Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/04/2025, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 398/2019
All'udienza collegiale del giorno 08/04/2025 ore 10:25
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Dott. Domenica Capezzera Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
CP_1
Avv. FEDELE VINCENZO
AVV. DI GASPARE ANTONIO pres.
Appellato/i
Controparte_2
Avv. ZITIELLO LUCA
AVV. MUSCO CARBONARO BENEDETTA avv. Sovrini sost.
AVV. D'OSTUNI LUDOVICA
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'appellato rileva la inammissibilita' delle note di controparte in quanto non autorizzate.
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
La Corte
IL PRESIDENTE
DR Giulia Spadaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dr. Luca Ponzillo - Consigliere
all'udienza dell'8 aprile 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 398/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra unipersonale (C.F. e P. IVA. , con sede legale a Roma alla Via Cola di CP_1 P.IVA_1
Rienzo n. 180, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore, Sig.
[...]
rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente dagli Avv. ti Vincenzo Fedele CP_3
del Foro di Paola (C.F. ) e Antonio Di Gaspare del Foro di Roma (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC C.F._2
e , giusta delega in atti Email_1 Email_2
- APPELLANTE –
E
(C.F. e P. IVA ), iscritta all'Albo delle Banche Controparte_2 P.IVA_2
e Capogruppo del Gruppo Bancario , in persona del dott. , in Controparte_2 CP_4
qualità di procuratore speciale e come tale legale rappresentante di Controparte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Zitiello (C.F. ) del Foro di
[...] C.F._3
Milano, Benedetta Musco Carbonaro (C.F. del Foro di Milano e Ludovica C.F._4
D'Ostuni (C.F. ) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata nello studio dei C.F._5
medesimi in Roma, Via Nazionale 204,giusta delega in atti
-APPELLATA – RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato a proposto appello avverso la sentenza del Tribunale CP_1
civile di Roma, n.12082/2018, pubblicata il 13.06.2018, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione ritualmente notificato la unipersonale deduceva che - la AN s.a.s. di e CP_1 Persona_1
intratteneva un rapporto di conto corrente con la Persona_2 Controparte_2
- dopo vari colloqui con i preposti della Banca convenuta, in data 26 aprile 2005 la AN
[...]
s.a.s. di e aveva sottoscritto un contratto di interest rate cap, Persona_1 Persona_2
contrassegnato dal n. 52865 8613, con funzione di copertura a fronte del mutuo contratto con il
Banco Desio Lazio S.p.A. in data 4 febbraio 2005; - nel 2007 i promotori della
[...]
avevano proposto e consigliato alla AN s.a.s. di e Controparte_2 Persona_1 Per_2
di sottoscrivere un contratto di interest rate swap per tutelarsi dalla oscillazione dei tassi di
[...]
interesse di un mutuo contratto con la Unipol Banca S.p.A.; - prima ancora che si addivenisse alla sottoscrizione del contratto avente ad oggetto tale ultimo derivato, la Controparte_2 aveva dato corso all'operazione – contrassegnata dal n. 64335 8613 - addebitando
[...]
rilevanti importi sul conto corrente intestato alla AN s.a.s. di e;
Persona_1 Persona_2
- tale ultima società, avvedutasi del fatto che la cennata operazione in derivati, ben lungi dall'assolvere alla funzione di copertura avuta di mira, era stata strutturata a beneficio esclusivo della Banca convenuta, contemplando, peraltro, rilevanti “costi occulti”, aveva esercitato il diritto di recesso di sua spettanza;
- a fronte dell'anticipato scioglimento del rapporto, la
[...]
aveva addebitato sul conto intestato alla AN s.a.s. di e Controparte_2 Persona_1
la somma di euro 800.000,00; - la AN s.a.s. di e Persona_2 Persona_1 Per_2
, acclarate le condotte illegittime tenute dalla foriere
[...] Controparte_2 di obblighi restitutori e risarcitori a carico di quest'ultima, con contratto stipulato il 23 febbraio
2012 le aveva ceduto i crediti vantati in dipendenza dell'illecita gestione dell'operazione di interest rate swap n. 64335. Ciò premesso la Egud s.r.l. unipersonale lamentava che - le operazioni in derivati oggetto di causa erano state poste in essere in difetto di un valido contratto quadro;
- inoltre, pur se conclusi “fuori sede” i contratti di interest rate swap non contemplavano il diritto di recesso previsto a pena di nullità; - in occasione della stipula dell'accordo normativo per la disciplina dei contratti su strumenti finanziari derivati, la aveva preteso che la Controparte_2
AN s.a.s. di e dichiarasse di essere un operatore qualificato, Persona_1 Persona_2 senza neppure accertare che detta società avesse le conoscenze e l'esperienza sottese a tale
“qualifica”; - in ogni caso, la convenuta aveva gravemente disatteso gli obblighi derivanti a CP_2 suo carico dall'art. 21 TUF e dal Regolamento intermediari. L'attrice deduceva, ancora, che – come acclarato anche a mezzo di C.T.P. – il contratto di interest rate swap del 2007 era strutturato in maniera tale da non poter assolvere alla funzione di copertura avuta di mira e da far gravare sulla
“cliente” rilevanti costi occulti;
indi, nel richiamare gli accertamenti svolti dal suo Consulente di fiducia, la Egud s.r.l. unipersonale rassegnava le conclusioni riportate in premessa. Pur all'esito di rituale notifica dell'atto di citazione, la riteneva di non Controparte_2
costituirsi; indi, acquisita documentazione conferente ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 21 novembre 2017 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “- Rigetta tutte le domande formulate dalla unipersonale nei confronti della - Dichiara CP_1 Controparte_2
irripetibili, nei confronti della le spese di lite anticipate Controparte_2 dall'attrice”.
Avverso la sentenza ha proposto appello he ha svolto le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, richiamate le domande, eccezioni ed istanze tutte già formulate nel corso del giudizio di primo grado - da intendersi qui ritrascritte, anche per gli effetti cui all'art. 346 c.p.c.- , contrariis reiectis e previa ogni opportuna pronuncia, così GIUDICARE IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 12082/2018, resa dal Tribunale Civile di Roma nel procedimento n. 56489/2016 del Ruolo Generale, pubblicata il 13/6/2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c.:
(i) In via preliminare: ordinare alla di rendere il conto del suo operato ai sensi dell'art. 1713 CP_2 cod. civ. e nei modi e nelle forme dell'art. 263 cod. proc. civ., in via incidentale rispetto all'accoglimento delle domande di merito proposte, e di allegare e di documentare il modello di calcolo del valore finanziario dell'operazione di interest rate swap oggetto di causa, di rendere il conto del valore finanziario della medesima in sede di negoziazione, della entità del c.d. mispricing
(o c.d. costo implicito), di esplicitare gli scenari probabilistici al momento della conclusione, di illustrare e di documentare la rispondenza del Derivato stesso al requisito di adeguatezza. (ii) Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare che gli effetti del Derivato oggetto di causa sono inopponibili all'attrice ai sensi dell'art. 1711, comma primo, cod. civ. e comunque che la medesima operazione costituisce un danno dipendente dall'inadempimento dei doveri di cui agli artt. 1703,
1710 cod. civ. e 21 TUF e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante CP_2 pro-tempore, a risarcire all'attrice il danno quantificato nella perizia in €1.380.994,25, Per_3
con rivalutazione monetaria e interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data della notifica dell'atto di citazione) sino al soddisfo effettivo, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di apposita CTU.
(iii) Nel merito, sempre in via principale e alternativa: accertare e dichiarare la nullità del Derivato oggetto di causa per i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, condannare a titolo di restituzione dell'indebito la in persona del legale rappresentante pro-tempore, a restituire, in favore CP_2 dell'attrice, l'importo pari a €1.380.994,25 (saldo negativo dei differenziali corrisposti alla CP_2
come quantificato nella perizia , con interessi legali a partire dalla data di ogni addebito Per_3
e/o pagamento (o, in subordine, dalla data della notifica dell'atto di citazione) sino al soddisfo effettivo, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di apposita CTU. (iv) Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare per le ragioni illustrate, la responsabilità contrattuale della in persona del legale rappresentante CP_2 protempore, e, per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro- tempore, al risarcimento, in favore dell'attrice, dei danni subiti pari a €1.380.994,25 (saldo negativo dei differenziali corrisposti alla come quantificato nella perizia Martingale), con rivalutazione CP_2
monetaria e interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data della notifica dell'atto di citazione) sino al soddisfo effettivo, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di apposita CTU. (v) Nel merito, in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare per i motivi e le causali esposte la responsabilità precontrattuale e contrattuale ex art. 21 TUF e 26 Reg. Interm. della convenuta e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore, a risarcire CP_2 all'attrice il danno, come quantificato nella perizia in €1.380.994,25, con rivalutazione Per_3
monetaria ed interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data della notifica dell'atto di citazione) sino al soddisfo effettivo, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di apposita CTU. (vi) Nel merito, in via di estremo subordine: accertare la violazione dell'art. 23, comma secondo del TUF e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto alla a titolo di compenso e che pertanto la CP_2
convenuta deve essere condannata a restituire i costi occulti applicati nei Derivati quantificati nella perizia Martingale in €80.472,02, con interessi legali a partire dalla data di conclusione di ciascun
Derivato (o, in subordine, dalla data della notifica dell'atto di citazione), ovvero nella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di apposita CTU. In alternativa, accertare e dichiarare la responsabilità pre e/o contrattuale della per i motivi e CP_2 le causali esposte e, per l'effetto condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro- tempore, al risarcimento, in favore dell'attrice, dei costi occulti pari a €80.472,02, con rivalutazione monetaria e interessi legali a partire dalla data di conclusione di ciascun Derivato (o, in subordine, dalla data della notifica dell'atto di citazione), ovvero nella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di apposita CTU. IN VIA ISTRUTTORIA: si richiede all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ove ritenuto opportuno, di disporre consulenza tecnica d'ufficio, con ordine di esibizione dell'intera documentazione necessaria e/o opportuna. (viii) In ogni caso: - con ripetizione degli interessi passivi indebitamente corrisposti dalla Società nel conto corrente intrattenuto fra le parti sul quale venivano regolati i flussi cedolari;
condannare la convenuta al risarcimento delle spese sostenute per la perizia prodotta in atti, pari ad €12.000,00. - condannare la convenuta al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio;
- emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso. - con vittoria di spese, diritti e onorari di lite del doppio grado giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato pari ad
€2.529,00 da rifondersi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Si è costituita in giudizio che ha così concluso: “Voglia Controparte_2
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
1. in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario art. 348 bis c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia anche in punto di spese;
2. in via principale: rigettare tutte le domande e le richieste formulate da in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi CP_1 tutti di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza di Primo Grado;
3. in subordine: nella denegata ipotesi in cui ritenga tenuta al pagamento, a qualsivoglia CP_5 titolo, di somme di denaro in favore di ridurre l'importo da corrispondere a secondo i CP_1 CP_1
criteri indicati in narrativa, disponendo le opportune compensazioni con le eventuali somme
Contr corrisposte da a AN in virtù del contratto derivato oggetto di causa;
4. in via istruttoria: rigettare tutte le richieste istruttorie avversarie per i motivi esposti in narrativa;
5. in ogni caso: dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento”.
A scioglimento della riserva assunta in data 30.04.2019, la Corte ha rinviato per conclusioni.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
La sentenza è così motivata: “Ritiene questo Giudice che le domande formulate dalla Egud s.r.l. unipersonale non possano trovare accoglimento. In apertura di motivazione va evidenziato che l'odierna attrice ha dedotto di aver acquistato dalla AN s.a.s. di e Persona_1 Per_2
i “crediti azionati” nei confronti della ed, al fine di
[...] Controparte_2 provare l'invocato titolo legittimante, ha prodotto copia del contratto di cessione di crediti sottoscritto in data 23 febbraio 2012. Ciò posto, va preliminarmente evidenziato che il cennato contratto di cessione non contiene una inequivoca ed esatta indicazione ed identificazione del rapporto da cui deriverebbero i “crediti litigiosi” oggetto di trasferimento. Invero, dalle deduzioni svolte dall'attrice e dalla documentazione allegata è inferibile che la AN s.a.s. di Persona_1
e ha posto in essere due distinte operazioni in derivati, l'una contrassegnata dal n. Persona_2
52865 8613 ed oggetto di un contratto concluso il 26 aprile 2005, e l'altra contrassegnata dal n.
64335 8613 ed oggetto di proposta di adesione del 10.09.2007. Nel contratto di cessione del
23.02.2012, tuttavia, risulta indicata, quale fonte dei crediti ceduti, una operazione diversa rispetto a quelle documentate in atti;
segnatamente, in tale atto di cessione oggetto di trasferimento risultano essere i “crediti litigiosi” conseguenti al “comportamento illecito” tenuto dalla
[...]
“nella gestione del rapporto afferente il contratto di Swap con codice Controparte_2 strutturato 64355 (e non 64335) disciplinato dall'accordo normativo sottoscritto in Roma il
26.04.2005”. Del resto analoga, dubbia indicazione del rapporto, fonte dei “crediti litigiosi” ceduti, si rinviene anche nella comunicazione inviata dalla AN s.a.s. di e Persona_1 Per_2
alla ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.
[...] Controparte_2
(comunicazione nella quale si rinviene il riferimento al “contratto di Swap codice strutturato
64355”). Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere che l'equivoca indicazione di cui sopra sia portato di mero errore materiale riconoscibile ed ininfluente e che, dunque, con il contratto di cessione del febbraio 2012 siano stati trasferiti alla unipersonale i crediti litigiosi per CP_1
condotte illegittime nella gestione dell'operazione di interest rate swap n. 64335 8613 oggetto di proposta di adesione del 10.09.2007, è indubbio che l'odierna attrice, quale mera cessionaria di crediti e non del contratto, non era e non è in alcun modo legittimata a far valere obblighi e pretese fondate sui complessivi rapporti contrattuali intercorrenti tra la AN s.a.s. di e Persona_1
e la onde vanno certamente disattese le Persona_2 Controparte_2
domande di rendiconto come pure quelle volte a far valere la responsabilità precontrattuale e contrattuale della convenuta. Quanto, poi, alle restanti domande, deve rammentarsi che è ben vero che il diritto alla ripetizione di indebito conseguente all'accertamento della mancanza di una causa adquirendi – per nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, ovvero per qualunque altra causa che faccia venir meno ex tunc l'originario vincolo contrattuale - avendo natura di diritto di credito, è trasferibile in base al principio generale della cedibilità dei crediti (in tal senso, Cass. Civ, 25 maggio 2016, n. 10754). Tuttavia, resta fermo che, anche con riferimento a siffatti crediti, un limite alla trasferibilità può discendere dall'accordo tra le parti originarie del rapporto, secondo quanto previsto dall'art. 1260, II co., c.c. Ebbene, nel caso di specie, l'esame delle clausole trasfuse nell'accordo normativo per la disciplina dei contratti su strumenti finanziari derivati, sottoscritto il 26.04.2005, rende palese come la AN s.a.s. di e Persona_1 Per_2
e la abbiano previsto e concordato limitazioni alla
[...] Controparte_2 trasferibilità dei diritti discendenti dai contratti derivati in concreto conclusi, prevedendo, per l'efficacia e l'opponibilità di una eventuale cessione da parte del “cliente” il consenso scritto della d infatti con clausola trasfusa nell'art. 20 del richiamato accordo normativo del 26.04.2005 CP_2
– fatta anche oggetto di specifica e separata approvazione scritta ex art. 1341, II co., c.c. – veniva previsto quanto segue: “Il presente Accordo, ogni Contratto stipulato in base ad esso, ovvero qualsiasi diritto da esso derivante non sono cedibili a terzi da parte del cliente, se non previo consenso scritto della Banca”. La limitazione alla trasferibilità dei diritti derivanti da operazioni in strumenti derivati, come posta con la cennata clausola, deve, poi, ritenersi senz'altro nota alla cessionaria odierna attrice ed alla Stessa opponibile a norma del citato secondo comma dell'art. 1260 c.c.; e tanto non solo in considerazione della “riferibilità” della EGUD s.r.l. unipersonale a socio della AN s.a.s., ma anche – e soprattutto – in ragione del fatto che nello stesso atto di cessione di crediti del febbraio 2012 risulta operato un espresso richiamo dell'accordo integrativo del 26.04.2005, quale fonte di regolamentazione del contratto di swap n. 64355 (rectius 64335).
Deve, poi, rimarcarsi che ad escludere la “vincolatività”, efficacia ed opponibilità del limite di cui all'art. 20 dell'accordo normativo non potrebbero, certo, valere le deduzioni dell'attrice in merito alla nullità – per vizio di forma - di detto accordo, dacché trasfuso in un documento non sottoscritto da funzionario munito dei poteri di rappresentanza della Sul Controparte_2
punto, infatti, non può non tenersi conto delle considerazioni svolte dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte che, investite della questione afferente la validità o meno del contratto di intermediazione finanziaria sottoscritto dal solo cliente e non anche dal rappresentante della Banca, con la recente
Sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018, hanno enunciato il seguente principio di diritto: "Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti". Segnatamente, all'affermazione secondo cui ad integrare il requisito di forma previsto a pena di nullità dall'art. 23 T.U.F. è sufficiente che il documento contrattuale rechi la sottoscrizione del cliente (non occorrendo, altresì, quella del rappresentante della Banca), la Corte di Cassazione è pervenuta sulla scorta delle seguenti considerazioni: “La nullità per difetto di forma è posta nell'interesse del cliente, così come è a tutela di questi la previsione della consegna del contratto, il cui contenuto, previsto di base dall'art. 30 del regolamento Consob, siccome prevedente le modalità di svolgimento del rapporto, deve rimanere a disposizione dell'investitore. Si coglie quindi la chiara finalità della previsione della nullità, volta ad assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione, ed altro come specificamente indicato, considerandosi che è l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto, che è proprio dello specifico settore del mercato finanziario. Va da sé che la finalità protettiva nei confronti dell'investitore si riverbera in via mediata sulla regolarità e trasparenza del mercato del credito.
L'avere individuato la ragione giustificatrice della prescrizione normativa non vale peraltro a risolvere di per sé la questione che qui interessa, ma sostanzialmente ad indirizzare l'interpretazione dei profili che qui si pongono, e cioè il rapporto tra il perfezionamento del contratto e la forma con cui questo si estrinseca, e tra il documento in forma scritta come espressione della regolamentazione del rapporto e la sottoscrizione come riferibilità dell'atto. Il vincolo di forma imposto dal legislatore
(tra l'altro composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativa, anche la consegna del documento contrattuale), nell'ambito di quel che è stato definito come neoformalismo o formalismo negoziale, va inteso infatti secondo quella che è la funzione propria della norma e non automaticamente richiamando la disciplina generale sulla nullità. Ora, a fronte della specificità della normativa che qui interessa, correlata alla ragione giustificatrice della stessa, è difficilmente sostenibile che la sottoscrizione da parte del delegato della banca, volta che risulti provato l'accordo
(avuto riguardo alla sottoscrizione dell'investitore, e, da parte della banca, alla consegna del documento negoziale, alla raccolta della firma del cliente ed all'esecuzione del contratto) e che vi sia stata la consegna della scrittura all'investitore, necessiti ai fini della validità del contratto-quadro.
Ed infatti, atteso che, come osservato da attenta dottrina, il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n.
4, va inteso nella specie non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa, ne consegue che il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall'investitore, e che a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto, potendo risultare il consenso della banca a mezzo dei comportamenti concludenti sopra esemplificativamente indicati. L'interpretazione seguita è, altresì, in linea con le disposizioni dell'ordinamento Europeo, che nell'art. 19, par. 7 della direttiva 2004/39/CE del
Parlamento e del Consiglio del 21/4/2004 (Mifid 1), recepita dal d.lgs. 17/9/2007, n.164, così come nell'art. 25, par. 5 della direttiva 2014/65/UE (Mifid 2), a cui è stata data attuazione con il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, al fine di perseguire gli obiettivi di trasparenza e di tutela degli investitori, punta l'accento sulla registrazione del o dei documenti concordati, in tal modo evidenziandosi la necessità che risulti la verificabilità di quanto concordato” (Cass. Civ., SS. UU., 16 gennaio 2018, n. 898). Né
l'invalidità del cennato accordo normativo potrebbe riconnettersi alle generiche contestazioni formulate dalla con riferimento alla sottoscrizione del “cliente” apposta sul documento CP_1
contrattuale. Ed infatti, prescindendo pure da ogni considerazione afferente la legittimazione dell'odierna attrice a formulare contestazioni in proposito, non può non considerarsi che il documento contenente l'accordo normativo reca, nell'incipit l'individuazione ed esatta indicazione della ragione sociale della “cliente” (comprensiva del nome dell'allora socio accomandatario), onde la sottoscrizione posta in calce – in difetto di valido disconoscimento – deve ritenersi riconducibile al soggetto munito del potere di rappresentare la società contraente. In conclusione, quindi, alla luce delle considerazioni sopra svolte non può che pervenirsi all'integrale rigetto delle pretese azionate dalla E', dunque, per mera completezza di argomentazione che si osserva che l'odierna CP_1
attrice ha formulato le proprie domande restitutorie e risarcitorie sul presupposto che la
[...] abbia effettivamente incamerato “flussi cedolari” per euro Controparte_2
1.380.994,25, e costi occulti per euro 80.472,02. Senonché dalla documentazione prodotta è inferibile esclusivamente l'avvenuta “annotazione” in conto corrente delle somme di cui sopra
(annotazione che certo non equivale a pagamento). Ed invece in atti non vi è traccia alcuna dei versamenti che – secondo le prospettazioni di parte attrice – la AN s.a.s. avrebbe eseguito l'1 marzo 2012 ed il 19 aprile 2012 onde estinguere il saldo debitore del conto corrente n.
8613/16125.13, costituito in buona parte da addebiti discendenti dal rapporto di interest rate swap.
Attesa la soccombenza dell'attrice, le spese processuali non possono che rimanere a carico della
Stessa e vanno, dunque, dichiarate irripetibili nei confronti della Controparte_2
.
[...]
L'appello di articolato in tre motivi. CP_1
Con il primo rubricato “sulla piena legittimità attiva della e sulla libera trasferibilità dei diritti CP_1 litigiosi”, si lamenta l'errata statuizione in ordine alla carenza di legittimazione attiva della CP_1 evidenziando l'appellante che il Giudice non avrebbe potuto rilevare d'ufficio l'asserito difetto di legittimazione attiva dell'attrice, trattandosi di difesa evocabile su eccezione di parte;
soggiunge che il giudice avrebbe dovuto provocare il contradditorio ai sensi dell'art.101 co. 2, c.p.c. Deduce poi che il prodotto derivato non poteva trovare titolo e fonte regolatrice nelle clausole dello schema di contratto normativo, fra cui quella del divieto di cessione, perchè posto in essere senza il consenso del AN, e, pertanto, nullo ai sensi degli artt. 1325, n.1 e 1418 c.c. Rileva infine l'appellante che la cessione dei crediti litigiosi avrebbe avuto luogo ad estinzione del derivato e non durante il rapporto in essere e che in sostanza il credito ceduto non derivava dal contratto di IRS;
ciò che era stato richiesto era quindi il risarcimento del danno derivante dagli illeciti, di varia natura, commessi da Contr
Con il secondo motivo di appello, rubricato “sulla nullità dell'accordo normativo. La nullità per difetto di forma scritta ex art. ex artt. 1418 e 1325, comma primo n. 4) cod. civ. e 23, comma primo,
TUF e art. 30, comma primo, Reg. Interm. n. 11522/1998”, l'appellante deduce che tanto il contratto regolante la prestazione dei servizi d'investimento denominato “norme per il servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari”, quanto il contratto integrativo per “la disciplina dei contratti su strumenti finanziari derivati collegati ai valori mobiliari, tassi di interesse e valute o indici su tali valori non quotati su mercati regolamentati” non si sarebbero perfezionati per Contr mancata sottoscrizione sia del legale rappresentante della o di un soggetto munito dei necessari poteri, sia del sig. AN. Conseguentemente asserisce la nullità per difetto del requisito della forma scritta prescritto ad substantiam dall'art. 23, comma primo, TUF.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “sulla prova dei pagamenti” parte appellante deduce che si tratterebbe di eccezione in senso stretto che, come tale, non poteva essere rilevata d'ufficio dal Contr Giudice e che non avrebbe mai eccepito il mancato pagamento dei flussi. Soggiunge che in ogni caso il rilievo sarebbe destituito di fondamento, atteso che aveva prodotto con il doc. n. 43 la CP_1
documentazione contabile relativa ai flussi cedolari del contratto IRS in data 10 settembre 2007.
In primis va detto che la trattazione nel merito dell'appello esclude la fondatezza della eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. come proposta da parte appellata.
Andando quindi ad affrontare congiuntamente i motivi di appello proposti stante la loro stretta interconnessione va rilevato quanto segue.
È pacifico ed anche documentato che la AN s.a.s. di e ha posto Persona_1 Persona_2
Contr in essere con la banca due distinte operazioni in derivati, l'una contrassegnata dal n. 52865 8613 ed oggetto di un contratto concluso il 26 aprile 2005 e l'altra contrassegnata dal n. 64335 8613 ed oggetto di proposta di adesione del 10.09.2007.
È poi pacifico che, a seguito della maturazione dei differenziali negativi, AN s.a.s. con missiva del 25 gennaio 2012, ha domandato l'estinzione del Derivato n 64335 8613 oggetto della proposta di adesione del 10.9.2007.
In data 27 gennaio 2012 il contratto di swap è stato estinto in un'unica soluzione, con addebito sul conto corrente in passivo della cliente dell'importo di estinzione.
Quindi, con contratto di “cessione del credito”, datato 23 febbraio 2012, AN s.a.s. ha dichiarato
Contr di aver ceduto a i crediti nei confronti di contratto che, secondo la prospettazione CP_1 avversaria, fonderebbe la pretesa dell'appellante.
Orbene non vi è dubbio alcuno che la sentenza impugnata sia basata su plurime rationes decidendi e che la prima di esse verta sull'assunto che nel detto contratto di cessione del 23.2.2012 risulti indicata quale fonte dei crediti ceduti una operazione diversa rispetto a quella emergente dai documenti depositati dalla e dalle sue stesse allegazioni;
ciò in quanto, nel detto atto di cessione, rileva il CP_1 giudicante, l'oggetto del trasferimento risultano essere i crediti litigiosi conseguenti al
“comportamento illecito tenuto dalla nella gestione del Controparte_2
rapporto afferente il contratto di swap con codice strutturato 64355 (e non già 64335 come risultante dagli atti) disciplinato dall'accordo normativo del 26.4.2005.
Continua il giudicante che tale diversità nel titolo indicato si ripete anche nella comunicazione inviata Contr dalla cedente AN s.a.s. alla ceduta ai sensi dell'art. 1264 c.c. perché nella detta comunicazione si rinviene il riferimento al “contratto di swap con codice strutturato 64355”.
In sostanza, con tale prima ratio decidendi il giudicante ha inteso rilevare come la domanda della non fosse accoglibile già per il solo fatto che la stessa era fondata su di un contratto di cessione CP_1
dei crediti nascenti da un rapporto di swap diverso (recante n. 64355 e datato 26.4.2005) rispetto a quello dedotto come fonte del credito dell'allora titolare AN e di poi ceduto alla datato CP_1
10.9.2007 e recante numero strutturato 64335.
L'altra ratio decidendi si fonda sull'assunto che la doveva essere ritenuta quale cessionaria dei CP_1
crediti e non già quale cessionaria del contratto sicché ella non poteva essere legittimata a far valere gli obblighi e le pretese fondate sui complessivi rapporti contrattuali intercorrenti tra la AN sas e la e da qui il giudice ha poi ritenuto di dover rigettare la domanda di rendiconto nonché quelle CP_2
Contr derivanti dalla responsabilità, sia precontrattuale che contrattuale di
La terza ratio decidendi è basata invece sul rilievo che, rispetto ai crediti domandati dall'attrice e nascenti dall'indebito conseguente all'accertamento della mancanza di causa adquirendi per nullità, annullamento, risoluzione o rescissione del contratto, veniva in rilievo la clausola trasfusa nel contratto sottoscritto tra le originarie parti in causa in data 26.4.2005 e specificamente approvata per iscritto dalla AN nella quale veniva pattuita una limitazione alla trasferibilità dei diritti nascenti dai contratti derivati in concreto conclusisi, prevedendosi per la efficacia di una eventuale cessione da parte del cliente il consenso scritto della Banca. Clausola limitativa che doveva ritenersi, dice il giudicante, nota alla ed alla stessa opponibile in ragione del fatto che nel detto atto di cessione CP_1
del febbraio 2012 si faceva riferimento all'accordo del 26.4.2005 quale fonte di regolamentazione del contratto di swap n. 64355 (rectius 64335).
Il Giudice ha poi rilevato che il detto accordo contenente la clausola limitativa recava la firma del cliente riconducibile senz'altro al soggetto munito del relativo potere rappresentativo e che in ogni caso era ininfluente anche la firma del funzionario citando all'uopo l'indirizzo della Corte di
Cassazione.
Infine quale ultima ratio decidendi il giudicante ha rilevato come non vi fosse alcun credito da cedere al momento della sottoscrizione dell'atto di cessione atteso che a fronte di una mera annotazione contabile in conto corrente delle somme vantate da ed asseritamente a questa trasferite non vi CP_1 era alcuna traccia dei versamenti che secondo le prospettazioni di parte attrice la AN sas aveva eseguito sia il 1.3.2012 sia il 19.4.2019 onde estinguere il saldo debitore del conto corrente a lei intestato e costituito da addebiti discendenti dal rapporto di rate swap.
Così delineata la struttura motivazionale del primo giudice vi è che la parte appellante non ha inteso in nessun modo impugnare la prima ratio come sopra evidenziata ed idonea a sorreggere il rigetto della domanda per come dalla stessa parte prospettata, così determinando l'irretrattabilità della sentenza nella parte non oggetto di specifica impugnazione.
L'appellante nulla ha infatti dedotto in merito alla prima ratio così di fatto facendo valere un titolo legittimante (l'atto di cessione) fondato su un contratto di rate swap diverso rispetto a quanto si allegava essere la fonte dei crediti litigiosi facenti capo a AN e poi ceduti. A ben vedere la ratio decidendi si fonda non tanto sul difetto di legittimazione attiva di che si è dichiarata cessionaria CP_1 dei crediti facenti capo a AN sas quanto piuttosto sul difetto di prova dell'esistenza del rapporto sostanziale fatto valere in giudizio e che era onere della parte provare.
E' poi il caso di rilevare che la contestazione della titolarità del credito, costituisce mera difesa del convenuto, non soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c. comma, in quanto la titolarità del diritto fatto valere in giudizio è elemento costitutivo della domanda, sicché la relativa prova incombe sulla parte istante. Sul punto è intervenuto il pronunziamento del Supremo Collegio a Sezioni Unite (vedi Cass.
Civ S.U. n 2951/2016), che ha sottolineato che "la titolarità attiva e passiva del rapporto, integrando un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c., comma 2". Ne consegue che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice qualora risulti dagli atti di causa e comunque è proponibile dal convenuto in ogni fase del giudizio senza che l'eventuale tardiva difesa possa assumere valenza di non contestazione o possa alterare la ripartizione degli oneri probatori.
In iure, va infine rilevato come: “Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse "rationes decidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratio decidendi" non censurata, piuttosto che per carenza di interesse. Sentenza n. 13880 del 06/07/2020 (Rv. 658309 - 01). Ed ancora: “Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa.
(Cass. Civ. Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024 (Rv. 670188 - 01).
Da ciò consegue, complessivamente, l'inammissibilità dell'appello proposto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022 in relazione al valore della causa €1.380.994,25 (compreso tra € 1.000.001 a € 2.000.000), compensi minimi per le fasi introduttiva, studio, istruttoria e decisionale per complessivi €17.002,00 oltre a spese generali, iva e cpa come per legge da liquidarsi in favore della parte costituita.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza CP_1
del Tribunale civile di Roma, n.12082/2018, pubblicata il 13.06.2018, così provvede:
1) Dichiara l'appello inammissibile.
2) Condanna l'appellante a rifondere in favore di CP_1 Controparte_2 le spese del presente grado, liquidate in complessivi €17.002,00 oltre a spese generali (15%),
[...]
iva e cpa come per legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002
a carico dell'appellante CP_1
Così deciso in Roma, 8.04.2025
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- - Giulia Spadaro-