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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 13/11/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1349/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa CH EL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1349/2022 r.g. promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RO EL ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in via Marconi
n. 50 a OL
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4
C.F. , Controparte_4 C.F._5
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. SPALLONE Controparte_5 C.F._6
ON ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in San Bartolomeo in Galdo
(BN) alla Via Maria Josè n. 21
PARTE CONVENUTA
(C.F. ), Controparte_6 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
e contro
(C.F. , Controparte_7 C.F._7
(C.F. ), Controparte_8 C.F._8
pagina 1 di 13 (C.F. ), in qualità di eredi di Controparte_9 C.F._9 CP_2
, rappresentati e difesi dall'avv. ROMANELLI GIULIA ed elettivamente domiciliato presso lo
[...] studio del difensore,
INTERVENUTI
OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, , e
[...] Controparte_5 Controparte_10 Controparte_3 Controparte_2 [...]
chiedendo che fosse disposta la divisione giudiziale dell'immobile sito in Controparte_11
OL con attribuzione in proprietà esclusiva di una parte di detto bene all'attrice e, in caso di indivisibilità del bene, che ne fosse disposta la vendita con suddivisione tra i comproprietari, in ragione delle quote di loro proprietà, dell'importo ricavato. In particolare, ha esposto:
- che l'attrice era proprietaria della quota di 8/16 del bene immobile sito in Comune di OL:
N.C.E.U. Foglio n.14 Mappale n. 20/ Sub. n.22 Categoria A/2 Rendita € 268,56, a seguito della denuncia di successione di , deceduta in data 27.03.2011, registrata presso l'Ufficio del Persona_1
registro di OL Vol. 9990 n. 437 del 02.08.2012;
- che comproprietari del predetto immobile erano, unitamente all'attrice, , Controparte_1 CP_5
, con quota di proprietà pari a 2/16 ciascuno, e
[...] Controparte_10 Controparte_3 CP_2
, con quota di proprietà pari ad 1/16 ciascuno;
[...]
- che sulla quota del comproprietario pari ad 1/16 insisteva ipoteca legale iscritta al Controparte_2 registro generale n. 10716, del valore di € 5.207,72 a favore di oggi Controparte_12 [...]
; Controparte_11
- che il bene immobile in comunione constava di un appartamento sito in Via Montegrappa n. 9 a
OL con superficie calpestabile di 71 mq e che tutti i beni mobili all'interno di esso erano di proprietà esclusiva di parte attrice, poiché facevano parte degli arredi della casa di Milano, dove abitava prima di ritirarsi dal lavoro;
pagina 2 di 13 - che, stante l'inerzia dei convenuti, la Sig.ra dal 2011, per evitare un'eventuale esecuzione Pt_1 forzata immobiliare da parte dell'amministratore del condominio, era stata costretta a sostenere tutte le spese condominiali ordinarie che ammontavano a euro 12.512,02 di cui euro 6.256,01 di spettanza dei convenuti e anche quelle straordinarie, come quelle per passare da riscaldamento a gasolio a quello a gas per euro 1.184,00 e il rifacimento del tetto dal 2017 al 2019 per l'importo di euro 5.542,07, di cui euro 3.363,04 di spettanza dei convenuti;
- che l'attrice, per tre anni dal 2017 al 2019, aveva concesso l'immobile in comodato alla nipote
[...]
, la quale, prima di entrare nell'immobile, aveva provveduto a rifare completamente il Parte_2
pavimento della cucina per trovare la causa di un'infiltrazione che danneggiava il condomino dell'appartamento del piano sottostante e, successivamente, a comprare i mobili attuali della cucina sopportando anche il pagamento delle spese condominiali dal 2017 al 2019;
- che nel 2019 la sig.ra aveva chiesto all'amministratore di inviare i solleciti di pagamento delle Pt_1
spese condominiali anche ai convenuti, ma aveva ricevuto diniego con missiva datata 29.07.2019 e contestuale sollecito di pagamento delle stesse per l'importo di euro 1.182,85;
- che l'esponente aveva provveduto a pagare per l'intero anche la TARI per gli importi di €. 104,00 sia per l'anno 2011 che per il 2012; €. 244,00 per l'anno 2013; €. 257,00 sia per l'anno 2014 che per il
2015; €. 252,00 per l'anno 2016; €. 229,00 per l'anno 2020; €. 218,00 per l'anno 2021 ed €. 228,00 per l'anno 2022;
- che l'attrice aveva sempre pagato anche i costi fissi di utenze luce (€. 108,00 all'anno pari a un importo complessivo di circa €. 1.080,00) e gas (€. 144,00 all'anno pari a un importo complessivo di
€.1.440,00);
- che nel 2015 la Sig.ra aveva provato inutilmente a contattare gli altri comproprietari per Pt_1
tentare di acquistare la restante loro quota contestualmente chiedendo la restituzione delle spese condominiali sostenute e di loro competenza;
- che l'attrice, dalla morte della sua dante causa, aveva versato o fatto versare, complessivamente l'importo di €. 23.651,09 di cui €.12.512,02 per spese ordinarie dal 2011 al 2022, spese straordinarie per circa €. 6.726,07, TARI per l'importo di €. 1.893,00; spese di luce e gas per €. 2.520,00, sicché era creditrice di €. 11.825,55;
pagina 3 di 13 - che l'attrice chiedeva la divisione del suddetto bene immobile e la restituzione della metà di tutte le somme da lei anticipate negli anni, di competenza degli altri comproprietari pari a circa €.11.825,55.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti , , Controparte_1 Controparte_5 CP_10
e aderendo alla domanda di divisione dell'attrice, chiedendo il rigetto della
[...] Controparte_3
domanda di condanna alla corresponsione della somma di euro 11.825,55 e, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno subito dai convenuti cui era stato impedito di godere della loro quota del bene comune. In particolare, hanno esposto:
- che l'appartamento oggetto della divisione era stato sempre posseduto in via esclusiva dall'attrice e prima di lei dalla sua dante causa, in quanto, nonostante le numerose richieste, i convenuti non avevano mai ricevuto le chiavi dell'immobile;
- che i convenuti non avevano mai ricevuto dall'amministratore condominiale alcuna richiesta di oneri condominiali, in ragione della loro quota, né mai l'attrice aveva informato i convenuti circa danni prodotti a terzi o lavori straordinari necessari o deliberati;
- che, difatti, l'attrice aveva concesso l'immobile in comodato alla nipote e, nel richiedere l'importo di
€ 11.825,55, pari al 50% delle spese sopportate per i titoli predetti, aveva scomputato la somma di €
5.400,00, dalla stessa arbitrariamente calcolata, che era stata posta in compensazione, in ragione del possesso in comodato gratuito concesso alla nipote;
- che alcune di esse, come quelle relative alla trasformazione degli impianti da gasolio a gas metano, erano addirittura precedenti alla morte della sig.ra dante causa dell'attrice; Per_1
- che le spese condominiali ordinarie per acqua, pulizia scale, come quelle per TARI, competevano a chi il bene lo possedeva in godimento;
- che erano stati superati i limiti previsti dall'art. 1102 c.c., dal momento che il godimento del bene comune si era risolto in una compressione quantitativa e qualitativa di quello, attuale o potenziale, degli altri comproprietari;
- che, pertanto, l'attrice doveva risarcire alle controparti il danno per il godimento esclusivo dell'immobile.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.6.2023 si sono costituiti tardivamente , Controparte_7
e , quali eredi di , deceduto in data 20 febbraio 2023, Controparte_8 Controparte_9 Controparte_2
pagina 4 di 13 le quali hanno aderito alla domanda attorea di divisione del bene e si sono associate alle difese svolte dai convenuti e , in merito alla richiesta di rimborso delle spese sostenute. CP_1 CP_2
All'udienza di prima comparizione delle parti del 31.5.2023 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. ed è stata fissata in data 8.11.2023 l'udienza di disamina dei mezzi istruttori.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU volta a determinare il valore dell'immobile e a verificare l'eventuale comoda divisibilità dello stesso. Dopo l'udienza di disamina dell'elaborato peritale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 21.5.2025, celebratasi mediante trattazione scritta. Con ordinanza del 19.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle domande di replica.
⁎
Giova premettere che l'art. 1111 c.c. sancisce che ciascuno dei partecipanti alla comunione può sempre domandarne lo scioglimento. Ciascuno dei partecipanti alla comunione è, infatti, titolare di un apposito diritto potestativo di ottenere la divisione e l'esercizio di tale diritto è indipendente dal consenso degli altri compartecipi, giacché in communione nemo compellitur invitus detineri. L'art. 1114 c.c. prevede che la divisione ha luogo in natura se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti. L'art. 1116 c.c., inoltre, estende l'applicabilità alla divisione delle cose comuni delle norme sulla divisione dell'eredità, in quanto non in contrasto con quelle espressamente previste per lo scioglimento della comunione.
Nella specie, le parti in causa sono comproprietarie di un immobile sito nel Comune di OL catastalmente identificato al N.C.E.U. Foglio n.14 Mappale n. 20 Sub. n.22. In particolare, l'attrice è titolare della quota di 8/16, i convenuti , , della Controparte_1 Controparte_5 Controparte_10
quota di 2/16 ciascuno, della quota di 1/16 e , e Controparte_3 Controparte_7 Controparte_8
, quali eredi di , sono titolari della quota di 1/16. Controparte_9 Controparte_2
L'attrice ha introdotto il presente giudizio proponendo una domanda di divisione, cui hanno aderito anche tutti i convenuti.
È stata, pertanto, disposta CTU incaricando il Geom. al fine di stabilire se l'immobile fosse Per_2
comodamente divisibile e, in caso negativo, quale fosse il valore di mercato del bene. Si reputa che la pagina 5 di 13 relazione tecnica, in quanto chiara, logica e congruamente motiva, anche con riferimento alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, debba essere posta a fondamento della presente decisione.
Si condivide, pertanto, la valutazione del CTU in ordine all'esclusione della comoda divisibilità dell'immobile, a fronte delle ridotte dimensioni dello stesso.
In sede di precisazione delle conclusioni l'attrice ha, quindi, formulato richiesta di attribuzione dell'immobile ex art.720 c.c. Tale norma prevede che, nel caso in cui l'immobile indiviso non sia comodamente divisibile, debba essere preferibilmente compreso per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, in caso di richiesta di attribuzione congiunta.
Si reputa che tale richiesta sia meritevole d'accoglimento, considerato che le parti costituite sono concordi nell'addivenire allo scioglimento della comunione e non si sono opposte alla richiesta d'assegnazione dell'immobile formulata da la quale è già titolare della quota Parte_1
maggiore sul bene.
Pertanto, deve essere disposto lo scioglimento della comunione e l'assegnazione in favore di Parte_1
già titolare del 50% del bene, delle quote di proprietà dei convenuti, corrispondenti al restante
[...]
50%, ponendo a carico dell'attrice il pagamento dei dovuti conguagli, calcolati considerando che la stima peritale del CTU ha attribuito all'immobile un valore complessivo di euro 65.000,00. Tenuto conto delle rispettive quote di proprietà, , , devono Controparte_1 Controparte_5 Controparte_10 corrispondere all'attrice la somma di euro 8.125,00 ciascuno, pari a 2/16 del valore dell'immobile, mentre deve corrispondere la somma di euro 4.062,50, pari a 1/16 del valore Controparte_3 dell'immobile, infine , e , quali eredi di Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_2
, devono corrispondere la somma di euro 4.062,50, pari a 1/16 del valore dell'immobile.
[...]
Posto ciò, occorre esaminare la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti , Controparte_1
, e di risarcimento del danno subito per l'uso Controparte_5 Controparte_10 Controparte_3 esclusivo dell'immobile da parte dell'attrice.
Al riguardo occorre premettere che ad avviso della giurisprudenza “in materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l'uso
pagina 6 di 13 indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene” (cfr. Cass. n. 10264/23). In particolare, è stato precisato in giurisprudenza come l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, “essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato
l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale” (cfr. Cass. n. 18548/22, Cass. n. 2423/15 e Cass. n. 24647/10); ancora, “Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti
i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale” (cfr. Cass. n. 1738/22). Ebbene, nel caso di specie, non risulta documentata alcuna opposizione a tale uso esclusivo o richiesta di pari uso da parte dei convenuti e tale rilievo appare dirimente: come ribadito dalla Suprema Corte, “in tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene
pagina 7 di 13 comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo” (cfr. Cass. n. 31105/23).
Nella specie, i convenuti non hanno dimostrato di aver mai manifestato la volontà di un uso turnario del bene o di un godimento della loro quota di comproprietà mediante un uso indiretto. Deve, pertanto, escludersi che l'attrice abbia esercitato sul bene un uso esclusivo tale da impedire ai comproprietari di fare parimenti uso dell'immobile e, dunque, idoneo a giustificare una richiesta di risarcimento dei danni da parte degli stessi. In merito alla posizione di e , tale conclusione Controparte_3 Controparte_2
è corroborata dalla missiva del 24.10.2014, in cui gli stessi hanno comunicato all'attrice di aver
“sempre esercitato tutti i diritti e adempiuto a tutti gli obblighi connaturati al loro essere comproprietari dell'immobile” (doc. 13 attrice).
Pertanto, non avendo i convenuti fornito dimostrazione di aver sofferto un positivo e concreto impedimento all'utilizzo dell'immobile, non può essere riconosciuta agli stessi un'indennità
d'occupazione, anche con riferimento al periodo in cui l'immobile era stato concesso in comodato alla nipote dell'attrice.
Posto ciò, deve ritenersi che i comproprietari convenuti, essendo rimasti inerti e non essendo stati esclusi dalla partecipazione alla comunione, siano tenuti al pagamento degli oneri condominiali. È noto, infatti, che nei confronti del , i comproprietari sono tenuti in solido al versamento Parte_3
degli oneri condominiali (cfr. Cass. n. 20971/2025), mentre nei rapporti interni il comproprietario che abbia pagato l'intero ha diritto di regresso verso gli altri condividenti secondo le quote di comproprietà, dal momento che trattasi di obbligazioni propter rem, legate, quindi, all'assetto proprietario sul bene
(cfr. Cass., n. 21907/2011 “la responsabilità dei comproprietari di un appartamento nei confronti del ha natura solidale in relazione al pagamento degli oneri condominiali, ragion per cui il ben può esigere da ciascuno dei comproprietari l'intero ammontare del debito, fatto salvo il regresso del solvens nei confronti dei condebitori”).
Vanno, tuttavia, esclusi gli oneri condominiali riferiti all'arco temporale dal 2017 al 2019, in cui l'immobile è stato occupato dalla comodataria Al riguardo, l'attrice stessa ha dedotto che la Pt_2
comodataria ha provveduto al pagamento delle relative spese condominiali ordinarie e straordinarie.
Dalla documentazione prodotta risulta che le spese condominiali riferibili agli anni 2017-2018-2019 ammontano a euro 5.347,49 (doc. 4 attrice). Tale importo deve essere detratto dal totale delle spese pagina 8 di 13 condominiali ordinarie chieste in pagamento dall'attrice e documentate, ovvero euro 12.512,02, sicché la restante parte ammonta a euro 7.164,53. La stessa deve essere ripartita tra i comproprietari in base alle relative quote e, quindi, i convenuti sono tenuti alla corresponsione della somma complessiva di euro 3.582,26.
Parimenti, deve essere ripartita tra i comproprietari la somma relativa ai lavori straordinari deliberati nell'assemblea 6.5.2017, di cui è anche documentato il relativo pagamento (doc. 5 attrice), e la somma di euro 1.885,92 relativa alla trasformazione dell'impianto da gasolio a gas metano, risultante dalla ripartizione delle spese del 20.3.2011. Contrariamente a quanto dedotto dai convenuti, non assume rilevanza la circostanza che tale debito sia sorto antecedentemente alla morte della sig.ra Per_1 dante causa dell'attrice, in quanto, anche antecedentemente al decesso di quest'ultima, sussisteva una situazione di comproprietà con i convenuti sulla base delle relative quote. Il totale delle spese straordinarie ammonta a euro 6.726,07, sicché la quota da corrispondere dai convenuti è pari a euro
3.363,03.
Con riferimento agli oneri condominiali, non si reputa, invece, di dover condannare i convenuti alla corresponsione della somma di euro 2.662,28, indicata dal come dovuta dai Controparte_13
convenuti , in quanto non rappresenta, come invece gli altri importi richiesti Controparte_14 dall'attrice, una spese già sostenuta della stessa e di cui abbia, quindi, diritto alla rifusione. La debenza di tali somme non è, inoltre, stata documentata mediante la produzione del piano di ripartizione delle spese condominiali approvato dall'assemblea.
Devono, inoltre, essere suddivise tra i comproprietari le spese sostenute per la tassa sui rifiuti, ad esclusioni di quelle relative al periodo di vigenza del contratto di comodato. Dalla documentazione prodotta risulta che l'attrice ha versato la somma di euro 1.893,00 e, quindi, i convenuti sono tenuti a rifondere alla stessa la somma di euro 946,50. Per contro, in merito agli importi corrisposti per i costi fissi di utenze luce e gas, sono stati documentati pagamenti soltanto per l'importo di euro 338,00 e, quindi, può essere riconosciuta la restituzione da parte dei convenuti della quota di euro 169,00.
Il totale delle spese che devono essere rifuse dai convenuti all'attrice ammonta, quindi, a complessivi euro 8.060,79. Dalle somme dovute a titolo di conguaglio in favore di devono, quindi, Parte_1
essere detratte le quote di spese che i convenuti devono rimborsare all'attrice corrispondenti a euro
1.007,59 per la quota di 1/16 e 2.015,19 euro per la quota di 2/16.
pagina 9 di 13 Il conguaglio dovuto in favore dei convenuti , e Controparte_1 Controparte_5 Controparte_10
ammonta quindi a 6.109,81 ciascuno;
mentre il conguaglio dovuto da ammonta a Controparte_3
euro 3.054,91.
Infine, in sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice ha chiesto la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta da , oggi confluita in , previa corresponsione Controparte_12 Controparte_11 in favore di quest'ultima della quota di corrispettivo spettante a , , Controparte_7 Controparte_8
, aventi causa dal de cuius . Controparte_9 Controparte_2
Dalla documentazione prodotta, emerge che è stata iscritto ipoteca sulla quota di 1/16 dell'immobile oggetto di causa per il credito di euro 10.415,44 (doc. 11 attrice).
Giova ricordare che per effetto della c.d. natura dichiarativa della divisione (e dell'efficacia retroattiva della stessa) qualora uno dei comunisti abbia volontariamente ipotecato la propria quota (per un debito proprio o altrui) o sia stato destinatario di un'iscrizione ipotecaria ex lege, una volta sciolta la comunione, l'ipoteca si concentra ex lege - in forza dell'art. 2825 c.c. - solo ed esclusivamente su quei beni assegnati in proprietà esclusiva a colui che ha concesso volontariamente l'ipoteca o contro cui l'ipoteca è stata iscritta unilateralmente dal creditore. Conseguentemente, laddove il bene ipotecato venga assegnato a un condividente diverso da quello che ha concesso o subito l'ipoteca, il bene perviene all'assegnatario libero da qualsivoglia peso e gravame. Tale principio si ricava dall'art. 2825 co. e 2 e 4 c.c. a tenore del quale “Se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall'ordinaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, perché
l'ipoteca sia nuovamente iscritta con la indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima” e “I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti”.
Che il bene assegnato all'odierna attrice debba essere sgravato da ogni vincolo è peraltro confermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la quale ha affermato che “ove il bene indiviso, gravato
pagina 10 di 13 da ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione, sia stato assegnato ad un compartecipe diverso da quello che aveva costituito l'ipoteca, questa viene meno ed al suo posto sorge, a favore del creditore, un diritto di pegno sul conguaglio dovuto al condividente debitore in luogo dei beni in natura. Conseguentemente il provvedimento di assegnazione in favore del diverso condividente deve contenere l'ordine di cancellazione dell'ipoteca” (Tribunale Roma 17.03.2003); “Il comproprietario che domandi l'assegnazione per intero del compendio immobiliare del quale ha chiesto la cessazione del regime di comunione, ha diritto di ottenere la piena proprietà libera da ipoteche eventualmente iscritte sulle quote di comproprietà di altri comunisti, con conseguente ordine di cancellazione disposto dal giudice” (così Tribunale Piacenza 13.05.2013, ex plurimis, in termini analoghi Tribunale di Roma 04.01.2016; Tribunale Lodi, 27.10.2017; Tribunale Milano 02.08.2024).
In forza dell'art. 2825 co. 4 c.c., il creditore ipotecario avrà diritto alla somma dovuta a titolo di conguaglio nei limiti del credito garantito dal gravame realizzandosi così una c.d. surrogazione reale dell'ipoteca sulle somme: pretium succedit in locum rei. Questa garanzia reale, come previsto dalla disposizione citata, mantiene la stessa data di costituzione dell'originaria iscrizione ipotecaria e lo stesso limite di valore dei beni precedentemente ipotecati. Conseguentemente, previa certificazione del passaggio in giudicato della presente sentenza, dev'essere disposta la cancellazione dell'ipoteca con contestuale sostituzione ex lege dell'oggetto della garanzia, il quale corrisponde al credito, pari a euro
4.062,50 vantato a titolo di conguaglio da , , , aventi Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
causa dal de cuius , nei confronti dell'attrice. Controparte_2
, , , nella qualità di eredi di saranno, Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_2 invece, tenuti a corrispondere all'attrice la somma pari alla loro quota di spettanza con riferimento alle spese (spese condominiali, tari, utenze) pari a euro 1.007,59.
Venendo, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, si rammenta che, secondo un consolidato orientamento di legittimità, “nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione” (cfr. Cass., n. 1635 del 24/01/2020, Cass. n. 22903 del
08/10/2013).
pagina 11 di 13 Vanno, quindi, poste a definitivo carico dei comproprietari, nella misura delle rispettive quote, le spese di CTU come liquidate in via provvisoria in corso di causa.
La condivisione tra le parti della domanda di scioglimento della comunione determina la compensazione delle relative spese di lite, mentre l'accoglimento della domanda attorea di condanna comporta che i convenuti costituiti debbano essere condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute dell'attrice, liquidate, sulla base dei parametri ministeriali, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum, applicando i parametri medi, in euro 393,00 per anticipazioni non imponibili e in euro 5.077,00 per esborsi e compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, ogni altra eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- ordina lo scioglimento della comunione esistente secondo la quota di 8/16 per Parte_1
, la quota di 2/16 per la quota di 2/16 per la
[...] Controparte_1 Controparte_5
quota di 2/16 per la quota di 1/16 per , la quota di Controparte_10 Controparte_3
1/16 per e sull'immobile sito in Controparte_15 Controparte_8 Controparte_9
Comune di OL, N.C.E.U. Foglio n.14 Mappale n. 20/ Sub. n.22;
- accertata la non comoda divisibilità del bene, assegna a la quota di ½ Parte_1
dell'immobile sito in Comune di OL, N.C.E.U. Foglio n.14 Mappale n. 20/ Sub. n.22;
- pone a carico di la corresponsione della somma di euro 4.062,50 a titolo di Parte_1
conguaglio in favore di e;
Controparte_15 Controparte_8 Controparte_9
- condanna e a corrispondere in CP_15 Controparte_8 Controparte_9
favore di la somma di euro 1.007,59; Parte_1
- pone a carico di la corresponsione della somma di euro 6.109,81 a titolo di Parte_1
conguaglio in favore di Controparte_1
- pone a carico di la corresponsione della somma di euro 6.109,81 a titolo di Parte_1
conguaglio in favore di Controparte_5
- pone a carico di la corresponsione della somma di euro 6.109,81 a titolo di Parte_1
conguaglio in favore di Controparte_10
pagina 12 di 13 - pone a carico di la corresponsione della somma di euro 3.054,91 a titolo di Parte_1
conguaglio in favore di;
Controparte_3
- condanna Controparte_1 Controparte_5 Controparte_10 [...]
, e a rifondere in CP_3 Controparte_15 Controparte_8 Controparte_9
favore di le spese di lite liquidate in euro 393,00 per anticipazioni non Parte_1
imponibili e in euro 5.077,00 per esborsi e compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.;
- pone a definitivo carico delle parti, sulla base delle relative quote, le spese di CTU come liquidate in via provvisoria in corso di causa;
- dispone la cancellazione dell'ipoteca iscritta da oggi confluita in Controparte_12 [...]
, registro generale n.10716, registro particolare n.2504 del 19.08.2004, a Controparte_11
carico di;
Controparte_2
- accerta il diritto di alla surrogazione nella somma dovuta da Controparte_11
a e a titolo di conguaglio pari a Parte_1 Controparte_15 Controparte_8 Controparte_9
euro 4.062,50;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1 Controparte_5
; Controparte_10 Controparte_3
- dichiara la presente sentenza titolo idoneo per la trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente.
Verbania. 12.11.2025
Il Giudice
CH EL
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