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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 3625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3625 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato in grado di appello il giorno 2 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2444/2023 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il giorno 11.07.1980 (c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Garibaldi 32 e rappresentato e C.F._1 difeso dall' Avv. Arturo Rainone c.f. giusto mandato allegato al fascicolo C.F._2 informatico. Ai sensi dell'art.176 cpc così come novellato dal D.L. 35/05 e ss.modif, il procuratore ha autorizzato la Cancelleria ad effettuare le comunicazioni anche a mezzo fax 081/ 8278421 ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail : fax 081/8278421 Email_1
E
(P. Iva ) con sede legale in Napoli al Corso Novara n. 40, in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore VA (in CP_2 seguito, “ ” o “ ”), elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Fusco n. 16 CP_1 CP_4 presso lo studio dell'avvocato Marcello Izzo del Foro di Nola (C.F.: ; PEC C.F._3
, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti del 04 Email_2 febbraio 2024 (doc. 01) da intendersi apposta in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83, comma
3, c.p.c., dichiarando di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC oppure al fax n. 081.317160, ai sensi dell'art. Email_2
136, commi 2 e 3, c.p.c.
APPELLANTE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5094/2023 pubblicata il giorno 8.09.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il giorno 11 ottobre 2023 ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro
1 rigettò il ricorso proposto ricorso proposto dallo stesso istante nei confronti della società CP_1 al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ A – accertata l'esistenza
[...] dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato, per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello V del vigente CCNL metalmeccanico aereonautico o di quello che il tribunale riterrà di applicare e per l'effetto condannare la in p.l.r.p.t. CP_1 CP_5
con stabilimento in Pomigliano d'Arco alla via Roma 281 e sede legale in Napoli al corso
[...]
Novara 40, al pagamento in favore del ricorrente, delle differenze retributive maturate per tutta la durata dell'intercorso rapporto di lavoro e che, alla data della proposizione del presente atto, sono calcolate in complessivi € 52.489,44 di cui € 35.078,76 per differenze retributive ed € 11.410,68 per T.F.R. oltre interessi monetari e rivalutazione come per legge;
€ 6000,00 per risarcimento del danno per le causali innanzi o di quella somma maggiore o minore che il Giudice vorrà accertare;
B – accertare l'omessa contribuzione previdenziale del datore di lavoro per differenza nei periodi dal 21/05/2013 al 24/07/2019 nella misura da quantificarsi per differenza con quella versata e per le differenze paga maturate per lo stesso periodo e sopra richiamate;
C-condannare il convenuto al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi omessi, anche sulle maggiori somme che verranno accertate nel presente giudizio, con conseguente condanna al risarcimento dei danni per omesso versamento da quantificarsi in via equitativa;
D –condannare in via generica la resistente al pagamento delle differenze Naspi dovute in ragione della maggiorazione contributiva a seguito dell'accertamento delle spettanze qui richieste E - condannare la resistente al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore che ne ha fatto anticipo”
A sostegno della domanda l'odierno appellante espose: di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 21.05.2013 al 24.07.2019; in particolare, di aver lavorato presso lo stabilimento della fino al 2016 e poi dal 2017 fino alla cessazione del Parte_2 rapporto di lavoro presso la sede di Pomigliano D'Arco; di avere lavorato, dal lunedì al venerdì, dalle 06.00 alle 14, oppure dalle 14,00 alle 22,00; di aver lavorato anche il sabato dalle 06,00 alle
14,00 e, alcune volte, ovvero 1-2 volte al mese, di domenica dalle 06,00 alle 12,00/13,00; di aver percepito euro 1400,00 mensili;
di aver ottenuto il riconoscimento del V livello e di mansioni (da montatore a saldatore) senza il suo consenso;
di non aver ottenuto il pagamento di ferie, permessi, festività, elemento perequativo e straordinari;
di aver diritto alla liquidazione di importi ulteriori per i titoli sopra elencati.
La si costituì in giudizio tempestivamente ed impugnò il contenuto della Controparte_1 documentazione nonché quanto integralmente dedotto da parte ricorrente nel ricorso introduttivo, eccependo l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito vantati dal ricorrente nonché la violazione dell'art. 414 c.p.c. e la conseguente inammissibilità dei mezzi istruttori formulati in ricorso, concludendo per il rigetto della domanda.
2 All'esito dell'istruttoria, disposta la trattazione scritta, il giudice di prime cure con la sentenza indicata in epigrafe respinse la domanda relativa al riconoscimento di un differente inquadramento, sul rilievo della genericità delle allegazioni e del tenore delle prove assunte. Quanto alle domande attinenti al riconoscimento delle spettanze per lavoro straordinario e lavoro festivo, con il conseguente ricalcolo degli istituti accessori e del TFR, il giudice di prima istanza sottolineò come le prove addotte non avessero consentito di ritenere pienamente assolto l'onere a carico della parte istante.
Con ricorso tempestivamente depositato ha proposto gravame avverso tale Parte_1 sentenza affidandolo ad articolati motivi con i quali ha sostanzialmente lamentato l'erronea valutazione delle prove che -a suo dire- avrebbero condotto ad esiti differenti circa il riconoscimento del diritto alle differenze retributive spettanti per le ore di lavoro straordinario espletate e per i giorni di ferie lavorati, con ogni conseguenza in merito agli istituti di cui ha chiesto disporsi il ricalcolo ed al risarcimento del danno per errata determinazione della NASPI in ragione dell'insufficiente contribuzione versata. Ha quindi chiesto alla Corte di Appello di accogliere il gravame e di pronunciare nei seguenti termini: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione dello straordinario come richiesto e quantificato innanzi, nonché l'indennità pecuniaria delle ferie, delle differenze ricalcolate per tfr ed accessori di legge;
condannare la resistente al pagamento delle somme maturate per tutta la durata dell'intercorso rapporto di lavoro e che, alla data della proposizione del presente atto, sono calcolate in complessivi € 35.078,76 per differenze retributive, straordinario, ferie, e tfr per differenza oltre interessi monetari e rivalutazione come per legge;
€ 6000,00 per risarcimento del danno per le causali innanzi o di quella somma maggiore o minore che il Giudice vorrà accertare;
B – accertare l'omessa contribuzione previdenziale del datore di lavoro per differenza nei periodi dal 21/05/2013 al
24/07/2019 nella misura da quantificarsi per differenza con quella versata e per le differenze paga maturate per lo stesso periodo e sopra richiamate;
C-condannare il convenuto al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi omessi, anche sulle maggiori somme che verranno accertate nel presente giudizio, con conseguente condanna al risarcimento dei danni per omesso versamento da quantificarsi in via equitativa”.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio la società
che ha contestato la fondatezza del gravame al cui accoglimento si è opposta. CP_1
Nelle more del presente giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del 2 ottobre 2025 mercé lo scambio di note scritte.
All'esito della riserva e della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 ha censurato la sentenza affidando il gravame e diversi motivi con i quali si Parte_1
è sostanzialmente doluto della valutazione sia delle prove testimoniali che della prova documentale, rappresentata dalle timbrature di presenza rilevate dalla società Parte_3 valutazione che ha condotto al rigetto delle domande dirette al riconoscimento del diritto alla percezione dei compensi per il lavoro straordinario e per il lavoro festivo. Nulla ha invece osservato in merito al mancato riconoscimento del diritto al diverso inquadramento, sicché la statuizione di rigetto- su tale punto- deve ritenersi definitiva.
Ciò posto, osserva a Corte che l'appello è infondato e deve essere respinto.
Quanto al valore probatorio del documento (timbrature di presenza) invocato dall'appellante
è appena il caso di rilevare che lo stesso fu consegnato dalla società appaltatrice dei lavori corredato da una lettera di accompagnamento con la quale la società precisà che lo stesso aveva la mera funzione- per i dipendenti della di rilevarne gli accessi e non la Controparte_1 effettiva presenza al lavoro. A ciò si aggiunga che dal confronto fra i periodi di malattia elencati nel prospetto allegato dalla società appellata (e non contestato dall'appellante) e le presunte presenze al lavoro risultano diverse discrasie (a mero titolo esemplificativo si osserva che a fronte dei periodi di malattia dal 21.10.2013 al 26.10.2013 e dal 6.10.2014 al 10.10.2014 il prospetto di presenze riporta assenze ulteriori e non diversamente giustificate atteso che le timbrature da un lato terminano il 18.10.2013 per riprendere il 29.10.2013, dall'altro terminano il
3.10.2014 per riprendere il 13.10.2014).
I rilievi evidenziano, quindi, lo scarso valore probatorio del documento invocato dal ricorrente sia per la provenienza da un soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro;
sia perché non coincidente con i dati attinenti alle assenze per malattia elencate dalla parte appellata e non contestate dall'appellante Aperuta.
Per quanto riguarda le prove testimoniali, a parere della Corte il giudice di prima istanza ha fornito un'attenta e condivisibile lettura delle stesse.
L'appellante si duole, invece, della mancata valorizzazione delle deposizioni dei testimoni e che, a suo dire, avrebbero fornito piena conferma della tesi attorea. Tes_1 CP_6
Appare opportuno, quindi, richiamare il contenuto delle dichiarazioni rese dai due testimoni sopra indicati, escussi all'udienza del 27 aprile 2023.
Nel corso dell'udienza, invero, ebbe a dichiarare: “ Sono stato collega di CP_7 lavoro del Sig. dal 2012/2013 fino al 1° settembre 2019, poi sono andato via per Pt_1 dimissioni avendo trovato altro lavoro;
ADR: Abbiamo lavorato nello stesso periodo, in particolare dal settembre 2012 fino ad agosto 2015 abbiamo lavorato insieme presso lo stabilimento di Nola, dal settembre 2015 fino alla fine del 2017 sono stato adibito ad altre mansioni e non ho lavorato insieme ad ho ripreso a lavorare con lui dall'inizio del Pt_1
2018 fino a quando sono andato via dallo stabilimento di Pomigliano ossia nel settembre del
4 2019 e lui ancora lavorava lì; ADR: Sono stato il diretto responsabile di gli davo
Pt_1 direttive circa l'assemblaggio della gondola (la parte sottostante l'aereo), in particolare si occupava di ATR in qualità di montatore aeronautico. Ero il suo diretto
Pt_1 interlocutore…ADR: Nei periodi in cui ho lavorato assieme al Sig. si lavorava dal
Pt_1 lunedì al venerdì o dalle 06.00-14.00 oppure dalle 14.00 alle 22.00, pertanto in turni mattutini o pomeridiani di 8 ore. Ero io che decidevo settimana per settimana i turni per tutti i lavoratori della mia squadra (erano all'incirca 16-20 persone tra cui UT). Il sabato era previsto un solo turno mattutino dalle 6.00 alle 14.00. ADR: Nel periodo in cui ha lavorato con
Pt_1 me ha lavorato sempre anche di sabato dalle 6.00 alle 14.00 perché era un periodo di lavoro intenso. Evidenzio che per quanto riguarda i turni di sabato, li predisponevo io il venerdì pomeriggio e che qualche volta ho diretto la squadra di sabato, altre volte sono andati altri responsabili. Non ricordo fino a quando sono andato anch'io di sabato. Sono pertanto certo che nel periodo in cui ha lavorato con me, ha lavorato anche di sabato perché
Pt_1 eravamo sempre in affanno. Preciso però che può essere accaduto che qualche sabato, per motivi personali, malattia o altro, non sia potuto venire a lavoro, al momento non mi ricordo
Qualche volta è capitato che abbia lavorato la domenica con turno 6.00-12.00, ma Pt_1 non so riferire quante volte. “
Da questa deposizione, contrariamente a quanto afferma l'appellante, non è possibile evincere con certezza lo svolgimento del lavoro straordinario nella giornata di sabato secondo la frequenza genericamente indicata in ricorso. Sussistono, invero dubbi circa l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste e ciò per diverse ragioni: a) non ha lavorato sempre CP_7 con , ma in periodi limitati, dapprima presso lo stabilimento di Nola e poi presso Controparte_8
Pomigliano d'Arco; b) non era sempre presente il sabato atteso che per sua CP_7 stessa ammissione durante il sabato spesso erano presenti altri responsabili;
c)ha collegato lo svolgimento del lavoro nella giornata del sabato a periodi in cui si era “in affanno” ma non ha chiarito tale concetto, finendo per contraddirsi al riguardo (la squadra di lavoro era sempre in affanno?).
Per quanto attiene al teste , anch'egli indicato dall'appellante quale fonte di Testimone_2 prova, si osserva che questi -escusso alla medesima udienza- dichiarò: “ Ho lavorato per la
dal 2014 al 2019 e ho conosciuto il Sig. nel 2017 quando lavoravamo CP_1 Pt_1 assieme allo stabilimento di Pomigliano;
ADR: Abbiamo lavorato insieme per lo stesso programma ATR 4-5 mesi nell'anno 2017 nello stabilimento di Pomigliano d'arco, perché svolgevo il controllo qualità e passavo quotidianamente nei capannoni dove Pt_1 lavorava. ADR: svolgeva le mansioni di montatore aeronautico, ossia si occupava di Pt_1 foratura, chiodatura, assemblaggio. Non ha mai svolto funzioni di saldatore perché a Pomigliano non ve ne era necessità .ADR: Non so se avesse avuto una dotazione di strumenti Pt_1
5 di lavoro, né se avesse avuto in dotazione i D.P.I.-. ADR: I turni di lavoro da lunedì a venerdì erano suddivisi in due turni, dalle 6.00 alle 14.00 o dalle 14.00 alle 22.00, anche UT aveva questi orari. ADR: Per quanto riguarda il sabato personalmente lavoravo tutti i sabati o la mattina, o il pomeriggio o di notte. Quando ho lavorato sul programma ATR vedevo il Sig. lavorare di sabato, quando capitava nel mio stesso turno di lavoro, ossia la mattina o Pt_1 il pomeriggio, di notte non l'ho mai visto. ADR: Personalmente quando ho lavorato al programma BOING lavorando a ciclo continuo, lavoravo anche di domenica, ma non ricordo se ho mai incontrato il Sig. UT. “
Anche tale deposizione- quindi- risulta inidonea a corroborare il motivo di gravame per le seguenti considerazioni: a) il teste ha lavorato per circa cinque mesi insieme all'appellante presso lo stabilimento di Pomigliano d'Arco; b) durante tale limitato periodo quanto alla giornata del sabato non sempre il suo orario coincideva con quello dell'appellante, poiché erano addetti a turni differenti.
Tali considerazioni, valutate unitamente alla genericità delle allegazioni contenute in ricorso circa le modalità dello svolgimento del lavoro straordinario, inducono a confermare il rigetto della domanda, ben argomentato e motivato dal giudice di prime cure.
Occorre, infatti, rammentare che grava sul dipendente che richieda l'accertamento dello svolgimento di lavoro straordinario il gravoso onere di fornire in giudizio la prova dello svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario normale di lavoro (Cfr. , fra le altre, Cass., sez.lav.,
n. 4976 del 2018). Infatti, lungi dal potersi limitare a dedurre genericamente lo svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario di lavoro, il ricorrente ha l'onere di allegare e provare il fatto posto a fondamento del proprio diritto, il cui mancato assolvimento non può essere surrogato da una valutazione equitativa del giudice (Cfr. Cass. sez.lav., sent. n. 16150/2019). In particolare, è noto che, in ordine alla rivendicazione economica a titolo di lavoro supplementare e/o straordinario, in generale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi del diritto a tale compenso è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c., dovendo riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale o contrattuale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, non potendo farsi ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., stante che quest'ultimo attiene alla valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già all'esistenza e quantità di essa.
A fronte di allegazioni generiche e di una prova lacunosa (oltre che contraddetta dai testi di parte resistente) il primo giudice ha correttamente operato con pronuncia esente da censure.
Per quanto attiene al mancato riconoscimento del diritto alla liquidazione del lavoro festivo occorre osservare l'assoluta genericità delle deduzioni in ricorso, oltre che la laconicità delle prove.
6 Per tali motivi, che assorbono ogni ulteriore profilo della domanda, l'appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in considerazione del valore della controversia (con conseguente applicazione dello scaglione tra
€ 26.001,00 ad euro 52.000,00, nei valori minimi tenuto conto del tenore delle questioni trattate)
e dell'assenza della fase istruttoria (senza accoglimento della domanda per danno da lite temeraria, non sussistendo gli estremi attesa la sussistenza di una contestazione delle valutazione del materiale probatorio che ha indotto la Corte ad un ulteriore approfondimento)
Tenuto conto dell'esito del gravame e dell'epoca di iscrizione a ruolo dello stesso, il
Collegio è tenuto a dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento della somma integrativa a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
La Corte così provvede: - 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in euro 3.473,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario delle spese generali, come da Tariffa Forense, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Carta;
- 3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Napoli, 2 ottobre 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato in grado di appello il giorno 2 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2444/2023 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il giorno 11.07.1980 (c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Garibaldi 32 e rappresentato e C.F._1 difeso dall' Avv. Arturo Rainone c.f. giusto mandato allegato al fascicolo C.F._2 informatico. Ai sensi dell'art.176 cpc così come novellato dal D.L. 35/05 e ss.modif, il procuratore ha autorizzato la Cancelleria ad effettuare le comunicazioni anche a mezzo fax 081/ 8278421 ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail : fax 081/8278421 Email_1
E
(P. Iva ) con sede legale in Napoli al Corso Novara n. 40, in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore VA (in CP_2 seguito, “ ” o “ ”), elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Fusco n. 16 CP_1 CP_4 presso lo studio dell'avvocato Marcello Izzo del Foro di Nola (C.F.: ; PEC C.F._3
, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti del 04 Email_2 febbraio 2024 (doc. 01) da intendersi apposta in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83, comma
3, c.p.c., dichiarando di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC oppure al fax n. 081.317160, ai sensi dell'art. Email_2
136, commi 2 e 3, c.p.c.
APPELLANTE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5094/2023 pubblicata il giorno 8.09.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il giorno 11 ottobre 2023 ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro
1 rigettò il ricorso proposto ricorso proposto dallo stesso istante nei confronti della società CP_1 al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ A – accertata l'esistenza
[...] dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato, per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello V del vigente CCNL metalmeccanico aereonautico o di quello che il tribunale riterrà di applicare e per l'effetto condannare la in p.l.r.p.t. CP_1 CP_5
con stabilimento in Pomigliano d'Arco alla via Roma 281 e sede legale in Napoli al corso
[...]
Novara 40, al pagamento in favore del ricorrente, delle differenze retributive maturate per tutta la durata dell'intercorso rapporto di lavoro e che, alla data della proposizione del presente atto, sono calcolate in complessivi € 52.489,44 di cui € 35.078,76 per differenze retributive ed € 11.410,68 per T.F.R. oltre interessi monetari e rivalutazione come per legge;
€ 6000,00 per risarcimento del danno per le causali innanzi o di quella somma maggiore o minore che il Giudice vorrà accertare;
B – accertare l'omessa contribuzione previdenziale del datore di lavoro per differenza nei periodi dal 21/05/2013 al 24/07/2019 nella misura da quantificarsi per differenza con quella versata e per le differenze paga maturate per lo stesso periodo e sopra richiamate;
C-condannare il convenuto al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi omessi, anche sulle maggiori somme che verranno accertate nel presente giudizio, con conseguente condanna al risarcimento dei danni per omesso versamento da quantificarsi in via equitativa;
D –condannare in via generica la resistente al pagamento delle differenze Naspi dovute in ragione della maggiorazione contributiva a seguito dell'accertamento delle spettanze qui richieste E - condannare la resistente al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore che ne ha fatto anticipo”
A sostegno della domanda l'odierno appellante espose: di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 21.05.2013 al 24.07.2019; in particolare, di aver lavorato presso lo stabilimento della fino al 2016 e poi dal 2017 fino alla cessazione del Parte_2 rapporto di lavoro presso la sede di Pomigliano D'Arco; di avere lavorato, dal lunedì al venerdì, dalle 06.00 alle 14, oppure dalle 14,00 alle 22,00; di aver lavorato anche il sabato dalle 06,00 alle
14,00 e, alcune volte, ovvero 1-2 volte al mese, di domenica dalle 06,00 alle 12,00/13,00; di aver percepito euro 1400,00 mensili;
di aver ottenuto il riconoscimento del V livello e di mansioni (da montatore a saldatore) senza il suo consenso;
di non aver ottenuto il pagamento di ferie, permessi, festività, elemento perequativo e straordinari;
di aver diritto alla liquidazione di importi ulteriori per i titoli sopra elencati.
La si costituì in giudizio tempestivamente ed impugnò il contenuto della Controparte_1 documentazione nonché quanto integralmente dedotto da parte ricorrente nel ricorso introduttivo, eccependo l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito vantati dal ricorrente nonché la violazione dell'art. 414 c.p.c. e la conseguente inammissibilità dei mezzi istruttori formulati in ricorso, concludendo per il rigetto della domanda.
2 All'esito dell'istruttoria, disposta la trattazione scritta, il giudice di prime cure con la sentenza indicata in epigrafe respinse la domanda relativa al riconoscimento di un differente inquadramento, sul rilievo della genericità delle allegazioni e del tenore delle prove assunte. Quanto alle domande attinenti al riconoscimento delle spettanze per lavoro straordinario e lavoro festivo, con il conseguente ricalcolo degli istituti accessori e del TFR, il giudice di prima istanza sottolineò come le prove addotte non avessero consentito di ritenere pienamente assolto l'onere a carico della parte istante.
Con ricorso tempestivamente depositato ha proposto gravame avverso tale Parte_1 sentenza affidandolo ad articolati motivi con i quali ha sostanzialmente lamentato l'erronea valutazione delle prove che -a suo dire- avrebbero condotto ad esiti differenti circa il riconoscimento del diritto alle differenze retributive spettanti per le ore di lavoro straordinario espletate e per i giorni di ferie lavorati, con ogni conseguenza in merito agli istituti di cui ha chiesto disporsi il ricalcolo ed al risarcimento del danno per errata determinazione della NASPI in ragione dell'insufficiente contribuzione versata. Ha quindi chiesto alla Corte di Appello di accogliere il gravame e di pronunciare nei seguenti termini: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione dello straordinario come richiesto e quantificato innanzi, nonché l'indennità pecuniaria delle ferie, delle differenze ricalcolate per tfr ed accessori di legge;
condannare la resistente al pagamento delle somme maturate per tutta la durata dell'intercorso rapporto di lavoro e che, alla data della proposizione del presente atto, sono calcolate in complessivi € 35.078,76 per differenze retributive, straordinario, ferie, e tfr per differenza oltre interessi monetari e rivalutazione come per legge;
€ 6000,00 per risarcimento del danno per le causali innanzi o di quella somma maggiore o minore che il Giudice vorrà accertare;
B – accertare l'omessa contribuzione previdenziale del datore di lavoro per differenza nei periodi dal 21/05/2013 al
24/07/2019 nella misura da quantificarsi per differenza con quella versata e per le differenze paga maturate per lo stesso periodo e sopra richiamate;
C-condannare il convenuto al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi omessi, anche sulle maggiori somme che verranno accertate nel presente giudizio, con conseguente condanna al risarcimento dei danni per omesso versamento da quantificarsi in via equitativa”.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio la società
che ha contestato la fondatezza del gravame al cui accoglimento si è opposta. CP_1
Nelle more del presente giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del 2 ottobre 2025 mercé lo scambio di note scritte.
All'esito della riserva e della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 ha censurato la sentenza affidando il gravame e diversi motivi con i quali si Parte_1
è sostanzialmente doluto della valutazione sia delle prove testimoniali che della prova documentale, rappresentata dalle timbrature di presenza rilevate dalla società Parte_3 valutazione che ha condotto al rigetto delle domande dirette al riconoscimento del diritto alla percezione dei compensi per il lavoro straordinario e per il lavoro festivo. Nulla ha invece osservato in merito al mancato riconoscimento del diritto al diverso inquadramento, sicché la statuizione di rigetto- su tale punto- deve ritenersi definitiva.
Ciò posto, osserva a Corte che l'appello è infondato e deve essere respinto.
Quanto al valore probatorio del documento (timbrature di presenza) invocato dall'appellante
è appena il caso di rilevare che lo stesso fu consegnato dalla società appaltatrice dei lavori corredato da una lettera di accompagnamento con la quale la società precisà che lo stesso aveva la mera funzione- per i dipendenti della di rilevarne gli accessi e non la Controparte_1 effettiva presenza al lavoro. A ciò si aggiunga che dal confronto fra i periodi di malattia elencati nel prospetto allegato dalla società appellata (e non contestato dall'appellante) e le presunte presenze al lavoro risultano diverse discrasie (a mero titolo esemplificativo si osserva che a fronte dei periodi di malattia dal 21.10.2013 al 26.10.2013 e dal 6.10.2014 al 10.10.2014 il prospetto di presenze riporta assenze ulteriori e non diversamente giustificate atteso che le timbrature da un lato terminano il 18.10.2013 per riprendere il 29.10.2013, dall'altro terminano il
3.10.2014 per riprendere il 13.10.2014).
I rilievi evidenziano, quindi, lo scarso valore probatorio del documento invocato dal ricorrente sia per la provenienza da un soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro;
sia perché non coincidente con i dati attinenti alle assenze per malattia elencate dalla parte appellata e non contestate dall'appellante Aperuta.
Per quanto riguarda le prove testimoniali, a parere della Corte il giudice di prima istanza ha fornito un'attenta e condivisibile lettura delle stesse.
L'appellante si duole, invece, della mancata valorizzazione delle deposizioni dei testimoni e che, a suo dire, avrebbero fornito piena conferma della tesi attorea. Tes_1 CP_6
Appare opportuno, quindi, richiamare il contenuto delle dichiarazioni rese dai due testimoni sopra indicati, escussi all'udienza del 27 aprile 2023.
Nel corso dell'udienza, invero, ebbe a dichiarare: “ Sono stato collega di CP_7 lavoro del Sig. dal 2012/2013 fino al 1° settembre 2019, poi sono andato via per Pt_1 dimissioni avendo trovato altro lavoro;
ADR: Abbiamo lavorato nello stesso periodo, in particolare dal settembre 2012 fino ad agosto 2015 abbiamo lavorato insieme presso lo stabilimento di Nola, dal settembre 2015 fino alla fine del 2017 sono stato adibito ad altre mansioni e non ho lavorato insieme ad ho ripreso a lavorare con lui dall'inizio del Pt_1
2018 fino a quando sono andato via dallo stabilimento di Pomigliano ossia nel settembre del
4 2019 e lui ancora lavorava lì; ADR: Sono stato il diretto responsabile di gli davo
Pt_1 direttive circa l'assemblaggio della gondola (la parte sottostante l'aereo), in particolare si occupava di ATR in qualità di montatore aeronautico. Ero il suo diretto
Pt_1 interlocutore…ADR: Nei periodi in cui ho lavorato assieme al Sig. si lavorava dal
Pt_1 lunedì al venerdì o dalle 06.00-14.00 oppure dalle 14.00 alle 22.00, pertanto in turni mattutini o pomeridiani di 8 ore. Ero io che decidevo settimana per settimana i turni per tutti i lavoratori della mia squadra (erano all'incirca 16-20 persone tra cui UT). Il sabato era previsto un solo turno mattutino dalle 6.00 alle 14.00. ADR: Nel periodo in cui ha lavorato con
Pt_1 me ha lavorato sempre anche di sabato dalle 6.00 alle 14.00 perché era un periodo di lavoro intenso. Evidenzio che per quanto riguarda i turni di sabato, li predisponevo io il venerdì pomeriggio e che qualche volta ho diretto la squadra di sabato, altre volte sono andati altri responsabili. Non ricordo fino a quando sono andato anch'io di sabato. Sono pertanto certo che nel periodo in cui ha lavorato con me, ha lavorato anche di sabato perché
Pt_1 eravamo sempre in affanno. Preciso però che può essere accaduto che qualche sabato, per motivi personali, malattia o altro, non sia potuto venire a lavoro, al momento non mi ricordo
Qualche volta è capitato che abbia lavorato la domenica con turno 6.00-12.00, ma Pt_1 non so riferire quante volte. “
Da questa deposizione, contrariamente a quanto afferma l'appellante, non è possibile evincere con certezza lo svolgimento del lavoro straordinario nella giornata di sabato secondo la frequenza genericamente indicata in ricorso. Sussistono, invero dubbi circa l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste e ciò per diverse ragioni: a) non ha lavorato sempre CP_7 con , ma in periodi limitati, dapprima presso lo stabilimento di Nola e poi presso Controparte_8
Pomigliano d'Arco; b) non era sempre presente il sabato atteso che per sua CP_7 stessa ammissione durante il sabato spesso erano presenti altri responsabili;
c)ha collegato lo svolgimento del lavoro nella giornata del sabato a periodi in cui si era “in affanno” ma non ha chiarito tale concetto, finendo per contraddirsi al riguardo (la squadra di lavoro era sempre in affanno?).
Per quanto attiene al teste , anch'egli indicato dall'appellante quale fonte di Testimone_2 prova, si osserva che questi -escusso alla medesima udienza- dichiarò: “ Ho lavorato per la
dal 2014 al 2019 e ho conosciuto il Sig. nel 2017 quando lavoravamo CP_1 Pt_1 assieme allo stabilimento di Pomigliano;
ADR: Abbiamo lavorato insieme per lo stesso programma ATR 4-5 mesi nell'anno 2017 nello stabilimento di Pomigliano d'arco, perché svolgevo il controllo qualità e passavo quotidianamente nei capannoni dove Pt_1 lavorava. ADR: svolgeva le mansioni di montatore aeronautico, ossia si occupava di Pt_1 foratura, chiodatura, assemblaggio. Non ha mai svolto funzioni di saldatore perché a Pomigliano non ve ne era necessità .ADR: Non so se avesse avuto una dotazione di strumenti Pt_1
5 di lavoro, né se avesse avuto in dotazione i D.P.I.-. ADR: I turni di lavoro da lunedì a venerdì erano suddivisi in due turni, dalle 6.00 alle 14.00 o dalle 14.00 alle 22.00, anche UT aveva questi orari. ADR: Per quanto riguarda il sabato personalmente lavoravo tutti i sabati o la mattina, o il pomeriggio o di notte. Quando ho lavorato sul programma ATR vedevo il Sig. lavorare di sabato, quando capitava nel mio stesso turno di lavoro, ossia la mattina o Pt_1 il pomeriggio, di notte non l'ho mai visto. ADR: Personalmente quando ho lavorato al programma BOING lavorando a ciclo continuo, lavoravo anche di domenica, ma non ricordo se ho mai incontrato il Sig. UT. “
Anche tale deposizione- quindi- risulta inidonea a corroborare il motivo di gravame per le seguenti considerazioni: a) il teste ha lavorato per circa cinque mesi insieme all'appellante presso lo stabilimento di Pomigliano d'Arco; b) durante tale limitato periodo quanto alla giornata del sabato non sempre il suo orario coincideva con quello dell'appellante, poiché erano addetti a turni differenti.
Tali considerazioni, valutate unitamente alla genericità delle allegazioni contenute in ricorso circa le modalità dello svolgimento del lavoro straordinario, inducono a confermare il rigetto della domanda, ben argomentato e motivato dal giudice di prime cure.
Occorre, infatti, rammentare che grava sul dipendente che richieda l'accertamento dello svolgimento di lavoro straordinario il gravoso onere di fornire in giudizio la prova dello svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario normale di lavoro (Cfr. , fra le altre, Cass., sez.lav.,
n. 4976 del 2018). Infatti, lungi dal potersi limitare a dedurre genericamente lo svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario di lavoro, il ricorrente ha l'onere di allegare e provare il fatto posto a fondamento del proprio diritto, il cui mancato assolvimento non può essere surrogato da una valutazione equitativa del giudice (Cfr. Cass. sez.lav., sent. n. 16150/2019). In particolare, è noto che, in ordine alla rivendicazione economica a titolo di lavoro supplementare e/o straordinario, in generale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi del diritto a tale compenso è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c., dovendo riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale o contrattuale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, non potendo farsi ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., stante che quest'ultimo attiene alla valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già all'esistenza e quantità di essa.
A fronte di allegazioni generiche e di una prova lacunosa (oltre che contraddetta dai testi di parte resistente) il primo giudice ha correttamente operato con pronuncia esente da censure.
Per quanto attiene al mancato riconoscimento del diritto alla liquidazione del lavoro festivo occorre osservare l'assoluta genericità delle deduzioni in ricorso, oltre che la laconicità delle prove.
6 Per tali motivi, che assorbono ogni ulteriore profilo della domanda, l'appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in considerazione del valore della controversia (con conseguente applicazione dello scaglione tra
€ 26.001,00 ad euro 52.000,00, nei valori minimi tenuto conto del tenore delle questioni trattate)
e dell'assenza della fase istruttoria (senza accoglimento della domanda per danno da lite temeraria, non sussistendo gli estremi attesa la sussistenza di una contestazione delle valutazione del materiale probatorio che ha indotto la Corte ad un ulteriore approfondimento)
Tenuto conto dell'esito del gravame e dell'epoca di iscrizione a ruolo dello stesso, il
Collegio è tenuto a dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento della somma integrativa a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
La Corte così provvede: - 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in euro 3.473,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario delle spese generali, come da Tariffa Forense, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Carta;
- 3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Napoli, 2 ottobre 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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