incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o conseguenziali in ogni caso lesivi degli interessi dell’odierno ricorrente.
NONCHE’ ove occorra, e comunque in via subordinata, al risarcimento del danno subito e subendo dal ricorrente, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visti gli artt. 71 e 71 bis cod. proc. amm.;
Preso atto della rinuncia al ricorso sottoscritta dal ricorrente e dal proprio legale e ritualmente notificata alle altre parti del giudizio (atto depositato il 19.5.2025);
Ritenuto che debba essere conseguentemente dichiarata l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 84 c.p.a.;
Ritenuto che, valutata ogni circostanza e, in particolare, la natura della controversia e la qualità delle parti, possa disporsi l’integrale compensazione delle spese di lite (v. art. 84, comma 2, c.p.a.);
Ritenuto, viceversa, che debbano porsi a carico del ricorrente le spese di verificazione come liquidate dallo stesso Verificatore (Euro 500,00) da versare a Difesa Servizi S.p.a. secondo le modalità indicate con nota della Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza Roma del 18.2.2025 (depositata in pari data);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il processo estinto ex art. 84 c.p.a. per intervenuta rinuncia della parte ricorrente.
Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Condanna il ricorrente in epigrafe al pagamento delle spese di verificazione che liquida in Euro 500,00 (cinquecento/00) da corrispondere a Difesa Servizi S.p.a. avvalendosi delle coordinate bancarie indicate con la “richiesta di liquidazione compenso” del 18.2.2025.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudio Vallorani | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.