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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/05/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.119/2021 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.128/2021 resa dal Tribunale di Caltanissetta in data
8.3.2021 e depositata lo stesso giorno, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di servizi alberghieri vertente tra
c.f. , in persona del legale rappresentante, difesa Parte_1 P.IVA_1
per procura in atti dall'avv. Patrizia Pastore, presso il cui studio in Paupisi via Pagani 45 è
elettivamente domiciliata - appellante -
contro
c.f. in persona del legale rappresentante, difeso per Controparte_1 P.IVA_2
procura in atti dall'avv. Teresa Roberta Carla Cocca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caltanissetta via della Regione 61/A - appellata -
All'udienza del 28.11.2024, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23.5.2017, Ad chiedeva al Tribunale di Caltanissetta (r.g. CP_2
n.1400/2017) ingiungersi a di pagare la somma di € 22.054/70, oltre Parte_1
agli interessi moratori ex D.lgs. n.231/2002 e le spese del procedimento.
Esponeva di aver svolto delle prestazioni di servizio alberghiero e di ristorazione rese in favore di dipendenti di nel periodo intercorrente tra maggio e Parte_1
novembre 2016, riguardo cui aveva emesso le relative fatture n.555/A del 31.5.2006 di €
10.093/40, n.631 dell'1.7.2016 di €7.747/30, n.13/C del 31.7.2016 di € 2.736/90, n.23/C
del 31.8.2016 di €666/60, n.36/C del 30.9.2016 di € 613/40, n.51/C del 31.10.2016 di €
41/90 e n.60/C del 30.11.2016 di € 154/20, indicando i nominativi dei dipendenti verso i quali erano state effettuate le prestazioni di alloggiamento e di somministrazione pasti.
Allegava in ricorso di aver inutilmente sollecitato due volte con diffide pec il pagamento di quanto dovutogli, non ricevendo alcun riscontro.
In accoglimento del ricorso, con decreto n.305/2017 il Tribunale di Caltanissetta
ingiungeva il pagamento delle somme richieste, oltre alle spese del procedimento monitorio.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione preliminarmente Parte_1
sollevando l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Roma e/o del Tribunale di Gela, e per l'effetto dichiarare la inesistenza e/o nullità del D.I. opposto.
A sostegno dell'eccezione, allegava che “ ha la propria sede legale a Parte_1
Roma alla Via Nomentana, quindi competente ad emettere il D.I. avrebbe dovuto essere il
Tribunale di Roma, ovvero, nel caso di forum destinatae solutionis il Tribunale di Gela,
avendo la la propria sede legale a Mazzarino”. CP_3
Nel merito deducendo, “che comunque la documentazione offerta a corredo del procedimento monitorio non può avere valenza probatoria alcuna nella fase di
opposizione, considerato che la fattura, quale documento proveniente dalla parte che se
ne vuole giovare, non può costituire prova, né determinare inversione dell'onere della
prova nel caso in cui la parte contro cui è prodotta ne contesti il diritto”.
Si costituiva l'opposta assumendo che le prestazioni erano state rese in Controparte_4
virtù del “contratto di fornitura servizi” sottoscritto a Caltanissetta il 5.11.2015 (allegato n.2
all'atto del deposito della comparsa di risposta del 27.11.2017) e che i servizi di pernottamento e somministrazioni dei pasti erano state svolte presso la propria struttura
Hotel Ventura di Caltanissetta, riguardo cui produceva copia dei prospetti nominativi, in favore dei quali era stato svolto il servizio (allegato n.7 all'atto del deposito della comparsa).
Per l'effetto, ai sensi dell'art.20 era anche competente “il Giudice del luogo in cui è sorta o
deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”, quindi il Tribunale di Caltanissetta che aveva emesso il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito contestava la defatigatoria opposizione, in ogni caso articolando la richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante di e la prova per testi. Parte_1
Con la memoria ex art.183 co.6 n.2 c.p.c. del 13.8.2018, l'opposta produceva copia dei
“registri di Pubblica Sicurezza”, di poi all'udienza dell'8.11.2018 veniva escussa la teste
(dipendente Ad ), mentre all'udienza del 21.2.2019 Testimone_1 CP_2
non si presentava (legale rappresentante per Controparte_5 Parte_1
rendere l'interrogatorio formale.
Così istruita la causa, ritenendo la propria competenza ai sensi dell'art.20 c.p.c., con sentenza n.128/2017 il Tribunale di Caltanissetta confermava il D.I. n.305/17, onerando l'opponente al pagamento delle spese.
Con atto di citazione ritualmente notificato propone appello Parte_1 deducendo l'erroneità della statuizione del primo Giudice, per i motivi appresso riassunti:
CIRCA LA COMPETENZA TERRITORIALE
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto “in tema di art. 20 c.p.c. la competenza in materia di obbligazioni è sorta nel luogo in cui la stessa deve eseguirsi”.
Avendo la la propria sede legale a Roma, alla via Nomentana, competente ad emettere il D.I. avrebbe dovuto Parte_1
essere il Tribunale di Roma, ovvero, nel caso di forum destinatae solutionis, il Tribunale di Gela, avendo la la propria CP_3
sede legale a Mazzarino, mentre non è stata data prova alcuna che il contratto sarebbe stato concluso in Caltanissetta, anzi era stata stabilita la competenza esclusiva del foro di Benevento.
ERRONEA E CARENTE MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IN ORDINE ALLA PROVA DEL CREDITO
Il Giudice di prime cure dimentica del principio dell'art.2697 c.c., che si traduce nella impossibilità di escludere o invertire l'onere probatorio a carico delle parti.
[... Ad non ha proposto nessuna deduzione o eccezione tesa a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti da CP_1
nonostante che chi agisce per il pagamento di un proprio credito deve dimostrare il rapporto dal quale ne deriva il Parte_1
diritto.
C In applicazione di tali principi, AJ non ha adeguatamente adempiuto al proprio onere probatorio, né tantomeno sussistono elementi univoci, chiari e concordanti da cui possa desumersi la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda e della sua conseguente fondatezza.
E' stato evidenziato che, nello stesso periodo in cui la aveva sottoscritto il contratto di fornitura dei servizi, Parte_1
anche l'altra società del gruppo sottoscriveva identico contratto per le medesime prestazioni, e Ad Controparte_6
[..
non ha fornito alcuna prova che i soggetti indicati nelle fatture fossero dipendenti della o della CP_1 Parte_1
. CP_6
Tra l'altro, dall'esame delle fatture è verificabile che la 555/A, la 631/A, la 13/C e la 23/C sono intestate alla Parte_1
Controparte_ ma recano quale indirizzo quello della , ovvero via Gorizia 34.
Inoltre, il Tribunale ritiene che “la prova del credito si ricava in primis oltre che dalle fatture, anche dalla mancata presentazione del legale rappr.te della a rendere l'interrogatorio formale all'udienza specificamente allo scopo Parte_1 calendata”, mentre di recente la Cassazione con ordinanza n. 7415 del 17.3.2021 ha statuito che “in caso di mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale, il Giudice è libero di apprezzare il senso della mancata prestazione del giuramento, potendo ma non dovendo ritenere ammessi i fatti deferiti con il giuramento medesimo.”
Con comparsa si costituisce Ad chiedendo il rigetto dell'infondato gravame, CP_2
per i motivi già espressi dal Tribunale.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato.
Con riferimento alla preliminare eccezione di difetto di competenza in capo al Tribunale di
Caltanissetta adito, motivo di gravame, deve certamente convenirsi che ai sensi dell'art.20
c.p.c. rubricato “foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione”, è “anche competente il Giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”.
E' infatti allegato il “contratto di fornitura servizi”, depositato dall'opposta in Controparte_4
uno alla comparsa di risposta del 27.11.2017 nel giudizio avanti il Tribunale, sottoscritto a
“Caltanissetta, li 05/11/2015” tra con sede a Ponte in provincia di Parte_1
Benevento e con sede a Caltanissetta, avente ad oggetto (lett.B) “la Controparte_4
fornitura o servizio pernottamento e somministrazione pasti dalla società FORNITORE al
CLIENTE, nell'ambito dei lavori inerente al cantiere Itinerario Agrigento Caltanissetta A19
…”.
Correttamente, quindi, il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l'eccezione di incompetenza, che comunque avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile, non essendosi contestata la competenza territoriale con riferimento a tutti i possibili criteri di collegamento col Tribunale adito.
E, infatti, l'eccezione deve contenere la contestazione specifica di tutti i fori concorrenti e l'indicazione del Giudice ritenuto competente per ciascuno di essi;
in mancanza è
considerata come non proposta, consolidandosi la competenza del Giudice adito (in questo senso, da recente, Cassazione ordinanza n.2548 del 28 gennaio 2022).
Infine, solo in sede di appello eccepisce per la prima volta la Parte_1
sussistenza della clausola contrattuale del foro contrattuale esclusivo di Benevento, con l'effetto che la relativa eccezione deve ritenersi inammissibile ex art.345 c.p.c.
Riguardo il merito della pretesa creditoria azionata, nel giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo, l'opposto è l'attore in senso sostanziale ma il relativo onere probatorio va relazionato al tenore degli assunti difensivi dell'opponente.
Al riguardo, nel “contratto di fornitura servizi” depositato da in uno alla Controparte_4
comparsa di risposta del 27.11.2017, risulta pattuita l'obbligazione economica posta a carico dell'opposta:
“C. IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO
L'importo presunto complessivo del contratto è di euro 20.000,00
D. TARIFFA
La tariffa applicata per pernottamento è di 40.00 euro inclusa IVA per la singola … 50.00
euro inclusa IVA per la doppia … 60.00 euro inclusa IVA per la tripla. La tariffa applicata
per la di 9,00 euro + iva”. Parte_2
Con riferimento alle prestazioni effettivamente svolte, in ognuna delle sette fatture
(allegato n.1 del ricorso monitorio e della comparsa di risposta, depositato in uno agli stessi atti) emesse da verso con codice fiscale e Controparte_4 Parte_1
partita iva n. (indicata con sede a Roma, a volte in viale Gorizia e in altre in P.IVA_1 via Nomentana, ma la circostanza è ininfluente attesa la corretta spendita della ragione sociale e del codice fiscale identificativo della debitrice), la creditrice opposta specifica dettagliatamente i nominativi delle persone verso cui è stata svolta la singola prestazione
( , , , etc.), altresì CP_6 Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
producendo le schede identificative di ciascuno di essi ai fini delle comunicazioni alla
Pubblica Sicurezza (corredati dai dati anagrafici riportati nei documenti di identità, di cui vengono indicati gli estremi), a fronte dei quali l'opponente si limita a riferire che “nello
stesso periodo in cui la aveva sottoscritto il contratto di fornitura dei servizi, Parte_1
anche l'altra società del gruppo, ovvero la sottoscriveva identico Controparte_6
contratto per le medesime prestazioni, mentre Ad non ha fornito alcuna prova al CP_1
fine di dimostrare che i soggetti indicati nelle fatture fossero dipendenti della
[...]
o della ”, trascurando che sulla base del principio di vicinanza Parte_1 Controparte_6
della prova, l'onere deve essere attribuito alla parte che si trova in una posizione di maggiore vicinanza o disponibilità rispetto alla stessa, comprovando che quei nominativi indicati non fossero dipendenti di (allegando, ad esempio, tutte le Parte_1
comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego, gli estratti conto previdenziali INPS,
il Libro paghe, le certificazioni CUD, riferite al periodo maggio-novembre 2016).
Inoltre, all'udienza dell'8.11.2018 la teste (receptionist Testimone_1
dell'Hotel Ventura), ha confermato di riconoscere i prospetti dalla stessa predisposti ogni singolo giorno circa i pernottamenti e le somministrazioni dei pasti, con indicazione dei relativi nominativi registrati (allegato 7 prodotto dalla creditrice con la comparsa di risposta), sottoscritti in ogni foglio dai soggetti che hanno ricevuto la prestazione giornaliera, precisando di avere avuto contatti con la responsabile della Parte_1
(di cui però non ricorda il nome).
[...]
Peraltro, nel processo civile la prova raccolta dai propri testi può essere considerata attendibile se soddisfa le condizioni che ne rafforzano il valore probatorio e la credibilità, in presenza di elementi oggettivi che confermino il contenuto e le circostanze testimoniate,
ritenuto che le stesse non sono state mai specificamente contestate dall'opponente, che non ha osservato l'onere di farlo ex art.115 c.p.c., mentre il legale rappresentante non ha neppure assolto all'interrogatorio formale in assenza di giustificazione, facultando il
Giudice di trarne argomento di prova.
Di qui il rigetto dell'appello.
Quale logico corollario, vanno poste a carico dell'appellante le spese e gli onorari del grado nei confronti dell'appellata che vanno liquidate secondo il vigente Controparte_4
D.M. n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da € 5.201/00 ad €
26.000/00, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al r.g. n.119/2021, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, conferma la sentenza n.128/2021 resa dal Tribunale di Caltanissetta in data
8.3.2021 e depositata lo stesso giorno, appellata da Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 CP_4
in persona del legale rappresentante, che liquida in € 2.151/00 oltre 15% per
[...]
rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A. se dovute.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo alla parte appellante.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente (dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)