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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/11/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. MA LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott.EL GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.74 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 12.11.2025
TRA
( ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti MA De Parte_1 CodiceFiscale_1
NI e , con domicilio eletto presso il loro studio al viale Virgilio 106, Taranto Controparte_1
giusta mandato in calce all'atto di appello su foglio separato;
-APPELLANTE-
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Romana Belli e Andriulli Antonio,per procura generale alle liti allegata agli atti con domicilio eletto presso l'ufficio legale dell' in Taranto CP_2
alla Via Golfo di Taranto 7/D;
- APPELLATO-
Nonché
, in persona del legale rappresentante;
Controparte_3
-APPELLATO-
-contumace-
All' udienza del 12.11.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.2186/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da ,nei confronti dell' nochè nei confronti di Parte_1 CP_2 [...]
, diretto ad ottenere l'annullamento dell' avviso di addebito n.406 2018 0002949366000 Controparte_3
emesso per l' omesso versamento dei contributi gestione separata liberi professionisti per l'anno 2011.
CP_ Condannava il ricorrente alle spese di lite in favore dell'
Avverso tale decisione proponeva appello , lamentandone la parziale erroneità e chiedendone la Parte_1
riforma.
CP_ Si costituiva l' in persona del legale rappresentante,rimettendosi alla valutazione della Corte in merito all'esame dei redditi del ricorrente ed alla dichiarazione di eventuale esenzione.
L' ,in persona del legale rappresentante, rimaneva contumace. Controparte_4
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo,del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima dell'udienza di discussione l'appellante faceva pervenire rinuncia all'appello,deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo all'appello proposto, non essendo più necessaria una pronuncia del giudice su quanto formava oggetto dell'impugnazione. Ciò in quanto, ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia (ex pluribus, Cass.
Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass. Lav. 13.3.99 n. 2268)
fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048). La cessazione della materia del contendere può definirsi infatti come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto (gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere invero di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, quali la rinuncia alla pretesa o all'azione, l'adempimento spontaneo, la transazione o la conciliazione) che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Nota a Cass., ord. 24 gennaio 2019, n. 1978. Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
-Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
-Condanna l'appellante alle spese di lite in favore dell' che liquida in € 247,00 oltre accessori come per legge.Nulla nei confronti di . Controparte_4
Taranto 12.11.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.EL IA Dott.MA AS
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. MA LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott.EL GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.74 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 12.11.2025
TRA
( ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti MA De Parte_1 CodiceFiscale_1
NI e , con domicilio eletto presso il loro studio al viale Virgilio 106, Taranto Controparte_1
giusta mandato in calce all'atto di appello su foglio separato;
-APPELLANTE-
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Romana Belli e Andriulli Antonio,per procura generale alle liti allegata agli atti con domicilio eletto presso l'ufficio legale dell' in Taranto CP_2
alla Via Golfo di Taranto 7/D;
- APPELLATO-
Nonché
, in persona del legale rappresentante;
Controparte_3
-APPELLATO-
-contumace-
All' udienza del 12.11.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.2186/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da ,nei confronti dell' nochè nei confronti di Parte_1 CP_2 [...]
, diretto ad ottenere l'annullamento dell' avviso di addebito n.406 2018 0002949366000 Controparte_3
emesso per l' omesso versamento dei contributi gestione separata liberi professionisti per l'anno 2011.
CP_ Condannava il ricorrente alle spese di lite in favore dell'
Avverso tale decisione proponeva appello , lamentandone la parziale erroneità e chiedendone la Parte_1
riforma.
CP_ Si costituiva l' in persona del legale rappresentante,rimettendosi alla valutazione della Corte in merito all'esame dei redditi del ricorrente ed alla dichiarazione di eventuale esenzione.
L' ,in persona del legale rappresentante, rimaneva contumace. Controparte_4
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo,del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima dell'udienza di discussione l'appellante faceva pervenire rinuncia all'appello,deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo all'appello proposto, non essendo più necessaria una pronuncia del giudice su quanto formava oggetto dell'impugnazione. Ciò in quanto, ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia (ex pluribus, Cass.
Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass. Lav. 13.3.99 n. 2268)
fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048). La cessazione della materia del contendere può definirsi infatti come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto (gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere invero di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, quali la rinuncia alla pretesa o all'azione, l'adempimento spontaneo, la transazione o la conciliazione) che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Nota a Cass., ord. 24 gennaio 2019, n. 1978. Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
-Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
-Condanna l'appellante alle spese di lite in favore dell' che liquida in € 247,00 oltre accessori come per legge.Nulla nei confronti di . Controparte_4
Taranto 12.11.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.EL IA Dott.MA AS