TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/04/2025, n. 6084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6084 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17996/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. MA Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17996/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/07/1961, con il patrocinio dell'Avv. RUGGIERO VALENTINA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
24/07/1957, con il patrocinio dell'Avv. CAU FEDERICA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso depositato in data 30.04.2024 ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 19.06.1993 con
, precisando che dall'unione erano nati i figli MA (1.2.1992 ), ( 10.3.1993 ) CP_1 Per_1
e ( 29.9.1994 ), maggiorenni ed economicamente indipendenti, e che con sentenza n. Per_2
7112/2022, pubblicata il 9.5.2022, il Tribunale di Roma aveva pronunciato la separazione tra le parti, disponendo l'obbligo per il marito di versare mensilmente alla moglie l'assegno di mantenimento di Euro 700,00 mensili, con l'aumento Istat annuale ad oggi rivalutato ad euro
805,59; adducendo a fondamento della domanda la mancata riconciliazione con il marito, ha chiesto inoltre l'attribuzione in suo favore di un assegno divorzile non inferiore ad euro 1000,00 mensili.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente rappresentava che durante la vita matrimoniale, per scelta congiunta con il resistente, aveva privilegiato la carriera del marito rispetto alla propria realizzazione personale e professionale, dedicandosi alla gestione della famiglia e all'accudimento dei figli.
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio, sebbene contestasse quanto dedotto da controparte, chiedendo il rigetto dell'assegno divorzile e di disporre che ciascun coniuge provvedesse quindi al proprio autonomo sostentamento;
in via subordinata, per l'ipotesi di riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della ricorrente, chiedeva di limitare il contributo al mantenimento, entro il limite massimo di euro 400,00 mensili.
Il resistente contestava la ricostruzione di controparte, evidenziando che la volontà della ricorrente di interrompere l'attività lavorativa, per concentrarsi su aspetti familiari e domestici, non rifletteva un accordo condiviso né tantomeno una strategia comune, quanto piuttosto una decisione unilaterale della stessa, non condivisa dall'odierno resistente, bensì imposta a quest'ultimo, il quale manifestava ripetutamente il proprio dissenso, oggetto di successivi dissidi tra le odierne parti.
All'udienza del 04.12.2024, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il GD ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le rispettive parti a precisare le conclusioni, all'esito delle quali il GD riservava la decisione al Collegio.
In sede di memorie ai sensi dell'art. 473 bis-17 c.p.c. le parti hanno ribadito le rispettive richieste, ed in particolare la ricorrente chiedeva disporsi il riconoscimento dell'assegno divorzile, mentre il resistente ribadiva l'assenza di presupposti per il riconoscimento dello stesso.
Orbene ritiene il Collegio che la domanda di divorzio, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta, in quanto dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi.
2 Gli aspetti economici della controversia si incentrano sull'istanza di assegno divorzile avanzata dalla parte ricorrente, in ordine alla quale c'è l'opposizione della controparte.
La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn.
11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del
1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2017,
n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la
Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale-risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello
3 squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
Nel caso di specie, evidenzia il Tribunale che, seppure i redditi percepiti dalla ricorrente appaiano di per sé sufficienti a renderla economicamente in grado di provvedere al proprio sostentamento, non si può prescindere da una comparazione della complessiva situazione economico-reddituale delle parti, all'esito della quale appare evidente che le disponibilità del resistente siano nettamente più floride di quelle della ricorrente.
Occorre preliminarmente evidenziare che dalle dichiarazioni rese dalle parti emerge che la Parte_1
svolge attività lavorativa come tecnico di laboratorio, dal 2012 come libera professionista a partita iva e percepisce circa 900,00/1000,00 euro al mese lavorando presso la struttura sanitaria “Aster diagnostica srl”, e che in precedenza, per circa 20 anni riferiva di non aver lavorato per occuparsi della famiglia. Difatti la medesima riferiva un decremento del proprio assetto economico e previdenziale, precisava che i redditi percepiti a partita iva erano soggetti ad una tassazione del
35% con un regime forfettario, ragion per cui la sua posizione contributiva ai fini pensionistici potrebbe essere collocata nella fascia minima pensionabile.
Il invece, lavorava dapprima come assistente chirurgo e poi come medico di guardia, CP_1 successivamente dal 2004 svolge l'attività lavorativa di Direttore sanitario presso Fondazione
Sanità e Ricerca, con contratto a tempo indeterminato dal 2012 e percepisce uno stipendio medio di
€ 5.300,00; inoltre ha dichiarato di avere qualche altro introito per prestazioni sporadiche come professore a contratto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore.
4 Tuttavia, dalla documentazione economica-patrimoniale complessivamente prodotta dalle parti, risulta che la ricorrente, nel modello delle Persone fisiche del 2023, riferito al periodo d'imposta del
2022, risulta aver percepito un reddito complessivo pari ad euro 20.881,00; dagli estratti conto depositati in atti si evince che ha percepito redditi mensili superiori a quello sopra indicato, difatti nel mese di aprile 2023 risulta aver percepito 1.591,28 euro, nel maggio 2023 circa 1.630,28 euro, nel luglio 2023 euro 1.910,04, nell'agosto 2023 euro 1.883,00, nel settembre 2023 un reddito pari ad euro 1.592,24, a novembre 2023 pari ad euro 1.767,56 (come da documentazione allegata in atti). Inoltre, la stessa è comproprietaria con il resistente dell'immobile quale ex casa coniugale sito in Viale Beata vergine del Carmelo 97 in cui vive, e con riferimento al quale è stato incardinato dal un procedimento volto alla divisione giudiziale. CP_1
Il resistente risulta aver percepito un reddito netto complessivo relativo agli anni 2021, 2022 e 2023 che ammonta rispettivamente all'importo netto annuo di euro 66.931,00, 68.221,00 e 69.878,00; risulta essere comproprietario del 50% dell'immobile ex casa coniugale in godimento della ricorrente, ed ha dichiarato di vivere a Roma a Largo la Loggia 33, in affitto, con un contratto di locazione per cui paga un canone di € 730,00 mensili;
ha riferito di svolgere saltuariamente l'incarico di professore a contratto annuale con prestazioni di poche ore all'anno con reddito da prestazione occasionale pari ad euro 300,00 (cfr dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà). Dalle buste paga depositate in atti risulta che il medesimo ha percepito una retribuzione mensile netta pari ad euro 5.291,00 nei mesi di marzo, aprile, maggio, agosto e settembre 2024, nonché di euro
5.458,50 nel mese di giugno 2024.
Ritiene il Tribunale che, sia in ragione della differenza reddituale ed economica tra le parti come documentalmente provata, nettamente più florida per il resistente, sia in ragione del maggioritario contributo offerto dalla alla gestione familiare nel corso del matrimonio, il resistente deve Parte_1
corrispondere alla medesima un assegno divorzile.
Ed invero è inequivocabile che il , dapprima assistente chirurgo e poi medico di guardia già in CP_1
epoca del matrimonio, abbia potuto coltivare e coronare le proprie ambizioni professionali grazie alla possibilità di delegare alla moglie la gestione dei tre figli. Pertanto, stante il contrasto tutt'ora in atti sul punto tra le parti, la avendo scelto, di sua iniziativa o presumibilmente di comune Parte_1
accordo con il marito, di rinunciare dapprima al lavoro per un considerevole lasso di tempo e successivamente dal 2012 di intraprendere l'attività già svolta in precedenza come tecnico di laboratorio ma con un inquadramento a partita Iva, si è occupata di fatto maggiormente della crescita dei figli, oltre che della gestione della casa. Ritiene quindi il Tribunale che è risultato provato, nel caso di specie, il contributo alla carriera del marito prestato dalla Parte_1 concretizzatosi nella gestione e nell'accudimento dei figli, anche per conto del padre, allorquando
5 questi era impegnato a lavorare per raggiungere i propri obiettivi professionali. Ed invero risulta che il sig. ha potuto coltivare la propria professione sia nel corso della vita matrimoniale che CP_1
successivamente, prestando attività non solo nel settore medico diventando Direttore sanitario, ma anche nel settore privato in ambito universitario, e conseguendo una molteplicità di incarichi, come anche essere Presidente del Consiglio direttivo della CP (Società italiana di cure palliative). Ed invero l'opportunità di spendere le proprie energie lavorative in diversi contesti professionali dimostra che il medesimo abbia potuto disporre di una disponibilità di tempo che ha sottratto inevitabilmente al pieno e completo assetto della gestione familiare.
La diversamente, essendo dapprima allontanatasi dal mondo del lavoro dal 1992 fino al Parte_1
2012, trascorreva decisamente una maggiore quantità di tempo con i figli. Ai fini della determinazione dell'assegno divorzile occorre infine tenere presente anche la considerevole durata del matrimonio, con la conseguente valorizzazione di un lungo percorso di vita che ha consentito la condivisione di interessi familiari ed economici.
Ciò posto, considerati la più florida condizione economica e reddituale del marito, il prevalente contributo offerto dalla moglie nell'accudimento e nell'educazione dei figli e la durata della convivenza coniugale, il Collegio ritiene equo disporre l'obbligo del EN di corrispondere un assegno mensile alla moglie, da considerarsi come divorzile con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento, da determinarsi nella misura di euro 600,00 mensili. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'
ISTAT.
Motivi di equità, connessi alla natura del procedimento e agli esiti di esso, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma il 19.06.1993 tra e;
Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993, atto n. 00045, parte 2, serie
A00);
- determina in euro 600,00 mensili l'ammontare dell'assegno divorzile dovuto da CP_1
in favore di , da corrispondersi presso il di lei domicilio, entro il
[...] Parte_1
giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, e
6 successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
31.03.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa MA Ienzi
7