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13 aprile 1990
13 aprile 1990
Art. 18. 1. L' articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 312 , come sostituito dall' articolo 14 della legge 3 gennaio 1981, n. 1 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Ai componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento e' corrisposta, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, un'indennita' di importo complessivo pari all'ultimo assegno mensile corrisposto moltiplicato per dodici.
2. Qualora la nomina avvenga, in sostituzione di altri componenti cessati dalla carica, successivamente all'insediamento del Consiglio superiore ovvero la cessazione dalla carica avvenga prima del decorso del quadriennio, l'indennita' e' liquidata nella misura di un quarto dell'importo indicato nel comma 1 per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato".
Nota all' art. 18:
La legge n. 312/1971 reca: "Trattamento economico dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento cessati dalla carica".
"Art. 1. - 1. Ai componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento e' corrisposta, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, un'indennita' di importo complessivo pari all'ultimo assegno mensile corrisposto moltiplicato per dodici.
2. Qualora la nomina avvenga, in sostituzione di altri componenti cessati dalla carica, successivamente all'insediamento del Consiglio superiore ovvero la cessazione dalla carica avvenga prima del decorso del quadriennio, l'indennita' e' liquidata nella misura di un quarto dell'importo indicato nel comma 1 per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato".
Nota all' art. 18:
La legge n. 312/1971 reca: "Trattamento economico dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento cessati dalla carica".
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/08/2004, n. 15669Provvedimento: […] L'indennità cui fa riferimento la tassazione è disciplinata attualmente dall'arti della legge 3 maggio 1971, n. 312, come sostituito dall'art. 18 della legge 12 aprile 1990, n. 74, in base al quale "ai componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento è corrisposta, all'atto della cessazione della carica per decorso del quadriennio, unindennità di importo complessivo pari all'ultimo assegno mensile moltiplicato per dodici." Il testo della legge non consente di ritenere che l'indennità in questione abbia mero carattere di risarcimento danni, o comunque di supporto ai membri avvocati per ritornare a svolgere attività professionale.Leggi di più...
- affermazione·
- regime della tassazione separata·
- componenti del consiglio superiore della magistratura eletti dal parlamento·
- assoggettabilita' a tassazione·
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- indennità corrisposta all'atto della cessazione dalla carica·
- indennita' corrisposta all'atto della cessazione dalla carica·
- applicabilita'.·
- applicabilità·
- imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972)·
- in genere·
- tributi erariali diretti