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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/03/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 147/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Franco Pastorelli Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII di
[...]
(P.I./ C.F. ) e dei soci illimitatamente responsabili NT P.IVA_1
e NT Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 6.12.2024, vantando un credito Parte_1
di € 5.000 circa in forza di decreto ingiuntivo non opposto, non potuto notificare per irreperibilità, per corrispettivo non versato per prestazioni professionali, chiedeva che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione giudiziale di potendosi NT
desumere dal reiterato mancato pagamento del dovuto lo stato di insolvenza.
2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione della sede legale dell'attività abituale della società esercente attività d'impresa.
3. Risulta provato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, 1° comma, lett. d), atteso che la relazione finale dell'esperto nominato in sede di Composizione negoziata della crisi dà conto del fatto che la società (che svolge attività di commercio al dettaglio di articoli per animali domestici e svolgeva anche l'attività di affittacamere) negli ultimi anni (dal 2021 al 2023) ha prodotto volumi di affari che non hanno mai superato i 90 mila Euro e relative perdite o utili assai marginali.
4. Sussistono gli altri presupposti pe l'apertura della liquidazione controllata in quanto:
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione controllata sono stati rispettati, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività;
• parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di persone;
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano la soglia di € 50.000 prevista dall'art. 268 c. 2 CCII, così come emerge dalla relazione finale dell'esperto nella CNC (da cui risultano debiti per € 64.000 circa), cui va sommato un debito di € 23.000 circa nei confronti di Parte_2
come da documentazione prodotta, il debito di circa € 5.000 nei confronti del professionista ricorrente e il debito di poco meno di € 1000 nei confronti di CP_3
• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del debito verso il ricorrente per € 5000, fondato su titolo non contestato e non potuto azionare;
2. dalla gravosa situazione debitoria esposta, non suscettibile di possibilità di risanamento, come emerge chiaramente dalla relazione finale dell'esperto nella CNC che sottolinea anche la mancanza di correttezza e buona fede nelle trattative della composizione negoziata, visto che i soci illimitatamente responsabili hanno ritirato l'offerta di messa a disposizione di una somma di € 55.000 ricevuta dalla a titolo di risarcimento danni e di una somma di € 87.000 contenuta in una CP_1
polizza svizzera. Successivamente alla scadenza infruttuosa del termine del pagamento promesso, i soci si sono resi di fatto irreperibili, tanto che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sono avvenute ex art. 143 c.p.c.
3. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata
Per quanto attiene alla nomina del liquidatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
4. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 e pertanto il CP_4 liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di NT
, e dei soci illimitatamente responsabili e
[...] NT CP_2
[...] Controparte_2
a) nomina giudice delegato il dott. Gianmarco Marinai;
b) nomina liquidatore il rag. che farà pervenire la propria accettazione entro Controparte_5
due giorni dalla comunicazione;
c) Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155
sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscano) utilizzando, per la formulazione della istanza, il format presente sulla piattaforma.
d) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori e) dispone che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura intestato al debitore nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo dei conti del ricorrente e verrà acquisito l'intero attivo della procedura;
f) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
g) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
h) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito
Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale) e la pubblicazione presso il registro delle imprese;
i) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
j) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore. Così deciso in Livorno il 19/03/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Franco Pastorelli Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII di
[...]
(P.I./ C.F. ) e dei soci illimitatamente responsabili NT P.IVA_1
e NT Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 6.12.2024, vantando un credito Parte_1
di € 5.000 circa in forza di decreto ingiuntivo non opposto, non potuto notificare per irreperibilità, per corrispettivo non versato per prestazioni professionali, chiedeva che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione giudiziale di potendosi NT
desumere dal reiterato mancato pagamento del dovuto lo stato di insolvenza.
2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione della sede legale dell'attività abituale della società esercente attività d'impresa.
3. Risulta provato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, 1° comma, lett. d), atteso che la relazione finale dell'esperto nominato in sede di Composizione negoziata della crisi dà conto del fatto che la società (che svolge attività di commercio al dettaglio di articoli per animali domestici e svolgeva anche l'attività di affittacamere) negli ultimi anni (dal 2021 al 2023) ha prodotto volumi di affari che non hanno mai superato i 90 mila Euro e relative perdite o utili assai marginali.
4. Sussistono gli altri presupposti pe l'apertura della liquidazione controllata in quanto:
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione controllata sono stati rispettati, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività;
• parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di persone;
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano la soglia di € 50.000 prevista dall'art. 268 c. 2 CCII, così come emerge dalla relazione finale dell'esperto nella CNC (da cui risultano debiti per € 64.000 circa), cui va sommato un debito di € 23.000 circa nei confronti di Parte_2
come da documentazione prodotta, il debito di circa € 5.000 nei confronti del professionista ricorrente e il debito di poco meno di € 1000 nei confronti di CP_3
• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del debito verso il ricorrente per € 5000, fondato su titolo non contestato e non potuto azionare;
2. dalla gravosa situazione debitoria esposta, non suscettibile di possibilità di risanamento, come emerge chiaramente dalla relazione finale dell'esperto nella CNC che sottolinea anche la mancanza di correttezza e buona fede nelle trattative della composizione negoziata, visto che i soci illimitatamente responsabili hanno ritirato l'offerta di messa a disposizione di una somma di € 55.000 ricevuta dalla a titolo di risarcimento danni e di una somma di € 87.000 contenuta in una CP_1
polizza svizzera. Successivamente alla scadenza infruttuosa del termine del pagamento promesso, i soci si sono resi di fatto irreperibili, tanto che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sono avvenute ex art. 143 c.p.c.
3. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata
Per quanto attiene alla nomina del liquidatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
4. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 e pertanto il CP_4 liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di NT
, e dei soci illimitatamente responsabili e
[...] NT CP_2
[...] Controparte_2
a) nomina giudice delegato il dott. Gianmarco Marinai;
b) nomina liquidatore il rag. che farà pervenire la propria accettazione entro Controparte_5
due giorni dalla comunicazione;
c) Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155
sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscano) utilizzando, per la formulazione della istanza, il format presente sulla piattaforma.
d) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori e) dispone che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura intestato al debitore nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo dei conti del ricorrente e verrà acquisito l'intero attivo della procedura;
f) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
g) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
h) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito
Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale) e la pubblicazione presso il registro delle imprese;
i) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
j) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore. Così deciso in Livorno il 19/03/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott. Gianmarco Marinai