Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3997 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Marisa Barbato, all'esito dell'udienza di discussione del 21/05/2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 2260/2024 R.G., cui è riunito l'ATP n. RG
1863/2023 promossa da: Pt_1
(C.F. rappresentata e difesa, come da procura in atti,
[...] C.F._1
dall'Avv. Mario Ariello (C.F. ), il quale dichiara, ad ogni effetto e C.F._2
conseguenze di legge, di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente giudizio al seguente indirizzo P.E.C.: e fax n°0817429659 Email_1
RICORRENTE
contro
:
, rapp. e dif. Controparte_1
dall'avv. Mauro Elberti (C.F. ), come da procura generale in atti C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATP
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.1.24, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni
Tanto premesso, col presente ricorso in opposizione ex art. 445 bis 6 comma c.p.c., ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile ex L. 118/71.
L' costituitosi, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda o comunque CP_1
rigettarsi la stessa perché infondata.
Riunito il procedimento di ATP al giudizio di opposizione, acquisita nuova certificazione e disposta una integrazione di perizia, la causa è decisa all'esito della odierna udienza con sentenza con motivazione contestuale.
***
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992) o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica
(di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte) né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Tanto premesso, nella specie, la parte opponente, oltre a contestare le valutazioni e le conclusioni del CTU, ha depositato nuova documentazione medica.
Questo giudice, pertanto, ha ritenuto di onerare il CTU, già nominato, a depositare una integrazione di perizia al fine di esaminare la nuova certificazione medica, oltre a quella già depositata in sede di ATP.
All'esito della disposta integrazione, il C.T.U. dott. ha sostanzialmente Persona_1
confermato il giudizio espresso in fase di ATP, accertando che la ricorrente non presente una condizione patologica tale da determinare le condizioni per il riconoscimento del beneficio richiesto. In particolare, in questa sede, l'ausiliare ha chiarito, pur dopo aver valutata l'ulteriore documentazione medica prodotta, che: “Parte attrice contesta la mancata valutazione dell'isterectomia in età fertile e la valutazione della sindrome ansiosa depressiva considerata di grado medio in contrasto con la certificazione specialistica in atti che la definisce grave. Come osservato anche dal procuratore di parte attrice l'isterectomia è stata valutata 20 punti percentuali con riferimento al codice per l'incontinenza urinaria solo riferita dalla perizianda e perdipiù saltuaria: vengono riferite perdite di gocce di urina solo quando starnutisce. D'altra parte non risultano prescritti presidi per l'incontinenza né erano indossate protezioni urinarie al momento della visita. Si tratta di una condizione pressochè “normale” nelle donne che hanno partorito o che, appunto, hanno subito un intervento di isterectomia. Non è possibile quindi valutare separatamente le due condizioni (isterectomia e incontinenza urinaria saltuaria). L'isterectomia, inoltre, è stata effettuata all'età di 44 anni per cui, valutarla al cod. 6603 “pieno” senza dedurre 5 punti in relazione appunto all'età sarebbe un altro errore. Riguardo alla valutazione della depressione reattiva, si osserva che le certificazioni alle quali fa riferimento la parte attrice risalgono al 2020-2021. L'esame obiettivo psichico, condotto con la tecnica del libero colloquio, ha evidenziato solo uno stato ansioso con tendenza al pianto alla narrazione delle patologie in atto;
né risulta prescritta terapia specifica. In ogni caso il cod. 2206 non prevede la percentuale fissa del 40%, come affermato dall'Avv. Ariello, bensì una percentuale compresa tra il 31% e il 40%. Per cui, pur volendo tenere parzialmente conto delle osservazioni di parte attrice, la percentuale finale di invalidità andrà così ricalcolata:
1. Ipotiroidismo post-tiroidectomia totale per ca papillifero variante follicolare (10/2016) (cod. n.t. = 10%).
2. Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno di grado moderato (cod. 6003 per analogia = 30%).
3. Note artrosiche più marcate al rachide cervicale e lombare (cod. 7008 = 12%).
4. Incontinenza urinaria da sforzo in isterectomizzata (cod. 6603
= 25%).
5. Depressione reattiva del tono dell'umore (cod. 2206 = 31%). Le singole percentuali, sommate con formula riduzionistica, determinano una percentuale finale del 68%. Si formulano pertanto le seguenti
C O N C L U S I O N I: La perizianda è invalida al 68 (sessantotto)% dalla data di Parte_1
presentazione della domanda amministrativa”.
Il ctu ha, dunque, espressamente chiarito, contrariamente a quanto asserito dalla difesa dell'istante, le ragioni della mancata valutazione delle due patologie in maniera separata.
Detta valutazione si fonda su argomentazioni scientifiche puntuali e dettagliate. A fronte di tali specifiche considerazioni mediche, alcuna puntuale o documentata censura è stata prospettata, essendo in definitiva proposta, come detto, solo una diversa valutazione delle condizioni cliniche della ricorrente che si traduce in un inammissibile dissenso diagnostico.
Nulla per le spese avuto riguardo alla dichiarazione di esenzione ex art.152 disp.att. c.p.c. Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP e quelle per la disposta integrazione, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: - rigetta il ricorso
- nulla per le spese
- pone le spese di ctu della fase di ATP e del presente procedimento a carico dell' CP_1
come da separato decreto.
Napoli, così deciso in data 21/05/2025
Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)