Art. 4.
All'onere presunto di lire 5.000.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64 sara' fatto fronte con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 137 e 144 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per detto esercizio, rispettivamente per lire 2.000.000 e 3.000.000 e, negli esercizi successivi, con riduzione dei capitoli corrispondenti.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere presunto di lire 5.000.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64 sara' fatto fronte con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 137 e 144 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per detto esercizio, rispettivamente per lire 2.000.000 e 3.000.000 e, negli esercizi successivi, con riduzione dei capitoli corrispondenti.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.