Articolo 25 della Legge 27 luglio 1967, n. 658
Articolo 24Articolo 26
Versione
1 settembre 1967
Art. 25. Versamento dei contributi e rimborso dei medesimi nei casi di riconoscimento di periodi di servizio con iscrizione alla Gestione marittimi ai fini della pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato

L'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e' tenuta a versare, con le stesse modalita' previste per i marittimi imbarcati sulle navi mercantili nazionali, i contributi dovuti a norma del precedente articolo 23 prelevandoli, sia per la parte a carico dell'Azienda sia per quella a carico del marittimo, dal Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato.
Per i periodi di servizio non di ruolo con iscrizione alla Gestione marittimi, riconosciuti ai fini della pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, l'azienda provvedera' a rimborsare ai dipendenti interessati la quota posta a loro carico dei contributi versati alla Gestione stessa.
Entrata in vigore il 1 settembre 1967