Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/03/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 14.03.2025, promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. Vincenzo Gaudio Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Oreste Manzi Resistente
Oggetto: indebito assistenziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.04.2024 la ricorrente - premesso di essere beneficiaria di assegno sociale dal novembre 2021 e di essere coniugata con , Persona_1
a sua volta titolare di pensione cat. VO, rendita Inail e assegno sociale - impugnava e contestava la legittimità del provvedimento di riliquidazione emesso dall' in CP_1 data 22.03.2024 con cui l' , dopo aver rideterminato l'ammontare della CP_2 prestazione per gli anni 2022 e 2023 e ritenuto non spettante il beneficio per il
2024, chiedeva la restituzione della somma di € 3.017,74 in quanto corrisposta in eccesso a titolo di assegno sociale dal novembre 2021 ad aprile 2024.
Tale rideterminazione dell'ammontare dell'assegno, con esclusione del beneficio per l'anno 2024 e riduzione dell'importo per gli anni precedenti, veniva ricondotta dall' alla circostanza che il reddito familiare costituito dal reddito del coniuge, CP_1 aveva determinato un innalzamento dei livelli di reddito con conseguente diminuzione/esclusione dell'importo dell'assegno sociale in godimento alla ricorrente.
Alla luce di ciò il ricorrente agiva in giudizio per ottenere l'accertamento dell'irripetibilità dell'indebito in contestazione, nonché per ottenere la condanna dell' al riconoscimento e pagamento della prestazione per l'anno 2024. CP_1
Tanto premesso il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Nel caso in esame viene in rilievo un'ipotesi di indebito assistenziale, posto che la contestazione riguarda la corresponsione di un beneficio assistenziale sub specie di assegno sociale.
Sulla natura di tale beneficio si è di recente pronunciata la Cassazione, la quale ha chiarito che “l'assegno sociale ha natura assistenziale dal momento che, gravando sulla fiscalità generale, persegue le finalità proprie dell'art. 38 Cost., ovvero garantire il mantenimento e l'assistenza sociale ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere” (Cass. sent. n. 13917/2021).
Pertanto, la prima questione che occorre risolvere al fine di stabilire se sussistono o meno i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall'istituto è quella relativa all'individuazione della disciplina applicabile.
Sul punto la giurisprudenza consolidata esclude la possibilità di applicare la disciplina generale dettata dal codice civile all'art 2033 c.c. in materia di ripetizione di indebito (C. Cost. n. 39 del 1993; C.Cost. n. 431 del 1993; C. Cost. ord. n.
264/2004). Ciò in ragione del fatto che la prestazione assistenziale è destinata alla soddisfazione delle essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio. Pertanto, l'indiscriminata ripetizione, ex art 2033 c.c., di tali prestazioni connotate da una spiccata destinazione alimentare non tutelerebbe adeguatamente il beneficiario.
Deve, altresì, escludersi l'applicazione al caso di specie della disciplina in materia di indebito previdenziale (art. 13 co. 1 L. 412/91 e art 52 L. 88/98). Infatti, tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, nè pare possibile adottare un'interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica (Cass. civ. sez. lav. n. 13915/2021; Cass. n. 31373 del
2019; Cass. n. 15550 e 15719 del 2019).
In mancanza di una disciplina generale derogatoria di quella sull'indebito ex art
2033 c.c., si è andato affermando e consolidando nel tempo un “principio di settore” nell'ambito delle prestazioni assistenziali secondo il quale, in tale sottosistema, è esclusa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque) avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
Si è dunque sviluppata una disciplina speciale operante nelle ipotesi in cui il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte. Tale disciplina varia a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale ed in particolare: carenza del requisito sanitario, carenza del requisito economico, sussistenza di fatti ostativi diversi.
Dal momento che, nel caso di specie, l'indebito contestato al ricorrente si fonda sulla carenza/modificazione del requisito reddituale per gli anni dal 2021 al 2024, in conseguenza dei redditi percepiti dal coniuge, troverà applicazione, ai fini della ripetibilità o meno delle somme erogate, la disciplina dettata dall' art.
3-ter d.l.
850/76 (con. Con modif. dalla l. n. 29/77) e dall'art. 3 co. 9 d.l. 173/88 (conv. Con modif. l. 291/88).
Dalla lettura e dall'analisi di tale normativa si evince che i ratei indebitamente erogati per mancanza o modificazione del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta ovvero era dovuta in misura inferiore, e cioè dalla data del provvedimento che verifica il mutamento del requisito reddituale. Resta esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, salvo che il percipiente non versi in dolo (Cass. 13223/2020; 13915/2021).
Ebbene, nel caso di specie, il provvedimento che accerta l'indebito e verifica la variazione del reddito cui è ricollegato l'importo dell'assegno sociale è stato adottato in data 22.03.2024 (cfr. all.).
Pertanto, in applicazione della normativa richiamata, solo da tale momento in poi l'istituto poteva legittimamente richiedere la ripetizione delle somme indebitamente erogate, con esclusione di quelle erogate nel periodo antecedente.
Alla luce degli atti e dei documenti depositati, non si ritiene che sussista, in capo al ricorrente, l'elemento soggettivo del dolo quale unico presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito.
Difatti, il dato reddituale era conosciuto/conoscibile dall'ente erogatore facendo uso della diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto pubblico, e ciò anche qualora il percipiente fosse stato in malafede in quanto tale circostanza non è determinante dell'indebita erogazione (Cass. n.8731/2019).
Si osserva che, in questo caso, i redditi percepiti dal nucleo familiare sono costituiti, per espressa ammissione dell' unicamente dalla pensione cat. VO, dalla CP_1 rendita Inail e dall'assegno sociale di entrambi i coniugi. Si trattava di redditi di cui l' certamente aveva o avrebbe potuto avere tempestiva conoscenza, CP_2 trattandosi di redditi assoggettati a comunicazione fiscale, peraltro, in parte erogati dallo stesso ente convenuto.
Infatti, anche il dato normativo (D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102) ha previsto che dal primo gennaio
2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in CP_1 via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali, e rispettivi coniugi, sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto limitatamente alla richiesta di ripetizione di indebito della somma di €3.017,74 la quale deve ritenersi irripetibile.
Non può, invece, essere accolta la domanda relativa al riconoscimento e pagamento dell'assegno sociale per l'anno 2024.
Difatti, ai fini dell'erogazione dell'assegno sociale, si considerano redditi rilevanti nella valutazione del superamento delle soglie reddituali previste dalla legge per il riconoscimento del beneficio, tra gli altri, i redditi soggetti a Irpef al netto di imposizione fiscale, le rendite Inail e l'assegno sociale di cui è titolare il coniuge del richiedente.
Nel caso di specie la parte ricorrente, in ottemperanza al criterio di riparto dell'onere della prova, non ha dimostrato il rispetto della soglia reddituale per l'anno 2024 e, dunque, gli elementi costitutivi del diritto fatto valere. Dalla documentazione in atti
(cfr. cedolino pensione aprile 2024) si evince che gli importi percepiti dall' Per_1
a titolo di pensione VO, assegno sociale e rendita Inail (€ 615,55 x13 + € 108,21 x13 + € 392,45 x 12) determinano il superamento della soglia reddituale fissata per il 2024 e pari ad € 13.895.
Pertanto, la domanda relativa al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno sociale per l'anno 2024 deve essere rigettata.
Le spese i compensi di causa sono compensati per 1/3 stante la soccombenza reciproca delle parti. Per la parte residua seguono la regola della soccombenza e sono liquidati come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al DM
55/2014 e con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , così provvede: Pt_1 CP_1
1.Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara non ripetibile la somma di € 3.017,74 accertata dall' come indebito assistenziale con provvedimento del 22.03.2024 CP_1 in relazione al periodo novembre 2021-aprile 2024;
2. Condanna l' alla restituzione delle somme già eventualmente trattenute CP_1 nelle more del giudizio;
3. Rigetta per il resto il ricorso
4. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida in € 600,00, così compensate per 1/3, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Taranto, 14.03.2025 Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli