Art. 11.
E' istituita presso la Camera di commercio, industria e agricoltura una "Carta sughericola" nella quale sono registrate le sugherete esistenti e le zone che presentino spiccata attitudine alla coltivazione del sughero.
A coloro che, nell'ambito dei limiti indicati nella "Carta" stessa, provvedono all'impianto di nuove sugherete, valorizzando terreni incolti o scarsamente produttivi, oppure al ripristino e al miglioramento di quelle esistenti, possono essere concessi i contributi e le agevolazioni previste dall' art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991 .
E' istituita presso la Camera di commercio, industria e agricoltura una "Carta sughericola" nella quale sono registrate le sugherete esistenti e le zone che presentino spiccata attitudine alla coltivazione del sughero.
A coloro che, nell'ambito dei limiti indicati nella "Carta" stessa, provvedono all'impianto di nuove sugherete, valorizzando terreni incolti o scarsamente produttivi, oppure al ripristino e al miglioramento di quelle esistenti, possono essere concessi i contributi e le agevolazioni previste dall' art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991 .