Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4163 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
041 63/01 Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G. n. 9818/98 Consigliere Cron. 8851 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Ud. 5 dicembre 2000 Dott. Alberto SPANO' Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Prof. Bruno BALLETTI Cons. rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da MINISTERO DEL TESORO, rappresentato e difeso in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dell'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro
EL DI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Bonazzi, Livio Bonazzi e Maria Antonietta Perilli, presso il cui studio 5206 è elettivamente domiciliato in Roma alla via della Conciliazione n. 44, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del BU di IN-Sezione Lavoro n. 6241 del 21 ottobre 1997/6 marzo 1998 (nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 1013/1997). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 dicembre dal relatore prof. Bruno Balletti;
. Udita l'avv. Maria Antonietta Perilli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di IN il sign. ک غ ا ل DI RE conveniva in giudizio il Ministero del Tesoro e richiedeva che gli fosse riconosciuta l'indennità di accompagnamento a decorrere dalla maturazione dei requisiti ex lege fissati. Si costituiva in giudizio il Ministero del Tesoro, contestando integralmente la domanda attorea, e concludeva per il rigetto dell'avverso ricorso poichè infondato “in fatto” ed "in diritto". - dopo avere disposto e fatto L'adito Giudice del Lavoro espletare consulenza tecnica accoglieva il ricorso con sentenza 2 dichiarativa della sussistenza dal 1° agosto 1986 delle condizioni accompagnamento- richieste ex lege per ottenere l'indennità di accoglimento. Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero del Tesoro e - ricostituitosi il contraddittorio - il BU di IN (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) respingeva la cennata impugnativa e condannava l'appellante alle spese del secondo grado di giudizio. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ministero del Tesoro adducendo a sostegno un unico motivo di annullamento. Resiste con controricorso l'intimato DI RE. MOTIVI DELLA DECISIONE I -Con l'unico motivo di ricorso il Ministero del Tesoro denunziando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 75 cod. proc. civ. nonchè dell'art. 83 cod. proc. civ., nullità della sentenza o del procedimento e motivazione omessa o contraddittoria su un punto ч е к decisivo della controversia>> "eccepisce" che, essendo stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento al RE (in quanto affetto da gravissimo deficit psichico e, quindi soggetto incapace di intendere e di volere>>), il relativo rapporto processuale è nullo e/o inesistente, avendo la parte, affetta da incapacità assoluta, agito personalmente in giudizio e non tramite legale rappresentante>> e, 3 altresì, che è nulla e/o inesistente la stessa procura ad agire in giudizio in quanto rilasciata da un incapace assoluto>>. II. Il ricorso come dinanzi proposto appare infondato e, prima ancora, inammissibile. escefito Infatti così come ritualmente concentre dal controricorrente - il Ministero non aveva mai rilevato quanto ora dedotto a sostegno del ricorso, per cui, trattandosi di “questione nuova", si appalesa evidente l'inammissibilità della cennata impugnativa. Pervero l'eventuale nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che non sia stata fatta valere in appello, non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, a causa della preclusione derivante dal principio di cui all'art. 161, comma primo, cod. proc. civ.. Nel caso in esame trattasi, secondo l'eccezione del ricorrente, di nullità degli atti del procedimento di primo grado, con conseguente pretesa nullità della sentenza pretorile. In particolare, il ricorrente non precisa, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, di avere sollevato ritualmente nel secondo grado del giudizio l'eccezione di nullità in esame e che il BU (il quale non ne fa menzione) abbia omesso di decidere sulla stessa, per cui è certo che la cennata eccezione sia stata proposta per la prima volta in questa sede di legittimità. In ogni caso, come si evince 4 dal contesto del motivo attentamente esaminato, il ricorrente non addebita al Giudice d'appello l'omessa rilevazione di ufficio, in assenza di eccezione dell'appellante, della nullità della procura ad agire in giudizio. - valePervero, in sede di legittimità, non è consentita soggiungere - la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse comunque richiedano nuovi accertamenti 0presuppongano apprezzamenti di fatto preclusi in tale sede (cfr., ex plurimis, Cass. 12 febbraio 1993, n. 1772; 30 marzo 1995, n. 3810). Nella specie appare evidente come la decisione sulla questione prospettata postuli accertamenti di fatto e valutazioni inammissibili in questa sede, consistendo la ragione di detta limitazione nella natura e nella funzione del giudizio di cassazione, che vuole essere giudizio sul processo e, quindi, giudizio di valore sui dati del processo, sicché non può essere consentita "la deduzione o la prova di fatti nuovi" (cfr. R M Cass. Sez. Un. n. 738/1963, Cass. n. 2299/1963, Cass. n. 845/1966, e, con riferimento ai negozi di natura sostanziale, Cass. n. 1515/1979, Cass. Sez. Un. n. 6418/1986, Cass. n. 1873/1992). III -. In ogni caso il ricorso appare infondato ab imis, in quanto l'art. 75 cod. proc. civ.-e, conseguentemente, l'art. 83 cod. proc. civ. -, nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il 5 libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione o con provvedimento di nomina di un tutore o di un curatore provvisorio, e non alle persone colpite da incapacità naturale (Cass. n. 5152/1999, Cass. n. 10425/1994). In particolare, l'incapacità processuale è collegata alla incapacità legale di agire di diritto sostanziale e non alla mera incapacità naturale, cosicchè l'incapace naturale conserva la piena capacità processuale sino a quando non sia stata pronunciata nei suoi confronti una sentenza di interdizione, ovvero non gli sia stato nominato, durante il giudizio che fa capo a tale pronunzia, il tutore ч provvisorio ex art. 419 cod. civ. (Cass. n. 910/1988) - ipotesi queste к е non verificatesi nella specie e che, comunque non sono state assolutamente dedotte dal Ministero ricorrente -. " Alla stregua delle considerazioni svolte si conferma IV l'infondatezza del ricorso. Il Ministero ricorrente, per effetto della soccombenza, va condannato al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano come in dispositivo
P. Q. M.
6 La Corte rigetta il ricorso proposto dal Ministero del Tesoro e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in L. 17000 oltre a L.
4.000.000 di onorari. Così deciso, in Roma, il giorno 5 dicembre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente Клістика Чевке D. Rub alle IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 22 MAR. 2001- M EAST ABORATORE bi CANCELLERIA E R P U I Z E S N A O 3 0 3 1 A I 5 S . D S T . , A R O N T A L , ' L 3 L A O S L 7 - E B E P 8 I D - S D 1 I I S 1 N A N T G E E S O S O G I A P G A D E M I E L O , A T O T D A I R L T R E I L S T I E D G N D E E O S R E 7