TAR
Sentenza breve 16 marzo 2026
Sentenza breve 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 16/03/2026, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01262/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00380 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01262/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1262 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Migliorati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Brescia, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata in data 19.03.2023. N. 01262/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Brescia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa EA RI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna il decreto del 14.5.2025 con il quale la Questura di Brescia ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata per motivi di lavoro autonomo.
Il rigetto è motivato in ragione della carenza dei requisiti reddituali nonché della pericolosità sociale dell'interessata, desunta dalla condanna alla pena di anni 3 e mesi
4 di reclusione, inflitta con sentenza definitiva della Corte di appello di Torino del
18.4.2019 per il reato di cui all'art. 3 co. 1 n. 8 L. 75/1958 (sfruttamento della prostituzione) oltre che da due recenti deferimenti all'A.G. per i reati di cui agli artt.
651 c.p. (rifiuto di fornire le proprie generalità) e 341 bis c.p. (oltraggio a pubblico ufficiale).
Con il ricorso l'interessata deduce un unico motivo rubricato “errore di diritto; violazione di legge ex art. 5 c. 5 e 5 c.5 bis; mancanza e o carenza di motivazione”, lamentando da un lato che i fatti per cui è intervenuta la condanna sono assai risalenti nel tempo e che, successivamente, la stessa avrebbe tenuto una condotta conforme all'ordinamento, come comprovato dall'assenza di denunce o ulteriori procedimenti penali e sostenendo, dall'altro, di avere sempre lavorato, sebbene “in nero”, non disponendo di documentazione reddituale inerente all'attività svolta. N. 01262/2025 REG.RIC.
Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio con atto di stile, successivamente depositando una relazione dell'Amministrazione unitamente alla documentazione relativa al procedimento.
All'udienza camerale dell'11 marzo 2026 fissata per la trattazione della domanda cautelare, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato.
La determinazione impugnata è sostenuta da due capi di motivazione indipendenti fra loro: il primo profilo motivazionale riguarda il difetto dei requisiti reddituali in capo alla cittadina extracomunitaria per il rinnovo del permesso di soggiorno; il secondo concerne la pericolosità sociale dell'interessata, desunta dalla condanna riportata per un reato ostativo oltre che dal suo deferimento all'Autorità Giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 651 e 341 bis c.p..
Entrambe le ragioni addotte a supporto del diniego resistono alle censure articolate con il gravame.
Sotto il primo aspetto, va anzitutto evidenziato che secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento proprio e del nucleo familiare costituisce condizione soggettiva non eludibile, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25.7.1998, n.
286, ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno “perché attiene alla sostenibilità dell'ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale, in quanto garantisce che egli contribuisca al progresso anche materiale della società e non si dedichi ad attività illecite” (Consiglio di Stato, sez. III,
20.3.2018, n. 1801). Per quanto qui di rilievo, la misura di detto requisito reddituale è stabilita, per il lavoro autonomo, dall'art. 26, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, il quale dispone che il lavoratore non appartenente all'Unione europea che intende esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo deve N. 01262/2025 REG.RIC.
dimostrare, tra l'altro, di disporre un reddito annuo, “proveniente da fonti lecite” di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Nel caso di specie, il provvedimento di diniego si fonda sulla riscontrata carenza di redditi sufficienti, adeguatamente motivata alla luce delle verifiche effettuate presso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate: risulta infatti che la ricorrente non ha percepito alcun reddito dal 2011 al 2021, mentre per l'anno 2023 emerge unicamente la percezione di un reddito da lavoro dipendente per € 483 e da attività di collaborazione per € 562.
La ricorrente non solo non ha dimostrato, come era suo onere fare, di possedere redditi provenienti da lavoro regolare, ma ha addirittura sostenuto di aver dovuto svolgere la propria attività in nero in quanto, vivendo con la propria sorella, “non ha mai avuto il bisogno di dimostrare il proprio reddito, per cui le era più facile trovare lavoro in nero che non regolarmente”.
Al riguardo, è dirimente ai fini della decisione la considerazione che il lavoro svolto
“in nero” non può assumere alcuna rilevanza “in quanto la concessione del permesso di soggiorno presuppone un regolare rapporto di lavoro, considerato che, altrimenti opinando, la legislazione sull'immigrazione sarebbe un incentivo a lavorare in modo irregolare (cfr. T.A.R. Catania, sez. IV, 24 giugno 2019 n. 1543 e sentenze ivi richiamate).
Pertanto, la pacifica carenza del requisito reddituale, non surrogabile da attività lavorativa svolta irregolarmente, consente di ritenere l'operato dell'Amministrazione esente da profili di illegittimità.
Parimenti infondate, quanto al secondo capo di motivazione del provvedimento impugnato, si rivelano le censure addotte in punto di pericolosità sociale della cittadina straniera.
Basti rilevare che il reato previsto dall'art. 3 co. 1 n. 8) L. 75/1958, per cui la ricorrente ha riportato condanna passata in giudicato, rientra tra quelli direttamente ostativi ai N. 01262/2025 REG.RIC.
fini del rinnovo del permesso di soggiorno, atteso che gli artt. 4 co. 3 e 5 co. 5 del d.lgs. 286/1998 impediscono che possa essere rilasciato tale titolo allo straniero “che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, (…) per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero (…) per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite” (cfr. TAR
Lombardia, Milano, 12.1.2024 n. 746).
Le indicate disposizioni fondano una preclusione automatica al rinnovo del permesso di soggiorno, conseguente alla condanna per la tipologia di reati sopra richiamati, poiché in queste ipotesi la valutazione circa la pericolosità sociale dello straniero è già compiuta a monte dal legislatore: solo se sussistono vincoli familiari – e solo se rilevanti ex art. 29 TUI- il Questore deve operare il bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero, con la precisazione che in ogni caso la presenza di una famiglia sul territorio italiano non può costituire “scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. -
OMISSIS- del 13 luglio 2022; n. -OMISSIS- del 13 aprile 2023).
Nell'ipotesi in esame non ricorrono vincoli familiari rilevanti ex art. 29 TUI, posto che tra i legami della ricorrente figura unicamente una sorella, la quale peraltro, come risulta dalle stesse allegazioni difensive, sarebbe tornata “in Nigeria per un tempo indeterminato a causa di gravi problemi familiari”.
A ciò consegue che la decisione sfavorevole qui impugnata si presenta quale atto dovuto, conducendo in modo vincolato al diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, senza che in capo all'Amministrazione residuino margini di discrezionalità, fermo che risulta comunque svolta una valutazione in concreto di N. 01262/2025 REG.RIC.
pericolosità sociale, desunta, oltre che dalla riportata condanna, anche dai recenti comportamenti illeciti e dall'assenza di redditi, quale evidente indice della mancata integrazione nel contesto sociale nazionale.
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a rifondere all'Amministrazione resistente le spese del giudizio, liquidate in € 2.000,00 oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO GA, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
EA RI, Referendario, Estensore N. 01262/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
EA RI LO GA
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00380 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01262/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1262 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Migliorati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Brescia, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata in data 19.03.2023. N. 01262/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Brescia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa EA RI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna il decreto del 14.5.2025 con il quale la Questura di Brescia ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata per motivi di lavoro autonomo.
Il rigetto è motivato in ragione della carenza dei requisiti reddituali nonché della pericolosità sociale dell'interessata, desunta dalla condanna alla pena di anni 3 e mesi
4 di reclusione, inflitta con sentenza definitiva della Corte di appello di Torino del
18.4.2019 per il reato di cui all'art. 3 co. 1 n. 8 L. 75/1958 (sfruttamento della prostituzione) oltre che da due recenti deferimenti all'A.G. per i reati di cui agli artt.
651 c.p. (rifiuto di fornire le proprie generalità) e 341 bis c.p. (oltraggio a pubblico ufficiale).
Con il ricorso l'interessata deduce un unico motivo rubricato “errore di diritto; violazione di legge ex art. 5 c. 5 e 5 c.5 bis; mancanza e o carenza di motivazione”, lamentando da un lato che i fatti per cui è intervenuta la condanna sono assai risalenti nel tempo e che, successivamente, la stessa avrebbe tenuto una condotta conforme all'ordinamento, come comprovato dall'assenza di denunce o ulteriori procedimenti penali e sostenendo, dall'altro, di avere sempre lavorato, sebbene “in nero”, non disponendo di documentazione reddituale inerente all'attività svolta. N. 01262/2025 REG.RIC.
Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio con atto di stile, successivamente depositando una relazione dell'Amministrazione unitamente alla documentazione relativa al procedimento.
All'udienza camerale dell'11 marzo 2026 fissata per la trattazione della domanda cautelare, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato.
La determinazione impugnata è sostenuta da due capi di motivazione indipendenti fra loro: il primo profilo motivazionale riguarda il difetto dei requisiti reddituali in capo alla cittadina extracomunitaria per il rinnovo del permesso di soggiorno; il secondo concerne la pericolosità sociale dell'interessata, desunta dalla condanna riportata per un reato ostativo oltre che dal suo deferimento all'Autorità Giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 651 e 341 bis c.p..
Entrambe le ragioni addotte a supporto del diniego resistono alle censure articolate con il gravame.
Sotto il primo aspetto, va anzitutto evidenziato che secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento proprio e del nucleo familiare costituisce condizione soggettiva non eludibile, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25.7.1998, n.
286, ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno “perché attiene alla sostenibilità dell'ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale, in quanto garantisce che egli contribuisca al progresso anche materiale della società e non si dedichi ad attività illecite” (Consiglio di Stato, sez. III,
20.3.2018, n. 1801). Per quanto qui di rilievo, la misura di detto requisito reddituale è stabilita, per il lavoro autonomo, dall'art. 26, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, il quale dispone che il lavoratore non appartenente all'Unione europea che intende esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo deve N. 01262/2025 REG.RIC.
dimostrare, tra l'altro, di disporre un reddito annuo, “proveniente da fonti lecite” di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Nel caso di specie, il provvedimento di diniego si fonda sulla riscontrata carenza di redditi sufficienti, adeguatamente motivata alla luce delle verifiche effettuate presso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate: risulta infatti che la ricorrente non ha percepito alcun reddito dal 2011 al 2021, mentre per l'anno 2023 emerge unicamente la percezione di un reddito da lavoro dipendente per € 483 e da attività di collaborazione per € 562.
La ricorrente non solo non ha dimostrato, come era suo onere fare, di possedere redditi provenienti da lavoro regolare, ma ha addirittura sostenuto di aver dovuto svolgere la propria attività in nero in quanto, vivendo con la propria sorella, “non ha mai avuto il bisogno di dimostrare il proprio reddito, per cui le era più facile trovare lavoro in nero che non regolarmente”.
Al riguardo, è dirimente ai fini della decisione la considerazione che il lavoro svolto
“in nero” non può assumere alcuna rilevanza “in quanto la concessione del permesso di soggiorno presuppone un regolare rapporto di lavoro, considerato che, altrimenti opinando, la legislazione sull'immigrazione sarebbe un incentivo a lavorare in modo irregolare (cfr. T.A.R. Catania, sez. IV, 24 giugno 2019 n. 1543 e sentenze ivi richiamate).
Pertanto, la pacifica carenza del requisito reddituale, non surrogabile da attività lavorativa svolta irregolarmente, consente di ritenere l'operato dell'Amministrazione esente da profili di illegittimità.
Parimenti infondate, quanto al secondo capo di motivazione del provvedimento impugnato, si rivelano le censure addotte in punto di pericolosità sociale della cittadina straniera.
Basti rilevare che il reato previsto dall'art. 3 co. 1 n. 8) L. 75/1958, per cui la ricorrente ha riportato condanna passata in giudicato, rientra tra quelli direttamente ostativi ai N. 01262/2025 REG.RIC.
fini del rinnovo del permesso di soggiorno, atteso che gli artt. 4 co. 3 e 5 co. 5 del d.lgs. 286/1998 impediscono che possa essere rilasciato tale titolo allo straniero “che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, (…) per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero (…) per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite” (cfr. TAR
Lombardia, Milano, 12.1.2024 n. 746).
Le indicate disposizioni fondano una preclusione automatica al rinnovo del permesso di soggiorno, conseguente alla condanna per la tipologia di reati sopra richiamati, poiché in queste ipotesi la valutazione circa la pericolosità sociale dello straniero è già compiuta a monte dal legislatore: solo se sussistono vincoli familiari – e solo se rilevanti ex art. 29 TUI- il Questore deve operare il bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero, con la precisazione che in ogni caso la presenza di una famiglia sul territorio italiano non può costituire “scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. -
OMISSIS- del 13 luglio 2022; n. -OMISSIS- del 13 aprile 2023).
Nell'ipotesi in esame non ricorrono vincoli familiari rilevanti ex art. 29 TUI, posto che tra i legami della ricorrente figura unicamente una sorella, la quale peraltro, come risulta dalle stesse allegazioni difensive, sarebbe tornata “in Nigeria per un tempo indeterminato a causa di gravi problemi familiari”.
A ciò consegue che la decisione sfavorevole qui impugnata si presenta quale atto dovuto, conducendo in modo vincolato al diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, senza che in capo all'Amministrazione residuino margini di discrezionalità, fermo che risulta comunque svolta una valutazione in concreto di N. 01262/2025 REG.RIC.
pericolosità sociale, desunta, oltre che dalla riportata condanna, anche dai recenti comportamenti illeciti e dall'assenza di redditi, quale evidente indice della mancata integrazione nel contesto sociale nazionale.
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a rifondere all'Amministrazione resistente le spese del giudizio, liquidate in € 2.000,00 oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO GA, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
EA RI, Referendario, Estensore N. 01262/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
EA RI LO GA
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.