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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 14/04/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e previdenza ed assistenza
La Corte, in persona dei magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Rocco Pavese Consigliere rel. dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in data 11.4.25, in grado di appello, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 101/2022 R. G., vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 Parte_2
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Sandro CodiceFiscale_1
Tortorella ( ) con il quale elettivamente domicilia CodiceFiscale_2
presso il suo studio in Omignano Scalo, via Prov.le Orria n. 18; pec:
appellante Email_1
e
(c.f.: ) Controparte_1 CodiceFiscale_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco D'Angelo (c.f.: C.F._4
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, Via G.
[...]
Seripando, n. 43; appellata
nonché in persona del legale Controparte_2
rapp.te, appellata
Oggetto: spettanze retributive
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
1. Con sentenza 2159/21, pubblicata il 9.12.21, il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica/sezione lavoro e previdenza, ha accolto per quanto di ragione la domanda di , proposta nei confronti delle due Controparte_1
1 società indicate in epigrafe;
domanda che aveva a oggetto il pagamento di differenze retributive per aver ella lavorato alle dipendenze delle medesime società (formalmente distinte, in realtà riconducibili a un unico soggetto), percependo in media 500,00 euro al mese, e per aver quindi diritto alla retribuzione per il lavoro prestato (banconista, a tempo pieno), dal 6.10.08 al
21.10.15, oltre a straordinari, ferie non godute, indennità sostitutiva del preavviso, etc., TFR -previa declaratoria di nullità del verbale di conciliazione
27.7.15- per un totale di € 131.29,12.
° 2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato, in sintesi :
• che era pacifico che la sig.ra aveva lavorato alle dipendenze della CP_1
nel periodo 6.10.08 → 2.1.12, e Controparte_2
della in quello 3.1.12 → 21.10.15; Parte_1
• che la domanda di accertamento della invalidità dell'accordo di conciliazione non meritava accoglimento, non essendo provata la mancanza di una reale assistenza del conciliatore, sicché ̶ escluso il periodo 3.1.12→ 27.7.15, per l'appunto oggetto di conciliazione ̶ dovevano essere scrutinati i residui periodi:
6.10.08 → 2.1.12 e 28.7.15 → 21.10.15;
• che, a fronte delle allegazioni specifiche della ricorrente circa l'orario di lavoro e la retribuzione, le due società resistenti si erano limitate a una contestazione del tutto generica, sostenendo che ella aveva ricevuto tutto quanto dovuto, come da normativa di settore;
• che del pari non era stata contestata sostanzialmente la deduzione attorea circa l'identità delle società/datori di lavoro, entrambe riconducibili al sig.
: identità peraltro confermata implicitamente dalla circostanza che la Pt_2
s.a.s., nella propria comparsa di risposta, aveva invocato la conciliazione in data 27.7.15, intercorsa con la Pt_1
2 • che, in base alla prova testimoniale, doveva affermarsi che la ricorrente aveva svolto mansioni di banconista (addetta al banco salumeria e macelleria) sin dall'inizio del rapporto con la s.a.s.;
• che pertanto spettavano alla medesima le differenze retributive maturate nei periodi suddetti (salvo indennità per ferie non godute e indennità per permessi e ROL non goduti), la cui quantificazione poteva essere operata in base ai conteggi allegati al ricorso;
• che, in dettaglio, le società resistenti dovevano essere condannate in solido al pagamento di € 51.445,28, di cui 31.857,15 a titolo di differenze retributive e
19.588,13 a titolo di TFR;
• che l'esito del giudizio comportava la compensazione delle spese tra le parti nella misura del 50%.
° 3. La (sola) ha proposto appello avverso la sentenza, con Parte_1
ricorso depositato il 19.3.22, chiedendone la riforma con vittoria di spese. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il Tribunale aveva erroneamente affermato la continuità delle due società, non sussistendo un unico centro di imputazione dei relativi interessi;
• che la ricorrente era ben consapevole dell'esistenza di due entità distinte, avendo ella sottoscritto un accordo con la s.a.s. in data 2.1.12, non menzionato nel ricorso introduttivo, e di cui essa s.r.l. era venuta a conoscenza soltanto in occasione della presente impugnazione;
• che la produzione di tale documento in grado di appello era ammissibile, essendo indispensabile per dimostrare un pagamento;
• che la prova testimoniale era insufficiente, trattandosi di generiche dichiarazioni prive di valenza probatoria;
• che essa appellante aveva puntualmente contestato il credito vantato dalla controparte;
3 • che sussistevano le condizioni per sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
° 4. si è costituita con memoria 29.6.23, resistendo al gravame, e CP_1
chiedendone il rigetto. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il Tribunale aveva correttamente applicato il principio di non contestazione;
• che il documento 2.1.12 era inammissibile, trattandosi di documento non prodotto in primo grado e che comportava l'introduzione di nuove allegazioni di fatto;
• che la prova testimoniale era stata chiara nel descrivere gli elementi tipici della subordinazione, la continuità, gli orari, la mansione di essa ricorrente.
° 5. Con ordinanza 20.6.22, la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di inibitoria, sul rilievo che non risultava essere in corso esecuzione della sentenza. Con ordinanza 10.7.23, la Corte ha disposto ex art. 331 c.p.c l'integrazione del contraddittorio, a cura dell'appellante, nei confronti della
[...]
che era stata parte nel giudizio di Controparte_2
primo grado. La medesima, ivi già costituita, non si è costituita nel presente grado, nonostante rituale notificazione dell'atto di appello e dell'ordinanza.
Con ordinanza 3.6.24, la Corte ha poi formulato proposta conciliativa
(versamento, a mero titolo transattivo, dall'appellante società all'appellata della somma di € 25,000,00 omnia;
rinuncia delle parti alle contrapposte pretese formulate nel corso del giudizio;
compensazione per intero tra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio), accettata dalla sola appellata.
All'esito dell'odierna udienza, svoltasi in presenza delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
° 6. In via preliminare, occorre dichiarare la contumacia della
[...]
che non si è costituita in giudizio nonostante Controparte_2
4 rituale notificazione dell'atto di appello e dell'ordinanza pronunciata ex art. 331 c.p.c.
° 7. L'appello non merita accoglimento.
* 7.1. Il primo motivo, con cui l'appellante si è doluta della Parte_1
ritenuta identità societaria, è palesemente infondato.
Innanzitutto, il verbale di conciliazione 2.1.12, prodotto soltanto in grado di appello, nonché l'argomentazione che su di esso riposa (la consapevolezza della distinzione societaria in capo alla ) sono inammissibili, poiché CP_1
non depositato, il primo, e consequenzialmente non prospettata, la seconda, nel corso del giudizio innanzi al Tribunale. Peraltro è del tutto inverosimile che l'appellante abbia avuto conoscenza dell'accordo 2.1.12 soltanto nel 2022, visto che il rappresentante delle due società è la stessa persona fisica.
Trovano qui applicazione, pertanto, i consolidati principȋ secondo cui:
“NNeell rriittoo ddeell llaavvoorroo,, llaa pprreecclluussiioonnee iinn aappppeelllloo ddii uunn''eecccceezziioonnee nnuuoovvaa ssuussssiissttee nneell ssoolloo ccaassoo iinn ccuuii llaa sstteessssaa,, eesssseennddoo ffoonnddaattaa ssuu eelleemmeennttii ee cciirrccoossttaannzzee nnoonn pprroossppeettttaattii nneell ggiiuuddiizziioo ddii pprriimmoo ggrraaddoo,, aabbbbiiaa iinnttrrooddoottttoo iinn sseeddee ddii ggrraavvaammee uunn nnuuoovvoo tteemmaa dd''iinnddaaggiinnee,, ccoossìì aalltteerraannddoo ii tteerrmmiinnii ssoossttaannzziiaallii ddeellllaa ccoonnttrroovveerrssiiaa ee ddeetteerrmmiinnaannddoo llaa vviioollaazziioonnee ddeell pprriinncciippiioo ddeell ddooppppiioo ggrraaddoo ddii ggiiuurriissddiizziioonnee”
(Cass. Sez. L., Ordinanza 2271/21); nonché
“NNeell rriittoo ddeell llaavvoorroo èè iinnaammmmiissssiibbiillee llaa pprroodduuzziioonnee iinn aappppeelllloo ddii ddooccuummeennttii ddii ffoorrmmaazziioonnee aanntteecceeddeennttee iill ggiiuuddiizziioo,, ggeenneerriiccaammeennttee iinnddiiccaattii ee ssuullllaa ccuuii eessiibbiizziioonnee ssiiaa iinntteerrvveennuuttaa uunnaa ddeeccaaddeennzzaa,, nnéé iinn ttaall ccaassoo ppuuòò eesssseerree eesseerrcciittaattoo iill ppootteerree ooffffiicciioossoo ddeell ggiiuuddiiccee ddii aammmmiissssiioonnee ddii nnuuoovvii mmeezzzzii ddii pprroovvaa,, cchhee ooppeerraa sseemmpprree ccoonn rriiffeerriimmeennttoo aa ffaattttii aalllleeggaattii ddaallllee ppaarrttii eedd eemmeerrssii aa sseegguuiittoo ddeell ccoonnttrraaddddiittttoorriioo ddeellllee sstteessssee” (Cass. Sez. L, sentenza 23652/16).
Essa identità deve essere peraltro affermata sulla base delle seguenti, cospiranti circostanze:
5 ✓ il legale rappresentante delle due società, come detto, è il medesimo (sig.
); CP_2
✓ la sede di lavoro coincide (il supermercato Decò in Capaccio, Salerno);
✓ il rapporto di lavoro si articola in piena continuità temporale;
✓ le memorie difensive delle società in primo grado sono argomentate in termini sovrapponibili.
* 7.2. Il secondo motivo, con cui l'appellante ha contestato la portata probatoria delle testimonianze assunte in primo grado, è infondato. Trattasi delle deposizioni rese dalle signore e , clienti Testimone_1 Testimone_2
del supermercato in questione, che hanno riferito che la vi lavorava CP_1
quale banconista, per vari anni consecutivi, con orario sia mattutino che pomeridiano. Non c'è ragione per ritenere le medesime inattendibili, anche perché la mansione di banconista è espressamente riconosciuta nel verbale di conciliazione 27.7.15.
Non è superfluo sottolineare che l'appellante/resistente in primo grado, dopo la mancata comparizione dei propri testimoni, non ebbe a insistere per il loro esame.
* 7.3. Il terzo motivo, con cui l'appellante ha sostenuto la violazione del principio di non contestazione, è del pari infondato. Va condivisa la motivazione del
Tribunale, che sul punto ha osservato che la difesa delle società era stata del tutto generica, limitandosi a sostenere di aver pagato quanto dovuto. A conferma logica della tesi della ricorrente, e dunque a smentita dell'appellante, si pone il fatto stesso del citato accordo 27.7.15, che non sarebbe stato stipulato se (già allora) non fossero insorte questioni tra le parti.
° 8. Ne consegue il rigetto dell'appello. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/14 e successive modificazioni (con riferimento allo scaglione € 26.001/52.000,00 -valori minimi).
6 Deve essere dichiarato l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
I. dichiara la contumacia della;
Controparte_2
II. respinge l'appello;
III. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore del difensore antistatario dell'appellata , Controparte_1
spese che liquida come segue:
a titolo di compensi, € 1.029,00 per la fase di studio, 709,00 per la fase introduttiva, 1.523,00 per la fase di trattazione, 1.735,00 per la fase decisionale;
oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
IV. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 11.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
7
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e previdenza ed assistenza
La Corte, in persona dei magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Rocco Pavese Consigliere rel. dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in data 11.4.25, in grado di appello, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 101/2022 R. G., vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 Parte_2
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Sandro CodiceFiscale_1
Tortorella ( ) con il quale elettivamente domicilia CodiceFiscale_2
presso il suo studio in Omignano Scalo, via Prov.le Orria n. 18; pec:
appellante Email_1
e
(c.f.: ) Controparte_1 CodiceFiscale_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco D'Angelo (c.f.: C.F._4
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, Via G.
[...]
Seripando, n. 43; appellata
nonché in persona del legale Controparte_2
rapp.te, appellata
Oggetto: spettanze retributive
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
1. Con sentenza 2159/21, pubblicata il 9.12.21, il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica/sezione lavoro e previdenza, ha accolto per quanto di ragione la domanda di , proposta nei confronti delle due Controparte_1
1 società indicate in epigrafe;
domanda che aveva a oggetto il pagamento di differenze retributive per aver ella lavorato alle dipendenze delle medesime società (formalmente distinte, in realtà riconducibili a un unico soggetto), percependo in media 500,00 euro al mese, e per aver quindi diritto alla retribuzione per il lavoro prestato (banconista, a tempo pieno), dal 6.10.08 al
21.10.15, oltre a straordinari, ferie non godute, indennità sostitutiva del preavviso, etc., TFR -previa declaratoria di nullità del verbale di conciliazione
27.7.15- per un totale di € 131.29,12.
° 2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato, in sintesi :
• che era pacifico che la sig.ra aveva lavorato alle dipendenze della CP_1
nel periodo 6.10.08 → 2.1.12, e Controparte_2
della in quello 3.1.12 → 21.10.15; Parte_1
• che la domanda di accertamento della invalidità dell'accordo di conciliazione non meritava accoglimento, non essendo provata la mancanza di una reale assistenza del conciliatore, sicché ̶ escluso il periodo 3.1.12→ 27.7.15, per l'appunto oggetto di conciliazione ̶ dovevano essere scrutinati i residui periodi:
6.10.08 → 2.1.12 e 28.7.15 → 21.10.15;
• che, a fronte delle allegazioni specifiche della ricorrente circa l'orario di lavoro e la retribuzione, le due società resistenti si erano limitate a una contestazione del tutto generica, sostenendo che ella aveva ricevuto tutto quanto dovuto, come da normativa di settore;
• che del pari non era stata contestata sostanzialmente la deduzione attorea circa l'identità delle società/datori di lavoro, entrambe riconducibili al sig.
: identità peraltro confermata implicitamente dalla circostanza che la Pt_2
s.a.s., nella propria comparsa di risposta, aveva invocato la conciliazione in data 27.7.15, intercorsa con la Pt_1
2 • che, in base alla prova testimoniale, doveva affermarsi che la ricorrente aveva svolto mansioni di banconista (addetta al banco salumeria e macelleria) sin dall'inizio del rapporto con la s.a.s.;
• che pertanto spettavano alla medesima le differenze retributive maturate nei periodi suddetti (salvo indennità per ferie non godute e indennità per permessi e ROL non goduti), la cui quantificazione poteva essere operata in base ai conteggi allegati al ricorso;
• che, in dettaglio, le società resistenti dovevano essere condannate in solido al pagamento di € 51.445,28, di cui 31.857,15 a titolo di differenze retributive e
19.588,13 a titolo di TFR;
• che l'esito del giudizio comportava la compensazione delle spese tra le parti nella misura del 50%.
° 3. La (sola) ha proposto appello avverso la sentenza, con Parte_1
ricorso depositato il 19.3.22, chiedendone la riforma con vittoria di spese. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il Tribunale aveva erroneamente affermato la continuità delle due società, non sussistendo un unico centro di imputazione dei relativi interessi;
• che la ricorrente era ben consapevole dell'esistenza di due entità distinte, avendo ella sottoscritto un accordo con la s.a.s. in data 2.1.12, non menzionato nel ricorso introduttivo, e di cui essa s.r.l. era venuta a conoscenza soltanto in occasione della presente impugnazione;
• che la produzione di tale documento in grado di appello era ammissibile, essendo indispensabile per dimostrare un pagamento;
• che la prova testimoniale era insufficiente, trattandosi di generiche dichiarazioni prive di valenza probatoria;
• che essa appellante aveva puntualmente contestato il credito vantato dalla controparte;
3 • che sussistevano le condizioni per sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
° 4. si è costituita con memoria 29.6.23, resistendo al gravame, e CP_1
chiedendone il rigetto. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il Tribunale aveva correttamente applicato il principio di non contestazione;
• che il documento 2.1.12 era inammissibile, trattandosi di documento non prodotto in primo grado e che comportava l'introduzione di nuove allegazioni di fatto;
• che la prova testimoniale era stata chiara nel descrivere gli elementi tipici della subordinazione, la continuità, gli orari, la mansione di essa ricorrente.
° 5. Con ordinanza 20.6.22, la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di inibitoria, sul rilievo che non risultava essere in corso esecuzione della sentenza. Con ordinanza 10.7.23, la Corte ha disposto ex art. 331 c.p.c l'integrazione del contraddittorio, a cura dell'appellante, nei confronti della
[...]
che era stata parte nel giudizio di Controparte_2
primo grado. La medesima, ivi già costituita, non si è costituita nel presente grado, nonostante rituale notificazione dell'atto di appello e dell'ordinanza.
Con ordinanza 3.6.24, la Corte ha poi formulato proposta conciliativa
(versamento, a mero titolo transattivo, dall'appellante società all'appellata della somma di € 25,000,00 omnia;
rinuncia delle parti alle contrapposte pretese formulate nel corso del giudizio;
compensazione per intero tra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio), accettata dalla sola appellata.
All'esito dell'odierna udienza, svoltasi in presenza delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
° 6. In via preliminare, occorre dichiarare la contumacia della
[...]
che non si è costituita in giudizio nonostante Controparte_2
4 rituale notificazione dell'atto di appello e dell'ordinanza pronunciata ex art. 331 c.p.c.
° 7. L'appello non merita accoglimento.
* 7.1. Il primo motivo, con cui l'appellante si è doluta della Parte_1
ritenuta identità societaria, è palesemente infondato.
Innanzitutto, il verbale di conciliazione 2.1.12, prodotto soltanto in grado di appello, nonché l'argomentazione che su di esso riposa (la consapevolezza della distinzione societaria in capo alla ) sono inammissibili, poiché CP_1
non depositato, il primo, e consequenzialmente non prospettata, la seconda, nel corso del giudizio innanzi al Tribunale. Peraltro è del tutto inverosimile che l'appellante abbia avuto conoscenza dell'accordo 2.1.12 soltanto nel 2022, visto che il rappresentante delle due società è la stessa persona fisica.
Trovano qui applicazione, pertanto, i consolidati principȋ secondo cui:
“NNeell rriittoo ddeell llaavvoorroo,, llaa pprreecclluussiioonnee iinn aappppeelllloo ddii uunn''eecccceezziioonnee nnuuoovvaa ssuussssiissttee nneell ssoolloo ccaassoo iinn ccuuii llaa sstteessssaa,, eesssseennddoo ffoonnddaattaa ssuu eelleemmeennttii ee cciirrccoossttaannzzee nnoonn pprroossppeettttaattii nneell ggiiuuddiizziioo ddii pprriimmoo ggrraaddoo,, aabbbbiiaa iinnttrrooddoottttoo iinn sseeddee ddii ggrraavvaammee uunn nnuuoovvoo tteemmaa dd''iinnddaaggiinnee,, ccoossìì aalltteerraannddoo ii tteerrmmiinnii ssoossttaannzziiaallii ddeellllaa ccoonnttrroovveerrssiiaa ee ddeetteerrmmiinnaannddoo llaa vviioollaazziioonnee ddeell pprriinncciippiioo ddeell ddooppppiioo ggrraaddoo ddii ggiiuurriissddiizziioonnee”
(Cass. Sez. L., Ordinanza 2271/21); nonché
“NNeell rriittoo ddeell llaavvoorroo èè iinnaammmmiissssiibbiillee llaa pprroodduuzziioonnee iinn aappppeelllloo ddii ddooccuummeennttii ddii ffoorrmmaazziioonnee aanntteecceeddeennttee iill ggiiuuddiizziioo,, ggeenneerriiccaammeennttee iinnddiiccaattii ee ssuullllaa ccuuii eessiibbiizziioonnee ssiiaa iinntteerrvveennuuttaa uunnaa ddeeccaaddeennzzaa,, nnéé iinn ttaall ccaassoo ppuuòò eesssseerree eesseerrcciittaattoo iill ppootteerree ooffffiicciioossoo ddeell ggiiuuddiiccee ddii aammmmiissssiioonnee ddii nnuuoovvii mmeezzzzii ddii pprroovvaa,, cchhee ooppeerraa sseemmpprree ccoonn rriiffeerriimmeennttoo aa ffaattttii aalllleeggaattii ddaallllee ppaarrttii eedd eemmeerrssii aa sseegguuiittoo ddeell ccoonnttrraaddddiittttoorriioo ddeellllee sstteessssee” (Cass. Sez. L, sentenza 23652/16).
Essa identità deve essere peraltro affermata sulla base delle seguenti, cospiranti circostanze:
5 ✓ il legale rappresentante delle due società, come detto, è il medesimo (sig.
); CP_2
✓ la sede di lavoro coincide (il supermercato Decò in Capaccio, Salerno);
✓ il rapporto di lavoro si articola in piena continuità temporale;
✓ le memorie difensive delle società in primo grado sono argomentate in termini sovrapponibili.
* 7.2. Il secondo motivo, con cui l'appellante ha contestato la portata probatoria delle testimonianze assunte in primo grado, è infondato. Trattasi delle deposizioni rese dalle signore e , clienti Testimone_1 Testimone_2
del supermercato in questione, che hanno riferito che la vi lavorava CP_1
quale banconista, per vari anni consecutivi, con orario sia mattutino che pomeridiano. Non c'è ragione per ritenere le medesime inattendibili, anche perché la mansione di banconista è espressamente riconosciuta nel verbale di conciliazione 27.7.15.
Non è superfluo sottolineare che l'appellante/resistente in primo grado, dopo la mancata comparizione dei propri testimoni, non ebbe a insistere per il loro esame.
* 7.3. Il terzo motivo, con cui l'appellante ha sostenuto la violazione del principio di non contestazione, è del pari infondato. Va condivisa la motivazione del
Tribunale, che sul punto ha osservato che la difesa delle società era stata del tutto generica, limitandosi a sostenere di aver pagato quanto dovuto. A conferma logica della tesi della ricorrente, e dunque a smentita dell'appellante, si pone il fatto stesso del citato accordo 27.7.15, che non sarebbe stato stipulato se (già allora) non fossero insorte questioni tra le parti.
° 8. Ne consegue il rigetto dell'appello. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/14 e successive modificazioni (con riferimento allo scaglione € 26.001/52.000,00 -valori minimi).
6 Deve essere dichiarato l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
I. dichiara la contumacia della;
Controparte_2
II. respinge l'appello;
III. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore del difensore antistatario dell'appellata , Controparte_1
spese che liquida come segue:
a titolo di compensi, € 1.029,00 per la fase di studio, 709,00 per la fase introduttiva, 1.523,00 per la fase di trattazione, 1.735,00 per la fase decisionale;
oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
IV. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 11.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
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