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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 04/02/2026, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 746/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'IA EP, Presidente ALTOMARE GIUSEPPE, Relatore TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4642/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Dif_1 CF_Dif_1Difeso da - ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Cosenza Dif_2 CF_Dif_2Difeso da - Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013013584000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 2008 0006659141 000 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, difesa dall'avv. Dif_1, con ricorso depositato il 31/5/2024, si oppone alla Intimazione di Pagamento n. 03420239013013584 del 29/9/2023, notificata il 15/5/2024 dalla Agenzia delle Entrate NE (AdER) per conto della Agenzia delle E- SA (AdE), con richiesta di tot. € 11.074,14 per IRPEF 2004; somma che, per come riportato nello stesso atto opposto, era già stata richiesta con la Cartella di Pagamento n. 03420080006659141 notificata il 30/9/2008.
Nel ricorso, viene, invece, chiesto l'annullamento della Intimazione opposta sostenendo, sostenendo, in buona sostanza, l'”assoluto difetto di motivazione” della stessa, nonché la mancata notifica della Cartella presupposta e, quindi, l'intervenuta prescrizione delle somme richieste e la successiva decadenza del potere di riscossione delle stesse.
Dif_2Il l.r.p.t. dell'AdER, rappresentato e difeso dall'avv. , con controdeduzioni del 12/7/2024, precisata la piena validità della difesa di AdER, affidata ad avvocati del “libero foro”, eccepisce in via preliminare, la inammissibilità del ricorso in quanto promosso avverso “un atto non autonomamente impugnabile”. Precisa, quindi, l'intervenuta notifica della Cartella presupposta ed anche della Intimazione di Pagamento n. 03420189002869607 notificata il 21/6/2018, atti non opposti. Aggiunge che, relativamente alla Cartella presupposta, il contribuente, ammesso alla rateizzazione della somma dovuta, ha anche effettuato alcuni pagamenti, ma solo parziali, decadendo dalla stessa. Esclude, quindi qualsiasi prescrizione (decennale) e decadenza della pretesa tributaria. A riprova di quanto affermato deposita la relativa documentazione (cfr all.ti).
Alla odierna udienza in camera di consiglio, la controversia viene discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente si osserva che, come noto, ai sensi dell'art. 19, comma tre, del D. Lgs n. 546/92 e ss.mm.ii.
“Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notifica di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. In altri termini, ciò comporta che eventuali eccezioni, riguardanti atti precedentemente notificati ed autonomamente impugnabili, non possono essere proposte nel ricorso di opposizione ad altro atto, perché considerate “tardive” (ex art. 21 del D. Lgs n. 546/92) e, quindi, da dichiarareinammissibili, essendo, ogni atto, impugnabile solo per “vizi propri”. Principi coniati e condivisi dalla più autorevole e prevalente giurisprudenza, a garanzia del giusto processo, dell'economicità dello stesso e della necessità sulla certezza del diritto, impedendo il reiterarsi di eccezioni, fatti e circostanze che afferiscono altri atti, seppure connessi (c.d. divieto di remissione in termini). Anche per il caso in esame, quindi, è necessario verificare, in primis, l'avvenuta notifica di altri atti presupposti alla Intimazione oggi opposta. In verità, l'AdER ha provato l'avvenuta notifica/ricezione alla contribuente sia della Cartella di Pagamento sia della successiva richiamata Intimazione di Pagamento notif. il 21/6/2018 (cfr: copia atti presupposti, estratto di ruolo, copia A/R, copia nota sui parziali pagamenti effettuati, nel 2009 ecc.). Di fatto, quindi, sulla ricezione della richiamata presupposta Cartella non può sorgere alcun dubbio, in quanto, fra l'altro, c'è in atti la prova che il ricorrente, relativamente alla stessa Cartella, è stato ammesso alla rateizzazione delle somme dovute ed ha effettuato alcuni versamenti (fino al luglio 2009), mentre la Intimazione di Pagamento, notificata il 21/6/2018, risulta consegnata proprio “a mani del destinatario” (cfr. copia A/R). Né la presupposta Cartella né la richiamata Intimazione del 2018, ricevuti dalla ricorrente, risultano dalla stessa opposte. Conseguentemente, la prova dell'avvenuta notifica al contribuente degli atti presupposti relativi, alla stessa pretesa tributaria, per le norme sopra richiamate, rendono gli stessi atti -non opposti- ormai “definitivi”, in uno con la pretesa tributaria in essi contenuti. Inoltre, in questo giudizio, vanno dichiarate inammissibili le eccezioni che dovevano essere sollevate, in sede di impugnativa degli atti prodromici, autonomamente impugnabili e non opposti e, perciò, in particolare quelle relative sia all'an che al quantum debeatur, sia quella sulla (presunta) prescrizione del credito (pre-notifica cartella). La relativa eccezione di parte ricorrente sull'intervenuta prescrizione del credito, oltre che inammissibile in questo giudizio (ex art. 19 cit), alla luce delle prove richiamate sulla ricezione della Cartella e dell'Intimazione, presupposte, è anche infondata e deve essere rigettata. Parimenti è infondata la eccepita “prescrizione” che, a parere della ricorrente, sarebbe maturata anche dopo la notifica della stessa Cartella, presupposta. Anche su questo punto, però, il concessionario ha pure fornito in atti la prova (neanche più contestata dalla parte ricorrente) della avvenuta emissione della richiamata Intimazione di Pagamento n. 03420189002869607, che, come detto, risulta notificata il 21/6/2018 con consegna della stessa “a mani della destinataria” (cfr allg.ti). La notifica di tale ultimo atto di riscossione ha, perciò, anche interrotto i termini della prescrizione post cartella (eccezione comunque pure inammissibile in questo giudizio ex art. 19 cit). Parimenti, stante l'avvenuta notifica, in data 21/6/2018 della più volte richiamata Intimazione di Pagamento, -atto che ha immediatamente preceduto l'Intimazione oggi opposta- non risulta maturato alcun termine decadenziale, previsto per la riscossione dei tributi erariali (termine che riprende a decorrere dall'ultimo atto notificato per la stessa pretesa tributaria). E ciò vale, a parere di questo giudicante anche a prescindere dalla “intervenuta sospensione” dei termini di notifica degli atti di accertamento e di riscossione nel periodo interessato alla pandemia per il Covid-19. Come noti, a seguito della normativa emanata nel suddetto periodo emergenziale art. 68 d.l. n. 18/2020 - (decreto Cura Italia), art. 157 del d.l. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), art. 1 lett d) del d.l. n. 41/2021- nonchè dei (successivi) chiarimenti giurisprudenziali e dottrinali intervenuti per la corretta interpretazione della stessa (Ministero Finanze ed Agenzia Entrate con Circ 5/E del 20/3/2023), è pacifico che “le ingiunzioni di pagamento che dovevano essere notificate entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogate, per quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2015, al 31 dicembre 2023 - secondo anno successivo alla scadenza della sospensione, allo stato, intervenuta per l'appunto il 31 agosto 2021. Le ingiunzioni non in scadenza nel 2021 e 2022, per le quali il relativo termine di decadenza era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono invece prorogate, per quanto disposto dal comma 1 dell'art. 12 citato, di 542 giorni.” In pratica, se l'accertamento è divenuto definitivo nel 2017 o nel 2018, il termine (ultimo) di notifica della Ingiunzione, così come prorogato, è al 31/12/2023, per quelli divenuti definitivi nel 2019 l'ingiunzione va notificata entro il 25/6/2024.
Inoltre l'Intimazione opposta, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, essendo un atto proprio della
“riscossione”, è anche adeguatamente e dettagliatamente motivata, tant'è che la parte ricorrente, anche attraverso l'analitico riporto dei dati di cui alla Cartella presupposta (praticamente riprodotta in toto), ha, altresì, potuto esplicare efficacemente il proprio diritto di difesa, senza alcuna preclusione o limite, dimostrando di avere piena contezza sia dell'an che del quantum debeatur. Infine, l'atto di Intimazione di Pagamento è, alla luce anche della ormai consolidata giurisprudenza, atto autonomamente impugnabile, anche a prescindere dalla sua inclusione nell'elenco di cui all'art. 19 cit.
In definitiva, ritenute infondate tutte le ragioni di cui al ricorso, l'Intimazione oggi opposta va confermata in toto.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale posta in essere, vengono liquidate a favore di ciascuna parte resistente costituita, in € 500,00 per onorario, oltre alle spese forfettarie ed agli oneri di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giustizia per come stabilite nella parte motiva.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'IA EP, Presidente ALTOMARE GIUSEPPE, Relatore TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4642/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Dif_1 CF_Dif_1Difeso da - ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Cosenza Dif_2 CF_Dif_2Difeso da - Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013013584000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 2008 0006659141 000 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, difesa dall'avv. Dif_1, con ricorso depositato il 31/5/2024, si oppone alla Intimazione di Pagamento n. 03420239013013584 del 29/9/2023, notificata il 15/5/2024 dalla Agenzia delle Entrate NE (AdER) per conto della Agenzia delle E- SA (AdE), con richiesta di tot. € 11.074,14 per IRPEF 2004; somma che, per come riportato nello stesso atto opposto, era già stata richiesta con la Cartella di Pagamento n. 03420080006659141 notificata il 30/9/2008.
Nel ricorso, viene, invece, chiesto l'annullamento della Intimazione opposta sostenendo, sostenendo, in buona sostanza, l'”assoluto difetto di motivazione” della stessa, nonché la mancata notifica della Cartella presupposta e, quindi, l'intervenuta prescrizione delle somme richieste e la successiva decadenza del potere di riscossione delle stesse.
Dif_2Il l.r.p.t. dell'AdER, rappresentato e difeso dall'avv. , con controdeduzioni del 12/7/2024, precisata la piena validità della difesa di AdER, affidata ad avvocati del “libero foro”, eccepisce in via preliminare, la inammissibilità del ricorso in quanto promosso avverso “un atto non autonomamente impugnabile”. Precisa, quindi, l'intervenuta notifica della Cartella presupposta ed anche della Intimazione di Pagamento n. 03420189002869607 notificata il 21/6/2018, atti non opposti. Aggiunge che, relativamente alla Cartella presupposta, il contribuente, ammesso alla rateizzazione della somma dovuta, ha anche effettuato alcuni pagamenti, ma solo parziali, decadendo dalla stessa. Esclude, quindi qualsiasi prescrizione (decennale) e decadenza della pretesa tributaria. A riprova di quanto affermato deposita la relativa documentazione (cfr all.ti).
Alla odierna udienza in camera di consiglio, la controversia viene discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente si osserva che, come noto, ai sensi dell'art. 19, comma tre, del D. Lgs n. 546/92 e ss.mm.ii.
“Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notifica di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. In altri termini, ciò comporta che eventuali eccezioni, riguardanti atti precedentemente notificati ed autonomamente impugnabili, non possono essere proposte nel ricorso di opposizione ad altro atto, perché considerate “tardive” (ex art. 21 del D. Lgs n. 546/92) e, quindi, da dichiarareinammissibili, essendo, ogni atto, impugnabile solo per “vizi propri”. Principi coniati e condivisi dalla più autorevole e prevalente giurisprudenza, a garanzia del giusto processo, dell'economicità dello stesso e della necessità sulla certezza del diritto, impedendo il reiterarsi di eccezioni, fatti e circostanze che afferiscono altri atti, seppure connessi (c.d. divieto di remissione in termini). Anche per il caso in esame, quindi, è necessario verificare, in primis, l'avvenuta notifica di altri atti presupposti alla Intimazione oggi opposta. In verità, l'AdER ha provato l'avvenuta notifica/ricezione alla contribuente sia della Cartella di Pagamento sia della successiva richiamata Intimazione di Pagamento notif. il 21/6/2018 (cfr: copia atti presupposti, estratto di ruolo, copia A/R, copia nota sui parziali pagamenti effettuati, nel 2009 ecc.). Di fatto, quindi, sulla ricezione della richiamata presupposta Cartella non può sorgere alcun dubbio, in quanto, fra l'altro, c'è in atti la prova che il ricorrente, relativamente alla stessa Cartella, è stato ammesso alla rateizzazione delle somme dovute ed ha effettuato alcuni versamenti (fino al luglio 2009), mentre la Intimazione di Pagamento, notificata il 21/6/2018, risulta consegnata proprio “a mani del destinatario” (cfr. copia A/R). Né la presupposta Cartella né la richiamata Intimazione del 2018, ricevuti dalla ricorrente, risultano dalla stessa opposte. Conseguentemente, la prova dell'avvenuta notifica al contribuente degli atti presupposti relativi, alla stessa pretesa tributaria, per le norme sopra richiamate, rendono gli stessi atti -non opposti- ormai “definitivi”, in uno con la pretesa tributaria in essi contenuti. Inoltre, in questo giudizio, vanno dichiarate inammissibili le eccezioni che dovevano essere sollevate, in sede di impugnativa degli atti prodromici, autonomamente impugnabili e non opposti e, perciò, in particolare quelle relative sia all'an che al quantum debeatur, sia quella sulla (presunta) prescrizione del credito (pre-notifica cartella). La relativa eccezione di parte ricorrente sull'intervenuta prescrizione del credito, oltre che inammissibile in questo giudizio (ex art. 19 cit), alla luce delle prove richiamate sulla ricezione della Cartella e dell'Intimazione, presupposte, è anche infondata e deve essere rigettata. Parimenti è infondata la eccepita “prescrizione” che, a parere della ricorrente, sarebbe maturata anche dopo la notifica della stessa Cartella, presupposta. Anche su questo punto, però, il concessionario ha pure fornito in atti la prova (neanche più contestata dalla parte ricorrente) della avvenuta emissione della richiamata Intimazione di Pagamento n. 03420189002869607, che, come detto, risulta notificata il 21/6/2018 con consegna della stessa “a mani della destinataria” (cfr allg.ti). La notifica di tale ultimo atto di riscossione ha, perciò, anche interrotto i termini della prescrizione post cartella (eccezione comunque pure inammissibile in questo giudizio ex art. 19 cit). Parimenti, stante l'avvenuta notifica, in data 21/6/2018 della più volte richiamata Intimazione di Pagamento, -atto che ha immediatamente preceduto l'Intimazione oggi opposta- non risulta maturato alcun termine decadenziale, previsto per la riscossione dei tributi erariali (termine che riprende a decorrere dall'ultimo atto notificato per la stessa pretesa tributaria). E ciò vale, a parere di questo giudicante anche a prescindere dalla “intervenuta sospensione” dei termini di notifica degli atti di accertamento e di riscossione nel periodo interessato alla pandemia per il Covid-19. Come noti, a seguito della normativa emanata nel suddetto periodo emergenziale art. 68 d.l. n. 18/2020 - (decreto Cura Italia), art. 157 del d.l. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), art. 1 lett d) del d.l. n. 41/2021- nonchè dei (successivi) chiarimenti giurisprudenziali e dottrinali intervenuti per la corretta interpretazione della stessa (Ministero Finanze ed Agenzia Entrate con Circ 5/E del 20/3/2023), è pacifico che “le ingiunzioni di pagamento che dovevano essere notificate entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogate, per quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2015, al 31 dicembre 2023 - secondo anno successivo alla scadenza della sospensione, allo stato, intervenuta per l'appunto il 31 agosto 2021. Le ingiunzioni non in scadenza nel 2021 e 2022, per le quali il relativo termine di decadenza era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono invece prorogate, per quanto disposto dal comma 1 dell'art. 12 citato, di 542 giorni.” In pratica, se l'accertamento è divenuto definitivo nel 2017 o nel 2018, il termine (ultimo) di notifica della Ingiunzione, così come prorogato, è al 31/12/2023, per quelli divenuti definitivi nel 2019 l'ingiunzione va notificata entro il 25/6/2024.
Inoltre l'Intimazione opposta, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, essendo un atto proprio della
“riscossione”, è anche adeguatamente e dettagliatamente motivata, tant'è che la parte ricorrente, anche attraverso l'analitico riporto dei dati di cui alla Cartella presupposta (praticamente riprodotta in toto), ha, altresì, potuto esplicare efficacemente il proprio diritto di difesa, senza alcuna preclusione o limite, dimostrando di avere piena contezza sia dell'an che del quantum debeatur. Infine, l'atto di Intimazione di Pagamento è, alla luce anche della ormai consolidata giurisprudenza, atto autonomamente impugnabile, anche a prescindere dalla sua inclusione nell'elenco di cui all'art. 19 cit.
In definitiva, ritenute infondate tutte le ragioni di cui al ricorso, l'Intimazione oggi opposta va confermata in toto.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale posta in essere, vengono liquidate a favore di ciascuna parte resistente costituita, in € 500,00 per onorario, oltre alle spese forfettarie ed agli oneri di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giustizia per come stabilite nella parte motiva.