Art. 3.
Il comitato di cui all' art. 3 della legge 28 novembre 1980, n. 784 , sottoposto alla vigilanza dei Ministeri delle partecipazioni statali e del tesoro, valendosi anche delle attribuzioni ad esso conferite dall'art. 5, numeri da 1 a 6, della legge medesima, promuove:
a) la liquidazione delle societa' proprietarie dei beni trasferiti per effetto dell'art. 1 del presente decreto e, realizzato l'attivo di ciascuna, la sua ripartizione tra i creditori seguendo l'ordine di graduazione assegnato dalla legge citata;
b) la liquidazione delle altre societa' del gruppo che risultino non cedibili a terzi ne' risanabili e, realizzato l'attivo di ciascuna, la sua ripartizione tra i creditori seguendo l'ordine di graduazione assegnato dalla legge citata.
In entrambi i casi le somme spettanti alla sezione autonoma istituita presso la Cassa depositi e prestiti quale cessionaria delle ragioni di credito di cui all' art. 7 della legge 28 novembre 1980, n. 784 , ad eccezione di quanto corrisposto dall'ENI ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, sono versate al comitato ed utilizzate per finanziare il fabbisogno della gestione ordinaria e straordinaria delle societa' da liquidare o da cedere a terzi nonche' per coprire le perdite delle societa' stesse.
Resta fermo il diritto della predetta sezione autonoma alla riscossione dei contributi per interessi sui finanziamenti previsti negli atti di cessione nonche' delle indennita' corrisposte da imprese assicuratrici in relazione alla perdita o al deterioramento dei beni trasferiti ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.
Il comitato e' autorizzato a corrispondere ai creditori di societa' del gruppo di somme in linea capitale superiori, al 30 novembre 1980, a lire 100 milioni, a saldo di ogni loro avere verso il gruppo, fino ad un massimo del 60 per cento del credito, ove sussista la possibilita' di copertura ed ove i creditori tanto non possono ottenere dalle liquidazioni stesse.
I predetti pagamenti possono essere effettuati ai creditori che li accettino a saldo di ogni loro avere verso il gruppo anche anteriormente alla conclusione delle procedure di cui al primo comma del presente articolo. Il comitato subentra nei diritti dei creditori da esso soddisfatti.
E' fatto salvo, in ogni caso, il pagamento dei crediti sorti dopo la predetta data del 30 novembre 1980.
Chiuse tutte le liquidazioni ed effettuate tutte le cessioni, il comitato rende il conto di cui all' art. 6, comma terzo, della legge 28 novembre 1980, n. 784 , e versa il residuo attivo alla predetta sezione autonoma.
Il comitato di cui all' art. 3 della legge 28 novembre 1980, n. 784 , sottoposto alla vigilanza dei Ministeri delle partecipazioni statali e del tesoro, valendosi anche delle attribuzioni ad esso conferite dall'art. 5, numeri da 1 a 6, della legge medesima, promuove:
a) la liquidazione delle societa' proprietarie dei beni trasferiti per effetto dell'art. 1 del presente decreto e, realizzato l'attivo di ciascuna, la sua ripartizione tra i creditori seguendo l'ordine di graduazione assegnato dalla legge citata;
b) la liquidazione delle altre societa' del gruppo che risultino non cedibili a terzi ne' risanabili e, realizzato l'attivo di ciascuna, la sua ripartizione tra i creditori seguendo l'ordine di graduazione assegnato dalla legge citata.
In entrambi i casi le somme spettanti alla sezione autonoma istituita presso la Cassa depositi e prestiti quale cessionaria delle ragioni di credito di cui all' art. 7 della legge 28 novembre 1980, n. 784 , ad eccezione di quanto corrisposto dall'ENI ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, sono versate al comitato ed utilizzate per finanziare il fabbisogno della gestione ordinaria e straordinaria delle societa' da liquidare o da cedere a terzi nonche' per coprire le perdite delle societa' stesse.
Resta fermo il diritto della predetta sezione autonoma alla riscossione dei contributi per interessi sui finanziamenti previsti negli atti di cessione nonche' delle indennita' corrisposte da imprese assicuratrici in relazione alla perdita o al deterioramento dei beni trasferiti ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.
Il comitato e' autorizzato a corrispondere ai creditori di societa' del gruppo di somme in linea capitale superiori, al 30 novembre 1980, a lire 100 milioni, a saldo di ogni loro avere verso il gruppo, fino ad un massimo del 60 per cento del credito, ove sussista la possibilita' di copertura ed ove i creditori tanto non possono ottenere dalle liquidazioni stesse.
I predetti pagamenti possono essere effettuati ai creditori che li accettino a saldo di ogni loro avere verso il gruppo anche anteriormente alla conclusione delle procedure di cui al primo comma del presente articolo. Il comitato subentra nei diritti dei creditori da esso soddisfatti.
E' fatto salvo, in ogni caso, il pagamento dei crediti sorti dopo la predetta data del 30 novembre 1980.
Chiuse tutte le liquidazioni ed effettuate tutte le cessioni, il comitato rende il conto di cui all' art. 6, comma terzo, della legge 28 novembre 1980, n. 784 , e versa il residuo attivo alla predetta sezione autonoma.