Versione
27 febbraio 1986
27 febbraio 1986
Art. 3. Servizi sociali 1. Per il personale che, per esigenze di servizio, sia impegnato ad osservare un orario giornaliero non inferiore a sette ore con intervallo non superiore alle due ore, e per il personale che, per impegni didattici, di ricerca, o per le esigenze dei servizi, svolga, nella stessa giornata, attivita' in orario sia antimeridiano che pomeridiano per non meno di due ore in ognuno di tali periodi, puo' essere istituito un servizio di mensa con consumazioni non eccedenti quelle standards, sempreche' nei bilanci delle singole Universita' e dei singoli istituti di istruzione universitaria siano disponibili le necessarie risorse finanziarie.
2. A carico del personale e' posto un concorso di spesa pari ad un terzo del costo.
3. La gestione del servizio puo' essere affidata a terzi, mediante convenzione da sottoporre alla preventiva autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, ovvero svolta direttamente dall'amministrazione universitaria.
4. La mancata istituzione o fruizione del servizio non comporta, in ogni caso, il diritto a compensi sostitutivi.
5. E' fatta salva la particolare disciplina vigente in materia per il personale delle cliniche e dei policlinici universitari a gestione diretta.
6. Le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria favoriscono attivita' a scopo culturale, ricreativo e sociale del personale universitario, in conformita' a quanto previsto dall' articolo 23 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , e dall' articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300 .
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 23 della legge n. 93/1983 (per l'argomento della legge v. nella nota dell'art. 2) e' il seguente:
"Art. 23. (Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 ) - Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni degli articoli 1, 3, 8, 9 e 11, nonche' degli articoli 14, 15, 16, primo comma, e 17 della legge 20 maggio 1970, n. 300 . Si applicano, altresi', nel rispetto della normativa riguardante l'amministrazione di appartenenza, le disposizioni di cui all'art. 10 della legge citata.
Con norme da emanarsi in base agli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli della presente legge, si provvedera' ad applicare, nella materia del pubblico impiego, i principi di cui agli articoli 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 e 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , nonche' degli articoli 29 e 30 della legge medesima".
- La legge n. 300/1970 reca "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, delle liberta' sindacali e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento". L'art. 11 di tale legge cosi' dispone: "Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori".
2. A carico del personale e' posto un concorso di spesa pari ad un terzo del costo.
3. La gestione del servizio puo' essere affidata a terzi, mediante convenzione da sottoporre alla preventiva autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, ovvero svolta direttamente dall'amministrazione universitaria.
4. La mancata istituzione o fruizione del servizio non comporta, in ogni caso, il diritto a compensi sostitutivi.
5. E' fatta salva la particolare disciplina vigente in materia per il personale delle cliniche e dei policlinici universitari a gestione diretta.
6. Le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria favoriscono attivita' a scopo culturale, ricreativo e sociale del personale universitario, in conformita' a quanto previsto dall' articolo 23 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , e dall' articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300 .
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 23 della legge n. 93/1983 (per l'argomento della legge v. nella nota dell'art. 2) e' il seguente:
"Art. 23. (Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 ) - Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni degli articoli 1, 3, 8, 9 e 11, nonche' degli articoli 14, 15, 16, primo comma, e 17 della legge 20 maggio 1970, n. 300 . Si applicano, altresi', nel rispetto della normativa riguardante l'amministrazione di appartenenza, le disposizioni di cui all'art. 10 della legge citata.
Con norme da emanarsi in base agli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli della presente legge, si provvedera' ad applicare, nella materia del pubblico impiego, i principi di cui agli articoli 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 e 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , nonche' degli articoli 29 e 30 della legge medesima".
- La legge n. 300/1970 reca "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, delle liberta' sindacali e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento". L'art. 11 di tale legge cosi' dispone: "Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori".
Commentario • 1
- 1. Le assenze, la disciplina (artt. 28Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 19 novembre 2000 · 0.6313064
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Giurisprudenza • 2
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- art. 9 L. 537/1993·
- art. 5 D.L. 453/1993·
- responsabilità amministrativa·
- danno erariale·
- controllo legittimità spesa·
- delega·
- erogazione illegittima·
- obblighi di servizio·
- colpa grave·
- prescrizione·
- integrazione contraddittorio·
- nullità citazione·
- invito a dedurre·
- definizione agevolata