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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/02/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 7015/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
, con il patrocinio dell'avv. TEDESCHI Parte_1
ENRICA
PARTE RICORRENTE contro
1
GIORGIO
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, conveniva Parte_1 in giudizio il , chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “In via principale:
1)accertare il comportamento persecutorio, ritorsivo, vessatorio e stressante in violazione dell'art. 2087 c.c., e comunque contrario ai doveri di correttezza, buona fede adottato dal ai danni del Controparte_1
ricorrente;
2) per l'effetto, condannare il convenuto, in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dal ricorrente e così quantificati:
• danno patrimoniale € 36.230,00
• danno da perdita di chance € 36.230,00
• danno alla professionalità € 30.000,00
• danno all'immagine € 30.000,00
• danno esistenziale € 30.000,00 per un totale complessivo di € 162.460,00, oltre oneri previdenziali e contributivi o la diversa somma che risulterà di giustizia il tutto, interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo”; con vittoria di spese.
Si costituiva il con il deposito di Controparte_1
articolata memoria con cui domandava il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
2. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, dato atto dell'accettata rinuncia di parte ricorrente al versamento di oneri contributivi e
2 previdenziali, ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti. La Giudice, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, pronunciava dispositivo di cui dava lettura ex art. 429 cpc, come modificato dall'art. 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133, con fissazione di termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione, stante la particolare complessità della controversia.
3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere respinto per i seguenti motivi.
Il ricorrente lavora alle dipendenze del Controparte_1 dall'aprile 2001, con inquadramento nella categoria D del C.C.N.L. Funzioni
Locali. Con la presente causa, rivendicava il Parte_1
risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa di quella che veniva dal ricorrente ritenuta la responsabilità del datore di lavoro per mobbing e straining, asseritamente compiuti in suo danno dal Comune di . CP_1
4. In diritto e nel caso di specie, occorre fare applicazione del principio della ragione più liquida, sancito dalla Cassazione, secondo cui “Il principio della
"ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cassazione Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).
È, infatti, dirimente ai fini del decidere osservare che la pretesa risarcitoria di parte ricorrente non può trovare accoglimento. Infatti, a prescindere da ogni
3 statuizione sull'an del danno, era onere di parte ricorrente provare l'entità del danno patito, specificandone le circostanze di fatto.
Del resto, la Suprema Corte ha già affrontato il tema della responsabilità risarcitoria in relazione al principio della ragione più liquida, affermando la possibile inversione dell'ordine delle questioni, mediante previa trattazione del profilo attinente all'eventuale liquidazione del danno. In particolare, la Cassazione stabiliva, in fattispecie differente ma basata su principi di diritto pertinenti, che “Nel caso in cui sia proposta, da lavoratore subordinato, domanda di risarcimento danni da demansionamento professionale, il giudice, che ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura ed entità del danno subito, può - in applicazione del principio della cd. "ragione più liquida" - invertire l'ordine delle questioni e, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio valorizzate dall'art. 111 Cost., respingere la domanda sulla base di detta carenza, posto che l'accertamento sulla sussistenza dell'inadempimento, anche se logicamente preliminare, non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio favorevole per l'attore” (Cassazione Sez. L,
Sentenza n. 17214 del 19/08/2016).
Inoltre, la Suprema Corte ha ripetutamente circoscritto il potere del giudice di liquidare il danno in via equitativa, subordinandolo all'assolvimento degli oneri probatori che gravano sulla parte che lamenta il danno in questione. In proposito, la Cassazione affermava, infatti, che “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e
4 l'entità materiale del danno” (Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4310 del
22/02/2018; del medesimo orientamento, Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n.
16344 del 30/07/2020).
5. Ebbene, nel caso di specie, a sostegno delle pretese risarcitorie,
deduceva in ricorso quanto segue: Parte_1
“Dalla responsabilità mobbing/straining ex art. 2087 c.c. del
[...] discende l'obbligo dello stesso di risarcire tutti i danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali patiti dal ricorrente per fatto e colpa dell'ente resistente.
Quanto al danno patrimoniale.
€ 21.130,00 Il Sig. ha Parte_1
perso dal maggio 2022 ad oggi le seguenti voci retributive: Indennità di posizione dal 1 maggio
2022
€ 4.600,00 Indennità di risultato (2020, 2022,
2023)
€ 5.250,00 Mancata progressione orizzontale
€ 5.250,00 Mancata ripesatura settore a seguito di nuovi incarichi
Per un totale di € 36.230,00, oltre oneri contributivi e previdenziali” (ricorso pagg. 21 e 22).
Deve, in primo luogo rilevarsi che le richieste predette non sono specificate nel conteggio che portava alle singole quantificazioni predette. È, quindi, evidente che la carenza di criteri di calcolo del danno patrimoniale asseritamente patito da
5 non soddisfa l'onere della prova, che sul Parte_1
ricorrente gravava, nella dimostrazione del danno lamentato.
Con specifico riguardo all'indennità correlata alla posizione organizzativa, non sussiste in capo al datore di lavoro pubblico alcun obbligo di rinnovo, come già affermato dalla giurisprudenza:
“In tema di impiego pubblico, il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa in favore di dirigente non determina un mutamento del profilo professionale del dipendente, ma solo una variazione delle sue funzioni, comportanti l'attribuzione di una posizione di responsabilità con correlato beneficio economico. Tali modifiche cessano alla naturale scadenza dell'incarico per cui, costituendo il rinnovo una mera facoltà del datore di lavoro pubblico, il mancato esercizio di tale facoltà - che non richiede alcuna determinazione, né motivazione - non può dar luogo a demansionamento” (Tribunale Varese sez. II, 02/10/2023, n.
202).
Inoltre, secondo la giurisprudenza, il mancato rinnovo della posizione organizzativa non integra nemmeno un demansionamento:
“L'assegnazione di un incarico temporaneo di posizione organizzativa non determina una variazione del profilo professionale, ma soltanto un mutamento delle finzioni e delle mansioni attribuite al dipendente, implicanti l'attribuzione di una posizione di responsabilità con correlato beneficio economico. Tale
'avanzamento' cessa alla naturale scadenza dell'incarico; ne consegue che il datore di lavoro pubblico ha la facoltà (e non l'obbligo) di rinnovare l'incarico e dunque il mancato rinnovo - che non richiede alcuna determinazione, né motivazione - non può dar luogo a demansionamento” (Corte appello Ancona sez. lav., 27/12/2021, n. 323). In senso conforme, la Corte di Appello di Catanzaro affermava:
“In tema di lavoro pubblico negli enti locali, il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato
6 beneficio economico. Ne consegue che la revoca di tale posizione non costituisce demansionamento e non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2103 cod. civ.
e dell'art. 52, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, trovando applicazione il principio di turnazione degli incarichi, in forza del quale alla scadenza il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza, con il relativo trattamento economico”
(Corte appello Catanzaro sez. lav., 17/12/2019, n. 1330).
Anche con riferimento all'indennità di risultato quantificata da parte ricorrente, non è dimostrato che avrebbe Parte_1
raggiunto il risultato prefisso, nemmeno in termini di chance. Sulla natura della voce in questione, è esplicativo quanto statuito dalla Corte di Appello di Roma, secondo cui “La retribuzione di risultato non presuppone solamente lo svolgimento, secondo l'ordinaria diligenza, delle attività in cui consiste la posizione organizzativa, ma impone la valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati con l'attribuzione della posizione direttiva organizzativa. Si tratta quindi di un emolumento accessorio di natura premiale ed incentivante a carattere speciale in un'ottica di gestione per obiettivi del personale di livello direttivo. Il dipendente cui
è assegnata una posizione organizzativa non solo è tenuto a svolgere con diligenza le sue mansioni, ma è chiamato anche a raggiungere determinati obiettivi fissatigli dall'amministrazione (e perciò era prevista, come elemento retributivo accessorio, la retribuzione di risultato)” (Corte Appello Roma sez. lav.,
26/09/2018, n.3364). Nel caso in esame, parte ricorrente non forniva prova del raggiungimento degli obbiettivi, né della chance di raggiungerli, con la conseguente infondatezza anche di tale pretesa risarcitoria.
Anche la mancata ripesatura del settore risulta del tutto indimostrata nei suoi presupposti.
Con riguardo, poi, al danno da perdita di chance, deve osservarsi che difetta anche in tal caso la prova dell'entità del danno. Sul punto, la giurisprudenza sanciva che: “In tema di risarcimento del danno per la revoca anticipata della posizione organizzativa ad un pubblico dipendente, la mancata assegnazione
7 degli obiettivi e la mancata predisposizione dei criteri di valutazione non sono fatti ex se sufficienti a fondare una pretesa risarcitoria del dipendente titolare della posizione organizzativa, non essendo scontato che ove il datore di lavoro avesse dato corso ai suoi adempimenti il dipendente avrebbe conseguito una valutazione positiva. Tale principio è applicabile anche all'ipotesi di revoca illegittima della posizione organizzativa. Ne deriva l'onere del dipendente di allegare e dimostrare le chance di conseguire il risultato, anche in via presuntiva” (Cassazione civile sez. lav., 12/03/2021, n. 7067). Nel caso di specie, le chance non sono state nemmeno allegate compiutamente.
Alla luce di tutti i rilievi che precedono, a prescindere dalla legittimità, o meno del comportamento del , deve ritenersi Controparte_1 che parte ricorrente non abbia assolto all'onere di provare l'entità del danno patrimoniale asseritamente patito.
Con riguardo alle domande di risarcimento dei danni all'immagine, esistenziale e alla professionalità, la pretesa deve essere in ogni caso respinta in quanto , anche in tali ipotesi, si limitava ad Parte_1
una quantificazione svincolata da qualunque parametro nella misura di euro
30.000,00 per ciascuna voce predetta. Deve pertanto richiamarsi quanto sopra con riguardo alla liquidazione in via equitativa e al mancato assolvimento dell'onere della prova in materia di risarcimento del danno.
Quanto precede è assorbente di ogni valutazione sull'an oggetto di causa.
6 . Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi comunque pervenire a diversa decisione.
Le spese di lite devono essere compensate per un terzo in considerazione della qualità delle parti, mentre nel resto, in applicazione dell'articolo 91 c.p.c., parte ricorrente, in quanto soccombente, va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, determinate come da dispositivo. In particolare, le spese di lite sono computate nel loro ammontare in base ai parametri
8 ministeriali fissati per le cause di lavoro, disciplinati dal D.M. n. 55/2014, recante
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", come da ultimo aggiornati. Le spese legali devono essere, quindi, liquidate come da dispositivo in base ai parametri predetti, dato atto del valore della presente causa, considerata la complessità di quest'ultima determinata dalle plurime questioni di fatto e di diritto sottoposte al vaglio giudiziale, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, rigetta il ricorso. Dichiarate le spese di lite compensate per un terzo, condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di Euro 3.600,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, già operata la compensazione predetta. Sentenza esecutiva. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Milano, 14/02/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Eleonora De Carlo
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