Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/04/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3283/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Prima Civile , in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 3283/2022 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 21.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt.
190 e 352 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. PORPORA GENNARO (c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
M. GARZIA 17 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. (c.f.: Controparte_1
, dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del GdP di Cava De' Tirreni n. 2420/2021 depositata il
14.12.2021.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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proponeva appello avverso la sentenza sopra epigrafata con la quale il giudice di prime cure accoglieva la domanda attorea e condannava la convenuta al pagamento della somma 208,75, oltre interessi, a titolo di rimborso delle spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E.
Eccepiva l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile la domanda attorea, atteso che l'attore già disponeva di titolo esecutivo per ottenere la somma per spese di registrazione dal terzo pignorato.
Si costituiva in giudizio l'appellato, eccependo l'inammissibilità dell'appello e nel merito l'infondatezza del medesimo.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di I grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21.11.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellante per violazione dell'art. 339 co. 3 cpc.
Il giudice del gravame, in sede di appello avverso sentenza del Giudice di Pace pronunciata in controversia di valore inferiore ad euro 1100,00, "è tenuto a verificare, in base all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., soltanto l'inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità" (cfr. Cass. Civ., ord. n. 5287/2012).
In siffatto contesto, l'appellabilità della sentenza pronunciata secondo equità è, dunque, assai circoscritta, in quanto limitata ai motivi tassativamente enucleati dal terzo comma dell'art. 339
c.p.c., il quale fa espresso richiamo alle norme costituzionali o comunitarie, alle norme sul procedimento e ai principi regolatori della materia (ovverosia le regole fondamentali, dal punto di vista sostanziale, del rapporto dedotto in giudizio, ricavato dal complesso delle norme con le quali il legislatore lo ha disciplinato), lasciando dunque all'interprete, in queste ultime due ipotesi, l'individuazione in concreto delle fattispecie.
Alla luce di quanto premesso, occorre, pertanto, valutare se le doglianze formulate dall'appellante risultino, nel caso concreto, afferenti alla violazione di: 1) norme sul procedimento;
2) norme costituzionali o comunitarie;
3) principi regolatori della materia.
Pagina 2 di 6 Con riferimento ai vizi procedurali, gli stessi vanno intesi come errori nell'osservanza delle norme giuridiche che regolano lo svolgimento del processo.
In particolare, per "norme sul procedimento", devono intendersi le regole che disciplinano il giudizio di cognizione dinanzi al giudice di pace, regolando l'attività processuale delle parti e del giudice nell'ambito di quel giudizio, e non anche quelle relative ad altri procedimenti, utilizzate dal giudice di pace per la formulazione del proprio giudizio sulla fondatezza della domanda (cfr. Cass. Civ., n. 27384/2022).
Quanto, invece, alla violazione dei "principi regolatori della materia", la giurisprudenza di legittimità ha più volte rilevato che "grava sul ricorrente, il quale lamenti l'inosservanza da parte del giudice di pace, nel rendere una pronuncia secondo equità, dei principi regolatori della materia indicare i principi violati, senza che sia sufficiente, allo scopo, la mera deduzione della violazione di norme di diritto sostanziale alla cui osservanza, in caso di pronuncia secondo equità, quel giudice non è affatto tenuto" (cfr. Cass. Civ. n. 23963/2004; n.
4282/2011).
Dunque, il ricorrente non potrà limitarsi ad assumere l'esistenza del vizio, ma è necessario che indichi, sia pure in maniera generica, ma in modo tale da rendere intellegibile la censura, quali siano i principi regolatori che si ritengono violati e/o falsamente applicati.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire e definire i margini di appellabilità delle sentenze pronunciate dal Giudice di Pace secondo equità per violazione dei "principi regolatori della materia", affermando che essi "non corrispondono a singole norme regolatrici della specifica materia in questione, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa" e che l'applicazione del principio iura novit curia (articolo
113, comma 1, c.p.c.), "fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ponendo a fondamento della sua decisione anche principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, fermo restando, però, il divieto per il giudice di immutare gli elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa, pronunciandosi su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio" (cfr. Cass. Civ., ord. n.
34432/2022).
Va rilevato anche che i principi regolatori non sono soltanto quelli ricavabili, per via di astrazione, dalla ratio sottesa alle singole norme ma sono quelli della materia, che non può
Pagina 3 di 6 identificarsi soltanto con gli istituti generali, bensì col singolo tipo di rapporto dedotto in giudizio;
la materia, dunque, è quella concreta della causa (ad esempio: responsabilità extracontrattuale), la configurazione essenziale del rapporto, delle norme costituenti le linee- guida della sua disciplina, senza le quali quel tipo di rapporto non sussiste, ovvero in forza delle quali il rapporto passa da una configurazione a un'altra.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione dedotti dall'appellante attengono alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 95 c.pc e 553 cpc, la cui corretta applicazione da parte del
GdP avrebbe condotto ad una decisione di inammissibilità dell'azione proposta in primo grado per difetto di interesse ad agire.
Pertanto, nel caso di specie, l'atto di appello è ammissibile, atteso che con esso l'appellante ha denunciato la violazione dei principi regolatori della materia espressi dalle disposizioni di cui agli art. 95 e 553 c.pc.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
La censura è fondata a mente della giurisprudenza della S.C. (cfr., Cass., 20/11/20181n.
298551e Cass., 20/02/2019, n. 4964, Cass., 21/07/2020, n. 15447).
Infatti, sussiste il difetto d'interesse del creditore procedente a ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore, avendo egli già conseguito pari titolo di soddisfazione, in sede esecutiva, (anche) del proprio credito per la spesa di registrazione dell'ordinanza di assegnazione, a valere sui crediti pignorati, nel caso per esplicita statuizione dell'ordinanza di assegnazione ovvero, comunque, per il ricostruito regime normativo.
La S.C. ha da tempo risalente chiarito che:
a) il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 553 c.p.c., assegna al creditore procedente le somme di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore verso il debitore espropriato, ha, nei confronti del terzo e a favore dell'assegnatario, efficacia di titolo esecutivo non soltanto per le spese liquidate nel provvedimento stesso, ma anche per quelle ad esso conseguenti e necessarie per la concreta sua attuazione come, ad esempio,
l'imposta di registro, ancorché nel provvedimento non se ne faccia espressa menzione (Cass.,
05/02/1968, n. 394 e succ. conf.), restando dunque esclusa solo l'ipotesi dell'espressa e non opposta statuizione in senso contrario, nella presente ipotesi esclusa (anzi, la sentenza indica che tutte le ordinanze comprendevano la debenza per imposta di registro tranne una, e la
Pagina 4 di 6 deducente per altro verso ricomprende la stessa tra gli oneri di legge cumulativamente richiamati dal titolo);
b) il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili (Cass., 05/10/2018, n. 24571, richiamata anche da Cass.,
19/02/2020, n. 4243, e, a risalire nel tempo, solo ad esempio, da Cass., 14/02/2020, n.
3720, Cass., 17/01/2020, n. 1004, Cass., 20/02/2019, n. 4964); ne consegue che per un verso le spese di registrazione sono necessarie e inerenti al processo esecutivo, e trovano dunque soddisfazione dalla e nella capienza;
per altro verso l'ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo per la soddisfazione del credito e delle spese stesse, sicché, ferma la legittimazione dell'Erario a chiedere il pagamento dell'imposta a tutte le parti coobbligate secondo il distinto regime tributario, la ripetizione di quanto eventualmente pagato dal creditore a titolo fiscale potrà e dovrà essere chiesta al terzo, nuovo debitore a seguito della modifica soggettiva del rapporto obbligatorio determinata dall'ordinanza ex art. 553 c.p.c., nel perimetro dell'importo assegnato e, come logico, prioritariamente rispetto all'originario credito per interessi e sorte;
in altri termini, laddove il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione con conseguente addebito al debitore esecutato delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa (salva esclusione espressa non opposta), il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell'art. 95 c.p.c., sicché esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo nei limiti del credito assegnato, in difetto residuandone un'irripetibilità.
Ne discende, il difetto di interesse del creditore procedente a ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore per le indicate spese di registrazione, avendo egli già conseguito soddisfazione in sede esecutiva.
E' poi del tutto irrilevante la circostanza che, al momento della richiesta di pagamento degli importi assegnati rivolta al terzo debitor debitoris la somma in questione non fosse stata (e/o non potesse ancora essere) pretesa e riscossa, in quanto non era stata ancora effettuata la registrazione dell'ordinanza (e non era stata quindi ancora anticipata dal creditore la relativa
Pagina 5 di 6 imposta): trattandosi di importo compreso in quello oggetto di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., infatti, la relativa pretesa poteva essere avanzata anche successivamente e addirittura in via esecutiva direttamente nei confronti del terzo, sulla base della stessa ordinanza di assegnazione (previa, ovviamente, documentazione del relativo esborso).
Pertanto, l'appello va accolto e la domanda formulata in primo grado dall'attore va dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza di e si Controparte_1
liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado dichiara inammissibile l'azione proposta in primo grado da;
Controparte_1
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell Controparte_1 [...]
che si liquidano per il primo grado in euro 180,00 per Parte_1
compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%; per il grado di appello in euro 332,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 10/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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