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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 2885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2885 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Alessandro Ranaldi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 7153/2023 pendente tra:
Parte attrice: , C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. BENAZZO PAOLO ( e l'avv. MAGGIANI VALERIA C.F._1
( C.F._2
Parti convenute: con l'avv. LUCIANO VITTORIA, C.F. Controparte_2 CP_3
C.F._3
Terzo chiamato: , C.F. , con l'avv. CORRADO ANDREA, C.F. CP_4 P.IVA_2
C.F._4
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE Parte Istituti (d'ora in poi ), istituto Controparte_1
sanitario privato convenzionato con la ha convenuto Controparte_2
1 quest'ultima in giudizio, unitamente ad ( CP_3 [...]
, chiedendo la corresponsione della Controparte_5
somma di euro 1.195.812,80, quale differenza tra il prezzo contrattualmente dovuto per le prestazioni sanitarie rese negli anni 2017,
2018 e 2019 e quanto effettivamente corrisposto.
La controversia attiene alle modalità di determinazione del prezzo delle prestazioni sanitarie acquistate dalla Regione presso strutture private.
Fino al 2016 tali prestazioni erano remunerate a tariffa unitaria, entro il limite del Budget massimo di spesa assegnato. Con la L.R. n. 17/2016 è
stato istituito ente strumentale della cui sono stati CP_3 CP_2
delegati, tra gli altri, compiti di controllo della spesa e stipula dei contratti. Tale ente ha introdotto il meccanismo della regressione tariffaria, prevedendo che solo una quota delle prestazioni fosse pagata a prezzo pieno, mentre le eccedenze fossero remunerate a tariffa decrescente. I contratti stipulati per gli anni in contestazione rinviano alle
Delibere che disciplinano tale sistema. Tali Delibere, adottate CP_3
con atto di imperio, sono state successivamente annullate dall'Autorità
Giudiziaria amministrativa competente.
L'attore sostiene che il prezzo dovuto per ciascuna prestazione corrisponde alla tariffa unitaria stabilita dalla e che, per le CP_2
prestazioni pagate in misura ridotta, sussiste un diritto di credito pari alla differenza tra tariffa e importo corrispo sto. In via subordinata, propone
2 domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nei confronti di
[...]
e, in ulteriore subordine, azione di ingiustificato arricchimento ex CP_6
art. 2041 c.c. nei confronti della CP_2
Successivamente, è stata chiamata in causa la e le domande attoree CP_4
sono state estese a tutti gli enti convenuti, i quali hanno resistito per mezzo degli scritti difensivi.
Parte Preliminarmente, si osserva che le domande di devono ritenersi formulate nei confronti di tutti gli enti convenuti, alla luce della estensione operata nelle memorie introduttive, da intendersi quale vera e propria precisazione dei soggetti cui le stess e domande sono rivolte,
essendo rimasta sostanzialmente immutata la pretesa sostanziale di parte attrice, fondata sui medesimi fatti costitutivi allegati ed estesi a tutti gli enti chiamati in giudizio, quale mero ampliamento del petitum per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (cfr. Cass. Sez. 5, 20/07/2012, n. 12621, Rv. 623842 - 01).
Nel merito, la domanda principale è parzialmente fondata, nei limiti di seguito precisati.
I contratti stipulati tra l'attore e per gli anni 2017, 2018 Controparte_7
e 2019 prevedevano che le prestazioni sanitarie fossero remunerate secondo le tariffe stabilite dalla Regione, con il vincolo del Budget
massimo di spesa. La clausola sul Budget rinviava alle Delibere di che disciplinavano il meccanismo della regressione tariffaria, CP_3
3 successivamente annullate dall'Autorità competente.
L'annullamento delle Delibere comporta la caducazione del sistema regressivo, sicché il rinvio contrattuale a tali atti è privo di efficacia. Ne
deriva che il prezzo dovuto per ciascuna prestazione deve essere determinato in base alla tariffa unitaria regi onale, senza applicazione di riduzioni.
Tuttavia, il pagamento deve avvenire nei limiti del Budget
contrattualmente fissato, che costituisce tetto massimo di spesa inderogabile. Al riguardo, coglie nel segno la difesa della CP_2
laddove evidenzia che il contratto è perentorio nell'affermare che il budget “rappresenta il tetto di spesa complessiva annuale per i servizi
oggetto del presente accordo contrattuale”; che “Il budget rappresenta il
livello massimo di spesa nei confronti dell'ente gestore” e che “Al
raggiungimento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta
alcuna ulteriore remunerazione a carico del ” Parte_2
(art.5). Del resto, in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata dalla società accreditata nei confronti della atteso che il mancato pagamento delle CP_2
prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificat o dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento (cfr. Cass. Sez. 3, 29/09/2021, n.
4 26334, Rv. 662537 – 01; in senso analogo v. Cass. Sez. 3, 29/10/2019, n.
27608, Rv. 655496 – 01).
Pertanto, tenuto conto dell'entità del budget nel triennio in riferimento,
come indicato dall'attore e non contestato in atti:
2017: 4.983.000,00
2018: 4.818.398,62
2019: 4.919.847,00
Parte e dei compensi corrisposti a negli anni in riferimento:
2017: 4.814.630,37
2018: 4.844.234,43
2019: 4.935.714,93
Parte discende la differenza dovuta in favore di :
2017 (4.983.000 – 4.814.630,37 =) 168.369,63
2018 (4.818.398,62 – 4.844.234,43 =) – 25.835,81
2019 (4.919.847 – 4.935.714,93 =) – 15.867,93
Pari ad un importo di euro 126.665,89.
Consegue che e devono essere condannati in Controparte_2 CP_3
Parte solido a corrispondere a la somma dianzi indicata, in applicazione della tariffa piena, entro il limite del budget previsto nel triennio in questione.
Non altrettanto può dirsi nei confronti di la quale ha Pt_3
documentalmente dimostrato di avere pagato all'attore tutti gli importi
5 dovuti e fatturati nel periodo in questione, con specifico riferimento alle prestazioni sanitarie svolte in favore di pazienti rientranti nella sua area di competenza.
La subordinata domanda risarcitoria proposta dall'attore non rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Essa è fondata sull'illegittimità delle delibere che hanno introdotto il meccanismo della regressione tariffaria, atti espressione di poteri autoritativi e discrezionali della Pubblica Amministrazione nella determinazione delle tariffe e nella gestione del sistema sanitario regionale. È indubbio, infatti, che il rapporto tra strutture sanitarie accreditate e il Servizio sanitario regionale ha natura concessoria (Cass.
Sez. U., 18/06/2019, n. 16336, Rv. 654412 – 01): l'accreditamento inserisce la struttura privata in modo continuativo nell'organizzazione della Pubblica Amministrazione, che esercita poteri autoritativi e conformativi, anche nella determinazione delle tariffe e dei limiti di spesa.
Ne deriva che le controversie che coinvolgono l'esercizio di poteri discrezionali e la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), Codice del processo amministrativo.
Del resto, la domanda di risarcimento attorea si fonda sull'illegittimità di provvedimenti amministrativi;
pertanto, essa attiene alla lesione di
6 interessi legittimi e non a diritti soggettivi, sicché la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.
L'ulteriore domanda di ingiustificato arricchimento, avente carattere residuale, deve ritenersi non proponibile e comunque , in quanto essenzialmente subordinata a quella di risarcimento danni, non può essere presa in considerazione in questa sede, stante il già rilevato difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario.
La soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese fra l'attore e i convenuti . Controparte_8 CP_6
mentre l'attore è soccombente nei confronti di cui vanno liquidate Pt_3
le spese del giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
- in parziale accoglimento della domanda principale, condanna in solido e a corrispondere alla parte attrice Controparte_2 CP_3
la somma di euro 126.665,89, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- rigetta la domanda principale dell'attore nei confronti di Pt_3
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in ordine alle restanti domande attoree subordinate, in favore del Giudice
amministrativo;
- dichiara interamente compensate le spese di lite fra l'attore e gli enti
7 convenuti e Controparte_2 CP_3
- condanna l'attore a rifondere ad le spese di lite, liquidate in Pt_3
euro 28.600,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 29/12/2025
Il Giudice
dott. Alessandro Ranaldi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Alessandro Ranaldi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 7153/2023 pendente tra:
Parte attrice: , C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. BENAZZO PAOLO ( e l'avv. MAGGIANI VALERIA C.F._1
( C.F._2
Parti convenute: con l'avv. LUCIANO VITTORIA, C.F. Controparte_2 CP_3
C.F._3
Terzo chiamato: , C.F. , con l'avv. CORRADO ANDREA, C.F. CP_4 P.IVA_2
C.F._4
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE Parte Istituti (d'ora in poi ), istituto Controparte_1
sanitario privato convenzionato con la ha convenuto Controparte_2
1 quest'ultima in giudizio, unitamente ad ( CP_3 [...]
, chiedendo la corresponsione della Controparte_5
somma di euro 1.195.812,80, quale differenza tra il prezzo contrattualmente dovuto per le prestazioni sanitarie rese negli anni 2017,
2018 e 2019 e quanto effettivamente corrisposto.
La controversia attiene alle modalità di determinazione del prezzo delle prestazioni sanitarie acquistate dalla Regione presso strutture private.
Fino al 2016 tali prestazioni erano remunerate a tariffa unitaria, entro il limite del Budget massimo di spesa assegnato. Con la L.R. n. 17/2016 è
stato istituito ente strumentale della cui sono stati CP_3 CP_2
delegati, tra gli altri, compiti di controllo della spesa e stipula dei contratti. Tale ente ha introdotto il meccanismo della regressione tariffaria, prevedendo che solo una quota delle prestazioni fosse pagata a prezzo pieno, mentre le eccedenze fossero remunerate a tariffa decrescente. I contratti stipulati per gli anni in contestazione rinviano alle
Delibere che disciplinano tale sistema. Tali Delibere, adottate CP_3
con atto di imperio, sono state successivamente annullate dall'Autorità
Giudiziaria amministrativa competente.
L'attore sostiene che il prezzo dovuto per ciascuna prestazione corrisponde alla tariffa unitaria stabilita dalla e che, per le CP_2
prestazioni pagate in misura ridotta, sussiste un diritto di credito pari alla differenza tra tariffa e importo corrispo sto. In via subordinata, propone
2 domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nei confronti di
[...]
e, in ulteriore subordine, azione di ingiustificato arricchimento ex CP_6
art. 2041 c.c. nei confronti della CP_2
Successivamente, è stata chiamata in causa la e le domande attoree CP_4
sono state estese a tutti gli enti convenuti, i quali hanno resistito per mezzo degli scritti difensivi.
Parte Preliminarmente, si osserva che le domande di devono ritenersi formulate nei confronti di tutti gli enti convenuti, alla luce della estensione operata nelle memorie introduttive, da intendersi quale vera e propria precisazione dei soggetti cui le stess e domande sono rivolte,
essendo rimasta sostanzialmente immutata la pretesa sostanziale di parte attrice, fondata sui medesimi fatti costitutivi allegati ed estesi a tutti gli enti chiamati in giudizio, quale mero ampliamento del petitum per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (cfr. Cass. Sez. 5, 20/07/2012, n. 12621, Rv. 623842 - 01).
Nel merito, la domanda principale è parzialmente fondata, nei limiti di seguito precisati.
I contratti stipulati tra l'attore e per gli anni 2017, 2018 Controparte_7
e 2019 prevedevano che le prestazioni sanitarie fossero remunerate secondo le tariffe stabilite dalla Regione, con il vincolo del Budget
massimo di spesa. La clausola sul Budget rinviava alle Delibere di che disciplinavano il meccanismo della regressione tariffaria, CP_3
3 successivamente annullate dall'Autorità competente.
L'annullamento delle Delibere comporta la caducazione del sistema regressivo, sicché il rinvio contrattuale a tali atti è privo di efficacia. Ne
deriva che il prezzo dovuto per ciascuna prestazione deve essere determinato in base alla tariffa unitaria regi onale, senza applicazione di riduzioni.
Tuttavia, il pagamento deve avvenire nei limiti del Budget
contrattualmente fissato, che costituisce tetto massimo di spesa inderogabile. Al riguardo, coglie nel segno la difesa della CP_2
laddove evidenzia che il contratto è perentorio nell'affermare che il budget “rappresenta il tetto di spesa complessiva annuale per i servizi
oggetto del presente accordo contrattuale”; che “Il budget rappresenta il
livello massimo di spesa nei confronti dell'ente gestore” e che “Al
raggiungimento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta
alcuna ulteriore remunerazione a carico del ” Parte_2
(art.5). Del resto, in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata dalla società accreditata nei confronti della atteso che il mancato pagamento delle CP_2
prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificat o dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento (cfr. Cass. Sez. 3, 29/09/2021, n.
4 26334, Rv. 662537 – 01; in senso analogo v. Cass. Sez. 3, 29/10/2019, n.
27608, Rv. 655496 – 01).
Pertanto, tenuto conto dell'entità del budget nel triennio in riferimento,
come indicato dall'attore e non contestato in atti:
2017: 4.983.000,00
2018: 4.818.398,62
2019: 4.919.847,00
Parte e dei compensi corrisposti a negli anni in riferimento:
2017: 4.814.630,37
2018: 4.844.234,43
2019: 4.935.714,93
Parte discende la differenza dovuta in favore di :
2017 (4.983.000 – 4.814.630,37 =) 168.369,63
2018 (4.818.398,62 – 4.844.234,43 =) – 25.835,81
2019 (4.919.847 – 4.935.714,93 =) – 15.867,93
Pari ad un importo di euro 126.665,89.
Consegue che e devono essere condannati in Controparte_2 CP_3
Parte solido a corrispondere a la somma dianzi indicata, in applicazione della tariffa piena, entro il limite del budget previsto nel triennio in questione.
Non altrettanto può dirsi nei confronti di la quale ha Pt_3
documentalmente dimostrato di avere pagato all'attore tutti gli importi
5 dovuti e fatturati nel periodo in questione, con specifico riferimento alle prestazioni sanitarie svolte in favore di pazienti rientranti nella sua area di competenza.
La subordinata domanda risarcitoria proposta dall'attore non rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Essa è fondata sull'illegittimità delle delibere che hanno introdotto il meccanismo della regressione tariffaria, atti espressione di poteri autoritativi e discrezionali della Pubblica Amministrazione nella determinazione delle tariffe e nella gestione del sistema sanitario regionale. È indubbio, infatti, che il rapporto tra strutture sanitarie accreditate e il Servizio sanitario regionale ha natura concessoria (Cass.
Sez. U., 18/06/2019, n. 16336, Rv. 654412 – 01): l'accreditamento inserisce la struttura privata in modo continuativo nell'organizzazione della Pubblica Amministrazione, che esercita poteri autoritativi e conformativi, anche nella determinazione delle tariffe e dei limiti di spesa.
Ne deriva che le controversie che coinvolgono l'esercizio di poteri discrezionali e la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), Codice del processo amministrativo.
Del resto, la domanda di risarcimento attorea si fonda sull'illegittimità di provvedimenti amministrativi;
pertanto, essa attiene alla lesione di
6 interessi legittimi e non a diritti soggettivi, sicché la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.
L'ulteriore domanda di ingiustificato arricchimento, avente carattere residuale, deve ritenersi non proponibile e comunque , in quanto essenzialmente subordinata a quella di risarcimento danni, non può essere presa in considerazione in questa sede, stante il già rilevato difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario.
La soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese fra l'attore e i convenuti . Controparte_8 CP_6
mentre l'attore è soccombente nei confronti di cui vanno liquidate Pt_3
le spese del giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
- in parziale accoglimento della domanda principale, condanna in solido e a corrispondere alla parte attrice Controparte_2 CP_3
la somma di euro 126.665,89, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- rigetta la domanda principale dell'attore nei confronti di Pt_3
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in ordine alle restanti domande attoree subordinate, in favore del Giudice
amministrativo;
- dichiara interamente compensate le spese di lite fra l'attore e gli enti
7 convenuti e Controparte_2 CP_3
- condanna l'attore a rifondere ad le spese di lite, liquidate in Pt_3
euro 28.600,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 29/12/2025
Il Giudice
dott. Alessandro Ranaldi
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