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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 26/11/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa LI LO ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1201 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
, rappresenta e difesa dall'avv. Marcello GALDI Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
IM IG
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 13 giugno
2022, la ricorrente in epigrafe indicata ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito, conclusosi col riconoscimento di una invalidità civile pari al 98%.
Affermando di essere in possesso dei requisiti sanitari richiesti, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo a questo Tribunale di dichiarare il proprio diritto al riconoscimento CP_2 dell'invalidità civile nella misura del 100%, al fine di godere dell'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, e/o da quello che risulterà accertato in corso giudizio, con condanna di a provvedere al pagamento delle dei benefici, CP_2 maturati e maturandi con decorrenza di legge, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo, nonché delle spese di lite, da distrarsi.
1.1 L' si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività dello CP_2 stesso e/o decadenza dell'ATP e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso, stante la genericità delle TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
contestazioni avverso l'elaborato peritale e, altresì, l'inammissibilità della domanda volta ad ottenere la condanna dell'Istituto all'erogazione del beneficio.
2. La causa, matura per la decisione allo stato degli atti, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
3. Preliminarmente deve rilevarsi che, disposta l'acquisizione del fascicolo di ufficio dell'ATP nonché esaminata la documentazione in atti, la dichiarazione di dissenso risulta depositata ritualmente il
13 maggio 2022, entro il termine del 20 giugno 2022 disposto con provvedimento del 16 dicembre
2021, cui è seguita l'introduzione, nel successivo termine di trenta giorni, del presente giudizio.
4. Passando al merito, con riferimento alla domanda di accertamento dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento di una percentuale di invalidità civile pari al 100% per godere del diritto all'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario, questo Tribunale ritiene che le contestazioni espresse nel ricorso non consentono di disattendere la valutazione del consulente medico nominato nel corso del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo e siano tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale, non avendo, peraltro, parte ricorrente rappresentato un mutamento in senso peggiorativo delle proprie condizioni di salute successivamente alla visita né avendo prodotto, unitamente al ricorso, documentazione medica di formazione successiva.
Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 445 bis comma 5° c.p.c. “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. È opportuno rilevare che il ricorso si configura come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità,
l'onere di specificare i motivi della contestazione. Ciò significa che non è sufficiente enunciare le patologie da cui è affetta la parte, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene erronea la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo.
I motivi di contestazione devono, quindi, tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente e specificare i motivi per i quali si reputa insufficiente l'indagine peritale.
Nel caso in esame, la difesa lamenta, esclusivamente, che il CTU avrebbe operato una erronea e carente valutazione del quadro patologico, seguendo un iter logico viziato e non accurato, senza dedurre censure specifiche e motivate.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Quello che in definitiva viene lamentato in questa sede di opposizione è una sottostima delle patologie certificate in atti, richiamando a tal fine la consulenza tecnica di parte, il quale ravvisa un 5% aggiuntivo di invalidità rispetto a quella valutata dal ctu, in considerazione del crollo vertebrale di D 12.
Tuttavia, dall'esame e dalla lettura della Ctu espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ricava che il perito ha esaminato le patologie da cui è affetta parte istante, non ritenendole di gravità tale da determinare il riconoscimento dei requisiti medici legali richiesti, rispondendo altresì ai rilievi critici del ctp e confermando il proprio giudizio negativo anche alla luce dell'esame obiettivo eseguito. Ed infatti, il CTU risponde alle osservazioni critiche del consulente tecnico di parte, rappresentando di aver valutato le condizioni patologiche della colonna vertebrale della ricorrente
“attribuendole il valore massimo previsto per analogia nelle tabelle dell'invalidità civile, tra l'altro considerando sia le patologie coesistenti che concorrenti fra loro.”
I motivi di contestazione non consentono, dunque, di individuare evidenti ragioni per disporre un approfondimento delle indagini peritali, ritenendo il giudice di recepire integralmente le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in quanto coerenti e compatibili con l'esame obiettivo e con la documentazione prodotta. Esse inducono alla conclusione che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio invocato.
Deve, pertanto, essere respinta la richiesta di accertamento in capo a dei Parte_1 requisiti sanitari previsti per godere dell'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario. A fronte del rigetto di tale domanda, ritenute assorbite le altre questioni poste da parte resistente, il ricorso deve essere respinto.
5. Le spese di giudizio devono essere compensate alla luce del disposto dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Civitavecchia, 26 novembre 2025
IL GIUDICE
LI LO
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa LI LO ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1201 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
, rappresenta e difesa dall'avv. Marcello GALDI Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
IM IG
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 13 giugno
2022, la ricorrente in epigrafe indicata ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito, conclusosi col riconoscimento di una invalidità civile pari al 98%.
Affermando di essere in possesso dei requisiti sanitari richiesti, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo a questo Tribunale di dichiarare il proprio diritto al riconoscimento CP_2 dell'invalidità civile nella misura del 100%, al fine di godere dell'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, e/o da quello che risulterà accertato in corso giudizio, con condanna di a provvedere al pagamento delle dei benefici, CP_2 maturati e maturandi con decorrenza di legge, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo, nonché delle spese di lite, da distrarsi.
1.1 L' si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività dello CP_2 stesso e/o decadenza dell'ATP e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso, stante la genericità delle TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
contestazioni avverso l'elaborato peritale e, altresì, l'inammissibilità della domanda volta ad ottenere la condanna dell'Istituto all'erogazione del beneficio.
2. La causa, matura per la decisione allo stato degli atti, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
3. Preliminarmente deve rilevarsi che, disposta l'acquisizione del fascicolo di ufficio dell'ATP nonché esaminata la documentazione in atti, la dichiarazione di dissenso risulta depositata ritualmente il
13 maggio 2022, entro il termine del 20 giugno 2022 disposto con provvedimento del 16 dicembre
2021, cui è seguita l'introduzione, nel successivo termine di trenta giorni, del presente giudizio.
4. Passando al merito, con riferimento alla domanda di accertamento dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento di una percentuale di invalidità civile pari al 100% per godere del diritto all'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario, questo Tribunale ritiene che le contestazioni espresse nel ricorso non consentono di disattendere la valutazione del consulente medico nominato nel corso del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo e siano tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale, non avendo, peraltro, parte ricorrente rappresentato un mutamento in senso peggiorativo delle proprie condizioni di salute successivamente alla visita né avendo prodotto, unitamente al ricorso, documentazione medica di formazione successiva.
Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 445 bis comma 5° c.p.c. “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. È opportuno rilevare che il ricorso si configura come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità,
l'onere di specificare i motivi della contestazione. Ciò significa che non è sufficiente enunciare le patologie da cui è affetta la parte, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene erronea la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo.
I motivi di contestazione devono, quindi, tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente e specificare i motivi per i quali si reputa insufficiente l'indagine peritale.
Nel caso in esame, la difesa lamenta, esclusivamente, che il CTU avrebbe operato una erronea e carente valutazione del quadro patologico, seguendo un iter logico viziato e non accurato, senza dedurre censure specifiche e motivate.
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Quello che in definitiva viene lamentato in questa sede di opposizione è una sottostima delle patologie certificate in atti, richiamando a tal fine la consulenza tecnica di parte, il quale ravvisa un 5% aggiuntivo di invalidità rispetto a quella valutata dal ctu, in considerazione del crollo vertebrale di D 12.
Tuttavia, dall'esame e dalla lettura della Ctu espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ricava che il perito ha esaminato le patologie da cui è affetta parte istante, non ritenendole di gravità tale da determinare il riconoscimento dei requisiti medici legali richiesti, rispondendo altresì ai rilievi critici del ctp e confermando il proprio giudizio negativo anche alla luce dell'esame obiettivo eseguito. Ed infatti, il CTU risponde alle osservazioni critiche del consulente tecnico di parte, rappresentando di aver valutato le condizioni patologiche della colonna vertebrale della ricorrente
“attribuendole il valore massimo previsto per analogia nelle tabelle dell'invalidità civile, tra l'altro considerando sia le patologie coesistenti che concorrenti fra loro.”
I motivi di contestazione non consentono, dunque, di individuare evidenti ragioni per disporre un approfondimento delle indagini peritali, ritenendo il giudice di recepire integralmente le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in quanto coerenti e compatibili con l'esame obiettivo e con la documentazione prodotta. Esse inducono alla conclusione che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio invocato.
Deve, pertanto, essere respinta la richiesta di accertamento in capo a dei Parte_1 requisiti sanitari previsti per godere dell'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario. A fronte del rigetto di tale domanda, ritenute assorbite le altre questioni poste da parte resistente, il ricorso deve essere respinto.
5. Le spese di giudizio devono essere compensate alla luce del disposto dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Civitavecchia, 26 novembre 2025
IL GIUDICE
LI LO
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