Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23519 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23519/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10258/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10258 del 2025, proposto da
IS SA, rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Stoppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza,
della sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo, Sez. Lav., n. 6/2024 pubbl. il 16/01/2024, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa Benedetta BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale di Viterbo, Sezione Lavoro, n. 6/2024, pubblicata il 16/01/2024 e notificata ai fini esecutivi il 21/01/2025, passata in giudicato come da attestazione prodotta, con la quale il Giudice adito ha così statuito: “ accerta e dichiara il diritto di …ON SA di ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici di servizio a tempo determinato (anche parzialmente) … svolti … e segnatamente … ON SA per l'a.s. 2022-23 ..per l’effetto, disapplicata la legge 107/2015, nonché il DPCM 23.09.2015 nel combinato disposto con il DPCM 28.11.2016, condanna il Ministero a costituire in favore delle parti ricorrenti attualmente di ruolo o comunque inseriti nelle graduatorie per le supplenze, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione nei limiti della prescrizione quinquennale (da calcolare a ritroso dalla 2 proposizione di ciascun ricorso) delle somme corrispondenti ai suddetti anni di servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto (conferimento di ciascun incarico) al saldo, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa; in favore dei ricorrenti cancellati dalle predette graduatorie condanna il Ministero al risarcimento dei danni da quantificarsi in misura corrispondente a quello della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, co. 121, Legge 107/2015, oltre interessi legali dalla cancellazione dalle graduatorie e nei limiti della prescrizione decennale da ciò decorrente ”.
2. Afferma la parte ricorrente che il Ministero non ha ottemperato alla statuizione di condanna contenuta nella predetta sentenza.
3. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
4. Alla camera di consiglio del 17/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’Amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326. Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a. A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa del ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001) deve trovare accoglimento.
7. Dalla sentenza in questione si ricava il diritto della parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.
8. Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
9. In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta della ricorrente.
10. Il Collegio non ritiene, invece, allo stato sussistenti i presupposti per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora, cui potrà eventualmente provvedersi in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati dalla presente sentenza, dietro apposita richiesta della parte ricorrente.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri attinenti alle procedure esecutive mobiliari (cfr., Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 1247/2016; Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 4029/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta della ricorrente.
- rigetta ogni ulteriore istanza.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN AN, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta BA | EN AN |
IL SEGRETARIO