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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli
– V Sezione Civile –
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. AT FI Presidente
dott. AT di Martino Consigliere
dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2335 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione del
2025, avente ad oggetto: reclamo ex artt. 70 comma 8 e 51 d.lgs. 14/2019,
TRA
, nata il [...] a [...] e residente in [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sabatino Gianluca (C.F. C.F._1
); C.F._2
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Trezza (C.F.
); C.F._3
RECLAMATA NONCHE'
Comune di Afragola, FI spa, Agenzia delle Entrate, ENI spa, Compass Banca spa, Geset
Italia spa, Deutsche Bank spa, Agenzia Entrate Riscossione, Regione Campania, Costrame srl,
Comune di Palena, Comune di Belvedere Marittimo, quale gestore OCC, Controparte_2
INTIMATI non costituiti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del 9.6.2025 il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato il ricorso ex art. 67 CCII presentato da , ritenendo che la proposta di ristrutturazione dei debiti avanzata dalla Parte_1 parte non potesse essere accolta ai sensi dell'art. 69 CCII, avendo il consumatore determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave per aver aggravato la propria situazione finanziaria stipulando due finanziamenti (nel 2017 con FI e nel 2023 con Eni), non sostenibili economicamente.
Con il reclamo proposto la sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare la Pt_1 sussistenza della colpa grave, in quanto dei due finanziamenti in questione, uno era stato stipulato per coprire le passività di un pregresso mutuo con la medesima società e l'altro si era reso necessario per coprire le spese derivanti dal trasloco dall'abitazione di propria residenza, immobile venduto all'asta nell'ambito di una procedura esecutiva. Inoltre, la reclamante ha evidenziato che, in ogni caso, i due finanziamenti avrebbero aumentato di un lieve importo la propria pregressa esposizione debitoria, considerato che il 90% dei debiti concernevano due mutui ipotecari stipulati Contr con la
Contr La si è costituita opponendosi alla domanda, evidenziando che:
- in fase di reclamo la parte ha indicato circostanze nuove, mai rappresentate né al Tribunale né all'OCC, concernenti i reali motivi per i quali aveva stipulato i due mutui;
- non sono state indicate le ragioni per le quali era stato necessario rinnovare il pregresso finanziamento ricevuto da FI, né quelle relative al mancato pagamento delle rate del precedente mutuo, circostanze che integrano certamente la colpa grave impeditiva dell'omologazione della proposta.
La decisione del reclamo presuppone l'individuazione del significato del concetto di “colpa grave” di cui al comma 1 dell'art. 69 CCII. La disciplina normativa di cui al D. Lgs. n. 14 del 12.1.2019 ha recepito e disciplinato l'istituto del piano del consumatore di cui alla legge n. 3/2012 ( abrogata) in base al quale, per l'articolo 12-bis, comma 3, L. 3/2012, il giudice avrebbe potuto negare il beneficio dell'omologazione del piano se il debitore a) aveva assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, b) aveva colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, circostanze che, per essere escluse, necessitavano della prova, fornita dal debitore, di aver contratto i debiti con la ragionevole prospettiva di poter adempiere le obbligazioni assunte e di aver fatto ricorso al credito in misura proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.
Nel recepire la pregressa disciplina relativa al consumatore, il CCII ha introdotto alcune novità, la più rilevante delle quali è la possibilità - con la proposta del piano - di falcidiare e di ristrutturare i debiti derivanti anche da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, della pensione o del trattamento di fine rapporto o dalle operazioni di prestito su pegno (art. 67 comma
3).
Quanto al tema della “meritevolezza”, già disciplinato dal richiamato art. 12 bis L. 3/2012, nel CCII non se ne rinviene alcun riferimento letterale, in quanto il D. L. 147/2020, che ha apportato modifiche al D. Lgs. 14/2019, ha riformulato i requisiti d'accesso alla procedura del sovraindebitamento per il consumatore richiamando, quali limiti soggettivi, altri concetti, quali, per il debitore, l'aver determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode e, per il creditore, l'aver determinato o aggravato colpevolmente la situazione di indebitamento oppure violando i principi dettati dall'art. 124 bis T.U.B.
Ebbene, a parere della Corte, nell'attuale normativa soltanto apparentemente il Legislatore ha abbandonato il criterio della “meritevolezza” – che costituiva e in sostanza costituisce ancora la contropartita dell'assenza del voto da parte dei creditori - risultando, per contro, predicabile – diversamente da quanto ritenuto in qualche pronunzia di merito - che tale criterio sopravvive interamente da un punto di vista concettuale nell'attuale impianto normativo, sebbene coniugato in termini diversi rispetto nella pregressa disciplina. Ed infatti, non si può ritenere che il requisito in parola sia del tutto dissimile da quello, effettivamente più elastico, della colpa grave del debitore nella determinazione del sovraindebitamento, cui fa riferimento, unitamente alla “malafede o frode”, l'art. 69 comma 1.
Vero è che nell'attuale disciplina, a differenza di quanto previsto dalla normativa del 2012, i creditori sono onerati della dimostrazione, sia pure approntabile anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, che l'origine del sovraindebitamento risiede in una condotta gravemente colposa del debitore, mentre in applicazione della vecchia normativa era il debitore a dover dimostrare di essere meritevole, ma la diversa ripartizione dell'onere probatorio non influenza la struttura e l'effettiva portata del profilo soggettivo de quo. Diversi argomenti depongono a favore della omogeneità concettuale delle due figure:
• la disciplina codicistica odierna, tesa ad operare un corretto bilanciamento tra i benefici offerti al debitore consumatore ed il sacrificio imposto ai suoi creditori - come la falcidia dei finanziamenti garantiti da 1/5 dello stipendio o pensione, la possibilità di conservare il mutuo dell'abitazione principale e di avviare procedure di sovraindebitamento di origine familiare (art. 66) - ha recuperato il concetto di “meritevolezza” del debitore non solo attraverso il contenuto del primo comma dell'art. 69 ma attraverso la stessa definizione di
“crisi” approntata dall'art. 2 comma 1 lett. a) e lo ha affidato all'indagine del giudice che, tenendo conto della richiamata definizione, deve operare un equilibrato raffronto tra la condotta del debitore (art. 69 comma 1) e l'accertamento del rispetto del merito creditizio da parte del creditore/finanziatore (art. 69 comma 2, la cui introduzione si deve al richiamato
D. Lgs. n. 147/2020);
• quanto alla posizione del creditore/finanziatore, giova ricordare che la violazione della regola – ricalcata sul richiamo all'art. 124 bis T.U.B. - può penalizzare l'operatore finanziario che abbia concesso credito senza l'opportuna verifica della capacità di restituzione del debito nel rispetto della conservazione di un livello di vita dignitoso del debitore, il cui standard è agganciato al parametro dell'assegno sociale moltiplicato per i coefficienti indicati dalla scala di equivalenza ISEE in rapporto al numero dei componenti della famiglia;
• il CCII, nel disciplinare le soluzioni della crisi da sovraindebitamento, si propone prima di tutto di prevenire la crisi stessa attraverso l'adozione tempestiva di misure per farvi fronte, con ciò facendo intendere la sopravvivenza del criterio della meritevolezza del debitore, pur esplicitata in termini di assenza di “colpa grave”, poiché non può dubitarsi del fatto che la misura della meritevolezza è l'altra faccia della stessa medaglia sulla quale è inciso il concetto di colpa. In altre parole, intanto il soggetto meritevole ha diritto ai benefici riconosciuti dai commi 3-4-5 dell'art. 67 in quanto egli reagisca diligentemente ai primi sintomi di crisi (che anche per il consumatore si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi finanziari a far fronte alle obbligazioni programmate indicata all'articolo 2, comma 1, lett. a)
CCII) adottando tutte le misure necessarie a farvi fronte;
• la richiamata definizione di “crisi” fa emergere il fatto che anche la nozione stessa di sovraindebitamento risulta modificata dal CCII in quanto si è allontanata dalla dimensione patrimoniale utilizzata dalla L. 3/2012 per virare verso il concetto dinamico di squilibrio economico, di crisi finanziaria, che si trova descritto nell'articolo 2, comma 1, lettera a) del
CCII;
• il gestore della crisi ha ampia facoltà di indagine sulle cause della crisi, sulla diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni e sulle ragioni che hanno impedito al consumatore di farvi fronte, essendo tenuto ad offrire al giudice la relazione “particolareggiata” di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 68, dove l'aggettivazione vale a qualificare la relazione. Non può negarsi che con la relazione de qua, l'OCC dovrà raccogliere proprio quegli elementi che saranno utili al giudice per misurare il livello della colpa nel momento in cui il consumatore ha assunto le obbligazioni. Ne consegue che relazioni lacunose non saranno ritenute idonee ad accreditare le proposte;
• tra i documenti che il debitore deve allegare alla domanda non è più presente l'elenco degli atti dispositivi nel quinquennio, previsto dalla disciplina precedente, sostituito dall'elenco degli “atti di straordinaria amministrazione”, espressione cui non può attribuirsi altro significato che quello già presente nella pregressa normativa, che è quello di atti capaci di provocare il rischio di alterazione del patrimonio. Essi devono essere attentamente valutati dal gestore della crisi per comprendere ( e illustrare al giudice) se il consumatore quando ha contratto il debito fosse nella condizione di restituirlo, accertamento che attinge ancora all'area semantica della “ meritevolezza”;
• se la normativa attuale si propone (all'art. 67) l'obbiettivo ambizioso di rimettere il debitore nella condizione di precrisi – come è evidente dal fatto che il “consumatore può proporre un piano che indichi tempi e modalità per superare la crisi” prevedendo “il soddisfacimento dei crediti in qualsiasi forma” - deve ritenersi che con tale ripristino egli dovrà essere in grado di programmare le proprie obbligazioni finanziarie con un orizzonte temporale di media lunghezza (cd. fresh start, concetto che attinge alla tradizione anglosassone funzionale al ripristino del consumo).
Ebbene, questo obbiettivo della legge chiarisce ulteriormente il perimetro della valutazione della colpa del debitore (e richiama in sostanza il principio di meritevolezza) in quanto, sebbene esso sia rivolto al futuro, costituisce un obiettivo che solo il debitore esente da colpa grave, intesa come espressione di totale disordine finanziario, sarà in grado di raggiungere, mentre tale obiettivo non sarà raggiungibile da chi ha fatto ricorso agli strumenti di soluzione della crisi dopo avere ampliato in modo scriteriato e con condotte seriali il proprio debito (spesso di natura anche fiscale), mostrando scarsa sensibilità verso gli obblighi di collaborazione sociale che impongono in primis di non pregiudicare i diritti dei creditori (articolo 4, comma 2, CCII).
Quanto all'obbiettivo del soddisfacimento dei creditori, esso non potrà essere rappresentato da ristori puramente simbolici, come ricordato in proposito in una recente pronuncia della S.C. (Cass.
n. 28013/2022) con riferimento a un caso di sovraindebitamento del consumatore.
In definitiva, sulla base dei suesposti ragionamenti non può disconoscersi che anche il consumatore contemplato dal CCII - pur assistito dal favor debitoris che caratterizza la normativa - deve
“meritare” l'ammissione al beneficio e, attraverso l'omologa del piano, operare per ritornare in una condizione di precrisi in cui egli possa avere il governo della propria spesa, nei limiti delle proprie attuali e concrete risorse finanziarie.
Ne consegue che l'attuale disciplina non è affatto sganciata dal prerequisito della responsabilità economica e finanziaria che deve animare i soggetti che fanno ricorso alla procedura di sovraindebitamento, istituto che continua a essere considerato in ogni caso come “strumento eccezionale”, alternativo alla liquidazione controllata e riservato a quei soggetti che hanno tenuto condotta non disordinata, caotica e seriale nella formazione del debito, concetto che si avvicina senza dubbio alla nozione di meritevolezza di cui alla pregressa normativa.
A questo punto è necessario, per l'interprete, far luce sulle condotte che, per contenuto, siano annoverabili tra quelle gravemente colpose, negligenti o contrarie a buona fede, tali da far escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura;
su questo tema l'indagine del giudice deve essere ancorata ai canoni ermeneutici dettati dall'art. 116 c.p.c. e non deve trascurare, alla base, il fatto che il piano del consumatore prescinde del tutto dal consenso dei creditori e può comportare un grosso sacrificio per i chirografari. Può, in questa chiave, farsi riferimento in concreto ad elementi sintomatici che concorrono alla formazione del convincimento del giudice, quali: a)
l'ipotesi in cui il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a beneficio di terzi, b) quella in cui il consumatore abbia assunto nuove obbligazioni senza considerare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione, c) quella in cui emerga che - con riferimento alle primarie esigenze di vita personale e familiare – egli abbia assunto altre passività per sostenere condizioni di vita sproporzionate al proprio reddito, in tal modo allungando consapevolmente i tempi di soluzione della crisi da sovraindebitamento.
A questo punto, ci si deve chiedere con quali strumenti il creditore possa allegare e provare la grave inosservanza dell'obbligo di diligenza da parte del debitore. In primo luogo, devono essere valorizzati, a fini probatori, i requisiti della completezza e attendibilità del corredo documentale prodotto dal sovraindebitato, il cui controllo è affidato al gestore della crisi non senza coinvolgimento del giudice, la cui indagine è funzionale alla risoluzione di “ogni contestazione”
(art. 70 comma 7). Ed infatti, dinanzi a una documentazione lacunosa circa le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni ovvero circa le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, il giudice sarebbe impossibilitato ad accertare l'esistenza anche della sola colpa lieve, figurarsi di quella grave o addirittura della malafede del sovraindebitato (concetti espressi anche in Cass. n. 13617/2023). Da ciò deve ricavarsi che anche sul riparto degli oneri probatori la vecchia e la nuova disciplina differiscono solo nella forma, poiché, sia pure sulla base di specifiche eccezioni del creditore, è sempre il debitore a dover adeguatamente provare l'origine del proprio sovraindebitamento, sia pure nei limiti in cui tale indagine appaia necessaria per acquisire da parte del giudice un sereno giudizio sull'ammissibilità della proposta e, quindi, di probabile non colpevolezza grave o di mala fede del debitore, atteso che la presunzione di non colpevolezza concessa attualmente al debitore è sostenibile solo in positivo riscontro di una documentazione chiara, completa e attendibile.
Tanto premesso, è evidente che nel caso in esame la decisione del Tribunale è condivisibile in quanto la debitrice non ha rappresentato in maniera corretta e completa all'OCC le cause del proprio indebitamento. Ed infatti, dalla relazione dell'OCC non risulta che il finanziamento sottoscritto nel 2017 con FI fosse stato necessario per coprire le passività di un precedente finanziamento del 2013 e che quest'ultimo, a sua volta, fosse stato stipulato per ripagare un precedente mutuo del 2009. Tali circostanze, dedotte per la prima volta in questa sede, sono state evidentemente nascoste sia al Tribunale che al gestore della crisi. Tale condotta omissiva e negligente della debitrice ha impedito all'OCC di individuare correttamente le cause dell'indebitamento ed esprimere il giudizio di meritevolezza.
Questa considerazione è, da sola, sufficiente ad integrare la colpa grave impeditiva dell'omologazione, trattandosi di un comportamento gravemente omissivo della debitrice che non ha rappresentato in maniera corretta e completa la propria situazione finanziaria e le cause del proprio indebitamento.
A questa considerazione va comunque aggiunto che, in ogni caso, è stata gravemente imprudente la scelta della debitrice di procedere per ben due volte al rifinanziamento del mutuo contratto con
FI, decisione che ha aggravato ogni volta il precedente debito.
Ne consegue che correttamente il Tribunale ha rifiutato l'omologa del piano, stante la colpa grave della debitrice. Al rigetto dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della reclamante a rifondere alla controparte le spese del procedimento di secondo grado, che, in mancanza delle relativa notula, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati e tenendo conto dell'indeterminabilità del valore della controversia – in 6.200,00 €, che va quindi maggiorato del 15%, pari a 930,00 €, per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, se dovuti.
Infine, in considerazione dell'esito del giudizio, va – ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dato atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dei reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
A) rigetta il reclamo;
B) condanna la reclamante a rifondere le spese del procedimento di reclamo alla
[...]
pagando tale società il complessivo importo di 7.130,00 €, nonché eventuali altri Controparte_1 accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dei reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Consigliere estensore Il presidente
Roberto Notaro AT FI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli
– V Sezione Civile –
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. AT FI Presidente
dott. AT di Martino Consigliere
dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2335 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione del
2025, avente ad oggetto: reclamo ex artt. 70 comma 8 e 51 d.lgs. 14/2019,
TRA
, nata il [...] a [...] e residente in [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sabatino Gianluca (C.F. C.F._1
); C.F._2
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Trezza (C.F.
); C.F._3
RECLAMATA NONCHE'
Comune di Afragola, FI spa, Agenzia delle Entrate, ENI spa, Compass Banca spa, Geset
Italia spa, Deutsche Bank spa, Agenzia Entrate Riscossione, Regione Campania, Costrame srl,
Comune di Palena, Comune di Belvedere Marittimo, quale gestore OCC, Controparte_2
INTIMATI non costituiti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del 9.6.2025 il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato il ricorso ex art. 67 CCII presentato da , ritenendo che la proposta di ristrutturazione dei debiti avanzata dalla Parte_1 parte non potesse essere accolta ai sensi dell'art. 69 CCII, avendo il consumatore determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave per aver aggravato la propria situazione finanziaria stipulando due finanziamenti (nel 2017 con FI e nel 2023 con Eni), non sostenibili economicamente.
Con il reclamo proposto la sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare la Pt_1 sussistenza della colpa grave, in quanto dei due finanziamenti in questione, uno era stato stipulato per coprire le passività di un pregresso mutuo con la medesima società e l'altro si era reso necessario per coprire le spese derivanti dal trasloco dall'abitazione di propria residenza, immobile venduto all'asta nell'ambito di una procedura esecutiva. Inoltre, la reclamante ha evidenziato che, in ogni caso, i due finanziamenti avrebbero aumentato di un lieve importo la propria pregressa esposizione debitoria, considerato che il 90% dei debiti concernevano due mutui ipotecari stipulati Contr con la
Contr La si è costituita opponendosi alla domanda, evidenziando che:
- in fase di reclamo la parte ha indicato circostanze nuove, mai rappresentate né al Tribunale né all'OCC, concernenti i reali motivi per i quali aveva stipulato i due mutui;
- non sono state indicate le ragioni per le quali era stato necessario rinnovare il pregresso finanziamento ricevuto da FI, né quelle relative al mancato pagamento delle rate del precedente mutuo, circostanze che integrano certamente la colpa grave impeditiva dell'omologazione della proposta.
La decisione del reclamo presuppone l'individuazione del significato del concetto di “colpa grave” di cui al comma 1 dell'art. 69 CCII. La disciplina normativa di cui al D. Lgs. n. 14 del 12.1.2019 ha recepito e disciplinato l'istituto del piano del consumatore di cui alla legge n. 3/2012 ( abrogata) in base al quale, per l'articolo 12-bis, comma 3, L. 3/2012, il giudice avrebbe potuto negare il beneficio dell'omologazione del piano se il debitore a) aveva assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, b) aveva colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, circostanze che, per essere escluse, necessitavano della prova, fornita dal debitore, di aver contratto i debiti con la ragionevole prospettiva di poter adempiere le obbligazioni assunte e di aver fatto ricorso al credito in misura proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.
Nel recepire la pregressa disciplina relativa al consumatore, il CCII ha introdotto alcune novità, la più rilevante delle quali è la possibilità - con la proposta del piano - di falcidiare e di ristrutturare i debiti derivanti anche da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, della pensione o del trattamento di fine rapporto o dalle operazioni di prestito su pegno (art. 67 comma
3).
Quanto al tema della “meritevolezza”, già disciplinato dal richiamato art. 12 bis L. 3/2012, nel CCII non se ne rinviene alcun riferimento letterale, in quanto il D. L. 147/2020, che ha apportato modifiche al D. Lgs. 14/2019, ha riformulato i requisiti d'accesso alla procedura del sovraindebitamento per il consumatore richiamando, quali limiti soggettivi, altri concetti, quali, per il debitore, l'aver determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode e, per il creditore, l'aver determinato o aggravato colpevolmente la situazione di indebitamento oppure violando i principi dettati dall'art. 124 bis T.U.B.
Ebbene, a parere della Corte, nell'attuale normativa soltanto apparentemente il Legislatore ha abbandonato il criterio della “meritevolezza” – che costituiva e in sostanza costituisce ancora la contropartita dell'assenza del voto da parte dei creditori - risultando, per contro, predicabile – diversamente da quanto ritenuto in qualche pronunzia di merito - che tale criterio sopravvive interamente da un punto di vista concettuale nell'attuale impianto normativo, sebbene coniugato in termini diversi rispetto nella pregressa disciplina. Ed infatti, non si può ritenere che il requisito in parola sia del tutto dissimile da quello, effettivamente più elastico, della colpa grave del debitore nella determinazione del sovraindebitamento, cui fa riferimento, unitamente alla “malafede o frode”, l'art. 69 comma 1.
Vero è che nell'attuale disciplina, a differenza di quanto previsto dalla normativa del 2012, i creditori sono onerati della dimostrazione, sia pure approntabile anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, che l'origine del sovraindebitamento risiede in una condotta gravemente colposa del debitore, mentre in applicazione della vecchia normativa era il debitore a dover dimostrare di essere meritevole, ma la diversa ripartizione dell'onere probatorio non influenza la struttura e l'effettiva portata del profilo soggettivo de quo. Diversi argomenti depongono a favore della omogeneità concettuale delle due figure:
• la disciplina codicistica odierna, tesa ad operare un corretto bilanciamento tra i benefici offerti al debitore consumatore ed il sacrificio imposto ai suoi creditori - come la falcidia dei finanziamenti garantiti da 1/5 dello stipendio o pensione, la possibilità di conservare il mutuo dell'abitazione principale e di avviare procedure di sovraindebitamento di origine familiare (art. 66) - ha recuperato il concetto di “meritevolezza” del debitore non solo attraverso il contenuto del primo comma dell'art. 69 ma attraverso la stessa definizione di
“crisi” approntata dall'art. 2 comma 1 lett. a) e lo ha affidato all'indagine del giudice che, tenendo conto della richiamata definizione, deve operare un equilibrato raffronto tra la condotta del debitore (art. 69 comma 1) e l'accertamento del rispetto del merito creditizio da parte del creditore/finanziatore (art. 69 comma 2, la cui introduzione si deve al richiamato
D. Lgs. n. 147/2020);
• quanto alla posizione del creditore/finanziatore, giova ricordare che la violazione della regola – ricalcata sul richiamo all'art. 124 bis T.U.B. - può penalizzare l'operatore finanziario che abbia concesso credito senza l'opportuna verifica della capacità di restituzione del debito nel rispetto della conservazione di un livello di vita dignitoso del debitore, il cui standard è agganciato al parametro dell'assegno sociale moltiplicato per i coefficienti indicati dalla scala di equivalenza ISEE in rapporto al numero dei componenti della famiglia;
• il CCII, nel disciplinare le soluzioni della crisi da sovraindebitamento, si propone prima di tutto di prevenire la crisi stessa attraverso l'adozione tempestiva di misure per farvi fronte, con ciò facendo intendere la sopravvivenza del criterio della meritevolezza del debitore, pur esplicitata in termini di assenza di “colpa grave”, poiché non può dubitarsi del fatto che la misura della meritevolezza è l'altra faccia della stessa medaglia sulla quale è inciso il concetto di colpa. In altre parole, intanto il soggetto meritevole ha diritto ai benefici riconosciuti dai commi 3-4-5 dell'art. 67 in quanto egli reagisca diligentemente ai primi sintomi di crisi (che anche per il consumatore si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi finanziari a far fronte alle obbligazioni programmate indicata all'articolo 2, comma 1, lett. a)
CCII) adottando tutte le misure necessarie a farvi fronte;
• la richiamata definizione di “crisi” fa emergere il fatto che anche la nozione stessa di sovraindebitamento risulta modificata dal CCII in quanto si è allontanata dalla dimensione patrimoniale utilizzata dalla L. 3/2012 per virare verso il concetto dinamico di squilibrio economico, di crisi finanziaria, che si trova descritto nell'articolo 2, comma 1, lettera a) del
CCII;
• il gestore della crisi ha ampia facoltà di indagine sulle cause della crisi, sulla diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni e sulle ragioni che hanno impedito al consumatore di farvi fronte, essendo tenuto ad offrire al giudice la relazione “particolareggiata” di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 68, dove l'aggettivazione vale a qualificare la relazione. Non può negarsi che con la relazione de qua, l'OCC dovrà raccogliere proprio quegli elementi che saranno utili al giudice per misurare il livello della colpa nel momento in cui il consumatore ha assunto le obbligazioni. Ne consegue che relazioni lacunose non saranno ritenute idonee ad accreditare le proposte;
• tra i documenti che il debitore deve allegare alla domanda non è più presente l'elenco degli atti dispositivi nel quinquennio, previsto dalla disciplina precedente, sostituito dall'elenco degli “atti di straordinaria amministrazione”, espressione cui non può attribuirsi altro significato che quello già presente nella pregressa normativa, che è quello di atti capaci di provocare il rischio di alterazione del patrimonio. Essi devono essere attentamente valutati dal gestore della crisi per comprendere ( e illustrare al giudice) se il consumatore quando ha contratto il debito fosse nella condizione di restituirlo, accertamento che attinge ancora all'area semantica della “ meritevolezza”;
• se la normativa attuale si propone (all'art. 67) l'obbiettivo ambizioso di rimettere il debitore nella condizione di precrisi – come è evidente dal fatto che il “consumatore può proporre un piano che indichi tempi e modalità per superare la crisi” prevedendo “il soddisfacimento dei crediti in qualsiasi forma” - deve ritenersi che con tale ripristino egli dovrà essere in grado di programmare le proprie obbligazioni finanziarie con un orizzonte temporale di media lunghezza (cd. fresh start, concetto che attinge alla tradizione anglosassone funzionale al ripristino del consumo).
Ebbene, questo obbiettivo della legge chiarisce ulteriormente il perimetro della valutazione della colpa del debitore (e richiama in sostanza il principio di meritevolezza) in quanto, sebbene esso sia rivolto al futuro, costituisce un obiettivo che solo il debitore esente da colpa grave, intesa come espressione di totale disordine finanziario, sarà in grado di raggiungere, mentre tale obiettivo non sarà raggiungibile da chi ha fatto ricorso agli strumenti di soluzione della crisi dopo avere ampliato in modo scriteriato e con condotte seriali il proprio debito (spesso di natura anche fiscale), mostrando scarsa sensibilità verso gli obblighi di collaborazione sociale che impongono in primis di non pregiudicare i diritti dei creditori (articolo 4, comma 2, CCII).
Quanto all'obbiettivo del soddisfacimento dei creditori, esso non potrà essere rappresentato da ristori puramente simbolici, come ricordato in proposito in una recente pronuncia della S.C. (Cass.
n. 28013/2022) con riferimento a un caso di sovraindebitamento del consumatore.
In definitiva, sulla base dei suesposti ragionamenti non può disconoscersi che anche il consumatore contemplato dal CCII - pur assistito dal favor debitoris che caratterizza la normativa - deve
“meritare” l'ammissione al beneficio e, attraverso l'omologa del piano, operare per ritornare in una condizione di precrisi in cui egli possa avere il governo della propria spesa, nei limiti delle proprie attuali e concrete risorse finanziarie.
Ne consegue che l'attuale disciplina non è affatto sganciata dal prerequisito della responsabilità economica e finanziaria che deve animare i soggetti che fanno ricorso alla procedura di sovraindebitamento, istituto che continua a essere considerato in ogni caso come “strumento eccezionale”, alternativo alla liquidazione controllata e riservato a quei soggetti che hanno tenuto condotta non disordinata, caotica e seriale nella formazione del debito, concetto che si avvicina senza dubbio alla nozione di meritevolezza di cui alla pregressa normativa.
A questo punto è necessario, per l'interprete, far luce sulle condotte che, per contenuto, siano annoverabili tra quelle gravemente colpose, negligenti o contrarie a buona fede, tali da far escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura;
su questo tema l'indagine del giudice deve essere ancorata ai canoni ermeneutici dettati dall'art. 116 c.p.c. e non deve trascurare, alla base, il fatto che il piano del consumatore prescinde del tutto dal consenso dei creditori e può comportare un grosso sacrificio per i chirografari. Può, in questa chiave, farsi riferimento in concreto ad elementi sintomatici che concorrono alla formazione del convincimento del giudice, quali: a)
l'ipotesi in cui il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a beneficio di terzi, b) quella in cui il consumatore abbia assunto nuove obbligazioni senza considerare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione, c) quella in cui emerga che - con riferimento alle primarie esigenze di vita personale e familiare – egli abbia assunto altre passività per sostenere condizioni di vita sproporzionate al proprio reddito, in tal modo allungando consapevolmente i tempi di soluzione della crisi da sovraindebitamento.
A questo punto, ci si deve chiedere con quali strumenti il creditore possa allegare e provare la grave inosservanza dell'obbligo di diligenza da parte del debitore. In primo luogo, devono essere valorizzati, a fini probatori, i requisiti della completezza e attendibilità del corredo documentale prodotto dal sovraindebitato, il cui controllo è affidato al gestore della crisi non senza coinvolgimento del giudice, la cui indagine è funzionale alla risoluzione di “ogni contestazione”
(art. 70 comma 7). Ed infatti, dinanzi a una documentazione lacunosa circa le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni ovvero circa le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, il giudice sarebbe impossibilitato ad accertare l'esistenza anche della sola colpa lieve, figurarsi di quella grave o addirittura della malafede del sovraindebitato (concetti espressi anche in Cass. n. 13617/2023). Da ciò deve ricavarsi che anche sul riparto degli oneri probatori la vecchia e la nuova disciplina differiscono solo nella forma, poiché, sia pure sulla base di specifiche eccezioni del creditore, è sempre il debitore a dover adeguatamente provare l'origine del proprio sovraindebitamento, sia pure nei limiti in cui tale indagine appaia necessaria per acquisire da parte del giudice un sereno giudizio sull'ammissibilità della proposta e, quindi, di probabile non colpevolezza grave o di mala fede del debitore, atteso che la presunzione di non colpevolezza concessa attualmente al debitore è sostenibile solo in positivo riscontro di una documentazione chiara, completa e attendibile.
Tanto premesso, è evidente che nel caso in esame la decisione del Tribunale è condivisibile in quanto la debitrice non ha rappresentato in maniera corretta e completa all'OCC le cause del proprio indebitamento. Ed infatti, dalla relazione dell'OCC non risulta che il finanziamento sottoscritto nel 2017 con FI fosse stato necessario per coprire le passività di un precedente finanziamento del 2013 e che quest'ultimo, a sua volta, fosse stato stipulato per ripagare un precedente mutuo del 2009. Tali circostanze, dedotte per la prima volta in questa sede, sono state evidentemente nascoste sia al Tribunale che al gestore della crisi. Tale condotta omissiva e negligente della debitrice ha impedito all'OCC di individuare correttamente le cause dell'indebitamento ed esprimere il giudizio di meritevolezza.
Questa considerazione è, da sola, sufficiente ad integrare la colpa grave impeditiva dell'omologazione, trattandosi di un comportamento gravemente omissivo della debitrice che non ha rappresentato in maniera corretta e completa la propria situazione finanziaria e le cause del proprio indebitamento.
A questa considerazione va comunque aggiunto che, in ogni caso, è stata gravemente imprudente la scelta della debitrice di procedere per ben due volte al rifinanziamento del mutuo contratto con
FI, decisione che ha aggravato ogni volta il precedente debito.
Ne consegue che correttamente il Tribunale ha rifiutato l'omologa del piano, stante la colpa grave della debitrice. Al rigetto dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della reclamante a rifondere alla controparte le spese del procedimento di secondo grado, che, in mancanza delle relativa notula, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati e tenendo conto dell'indeterminabilità del valore della controversia – in 6.200,00 €, che va quindi maggiorato del 15%, pari a 930,00 €, per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, se dovuti.
Infine, in considerazione dell'esito del giudizio, va – ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dato atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dei reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
A) rigetta il reclamo;
B) condanna la reclamante a rifondere le spese del procedimento di reclamo alla
[...]
pagando tale società il complessivo importo di 7.130,00 €, nonché eventuali altri Controparte_1 accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dei reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Consigliere estensore Il presidente
Roberto Notaro AT FI