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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
n.r.g. 73940/2021
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XII CIVILE
All'esito dell'udienza cartolare del 16 gennaio 2025, lette le note sostitutive d'udienza depositate dalle parti nel termine loro assegnato, il Giudice così provvede
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SEZIONE XII CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Isabella Di Lalla ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa iscritta al numero 73940 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente tra
- (C.F. e P. IVA ) con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
IA VE (TV), via Marocchesa n. 14, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 49, presso lo studio dell'avv. Sveva
Bernardini, che la rappresenta e difende come da procura generale alle liti a rogito dott.
Giovanni Battista Dall'Armi di Treviso (TV) in data 16.01.2015 - rep. 186905; racc. 30367 - in allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
OPPONENTE
- (C.F. ) CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, piazza Antonio Mancini n. 4, presso lo studio dell'avv.Francesca Mastroianni e dell'avv. Flavia Marinucci, che lo rappresentano e difendono come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_2
Email_3
OPPOSTA La domanda di opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. come spiegata nel presente giudizio da avverso il decreto ingiuntivo n. 20089/2020 deve Parte_1 essere dichiarata inammissibile in quanto intempestiva ossia proposta oltre il termine previsto dalla legge. E invero, proprio la compagnia assicurativa opponente ha rappresentato che a una prima notificazione (ricevuta il 13.01.2021) a suo dire irregolare del provvedimento sopra indicato, con il quale il Tribunale Ordinario di Roma le ha ingiunto di pagare al ricorrente odierno opposto a titolo di indennizzo la CP_1 somma di € 20.000,00 oltre interessi legali, spese e onorari del procedimento, era seguita in data 17.06.2021 una seconda notifica dello stesso decreto, questa volta - al contrario della precedente - comprensiva di copia integrale del ricorso monitorio e, quindi, pienamente idonea a rendere edotta la società intimata degli elementi fondanti delle richieste avanzate nei suoi confronti in sede monitoria. Deve allora ritenersi che quantomeno dal 17.06.2021 - al ricevimento della seconda notificazione - la società intimata avesse ogni contezza delle allegazioni contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo e, pertanto, fosse in grado di articolare in modo puntuale la propria opposizione. Peraltro, le specifiche argomentazioni svolte nell'atto introduttivo del presente giudizio depongono in tal senso, consentendo di escludere qualsivoglia menomazione del diritto di difesa dell'odierna opponente. Ebbene quest'ultima, atteso il disposto dell'art. 650 c.p.c., avrebbe potuto proporre opposizione tardiva fruendo dei quaranta giorni previsti dalla normativa che regola il procedimento monitorio a decorrere dall'avvenuto conseguimento della - piena - conoscenza dell'atto da opporre, termine che per quanto sopra esposto andava a scadere il 27.07.2021 e, quindi, inesorabilmente scaduto in data 23.11.2021, quando è stato notificato l'atto di citazione in opposizione.
Pertanto, la domanda attrice siccome spiegata oltre il termine di legge deve essere dichiarata inammissibile e a tanto consegue necessariamente la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, distratte in favore degli avvocati Francesca
Mastroianni e Flavia Marinucci dichiaratesi antistatarie, sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo in applicazione dei valori medi del tariffario forense aggiornato dal d.m.
147/2022, tenuto conto in particolare del valore della controversia, determinato dall'importo in contestazione, delle diverse questioni, di legittimità e di merito, affrontate dalla difesa della parte vittoriosa, delle sole note conclusive della fase decisoria, posto in via definitiva a carico della soccombente il compenso di € 650,00 oltre i.v.a. già liquidato in favore del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e per l'effetto conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna nella persona del suo Legale Rappresentante pro Parte_1 tempore al rimborso delle spese di lite dell'opposto , liquidate in € 145,00 CP_1 per esborsi documentati non imponibili ed € 4.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.a. nella misura di legge, somme tutte da distrarsi in favore dell'avv. Francesca Mastroianni e dell'avv. Flavia Marinucci per dichiarata antistatarietà.
Così deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare del 16.01.2025.
Il Giudice
Isabella Di Lalla
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XII CIVILE
All'esito dell'udienza cartolare del 16 gennaio 2025, lette le note sostitutive d'udienza depositate dalle parti nel termine loro assegnato, il Giudice così provvede
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SEZIONE XII CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Isabella Di Lalla ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa iscritta al numero 73940 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente tra
- (C.F. e P. IVA ) con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
IA VE (TV), via Marocchesa n. 14, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 49, presso lo studio dell'avv. Sveva
Bernardini, che la rappresenta e difende come da procura generale alle liti a rogito dott.
Giovanni Battista Dall'Armi di Treviso (TV) in data 16.01.2015 - rep. 186905; racc. 30367 - in allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
OPPONENTE
- (C.F. ) CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, piazza Antonio Mancini n. 4, presso lo studio dell'avv.Francesca Mastroianni e dell'avv. Flavia Marinucci, che lo rappresentano e difendono come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_2
Email_3
OPPOSTA La domanda di opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. come spiegata nel presente giudizio da avverso il decreto ingiuntivo n. 20089/2020 deve Parte_1 essere dichiarata inammissibile in quanto intempestiva ossia proposta oltre il termine previsto dalla legge. E invero, proprio la compagnia assicurativa opponente ha rappresentato che a una prima notificazione (ricevuta il 13.01.2021) a suo dire irregolare del provvedimento sopra indicato, con il quale il Tribunale Ordinario di Roma le ha ingiunto di pagare al ricorrente odierno opposto a titolo di indennizzo la CP_1 somma di € 20.000,00 oltre interessi legali, spese e onorari del procedimento, era seguita in data 17.06.2021 una seconda notifica dello stesso decreto, questa volta - al contrario della precedente - comprensiva di copia integrale del ricorso monitorio e, quindi, pienamente idonea a rendere edotta la società intimata degli elementi fondanti delle richieste avanzate nei suoi confronti in sede monitoria. Deve allora ritenersi che quantomeno dal 17.06.2021 - al ricevimento della seconda notificazione - la società intimata avesse ogni contezza delle allegazioni contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo e, pertanto, fosse in grado di articolare in modo puntuale la propria opposizione. Peraltro, le specifiche argomentazioni svolte nell'atto introduttivo del presente giudizio depongono in tal senso, consentendo di escludere qualsivoglia menomazione del diritto di difesa dell'odierna opponente. Ebbene quest'ultima, atteso il disposto dell'art. 650 c.p.c., avrebbe potuto proporre opposizione tardiva fruendo dei quaranta giorni previsti dalla normativa che regola il procedimento monitorio a decorrere dall'avvenuto conseguimento della - piena - conoscenza dell'atto da opporre, termine che per quanto sopra esposto andava a scadere il 27.07.2021 e, quindi, inesorabilmente scaduto in data 23.11.2021, quando è stato notificato l'atto di citazione in opposizione.
Pertanto, la domanda attrice siccome spiegata oltre il termine di legge deve essere dichiarata inammissibile e a tanto consegue necessariamente la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, distratte in favore degli avvocati Francesca
Mastroianni e Flavia Marinucci dichiaratesi antistatarie, sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo in applicazione dei valori medi del tariffario forense aggiornato dal d.m.
147/2022, tenuto conto in particolare del valore della controversia, determinato dall'importo in contestazione, delle diverse questioni, di legittimità e di merito, affrontate dalla difesa della parte vittoriosa, delle sole note conclusive della fase decisoria, posto in via definitiva a carico della soccombente il compenso di € 650,00 oltre i.v.a. già liquidato in favore del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e per l'effetto conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna nella persona del suo Legale Rappresentante pro Parte_1 tempore al rimborso delle spese di lite dell'opposto , liquidate in € 145,00 CP_1 per esborsi documentati non imponibili ed € 4.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.a. nella misura di legge, somme tutte da distrarsi in favore dell'avv. Francesca Mastroianni e dell'avv. Flavia Marinucci per dichiarata antistatarietà.
Così deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare del 16.01.2025.
Il Giudice
Isabella Di Lalla