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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/01/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 24/1/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5840/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a Napoli (NA) il 25.10.1939 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Manzi, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa come in atti CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 29 giugno 2023, parte ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché della condizione di disabilità ex art. 3 co. 3 Legge
104/1992, non riconosciuto a seguito di domanda.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione la non sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere. Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis c.p.c., con ricorso depositato il 7 maggio 2024, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, con condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione richiesta dalla data della domanda o da altra data accertata in corso di giudizio.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato, ammessa ed espletata nuova consulenza tecnica, la causa appare matura per la decisione.
***
La parte ricorrente ha dedotto che il CTU avrebbe errato nella valutazione delle patologie sofferte.
La parte ricorrente ha dedotto, altresì, che nel corso del procedimento giudiziario si sono verificate infermità incidenti sul complesso invalidante della parte ricorrente.
Le doglianze sono infondate.
Il CTU del giudizio di opposizione ad ATPO, dall'analisi dei documenti sanitari prodotti e dall'esame obiettivo, ha ritenuto che la ricorrente ha “Invalidità grave
100% senza indennità di accompagnamento e Disabile ai sensi dell'art 3 comma 1 della L. 05/02/1992 n° 104 senza la necessità di sostegno elevato”.
Le conclusioni del CTU sono pienamente condivisibili e fatte proprie del giudicante, in quanto sostenute da adeguate motivazioni, immuni da vizi logici e giuridici, e supportate da ogni utile e possibile accertamento.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Alla luce della considerazione che precedono, va ritenuta l'infondatezza della domanda formulata da parte ricorrente.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese della consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) conferma le conclusioni rese dal CTU nella fase di opposizione di A.T.P.;
c) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
d) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 8247 del 2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione delle spese della C.T.U. come da separato decreto, poste definitivamente a carico dell' ; CP_1
Aversa, 27/1/2025 il Giudice del Lavoro
dott. Marco Bottino