CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 321/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 09/04/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
Celeste VIGORITA, Presidente Enrico Giacomo INFANTE, Relatore Giorgio GRANIERI, Giudice
in data 09/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 727/2021 depositato il 08/09/2021
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. FG0042359-2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti discutono il ricorso e si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'epigrafato avviso di accertamento per classamento a seguito di due doc.Fa, eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
Si costituiva l'Agenzia ribadendo la legittimità del proprio operato e concludendo per la reiezione del ricorso, vinte le spese.
Il contribuente presentava memorie di replica.
All'udienza del 9.4.2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per una migliore comprensione della vicenda, è d'uopo ripercorrere le tappe essenziali della verifica fiscale per cui è causa:
Ricorrente_1in data 22-07-2019 aveva richiesto all' Ag del Territorio di Foggia, tramite il
DOCFA, la variazione di destinazione di uso dell'immobile di sua proprietà sito in Foggia alla
Indirizzo_1 p.t.; la variazione consisteva nella richiesta di passaggio dalla categoria A cl 5 (abitazione di tipo popolare) alla categoria C1 cl 3 ( Commerciale);
Ricorrente_1con altro DOCFA, il n. FG 0096951, aveva richiesto all' Ag del Territorio di Foggia, la variazione di destinazione di uso di altro immobile di sua proprietà sito in Foggia alla Indirizzo_2 Indirizzo_2 p.t.; la variazione consisteva nella richiesta di passaggio dalla categoria A cl7 (abitazione di tipo popolare) alla categoria C1 cl 4 (commerciale);
l'AdE, con identico atto, il n. FG0042359/2020 notificato in data 30-04-2021, rettificava entrambi i classamenti, riportando gli immobili alle qualificazioni rispettivamente C1 classe settima e A4 classe settima.
Ricorrente_1Contro detto reinquadramento presentava ricorso .
Detta impugnazione è infondata e deve essere pertanto rigettata, non essendo condivisibile alcuna delle argomentazioni in cui essa si articola.
Tanto è dirsi, in primo luogo per l'eccezione relativa al termine di accertamento ormai decorso e, quindi, all'eventuale decadenza dell'Amministrazione dall'esercizio del potere di rettifica. Sul punto si evidenzia che il decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 2 non fissa alcun termine temporale per la notifica della rendita mentre, invece, detto termine è fissato unicamente per ciò che concerne la modifica della rendita proposta.
Il comma 3 dell'articolo 1 del suddetto decreto ministeriale, infatti, fissa il termine di 12 mesi facendo riferimento esclusivamente “alla determinazione della rendita catastale definitiva” e non già alla data della notifica che, per motivi tecnici, può avvenire anche dopo la scadenza dell'anno. Nessun danno, quindi, può derivare al contribuente nella ipotesi di notifica della variazione della rendita oltre il termine di 12 mesi.
Che il momento della notifica della rendita sia nettamente distinto da quello relativo alla registrazione in atti della rendita definitiva determinata dall'Ufficio è avvalorato anche dalla Legge 21 novembre
200, n. 342. Il 1° comma dell'articolo 74 di tale norma, infatti, dà efficacia agli atti attributivi o modificativi di rendite catastali solamente a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'Ufficio del
Territorio, ai soggetti intestatari della partita e ciò indipendentemente dalla registrazione in atti delle stesse rendite. Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità (cfr. ordinanze Cass. 15 aprile 2021, n. 9963, 24 marzo 2021 n.ri 8197 e 8198 e 30 dicembre 2020, n. 29898) evidenziano come l'inciso - solo a decorrere dalla loro notificazione – “indica inequivocabilmente l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualità d'imposta per così dire “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso”. L'articolo 74 della Legge n. 342 del 2000, “si interpreta dunque nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione dell'atto attributivo o modificativo, ma ciò non esclude l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita”.
Neppure merita accoglimento la doglianza relativa alla disparità di trattamento operata dall'Agenzia dell'Entrate - Territorio rispetto a quanto stimato con riferimento ad altre consimili strutture. Dette altre unità immobiliari che avrebbero un diverso e inferiore classamento rispetto a quello per cui è causa pur trovandosi nella medesima zona sono soltanto elencate nel ricorso ma non è fornita alcuna prova documentale (visure catastali et similia) che le stesse abbiano in effetti un classamento inferiore.
Breve: anche qui le parti ricorrenti falliscono la prova (il cui onere su di esse gravava) di indicare altre unità immobiliari aventi le medesime caratteristiche e tuttavia collocate in diversa classe o categoria, come dispone il D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 75 in caso di impugnazione dell'accatastamento. Tale onere allegativo e comparativo, pur non essendo condizione di ammissibilità dell'azione, può costituire l'unico modo per dimostrare la spettanza di una diversa collocazione del bene (cfr., ex multis, Cass. civ. sent n. 4238 dei 2003). Detto onere nel caso di specie non è stato assolto.
Di contro, l'Agenzia dell'Entrate - Territorio, nelle sue produzioni documentali, ha analiticamente menzionato le unità immobiliari similari che, nelle medesima zona, hanno ricevuto il medesimo classamento applicato alla ricorrente.
Ma vi di più: tra le dette unità immobiliari prese in considerazione per la comparazione è presente, sempre nello stesso fabbricato, un altro immobile di proprietà della stessa ricorrente (avente identiche caratteristiche a quello oggetto di ricorso), il cui classamento iniziale in 9^ classe di merito è stato oggetto di decisione da parte di codesta spettabile Commissione Tributaria Provinciale con sentenza n. 158/11/2003 del 28/10/2003 depositata il 25/11/2003 che, in parziale accoglimento delle doglianze di parte, ha attribuito proprio la classe 7^ come quella dell'immobile in argomento (si
“allegato “9” alle controdeduzioni). Orbene, questo giudice dauno non vede ragione per discostarsi dall'itinerario argomentativo seguito da quel collegio della CGT nella citata sentenza.
Infine, quanto all'argomento dispiegato nella memoria di replica (l'art.6 bis l.212 del 2000, c.d. Statuto del Contribuente, avrebbe valenza di interpretazione autentica, di modo che il principio del previo contraddittorio dovrebbe operare pure con riferimento alla procedura per cui è causa, dal che conseguirebbe la sua illegittimità per non essersi conformata all'obbligo del contraddittorio), esso (a prescindere dalla sua dubbia compatibilità coll'irretroattività delle disposizioni tributarie di cui all'art.3 comma 1 dello Statuto) è stato prospettato soltanto al momento delle repliche, e la sua novità impedisce di poterlo prendere in considerazione, atteso che il thema decidendum e il thema probandum del processo tributario sono soltanto quelli delineati negli atti introduttivi. Le repliche hanno mera funzione specificativa e confutatoria di ciò che gli atti genetici della controversia giudiziale hanno asserito e allegato e non possono essere utilizzate per introdurre nova nella regiudicanda.
Il medesimo art.7 bis della legge 212 del 2000, con formulazione legislativa soltanto ricognitiva dei consolidati approcci ermeneutici, statuisce del resto che “i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio”.
P.Q.M.
La CGT 1 di Foggia, Sezione 2: Rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 09/04/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
Celeste VIGORITA, Presidente Enrico Giacomo INFANTE, Relatore Giorgio GRANIERI, Giudice
in data 09/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 727/2021 depositato il 08/09/2021
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. FG0042359-2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti discutono il ricorso e si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'epigrafato avviso di accertamento per classamento a seguito di due doc.Fa, eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
Si costituiva l'Agenzia ribadendo la legittimità del proprio operato e concludendo per la reiezione del ricorso, vinte le spese.
Il contribuente presentava memorie di replica.
All'udienza del 9.4.2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per una migliore comprensione della vicenda, è d'uopo ripercorrere le tappe essenziali della verifica fiscale per cui è causa:
Ricorrente_1in data 22-07-2019 aveva richiesto all' Ag del Territorio di Foggia, tramite il
DOCFA, la variazione di destinazione di uso dell'immobile di sua proprietà sito in Foggia alla
Indirizzo_1 p.t.; la variazione consisteva nella richiesta di passaggio dalla categoria A cl 5 (abitazione di tipo popolare) alla categoria C1 cl 3 ( Commerciale);
Ricorrente_1con altro DOCFA, il n. FG 0096951, aveva richiesto all' Ag del Territorio di Foggia, la variazione di destinazione di uso di altro immobile di sua proprietà sito in Foggia alla Indirizzo_2 Indirizzo_2 p.t.; la variazione consisteva nella richiesta di passaggio dalla categoria A cl7 (abitazione di tipo popolare) alla categoria C1 cl 4 (commerciale);
l'AdE, con identico atto, il n. FG0042359/2020 notificato in data 30-04-2021, rettificava entrambi i classamenti, riportando gli immobili alle qualificazioni rispettivamente C1 classe settima e A4 classe settima.
Ricorrente_1Contro detto reinquadramento presentava ricorso .
Detta impugnazione è infondata e deve essere pertanto rigettata, non essendo condivisibile alcuna delle argomentazioni in cui essa si articola.
Tanto è dirsi, in primo luogo per l'eccezione relativa al termine di accertamento ormai decorso e, quindi, all'eventuale decadenza dell'Amministrazione dall'esercizio del potere di rettifica. Sul punto si evidenzia che il decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 2 non fissa alcun termine temporale per la notifica della rendita mentre, invece, detto termine è fissato unicamente per ciò che concerne la modifica della rendita proposta.
Il comma 3 dell'articolo 1 del suddetto decreto ministeriale, infatti, fissa il termine di 12 mesi facendo riferimento esclusivamente “alla determinazione della rendita catastale definitiva” e non già alla data della notifica che, per motivi tecnici, può avvenire anche dopo la scadenza dell'anno. Nessun danno, quindi, può derivare al contribuente nella ipotesi di notifica della variazione della rendita oltre il termine di 12 mesi.
Che il momento della notifica della rendita sia nettamente distinto da quello relativo alla registrazione in atti della rendita definitiva determinata dall'Ufficio è avvalorato anche dalla Legge 21 novembre
200, n. 342. Il 1° comma dell'articolo 74 di tale norma, infatti, dà efficacia agli atti attributivi o modificativi di rendite catastali solamente a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'Ufficio del
Territorio, ai soggetti intestatari della partita e ciò indipendentemente dalla registrazione in atti delle stesse rendite. Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità (cfr. ordinanze Cass. 15 aprile 2021, n. 9963, 24 marzo 2021 n.ri 8197 e 8198 e 30 dicembre 2020, n. 29898) evidenziano come l'inciso - solo a decorrere dalla loro notificazione – “indica inequivocabilmente l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualità d'imposta per così dire “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso”. L'articolo 74 della Legge n. 342 del 2000, “si interpreta dunque nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione dell'atto attributivo o modificativo, ma ciò non esclude l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita”.
Neppure merita accoglimento la doglianza relativa alla disparità di trattamento operata dall'Agenzia dell'Entrate - Territorio rispetto a quanto stimato con riferimento ad altre consimili strutture. Dette altre unità immobiliari che avrebbero un diverso e inferiore classamento rispetto a quello per cui è causa pur trovandosi nella medesima zona sono soltanto elencate nel ricorso ma non è fornita alcuna prova documentale (visure catastali et similia) che le stesse abbiano in effetti un classamento inferiore.
Breve: anche qui le parti ricorrenti falliscono la prova (il cui onere su di esse gravava) di indicare altre unità immobiliari aventi le medesime caratteristiche e tuttavia collocate in diversa classe o categoria, come dispone il D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 75 in caso di impugnazione dell'accatastamento. Tale onere allegativo e comparativo, pur non essendo condizione di ammissibilità dell'azione, può costituire l'unico modo per dimostrare la spettanza di una diversa collocazione del bene (cfr., ex multis, Cass. civ. sent n. 4238 dei 2003). Detto onere nel caso di specie non è stato assolto.
Di contro, l'Agenzia dell'Entrate - Territorio, nelle sue produzioni documentali, ha analiticamente menzionato le unità immobiliari similari che, nelle medesima zona, hanno ricevuto il medesimo classamento applicato alla ricorrente.
Ma vi di più: tra le dette unità immobiliari prese in considerazione per la comparazione è presente, sempre nello stesso fabbricato, un altro immobile di proprietà della stessa ricorrente (avente identiche caratteristiche a quello oggetto di ricorso), il cui classamento iniziale in 9^ classe di merito è stato oggetto di decisione da parte di codesta spettabile Commissione Tributaria Provinciale con sentenza n. 158/11/2003 del 28/10/2003 depositata il 25/11/2003 che, in parziale accoglimento delle doglianze di parte, ha attribuito proprio la classe 7^ come quella dell'immobile in argomento (si
“allegato “9” alle controdeduzioni). Orbene, questo giudice dauno non vede ragione per discostarsi dall'itinerario argomentativo seguito da quel collegio della CGT nella citata sentenza.
Infine, quanto all'argomento dispiegato nella memoria di replica (l'art.6 bis l.212 del 2000, c.d. Statuto del Contribuente, avrebbe valenza di interpretazione autentica, di modo che il principio del previo contraddittorio dovrebbe operare pure con riferimento alla procedura per cui è causa, dal che conseguirebbe la sua illegittimità per non essersi conformata all'obbligo del contraddittorio), esso (a prescindere dalla sua dubbia compatibilità coll'irretroattività delle disposizioni tributarie di cui all'art.3 comma 1 dello Statuto) è stato prospettato soltanto al momento delle repliche, e la sua novità impedisce di poterlo prendere in considerazione, atteso che il thema decidendum e il thema probandum del processo tributario sono soltanto quelli delineati negli atti introduttivi. Le repliche hanno mera funzione specificativa e confutatoria di ciò che gli atti genetici della controversia giudiziale hanno asserito e allegato e non possono essere utilizzate per introdurre nova nella regiudicanda.
Il medesimo art.7 bis della legge 212 del 2000, con formulazione legislativa soltanto ricognitiva dei consolidati approcci ermeneutici, statuisce del resto che “i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio”.
P.Q.M.
La CGT 1 di Foggia, Sezione 2: Rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.