Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/04/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berruti, all'esito dell'udienza odierna, pronuncia ex art. 437 e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 1064 R.G. Cont. anno 2022
VERTENTE TRA
in persona del l.r.p.t., P.IVA Parte_1
, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Grillo, C.F.
e dall'avv. Emiliana Grillo, C.F. C.F._1
, e con essi elettivamente domiciliata in C.F._2
Piedimonte Matese (CE)alla Via D'Amore
-appellante-
Contro
in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
c.f.: , P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Fiammetta Pannone, cf: , e con ella elettivamente dom.to in C.F._3
Benevento, alla Via Vanvitelli, n.6
-appellante-
Oggetto: appello avverso a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa.
CONCLUSIONI: come formulate dalle parti costituite all'udienza odierna.
-1 di 7-
ha tempestivamente proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n.21/2022 con cui il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi ha rigettato il ricorso avverso l'annullamento del verbale di accertamento di violazione n.4965/V/2021 emesso dalla Polizia Municipale del
[...]
, chiedendo al Tribunale di riformare la stessa CP_1 accogliendo i motivi di appello proposti.
Ha dedotto ed allegato a sostengo delle proprie difese che:
- in data 8/10/2021, era stato notificato alla Parte_2
quale proprietaria del veicolo tg.FP398WZ,
[...]
Verbale di contestazione n° 4965/21, afferente la violazione dell'art.142 comma 9 C.d.s., commessa in data 17/5/2021 ore 20,23
Lungo la SS 265 FONDO VALLE ISCLERO, KM 35+050, in tenimento del comune di , poiché il veicolo predetto viaggiava alla CP_1 velocità di 121 km/h superando di 41km/h il limite massimo ex lege stabilito lungo la predetta direttrice 80 km/h con tolleranza 5 km/h). Tale violazione, eccesso di velocità, veniva accertata per mezzo di apparecchio tecnico denominato Autovelox mod.AUTOSTOP HD;
- avverso tale provvedimento era stato proposto ricorso al giudice di pace, per violazione dell'art. 201 c.d.s., nonché per violazione della circolare 3/10/2002 n. 300 relativa all'art 4
d.l. 121/2002 convertito in legge 168/2002, per mancanza di segnaletica stradale e abusività della stessa, nonché per difformità delle apparecchiature rispetto alle vigenti normative, con assenza di autorizzazione al limite di velocità;
-con la gravata sentenza, il Giudice di Pace aveva rigettato il ricorso, con compensazione delle spese di lite;
-che erronea era la sentenza in quanto fondati erano tutti i motivi già formulati in appello ed in particolare 1. la tardività
-2 di 7- della notifica;
2. la nullità del verbale per mancanza della segnalazione della postazione;
3.la mancata indicazione nel verbale degli estremi del decreto prefettizio autorizzativo della contestazione differita e la mancata indicazione, nel verbale, delle ragioni per cui è stato autorizzata, dal Prefetto, la contestazione differita.
Si è regolarmente costituita in giudizio l'appellato che CP_1 ha contestato i motivi di gravame proposti, richiamando tutta la documentazione già prodotta in primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello.
In via preliminare, va dichiarata la tempestività dell'appello, nonché la sua ammissibilità in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo l'atto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze.
L'appello è infondato, risultando del tutto condivisibili le argomentazioni sviluppate dal giudice di pace.
Nel dettaglio, rispetto al primo motivo di ricorso, il Tribunale condivide la motivazione addotta dal primo giudice non risultando tardiva la notifica del verbale.
L'art. 201 codice della strada impone all'ente – in mancanza di contestazione immediata- la notifica al trasgressore entro novanta giorni decorrenti dalla commissione della violazione, specificando che qualora l'effettivo trasgressore, o altro soggetto obbligato sia identificato successivamente alla commissione della violazione, il termine decorre da quando risultino dal P.R.A. o dall'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e i dati identificativi degli interessati o comunque da quando la P.A.
è posta in grado di provvedere alla loro identificazione ( sul punto cfr. anche Cass. 36969/2021). Nel caso di specie il verbale, relativo a violazione commessa in data 17 maggio 2021, è stato correttamente e tempestivamente notificato alla società proprietaria del veicolo, il 30 giugno 2021 e CP_2
-3 di 7- quest'ultima, entro il termine di sessanta giorni, in particolare con nota del 3 agosto 2021, ha comunicato che il veicolo in questione alla data dell'infrazione risultava noleggiato all'appellante; nei successivi 90 giorni, l'ente ha effettuato la notifica all'effettivo trasgressore (notifica effettuata in data 8 ottobre 2021) indicando gli estremi delle precedenti notifiche nel verbale, con conseguente infondatezza del motivo di appello.
Col secondo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto che erroneamente il giudice di pace aveva ritenuto provata l'esistenza del cartello segnaletico dell'autovelox- facendo riferimento all'efficacia fedefacente del verbale- deducendo che se l'automobilista solleva l'eccezione relativa all'assenza del cartello, spetta all'amministrazione dimostrare il contrario.
Anche tale motivo è infondato. Al riguardo, premesso che incombe sulla P.A., trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria, l'onere di provare l'esistenza di preventiva segnalazione della rilevazione della velocità, trattandosi di un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale (Cass. 22 gennaio 2019 n. 1661), occorre però precisare che l'attestazione dell'avvenuta apposizione della segnalazione contenuta nel verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova fino a querela di falso, dell'esistenza in loco della segnalazione, trattandosi di fatto che viene conosciuto dal pubblico ufficiale senza alcun margine di valutazione (sul punto cfr. ex multis Cass. 27 ottobre
2008 n. 25842 e Cass.6 giugno 2008 n. 15073, oltre che, in un obiter anche Cass. 22 gennaio 2019 n. 1661 cit.). Diverso è il discorso relativo alla contestazione relativa alla inadeguatezza della segnaletica. Infatti la dichiarazione contenuta nel verbale della adeguatezza della segnaletica è una valutazione, pertanto non è coperta dalla fede pubblica;
è comunque onere dell'opponente di allegare specificamente e poi di provare le ragioni per cui i segnali, esistenti, che indicano la presenza
-4 di 7- dell'autovelox siano inadeguati ad assolvere alla loro funzione, ovvero di avvisare che l'andatura dei veicoli è rilevata lungo la carreggiata da apparecchi elettronici” (sul punto cfr. Cass.
23566/2017).
Nel caso di specie nel verbale impugnato gli agenti accertatori, nella sezione estremi dispositivo utilizzato, hanno specificato che “la postazione di controllo è stata preventivamente segnalata mediante collocazione di segnaletica stradale conforme alle disposizioni del Regolamento di esecuzione, posta a distanza
“adeguata” secondo le indicazioni dell'art. 79 del Reg. Esec.
C.D.S, ai sensi dell'art. 3 del DL n.117/2007 convertito in Legge
n.160 del 02.10.2007 e della Circolare del Ministero dell'Interno
n.300/A/26352/101/3/3/9 del 20.08.2007, e resa ben visibile grazie ad un segnale raffigurante l'organo di polizia operante conforme a quello previsto dall'art 125 c.2 Figura I -111 del Reg.Esec.
C.D.S, come prescritto dall'art 142 comma 6 bis del
C.D.S..L'installazione del dispositivo e della segnaletica di preavviso è avvenuta a seguito di Nulla Osta rilasciato dall'Anas
S.p.a. con provvedimento n.0048075-P del 22.11.2012.” Il secondo motivo d'appello, concernente la mancata prova dell'esistenza della segnaletica è infondato, tenuto conto del valore di prova legale che assume il verbale in tale parte.
Con il terzo motivo di appello, è stata contestata la mancata indicazione nel verbale degli estremi del decreto prefettizio autorizzativo della contestazione differita e la mancata indicazione, nel verbale, delle ragioni per cui il Prefetto aveva autorizzato la contestazione differita. Si è sottolineato che la sentenza del giudice di pace sul punto non era motivata.
Anche il detto motivo è infondato. Occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato la necessità che il verbale di infrazione contenga l'indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale è autorizzata -sulla strada in cui l'infrazione è accertata- la rilevazione della velocità a mezzo autovelox e la contestazione differita, ritenendo che la
-5 di 7- mancata indicazione degli estremi dello stesso integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, potendo pregiudicare il diritto di difesa del destinatario del verbale, non rimediabile nella fase eventuale di opposizione (così Cass. Ord.
24214/2018); la stessa ha nondimeno sottolineato che la detta indicazione, nel verbale, degli estremi del decreto, consente l'esercizio del diritto di difesa, “potendo il destinatario del verbale ottenere ogni utile informazione con l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa garantito dall'art. 22 della legge n. 241 del 1990” (Cass. n. 2243 del
2008). Nel caso di specie, dalla lettura del verbale si evince che, nella sezione motivazione della mancata contestazione, sono specificamente indicati gli estremi del decreto prefettizio, con conseguente infondatezza del motivo formulato, tenuto conto che il decreto è specificamente indicato e che l'esistenza dei suoi estremi nel verbale consente alla parte, mediante l'accesso, di conoscere l'intero contenuto del decreto ed in particolare dei motivi per cui è stata ritenuta ammissibile dal prefetto la contestazione differita.
Non devono essere esaminati, in quanto non riproposti in appello, altri ulteriori motivi proposti con il ricorso introduttivo in primo grado.
Alla luce delle ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
L'appellante, soccombente, deve rifondere all'appellato le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate nel dispositivo nella misura minima, con esclusione della fase istruttoria.
Resta ferma, contrariamente da quanto dedotto da parte appellata, la statuizione sulle spese della sentenza di primo grado, tenuto conto della mancata proposizione di appello incidentale.
Occorre infine attestare che con la presente sentenza si è proceduto all'integrale rigetto dell'appello, alla luce di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale nel caso di pronuncia di integrale rigetto o
-6 di 7- inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo della parte impugnante di versare nuovamente il contributo unificato iniziale (sul punto cfr. Cass. SS.UU.
4315/2020 che ha chiarito che la sussistenza del presupposto di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; l'accertamento del secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, spetta invece all'amministrazione giudiziaria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento in persona del Giudice dott.ssa Serena
Berruti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi n.
21/22, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di
Guardia Sanframondi n. 21/2022;
-condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 232,oo, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge;
-dà atto dell'avvenuto rigetto dell'appello, agli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.
Benevento, 4 aprile 2025
Il Giudice
Serena Berruti
-7 di 7-