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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Eugenio Forgillo - Presidente
- dott. Pasquale Cristiano - Consigliere relatore -
- dott.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
ha deliberato di emettere la presente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1167/2023 del Ruolo Gen., avente ad oggetto “somministrazione” riservata in decisione all'esito della udienza del
5.11.2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023
TRA
(già Parte_1 [...]
società con unico socio, con sede in Roma, Viale Regina Parte_2
Margherita 125, capitale sociale € 10.000.000,00 i.v.a., numero iscrizione Registro
Imprese di Roma e C.F. , in persona del Procuratore Speciale avv. P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa, come da mandato depositato telematicamente Parte_3
in allegato al ricorso per ingiunzione R.G. 7050/14 Tribunale di Tribunale di Nola, dall'avv. Paola Zappa ( ) con studio in Brescia, via C. Zima n. C.F._1
2/4 – fax 030.3374907), Email_1 Appellante
p. iva , in Parte_4 P.IVA_2
persona del legale rapp.te p.t. ( ), con sede in Parte_4 C.F._2
Somma Vesuviana alla Via Mercato Vecchio 136, ed elett.te dom.ta in San Gennaro
Vesuviano alla Piazza Margherita n. 24, presso lo studio dell'avv. Giovanni D'Avino
( ) dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di mandato reso per il C.F._3
giudizio di primo grado ed allegato in atti;
pec Email_2
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 18-02-2015, la ditta
[...]
legale rapp.te p.t., proponeva opposizione al decreto Parte_4
ingiuntivo n. 2216/2014 con il quale il Tribunale di Nola le ingiungeva di pagare ad
(ora l'importo di € Parte_2 Parte_1
45.012,23 oltre interessi legali ex D.lvo 231/2002, artt. 4 e 5, dal 30° giorno della richiesta di pagamento e sino al soddisfo, oltre le spese del procedimento monitorio liquidate in € 259,00 per esborsi ed € 1.305,00 per compensi, oltre IVA e CPA ed il
15% a titolo di spese generali.
A sostegno dell'opposizione la ditta deduceva l'illegittimità della ricostruzione dei consumi per il periodo di riferimento in quanto arbitraria ed eccessiva.
Radicatasi la lite si costituiva in giudizio (ora Parte_2 [...]
, contestando l'avversa opposizione e confermando la Parte_1
legittimità della propria pretesa, azionata con monitorio.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di prima comparizione del 14-07-2015 il primo giudice ritenuto non opportuno concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI co. c.p.c. All'udienza di ammissione dei mezzi di prova del 03-03-2016, il giudice, ritenuto preliminarmente di ordinare ex art. 210 c.p.c. ad la esibizione Parte_5
di documentazione di cui alle note ex art. 183, c.p.c. n. 2 del 21-01-2016, rinviava all'udienza del 29-09-2016 onerando a tanto . Parte_2
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 29-09-2016 il nuovo giudice designato, letti gli atti introduttivi ed esaminata la documentazione prodotta, rigettava le richieste prove testimoniali ed ordinava alla società opposta l'esibizione della documentazione, come in motivazione specificata, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 30-05-2017.
Seguivano diverse udienze, in parte in presenza ed in parte in forma scritta per la nota emergenza da COVID-19, nel corso delle quali le parti precisavano le rispettive conclusioni. Infine, all'udienza cartolare del 16/06/2022, il terzo giudice designato
Giudice, ritenuto il giudizio di antica iscrizione a ruolo (anno 2015) ed essendo di agevole definizione, fissava l'udienza ex art. 281 cpc VI al 21-07-2022 in seguito alla quale, con pubblicazione nella stessa data, pronunciava la Sentenza n. 1656/2022, con la quale così statuiva:
· “Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 2216-2014 emesso dal
Tribunale di Nola;
· per l'effetto condanna l'opposta società al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano complessivamente in € 5.534,00 oltre iva e cpa, per compensi parametrati, oltre spese gen. ex art 2 DM/55/14, in favore della società opponente con attribuzione.
Precisata la ripartizione dell'onere probatorio il giudice chiariva quanto segue, in un passaggio dirimente della motivazione: “la mancanza di criteri affidabili ed incontestabili afferenti non solo la corretta contabilizzazione dei consumi ma anche quelli meramente presuntivi che, nel caso di specie, si fondano su un principio del tutto aleatorio scaturente non certo dalla lettura di dati di consumo energetici non rilevati da uno strumento tecnico non più rivenuto dalla data del 2 10 2009 e consegue che, pur potendosi basare il giudicato anche sulle prove semplici fornite dal creditore- opposto, mancano del tutto anche gli elementi indiziari per supportare la domanda di pagamento.
Avverso la predetta sentenza, con atto notificato in data 21-02-2023, ha proposto appello il ritenendo con gli articolati motivi la Parte_1
propria pretesa assolutamente legittima, corretta e pienamente provata, e ciò sulla base della documentazione prodotta in atti. Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
− “in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
− sempre nel merito, in via subordinata, condannare comunque l'appellata al pagamento a favore di (ora Parte_2 Parte_1
, per i titoli per cui è causa, dell'importo di € 45.012,23 (o di
[...]
quel diverso importo che dovesse essere stabilito in corso di causa) oltre agli interessi legali ex D.lgs 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo effettivo;
− In ogni caso, con soccombenza di controparte alle spese di lite del monitorio e di entrambi i gradi del giudizio;
− In via istruttoria, si insiste occorrendo, per l'ammissione della prova per testi di cui alla memoria ex art. 183, VI co n. 2 depositata nel fascicolo di primo grado da in data 27/01/2016. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 14-06-2023 si costituiva
[...]
chiedendo di dichiarare inammissibili ex art. 342 c.p.c. tutti Parte_4
i motivi di gravame e, per l'effetto, respingere ex art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto dalla società In subordine, e nel merito, rigettare Parte_1
l'appello proposto in quanto inammissibile e/o improponibile e/o infondato e non provato, con conseguenziale conferma integrale della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese e compensi del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
La Corte, all'esito della prima udienza di trattazione del 20-6-2023, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., lette le note depositate in telematico dalle parti a seguito del decreto del 19-5-2023 di sostituzione della udienza mediante il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ritenuto che
la causa, non ricorrendo le condizioni per l'adozione di ulteriori provvedimenti ai sensi degli articoli 350 e 351 cod. proc. civ., né per provvedere ai sensi degli articoli 348 bis e seguenti cod. proc. civ., giusta le molteplici questioni prospettate, comunque non suscettibili di succinta delibazione, rinviava per la precisazione delle conclusioni del 5-11-2024, essendo l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ. definibile unitamente al merito, giacché allo stato, comunque riservato ogni provvedimento, appariva definibile il merito sulla base del già acquisito compendio documentale, senza necessità di dare corso alle richieste istruttorie per la cui ammissione insisteva l'appellante.
All'udienza del 5-11-2024 la causa veniva riservata in decisione, all'esito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., riservato ogni provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello articolata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., rispondendo l'articolazione dell'atto di appello al requisito di specificità richiesto dalla norma. Difatti, premesso l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'art. 342 c.p.c. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (Cass. Sez. Un. n. 27199/2017, nonché Cass. n. 13535/2018), rileva questo Collegio come l'appellante non abbia omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, ciò, mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua dei principi in materia di onere probatorio e delle risultanze documentali imporrebbero una diversa decisione. Con un unico motivo parte appellante censura la sentenza laddove il giudice riteneva non provato il credito, in quanto non attendibile la ricostruzione dei consumi operata, così motivando:
- “mancanti del tutto anche gli elementi indiziari per supportare la domanda di pagamento” (pag. 5);
- “la mancanza di criteri affidabili ed incontestabili afferenti non solo la corretta contabilizzazione dei consumi ma anche quelli meramente presuntivi che, nel caso di specie, si fondano su un principio del tutto aleatorio scaturente non certo dalla lettura di dati di consumo energetici non rilevati da uno strumento tecnico non più rinvenuto dalla data del 2.10.2009” (pag. 5);
Ritiene l'appellante che il giudice non avrebbe correttamente valutato l'apparato probatorio ed in particolare non avrebbe tenuto conto dei documenti esibiti in ossequio all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. da parte terza ordine Parte_5
erroneamente ritenuto inesitato e che invece proverebbe la legittimità della ricostruzione presuntiva operata.
Il motivo è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
In primo luogo, nulla quaestio circa l'esistenza del rapporto di fornitura tra le parti, rimasto incontestato.
Così come non contestato è il contenuto del verbale di verifica dei tecnici
[...]
i quali in data 2.10.2009 riscontravano che il contatore elettronico Parte_5
di alimentazione dell'attività della società appellata, con matr. 0042079, installato in un vano all'esterno dell'immobile, risultava asportato dalla sua sede, “scomparso”.
Tale circostanza è confermata altresì dalla denuncia che veniva presentata dal Parte_4
in data 2.10.2009 ai Carabinieri di Somma Vesuviana.
[...]
Ciò posto, ad essere oggetto di contestazione tra le parti, non è l'an debeatur, bensì:
a) il periodo di prelievo irregolare dei consumi;
b) il criterio presuntivo di calcolo da utilizzare al fine poter quantificare l'energia non correttamente contabilizzata a causa dell'asportazione del contatore. Quanto al periodo di riferimento sub a), con la missiva del 14.10.10 l nel riportare Pt_2
l'esito della verifica, considerava dovuti i consumi relativi alla finestra temporale compresa tra il 24.11.2008 - data di installazione del vecchio contatore matr. 0042079
- ed il 15.10.2009 - data di installazione del nuovo contatore matr. 00430287.
L rendeva quale riferimento la data di installazione del vecchio contatore (quello Pt_2
scomparso) in quanto da quel momento 24.11.2008 al momento di installazione del nuovo contatore in data 15.10.2009 (325 giorni) le letture stimate erano tali da accertare un consumo di energia irrisorio (T1=0; T2=0; T3=0, stimato per kWh 1801, come risulta dal prospetto sinottico delle fatture inviate dall lla ditta Pt_2 Parte_4
e relativi importi depositati dall'opponente).
Tanto premesso il periodo di effettiva scomparsa veniva presuntivamente ricondotto alla data di installazione del vecchio contatore.
L'appellata contesta la predetta ricostruzione, sostenendo che l'obbligo di pagamento sarebbe limitato al periodo che va dal 02.10.2009 (verifica) al 15.10.2009 (installazione del nuovo contatore) e che la prova indiscutibile in tal senso risulterebbe dalle fatture che vanno dal 24.11.2008, data di installazione del vecchio contatore, al 22/09/2009, ultima fattura dalla scomparsa dello stesso.
La tesi dell'odierna appellante è solo in parte condivisibile.
In effetti non è verosimile che un'attività di natura commerciale, pur volendo ammettersi l'esclusiva attività di vendita all'ingrosso di imballaggi e la sospensione dell'attività di produzione, consumasse energia, nell'arco di un anno, per soli kWh
1801, come da prospetto sinottico delle fatture in atti. Basti pensare che secondo gli standard dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), una
"famiglia tipo" italiana, dalle 2 alle quattro persone, ha un consumo medio di
2.700 kWh all'anno.
Sostiene l'odierna appellante che nell'impossibilità di risalire esattamente al momento della scomparsa del contatore, tale momento doveva intendersi comunque vicino alla data di installazione considerati gli irrisori consumi a partire dalla stessa. Inoltre, nulla allega l'appellata circa l'effettivo momento in cui il contatore sarebbe scomparso, pur essendo in sua custodia.
Posto il periodo di riferimento tra il 24.11.2008 ed il 15.10.2009 per giorni totali pari a 325, occorre stabilire, sub b), accertato l'an ed il periodo di riferimento, il quantum eventualmente dovuto dalla e, dunque, la correttezza o meno del Parte_4
criterio di stima dei consumi utilizzato ai fini della fatturazione da parte del
[...]
Parte_1
Sul punto, il giudice riteneva non provati i consumi sulla scorta del ritenuto inesitato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in ordine al rilevamento dei consumi effettuato da Parte_5
Per contro, in risposta all'ordine di esibizione veniva allegata documentazione della
(Doc. produzione cartacea parte appellante di primo grado Parte_5
del 15.09.2016 a firma dell'Avv. Carmine Perrotta), prodotta in vista dell'udienza del
29.9.2016 e tesa a dimostrare l'andamento dei consumi dal 2010 al 2016 (consumi successivi) a sostegno delle operazioni di stima.
Ora, il primo giudice riteneva che la documentazione allegata fosse inidonea non tanto in relazione al criterio di stima dell'energia effettivamente consumata, bensì in relazione all'individuazione dell'esatto periodo da sottoporre a fatturazione. Motivo per cui, veniva successivamente allegato dall'appellante odierna, su ulteriore richiesta di esibizione, il verbale di installazione del contatore risalente al 24.11.2008 (data, come anticipato, presa a riferimento iniziale). In altre parole, il Tribunale, che non si esprimeva in relazione alla correttezza dell'individuato periodo di riferimento, non ha considerato la documentazione prodotta a supporto documentale alla ricostruzione stimata. Ne consegue che, in presenza dello storico dei consumi, non è sostenibile, in via di prima approssimazione, che la ricostruzione di stima non fosse ancorata a criteri affidabili ed incontestabili.
Il criterio di calcolo, oltre che supportato dal predetto storico, appare invero sin dall'origine esplicitato in maniera chiara e puntuale. , disponendo della sola lettura dei consumi reali effettuati nel Parte_5
periodo successivo all'installazione del nuovo contatore (dal 15/10/2009 fino al giorno della voltura della fornitura avvenuta il 24/02/2010) calcolava che, nell'arco temporale dal 15/10/2009 al 24/02/2010 la media dei consumi giornalieri dell'utenza era stata di
Kwh 768,25 (doc. 8 del fascicolo di primo grado dell'appellante). Dunque, determinava il consumo effettuato dall'utenza nel periodo di assenza del contatore (dal
24/11/2008, giorno di asportazione del vecchio contatore, al 15/10/2009, giorno di posa del nuovo contatore), moltiplicando il consumo giornaliero di Kwh 768,25 per numero
325 giorni, per poi detrarre dalla somma complessiva quella effettivamente fatturata nel periodo, come visto, pari a soli kWh 1801, per un consumo totale da fatturare pari a kWh 247.880 (cfr. doc. 8 del fascicolo di primo grado).
Il criterio allegato deve ritenersi legittimo, in quanto basato sui consumi storici, come previsto dalla normativa di settore, pienamente intellegibile e ripetibile.
Secondo giurisprudenza ormai consolidata, in caso di mancanza del contatore o di impossibilità di misurare i consumi, il fornitore di energia può procedere con la stima dei consumi sulla base della media storica dei consumi pregressi del cliente, considerando i consumi passati come base di calcolo. La Corte ha affermato che il criterio della stima storica è legittimo e può essere utilizzato per determinare il consumo in assenza di letture effettive (Cassazione Civile, Sez. VI, n. 9366 del 27 aprile
2016)
In assenza di consumi reali precedenti (atteso che l'attività veniva avviata nel corso del
2008 come risulta dalla visura) deve ritenersi idoneo il calcolo della media storica anche se avente ad oggetto consumi storici successivi alla data di fatturazione.
La ratio da valorizzare in questa sede è che in assenza di letture effettive e di dati oggettivi relativi al periodo di consumi contestato, è possibile ricorrere alla stima basata sul consumo medio storico dell'utente, purché quest'ultimo sia ragionevole e fondato su dati oggettivi, come i consumi precedenti (o successivi) del cliente (in questo senso cfr. Cassazione Civile, Sez. VI, n. 30312 del 26 novembre 2019).
Nel caso di specie è dirimente proprio il documento allegato a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., il quale dà atto dei consumi relativi al periodo dal 2010 al 2016, dai quali si evince il dato di consumo di energia in una produzione a pieno regime.
Ora, ritenuto assolto l'onere gravante sull'ente erogatore in virtù del principio di vicinanza della prova ed avuto riguardo all'efficacia probatoria privilegiata del verbale di verifica (cfr. Cass. 7075/2020), l'onere di contestare la ricostruzione effettuata gravava, nel caso di specie, sul cliente (Cassazione Civile, Sez. II, n. 12157 del 17 maggio
2017).
Ebbene, le contestazioni formulate dall'appellata, opponente in primo grado, appaiono sufficienti ad inficiare non già il metodo seguito, poiché non dimostrata l'asserita aleatorietà ed arbitrarietà della stima operata dall' e fatturata dal Parte_5 Parte_1
bensì quantomeno la eccessività del quantum.
[...]
Meritano di essere valorizzate le allegazioni di parte opponente secondo le quali l'impresa, nel periodo di riferimento, avrebbe operato la mera vendita di prodotti di imballaggio, sicché è evidente come i consumi non potessero certo attestarsi su quelli stimati (kWh 1801), comunque esigui, ma neppure su quelli contabilizzati.
Se non è verosimile quanto prospettato dalla , ovvero che gli unici Parte_4
consumi prelevati irregolarmente sarebbero quelli intercorsi tra la data dell'accertamento dell'asportazione del contatore e la data della installazione del nuovo apparecchio, cioè per una manciata di giorni (prospettazione in ragione della quale l'effettiva asportazione finirebbe per coincidere con la data del suo accertamento), non
è revocabile in dubbio come i consumi vadano commisurati quantomeno ad una frazione di quelli posti a fondamento della domanda monitoria. È vero che la non ha allegato, a titolo esemplificativo, il volume di Parte_4
affari o i dati di natura reddituale, ovvero dati utile a consentire una ricostruzione dei consumi alternativa. Tuttavia, rilevano ai fini della determinazione del quantum circostanze non contestate e di sicuro rilievo, ovvero l'acquisto (successivo al periodo di fatturazione) di due nuovi macchinari. È vero altresì come non possa escludersi che tra il novembre 2008 e l'ottobre 2009 fossero comunque utilizzati dall'impresa altri macchinari, magari altrettanto energivori, presumibilmente sostituiti con i predetti nuovi. Tuttavia, ha allegato l'appellata come “gli unici macchinari che potevano giustificare un consumo di energia più elevato non erano funzionanti in quanto posti sotto sequestro dall'autorità giudiziaria”.
Risultano insomma acquisiti elementi specifici dei quali può inferirsi la non attendibilità della ricostruzione dei consumi operata dall'ente erogatore di energia, in realtà equitativamente da ridurre nella misura leggermente inferiore a 1/4, considerato come sia pure la sola attività di vendita – non registrata in assenza del misuratore, ancorché affidato in custodia al cliente, ad ogni modo tale da comportare consumi ben diversi da quelli irrisori stimati, ma paragonabili a quelli di una attività commerciale al dettaglio di una media impresa nell'arco di un anno – è stata effettuata nel periodo in contestazione per ammissione della stessa appellata.
Per tutto quanto sopra detto, in parziale accoglimento dell'unico motivo d'appello e per l'effetto in riforma della impugnata sentenza, va accolta parzialmente la opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado dalla appellata Parte_4
e condannata la stessa al pagamento in favore della
[...] Parte_4
appellante della minor somma di € 10.000,00, oltre Parte_1
interessi legali dalla messa in mora del 14-10-2010 al soddisfo. La stessa appellante non ha opposto al riguardo specifiche argomentazioni, giacché limitatasi a richiamare la valutazione del primo giudice come “inconferenti” – in realtà tutt'altro che tali – delle (non contestate) circostanze dedotte dalla opponente della sola attività di vendita all'ingrosso di imballaggi e del consumo sproporzionato, in realtà non giustificato da macchinari che “non erano funzionanti perché posti sotto sequestro”.
Ricorrono le prescritte ragioni per compensare in ragione della metà le spese del monitorio, attesa la pronuncia comunque legittima del decreto ingiuntivo, sebbene in misura superiore al dovuto, e di entrambi i gradi del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione in misura rilevante. A carico dell'appellata, attesa la sostanziale soccombenza della stessa, vanno poste in ragione della metà residua le spese del monitorio, nella misura indicata in dispositivo, nonché le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al
D.M. n. 55/2014, come novellato dal D.M. n. 147/2022.
Tenuto conto che il valore della causa è compreso nello scaglione di riferimento compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00 in applicazione dei minimi, tenuto conto della esigua complessità delle questioni trattate nonché della consolidata giurisprudenza in materia, in definitiva a titolo di compenso professionale si liquidano per l'intero i seguenti importi: euro 2.538,50 per il primo grado;
euro 2.904,50 per il grado di appello, oltre esborsi per € 800,00 euro.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola
n. 1656/2022 del 21.07.2022 proposto da (già Parte_1 [...]
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così Parte_2
dispone: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, accoglie parzialmente la opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado dalla appellata e la condanna al pagamento in Parte_4
favore della appellante della minor somma di € Parte_1
10.000,00, oltre interessi legali dalla messa in mora del 14-10-2010 al soddisfo;
compensa in ragione della metà le spese del monitorio e del doppio grado;
condanna la appellata al pagamento in ragione Parte_4
della metà residua delle spese del monitorio, liquidate in detta ridotta misura in €
128,50 per esborsi e € 283,50 per compensi, nonché delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in detta ridotta misura in euro 1.269,25 per il primo grado, ed euro
1.452,25 per il grado di appello, oltre esborsi per € 400,00, oltre, per entrambi i gradi,
IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Così deciso nella camera di consiglio in data 4-2-2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pasquale Cristiano Dott. Eugenio Forgillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Eugenio Forgillo - Presidente
- dott. Pasquale Cristiano - Consigliere relatore -
- dott.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
ha deliberato di emettere la presente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1167/2023 del Ruolo Gen., avente ad oggetto “somministrazione” riservata in decisione all'esito della udienza del
5.11.2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023
TRA
(già Parte_1 [...]
società con unico socio, con sede in Roma, Viale Regina Parte_2
Margherita 125, capitale sociale € 10.000.000,00 i.v.a., numero iscrizione Registro
Imprese di Roma e C.F. , in persona del Procuratore Speciale avv. P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa, come da mandato depositato telematicamente Parte_3
in allegato al ricorso per ingiunzione R.G. 7050/14 Tribunale di Tribunale di Nola, dall'avv. Paola Zappa ( ) con studio in Brescia, via C. Zima n. C.F._1
2/4 – fax 030.3374907), Email_1 Appellante
p. iva , in Parte_4 P.IVA_2
persona del legale rapp.te p.t. ( ), con sede in Parte_4 C.F._2
Somma Vesuviana alla Via Mercato Vecchio 136, ed elett.te dom.ta in San Gennaro
Vesuviano alla Piazza Margherita n. 24, presso lo studio dell'avv. Giovanni D'Avino
( ) dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di mandato reso per il C.F._3
giudizio di primo grado ed allegato in atti;
pec Email_2
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 18-02-2015, la ditta
[...]
legale rapp.te p.t., proponeva opposizione al decreto Parte_4
ingiuntivo n. 2216/2014 con il quale il Tribunale di Nola le ingiungeva di pagare ad
(ora l'importo di € Parte_2 Parte_1
45.012,23 oltre interessi legali ex D.lvo 231/2002, artt. 4 e 5, dal 30° giorno della richiesta di pagamento e sino al soddisfo, oltre le spese del procedimento monitorio liquidate in € 259,00 per esborsi ed € 1.305,00 per compensi, oltre IVA e CPA ed il
15% a titolo di spese generali.
A sostegno dell'opposizione la ditta deduceva l'illegittimità della ricostruzione dei consumi per il periodo di riferimento in quanto arbitraria ed eccessiva.
Radicatasi la lite si costituiva in giudizio (ora Parte_2 [...]
, contestando l'avversa opposizione e confermando la Parte_1
legittimità della propria pretesa, azionata con monitorio.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di prima comparizione del 14-07-2015 il primo giudice ritenuto non opportuno concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI co. c.p.c. All'udienza di ammissione dei mezzi di prova del 03-03-2016, il giudice, ritenuto preliminarmente di ordinare ex art. 210 c.p.c. ad la esibizione Parte_5
di documentazione di cui alle note ex art. 183, c.p.c. n. 2 del 21-01-2016, rinviava all'udienza del 29-09-2016 onerando a tanto . Parte_2
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 29-09-2016 il nuovo giudice designato, letti gli atti introduttivi ed esaminata la documentazione prodotta, rigettava le richieste prove testimoniali ed ordinava alla società opposta l'esibizione della documentazione, come in motivazione specificata, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 30-05-2017.
Seguivano diverse udienze, in parte in presenza ed in parte in forma scritta per la nota emergenza da COVID-19, nel corso delle quali le parti precisavano le rispettive conclusioni. Infine, all'udienza cartolare del 16/06/2022, il terzo giudice designato
Giudice, ritenuto il giudizio di antica iscrizione a ruolo (anno 2015) ed essendo di agevole definizione, fissava l'udienza ex art. 281 cpc VI al 21-07-2022 in seguito alla quale, con pubblicazione nella stessa data, pronunciava la Sentenza n. 1656/2022, con la quale così statuiva:
· “Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 2216-2014 emesso dal
Tribunale di Nola;
· per l'effetto condanna l'opposta società al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano complessivamente in € 5.534,00 oltre iva e cpa, per compensi parametrati, oltre spese gen. ex art 2 DM/55/14, in favore della società opponente con attribuzione.
Precisata la ripartizione dell'onere probatorio il giudice chiariva quanto segue, in un passaggio dirimente della motivazione: “la mancanza di criteri affidabili ed incontestabili afferenti non solo la corretta contabilizzazione dei consumi ma anche quelli meramente presuntivi che, nel caso di specie, si fondano su un principio del tutto aleatorio scaturente non certo dalla lettura di dati di consumo energetici non rilevati da uno strumento tecnico non più rivenuto dalla data del 2 10 2009 e consegue che, pur potendosi basare il giudicato anche sulle prove semplici fornite dal creditore- opposto, mancano del tutto anche gli elementi indiziari per supportare la domanda di pagamento.
Avverso la predetta sentenza, con atto notificato in data 21-02-2023, ha proposto appello il ritenendo con gli articolati motivi la Parte_1
propria pretesa assolutamente legittima, corretta e pienamente provata, e ciò sulla base della documentazione prodotta in atti. Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
− “in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
− sempre nel merito, in via subordinata, condannare comunque l'appellata al pagamento a favore di (ora Parte_2 Parte_1
, per i titoli per cui è causa, dell'importo di € 45.012,23 (o di
[...]
quel diverso importo che dovesse essere stabilito in corso di causa) oltre agli interessi legali ex D.lgs 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo effettivo;
− In ogni caso, con soccombenza di controparte alle spese di lite del monitorio e di entrambi i gradi del giudizio;
− In via istruttoria, si insiste occorrendo, per l'ammissione della prova per testi di cui alla memoria ex art. 183, VI co n. 2 depositata nel fascicolo di primo grado da in data 27/01/2016. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 14-06-2023 si costituiva
[...]
chiedendo di dichiarare inammissibili ex art. 342 c.p.c. tutti Parte_4
i motivi di gravame e, per l'effetto, respingere ex art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto dalla società In subordine, e nel merito, rigettare Parte_1
l'appello proposto in quanto inammissibile e/o improponibile e/o infondato e non provato, con conseguenziale conferma integrale della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese e compensi del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
La Corte, all'esito della prima udienza di trattazione del 20-6-2023, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., lette le note depositate in telematico dalle parti a seguito del decreto del 19-5-2023 di sostituzione della udienza mediante il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ritenuto che
la causa, non ricorrendo le condizioni per l'adozione di ulteriori provvedimenti ai sensi degli articoli 350 e 351 cod. proc. civ., né per provvedere ai sensi degli articoli 348 bis e seguenti cod. proc. civ., giusta le molteplici questioni prospettate, comunque non suscettibili di succinta delibazione, rinviava per la precisazione delle conclusioni del 5-11-2024, essendo l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ. definibile unitamente al merito, giacché allo stato, comunque riservato ogni provvedimento, appariva definibile il merito sulla base del già acquisito compendio documentale, senza necessità di dare corso alle richieste istruttorie per la cui ammissione insisteva l'appellante.
All'udienza del 5-11-2024 la causa veniva riservata in decisione, all'esito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., riservato ogni provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello articolata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., rispondendo l'articolazione dell'atto di appello al requisito di specificità richiesto dalla norma. Difatti, premesso l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'art. 342 c.p.c. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (Cass. Sez. Un. n. 27199/2017, nonché Cass. n. 13535/2018), rileva questo Collegio come l'appellante non abbia omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, ciò, mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua dei principi in materia di onere probatorio e delle risultanze documentali imporrebbero una diversa decisione. Con un unico motivo parte appellante censura la sentenza laddove il giudice riteneva non provato il credito, in quanto non attendibile la ricostruzione dei consumi operata, così motivando:
- “mancanti del tutto anche gli elementi indiziari per supportare la domanda di pagamento” (pag. 5);
- “la mancanza di criteri affidabili ed incontestabili afferenti non solo la corretta contabilizzazione dei consumi ma anche quelli meramente presuntivi che, nel caso di specie, si fondano su un principio del tutto aleatorio scaturente non certo dalla lettura di dati di consumo energetici non rilevati da uno strumento tecnico non più rinvenuto dalla data del 2.10.2009” (pag. 5);
Ritiene l'appellante che il giudice non avrebbe correttamente valutato l'apparato probatorio ed in particolare non avrebbe tenuto conto dei documenti esibiti in ossequio all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. da parte terza ordine Parte_5
erroneamente ritenuto inesitato e che invece proverebbe la legittimità della ricostruzione presuntiva operata.
Il motivo è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
In primo luogo, nulla quaestio circa l'esistenza del rapporto di fornitura tra le parti, rimasto incontestato.
Così come non contestato è il contenuto del verbale di verifica dei tecnici
[...]
i quali in data 2.10.2009 riscontravano che il contatore elettronico Parte_5
di alimentazione dell'attività della società appellata, con matr. 0042079, installato in un vano all'esterno dell'immobile, risultava asportato dalla sua sede, “scomparso”.
Tale circostanza è confermata altresì dalla denuncia che veniva presentata dal Parte_4
in data 2.10.2009 ai Carabinieri di Somma Vesuviana.
[...]
Ciò posto, ad essere oggetto di contestazione tra le parti, non è l'an debeatur, bensì:
a) il periodo di prelievo irregolare dei consumi;
b) il criterio presuntivo di calcolo da utilizzare al fine poter quantificare l'energia non correttamente contabilizzata a causa dell'asportazione del contatore. Quanto al periodo di riferimento sub a), con la missiva del 14.10.10 l nel riportare Pt_2
l'esito della verifica, considerava dovuti i consumi relativi alla finestra temporale compresa tra il 24.11.2008 - data di installazione del vecchio contatore matr. 0042079
- ed il 15.10.2009 - data di installazione del nuovo contatore matr. 00430287.
L rendeva quale riferimento la data di installazione del vecchio contatore (quello Pt_2
scomparso) in quanto da quel momento 24.11.2008 al momento di installazione del nuovo contatore in data 15.10.2009 (325 giorni) le letture stimate erano tali da accertare un consumo di energia irrisorio (T1=0; T2=0; T3=0, stimato per kWh 1801, come risulta dal prospetto sinottico delle fatture inviate dall lla ditta Pt_2 Parte_4
e relativi importi depositati dall'opponente).
Tanto premesso il periodo di effettiva scomparsa veniva presuntivamente ricondotto alla data di installazione del vecchio contatore.
L'appellata contesta la predetta ricostruzione, sostenendo che l'obbligo di pagamento sarebbe limitato al periodo che va dal 02.10.2009 (verifica) al 15.10.2009 (installazione del nuovo contatore) e che la prova indiscutibile in tal senso risulterebbe dalle fatture che vanno dal 24.11.2008, data di installazione del vecchio contatore, al 22/09/2009, ultima fattura dalla scomparsa dello stesso.
La tesi dell'odierna appellante è solo in parte condivisibile.
In effetti non è verosimile che un'attività di natura commerciale, pur volendo ammettersi l'esclusiva attività di vendita all'ingrosso di imballaggi e la sospensione dell'attività di produzione, consumasse energia, nell'arco di un anno, per soli kWh
1801, come da prospetto sinottico delle fatture in atti. Basti pensare che secondo gli standard dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), una
"famiglia tipo" italiana, dalle 2 alle quattro persone, ha un consumo medio di
2.700 kWh all'anno.
Sostiene l'odierna appellante che nell'impossibilità di risalire esattamente al momento della scomparsa del contatore, tale momento doveva intendersi comunque vicino alla data di installazione considerati gli irrisori consumi a partire dalla stessa. Inoltre, nulla allega l'appellata circa l'effettivo momento in cui il contatore sarebbe scomparso, pur essendo in sua custodia.
Posto il periodo di riferimento tra il 24.11.2008 ed il 15.10.2009 per giorni totali pari a 325, occorre stabilire, sub b), accertato l'an ed il periodo di riferimento, il quantum eventualmente dovuto dalla e, dunque, la correttezza o meno del Parte_4
criterio di stima dei consumi utilizzato ai fini della fatturazione da parte del
[...]
Parte_1
Sul punto, il giudice riteneva non provati i consumi sulla scorta del ritenuto inesitato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in ordine al rilevamento dei consumi effettuato da Parte_5
Per contro, in risposta all'ordine di esibizione veniva allegata documentazione della
(Doc. produzione cartacea parte appellante di primo grado Parte_5
del 15.09.2016 a firma dell'Avv. Carmine Perrotta), prodotta in vista dell'udienza del
29.9.2016 e tesa a dimostrare l'andamento dei consumi dal 2010 al 2016 (consumi successivi) a sostegno delle operazioni di stima.
Ora, il primo giudice riteneva che la documentazione allegata fosse inidonea non tanto in relazione al criterio di stima dell'energia effettivamente consumata, bensì in relazione all'individuazione dell'esatto periodo da sottoporre a fatturazione. Motivo per cui, veniva successivamente allegato dall'appellante odierna, su ulteriore richiesta di esibizione, il verbale di installazione del contatore risalente al 24.11.2008 (data, come anticipato, presa a riferimento iniziale). In altre parole, il Tribunale, che non si esprimeva in relazione alla correttezza dell'individuato periodo di riferimento, non ha considerato la documentazione prodotta a supporto documentale alla ricostruzione stimata. Ne consegue che, in presenza dello storico dei consumi, non è sostenibile, in via di prima approssimazione, che la ricostruzione di stima non fosse ancorata a criteri affidabili ed incontestabili.
Il criterio di calcolo, oltre che supportato dal predetto storico, appare invero sin dall'origine esplicitato in maniera chiara e puntuale. , disponendo della sola lettura dei consumi reali effettuati nel Parte_5
periodo successivo all'installazione del nuovo contatore (dal 15/10/2009 fino al giorno della voltura della fornitura avvenuta il 24/02/2010) calcolava che, nell'arco temporale dal 15/10/2009 al 24/02/2010 la media dei consumi giornalieri dell'utenza era stata di
Kwh 768,25 (doc. 8 del fascicolo di primo grado dell'appellante). Dunque, determinava il consumo effettuato dall'utenza nel periodo di assenza del contatore (dal
24/11/2008, giorno di asportazione del vecchio contatore, al 15/10/2009, giorno di posa del nuovo contatore), moltiplicando il consumo giornaliero di Kwh 768,25 per numero
325 giorni, per poi detrarre dalla somma complessiva quella effettivamente fatturata nel periodo, come visto, pari a soli kWh 1801, per un consumo totale da fatturare pari a kWh 247.880 (cfr. doc. 8 del fascicolo di primo grado).
Il criterio allegato deve ritenersi legittimo, in quanto basato sui consumi storici, come previsto dalla normativa di settore, pienamente intellegibile e ripetibile.
Secondo giurisprudenza ormai consolidata, in caso di mancanza del contatore o di impossibilità di misurare i consumi, il fornitore di energia può procedere con la stima dei consumi sulla base della media storica dei consumi pregressi del cliente, considerando i consumi passati come base di calcolo. La Corte ha affermato che il criterio della stima storica è legittimo e può essere utilizzato per determinare il consumo in assenza di letture effettive (Cassazione Civile, Sez. VI, n. 9366 del 27 aprile
2016)
In assenza di consumi reali precedenti (atteso che l'attività veniva avviata nel corso del
2008 come risulta dalla visura) deve ritenersi idoneo il calcolo della media storica anche se avente ad oggetto consumi storici successivi alla data di fatturazione.
La ratio da valorizzare in questa sede è che in assenza di letture effettive e di dati oggettivi relativi al periodo di consumi contestato, è possibile ricorrere alla stima basata sul consumo medio storico dell'utente, purché quest'ultimo sia ragionevole e fondato su dati oggettivi, come i consumi precedenti (o successivi) del cliente (in questo senso cfr. Cassazione Civile, Sez. VI, n. 30312 del 26 novembre 2019).
Nel caso di specie è dirimente proprio il documento allegato a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., il quale dà atto dei consumi relativi al periodo dal 2010 al 2016, dai quali si evince il dato di consumo di energia in una produzione a pieno regime.
Ora, ritenuto assolto l'onere gravante sull'ente erogatore in virtù del principio di vicinanza della prova ed avuto riguardo all'efficacia probatoria privilegiata del verbale di verifica (cfr. Cass. 7075/2020), l'onere di contestare la ricostruzione effettuata gravava, nel caso di specie, sul cliente (Cassazione Civile, Sez. II, n. 12157 del 17 maggio
2017).
Ebbene, le contestazioni formulate dall'appellata, opponente in primo grado, appaiono sufficienti ad inficiare non già il metodo seguito, poiché non dimostrata l'asserita aleatorietà ed arbitrarietà della stima operata dall' e fatturata dal Parte_5 Parte_1
bensì quantomeno la eccessività del quantum.
[...]
Meritano di essere valorizzate le allegazioni di parte opponente secondo le quali l'impresa, nel periodo di riferimento, avrebbe operato la mera vendita di prodotti di imballaggio, sicché è evidente come i consumi non potessero certo attestarsi su quelli stimati (kWh 1801), comunque esigui, ma neppure su quelli contabilizzati.
Se non è verosimile quanto prospettato dalla , ovvero che gli unici Parte_4
consumi prelevati irregolarmente sarebbero quelli intercorsi tra la data dell'accertamento dell'asportazione del contatore e la data della installazione del nuovo apparecchio, cioè per una manciata di giorni (prospettazione in ragione della quale l'effettiva asportazione finirebbe per coincidere con la data del suo accertamento), non
è revocabile in dubbio come i consumi vadano commisurati quantomeno ad una frazione di quelli posti a fondamento della domanda monitoria. È vero che la non ha allegato, a titolo esemplificativo, il volume di Parte_4
affari o i dati di natura reddituale, ovvero dati utile a consentire una ricostruzione dei consumi alternativa. Tuttavia, rilevano ai fini della determinazione del quantum circostanze non contestate e di sicuro rilievo, ovvero l'acquisto (successivo al periodo di fatturazione) di due nuovi macchinari. È vero altresì come non possa escludersi che tra il novembre 2008 e l'ottobre 2009 fossero comunque utilizzati dall'impresa altri macchinari, magari altrettanto energivori, presumibilmente sostituiti con i predetti nuovi. Tuttavia, ha allegato l'appellata come “gli unici macchinari che potevano giustificare un consumo di energia più elevato non erano funzionanti in quanto posti sotto sequestro dall'autorità giudiziaria”.
Risultano insomma acquisiti elementi specifici dei quali può inferirsi la non attendibilità della ricostruzione dei consumi operata dall'ente erogatore di energia, in realtà equitativamente da ridurre nella misura leggermente inferiore a 1/4, considerato come sia pure la sola attività di vendita – non registrata in assenza del misuratore, ancorché affidato in custodia al cliente, ad ogni modo tale da comportare consumi ben diversi da quelli irrisori stimati, ma paragonabili a quelli di una attività commerciale al dettaglio di una media impresa nell'arco di un anno – è stata effettuata nel periodo in contestazione per ammissione della stessa appellata.
Per tutto quanto sopra detto, in parziale accoglimento dell'unico motivo d'appello e per l'effetto in riforma della impugnata sentenza, va accolta parzialmente la opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado dalla appellata Parte_4
e condannata la stessa al pagamento in favore della
[...] Parte_4
appellante della minor somma di € 10.000,00, oltre Parte_1
interessi legali dalla messa in mora del 14-10-2010 al soddisfo. La stessa appellante non ha opposto al riguardo specifiche argomentazioni, giacché limitatasi a richiamare la valutazione del primo giudice come “inconferenti” – in realtà tutt'altro che tali – delle (non contestate) circostanze dedotte dalla opponente della sola attività di vendita all'ingrosso di imballaggi e del consumo sproporzionato, in realtà non giustificato da macchinari che “non erano funzionanti perché posti sotto sequestro”.
Ricorrono le prescritte ragioni per compensare in ragione della metà le spese del monitorio, attesa la pronuncia comunque legittima del decreto ingiuntivo, sebbene in misura superiore al dovuto, e di entrambi i gradi del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione in misura rilevante. A carico dell'appellata, attesa la sostanziale soccombenza della stessa, vanno poste in ragione della metà residua le spese del monitorio, nella misura indicata in dispositivo, nonché le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al
D.M. n. 55/2014, come novellato dal D.M. n. 147/2022.
Tenuto conto che il valore della causa è compreso nello scaglione di riferimento compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00 in applicazione dei minimi, tenuto conto della esigua complessità delle questioni trattate nonché della consolidata giurisprudenza in materia, in definitiva a titolo di compenso professionale si liquidano per l'intero i seguenti importi: euro 2.538,50 per il primo grado;
euro 2.904,50 per il grado di appello, oltre esborsi per € 800,00 euro.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola
n. 1656/2022 del 21.07.2022 proposto da (già Parte_1 [...]
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così Parte_2
dispone: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, accoglie parzialmente la opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado dalla appellata e la condanna al pagamento in Parte_4
favore della appellante della minor somma di € Parte_1
10.000,00, oltre interessi legali dalla messa in mora del 14-10-2010 al soddisfo;
compensa in ragione della metà le spese del monitorio e del doppio grado;
condanna la appellata al pagamento in ragione Parte_4
della metà residua delle spese del monitorio, liquidate in detta ridotta misura in €
128,50 per esborsi e € 283,50 per compensi, nonché delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in detta ridotta misura in euro 1.269,25 per il primo grado, ed euro
1.452,25 per il grado di appello, oltre esborsi per € 400,00, oltre, per entrambi i gradi,
IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Così deciso nella camera di consiglio in data 4-2-2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pasquale Cristiano Dott. Eugenio Forgillo