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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/05/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 768/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 19/02/2025
d a
, rappresentata OGGETTO: Parte_1
Responsabilità e difesa dall'avv. BRIGUGLIO ALESSIO, elettivamente domiciliata in VIA
SOLFERINO 31 BRESCIA presso il su studio professionale
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. ALGHISI BARBARA, Controparte_1
elettivamente domiciliata in VIA ANGELO INGANNI 4 25121 BRESCIA presso il suo studio
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 1343/2023 del Tribunale di Brescia del 29/05/2023 pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Dell'appellante: in via principale e nel merito, in totale riforma della impugnata
sentenza del Tribunale di Brescia n. 1343/2023 del 29.05.2023, respingersi ogni
domanda risarcitoria formulata dalla sig.ra in quanto del tutto infondata CP_1
in fatto e in diritto;
nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche soltanto
parziale, delle pretese ex adverso formulate, condannarsi l' a CP_2
corrispondere a parte ricorrente solo ed esclusivamente quanto accertato, siccome
dovuto, all'esito dell'istruttoria di causa, anche alla luce di quanto previsto dall'art.
1227 commi 1-2 c.c.; Con compensazione, quantomeno parziale, di spese e
competenze di giudizio;
in via istruttoria: Solo per mero tuziorismo difensivo, senza con ciò accettare alcuna
inversione dell'onere probatorio, si formulano le seguenti richieste istruttorie non
ammesse dal Giudice nel corso del giudizio di primo grado. Ammettersi prova per
interrogatorio formale della sig.ra e per testi sui seguenti capitoli di CP_1
prova: 1) Vero che la sig.ra veniva dimessa dall'Ospedale di Manerbio e CP_1
invitata a sedersi nella c.d. “camera calda” del P.S., in attesa di essere aiutata dal
proprio parente, nel frattempo recatosi a prender l'auto, a lasciare l'Ospedale; 2)
Vero che la sig.ra all'atto delle dimissioni era autosufficiente e che alcun CP_1
presidio ospedaliero quali stampelle o simili fosse necessario;
3) Vero che vi è stata
da parte del personale sanitario una corretta valutazione nella gestione clinica della
paziente, con una attenta e specifica attenzione clinica e diagnosticata alla sig.ra
Controparte_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi pagina 2 di 10 di giudizio e con rifusione delle spese di Ctu sostenute nel corso del giudizio di
primo grado
Dell'appellata: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Respingere tutte le
domande, anche in via istruttoria, formulate dall'appellante in quanto inammissibili
e/o infondate e non provate per tutti i motivi illustrati in narrativa e rigettare
l'appello proposto dalla stessa confermando integralmente le CP_2
statuizioni della sentenza del Tribunale di Brescia n.1343 depositata il 31.5.23.
Con vittoria di anticipazioni, spese, e compenso professionale oltre iva e cpa, dei
due gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc del 17 settembre 2020 chiedeva la Controparte_1
condanna dell' (in seguito al Parte_1 CP_2
risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in euro 18.629,69 e del danno morale, quantificato in euro 2.000.
A tal fine deduceva che:
il 26/04/2018 alle 19.40 si era recata presso il P.S dell'Ospedale di Manerbio per un taglio al piede sinistro e, dopo essere stata suturata, era stata accompagnata nella cd sala rossa, impossibilitata a camminare senza alcuna assistenza ed ausilio;
in quella situazione verso le 21 era caduta ed era stata ricoverata nuovamente e all'esito delle radiografie le era stata ingessata la mano sinistra, mentre nessun accertamento, nonostante il dolore veniva effettuato sulla caviglia destra;
ritornata al PS per il protrarsi del dolore alla caviglia l' 11.5.2018 veniva sottoposta a pagina 3 di 10 radiografia e le veniva applicato un bendaggio per la distorsione;
veniva in seguito operata alla mano sinistra il 22.5.18 con applicazione di gessatura e con dimissione il 23.5.18.
Si costituiva che in via principale contestava integralmente la dinamica dei fatti CP_2
e la quantificazione dei danni ed in subordine chiedeva la riduzione della responsabilità dell'istituto ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Rilevava che non era stato provato dove e come la caduta si fosse verificata, e che comunque il rapporto contrattuale si era interrotto con la dimissione, ciò che escludeva la responsabilità della struttura sanitaria.
Precisava inoltre che dopo la dimissione la paziente, autosufficiente e accompagnata da un familiare, si era seduta su una delle sedie della c.d. camera calda, in attesa che il parente recuperasse l'auto per il trasporto.
La causa dopo il mutamento del rito veniva istruita con espletamento di Ctu medico legale.
Con la sentenza gravata il tribunale condannava AS a pagare a favore di
[...]
euro 12.230,00, a titolo di danno non patrimoniale, nonché euro 299,50 a CP_1
titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Riteneva il tribunale che:
corretta era la qualificazione dell'azione come contrattuale dato che le dimissioni delle ore 20,50 non avevano fatto venire meno le obbligazioni scaturenti dal rapporto di 'spedalità', instauratosi tra le parti poiché non era contestato che la paziente, al momento della caduta, si trovava ancora all'interno della c.d. camera calda;
pagina 4 di 10 l'istituto non aveva provato di avere diligentemente svolto le sue prestazioni di cura e assistenza sino all'affidamento alle cure del familiare, tenuto conto dell'età (74)
della e delle presumibili condizioni di difficoltà di deambulazione per la CP_1
sutura al piede sinistro;
il Ctu (pagg. 9-10) aveva chiarito che “il protocollo normalmente utilizzato prevede
che il paziente venga accompagnato sulla sedia a rotelle fin fuori dai locali del
pronto soccorso, nella sala calda, dove usualmente si attendono gli accompagnatori
per lasciare l'ospedale”.
Avverso la sentenza AS proponeva appello reiterando le domande già svolte in primo grado.
Si costituiva l'appellata che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 19/02/2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erronea qualificazione del rapporto intercorrente tra la e l'AS al momento della caduta e l'errata valutazione CP_1
degli elementi probatori del giudizio.
Rimarca che la caduta era avvenuta per certo dopo le dimissioni con le quali si era interrotto il rapporto contrattuale tra le parti e che l'appellata non aveva in alcun modo provato né dedotto (mancando di formulare anche capitoli di prova) il luogo e le modalità dell'evento; quanto al primo, esso non poteva essere desunto dal lasso pagina 5 di 10 temporale intercorso tra le dimissioni ed il nuovo accesso al Pronto Soccorso o dalle mere allegazioni di che poteva essere caduta a causa di un improvvido CP_1
comportamento suo o del famigliare e, quanto al secondo, che l'appellata poteva essere caduta al di fuori dai locali del PS al momento della salita in auto o in fase di avvicinamento al parcheggio.
Con il secondo ed il terzo motivo l'appellante censura la sentenza ove il giudice accoglieva la domanda, in spregio all'onere della prova sull'esistenza del nesso causale tra la condotta di AS e il danno lamentato ed in violazione degli artt. 115 e
116 cpc.
Evidenzia che l'appellata non aveva provato e tanto meno allegato le modalità del verificarsi dell'infortunio, essendosi limitata soltanto ad allegare di una caduta, senza nulla dimostrare in relazione al nesso di causa tra la medesima e la condotta imputabile all'istituto.
L'onere in capo ad di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad CP_2
evitare il danno conseguirebbe solo alla effettiva dimostrazione da parte della danneggiata del nesso causale tra l'azione o l'omissione del nosocomio e il danno lamentato.
Secondo i principi della Suprema Corte (10345/2021) l'eventuale omessa osservanza del protocollo o la mancata presenza di ausili non provano di per sé la responsabilità
risarcitoria di in assenza di dimostrazione delle modalità e ragioni della caduta. CP_2
L'appellante sottolinea inoltre l'erronea interpretazione da parte del giudice della ctu laddove questa menzionava (pag. 9) il protocollo normalmente usato dal PS che pagina 6 di 10 prevedeva, dopo la dimissione, l'accompagnamento su sedia a rotelle del paziente fino all'uscita dai locali.
Tale prassi operativa descritta dal Ctu, dott.ssa discendeva infatti dalle Per_1
dichiarazioni rese al consulente dalla stessa che si discostavano dalle CP_1
allegazioni invero contenute nel ricorso introduttivo (pag. 1) dove invece si dava atto che la medesima “dopo essere stata dimessa veniva lasciata nella sala Rossa”.
Il giudice non avrebbe tenuto in considerazione al contrario, in risposta alle osservazioni fatte dal ctp, quanto riferito dal Ctu (pag.11) ovvero che qualora “la caduta fosse avvenuta nella c.d. camera calda si dovrebbe ipotizzare una diversa causa della caduta che implicherebbe una azione autonoma della . CP_1
***
I motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
All'esito del giudizio il tribunale dava atto che non avevano formato oggetto di contestazione le asserzioni della convenuta, attuale appellante, secondo cui, una volta dimessa dal Pronto Soccorso, “ la paziente fosse stata invitata a lasciare il pronto
soccorso e la stessa assolutamente autosufficiente e accompagnata da un familiare si
fosse seduta su una delle sedie di cui alla cd. camera calda, venendo invitata dal
personale sanitario presente ad attendere lì il proprio familiare che l'avrebbe
raggiunta una volta presa l'auto e portata via”.
Sulla base di tali circostanze non contestate il tribunale riteneva che il breve lasso di tempo intercorso tra le dimissioni, avvenute alle ore 20.50, ed il nuovo ingresso in
Pronto Soccorso, avvenuto alle ore 21.03 dello stesso 26 aprile 2018, “ non poteva
pagina 7 di 10 che ritenersi provato che la caduta fosse avvenuta mentre la si trovava CP_1
ancora all'interno della struttura e più precisamente della cd. camera calda dove il
personale le aveva detto di attendere il familiare”
A detta prova faceva, quindi, conseguire la responsabilità della struttura sanitaria per omessa assistenza non avendo quest'ultima fornito la prova in giudizio che la
“ fosse stata affidata ad una persona di fiducia in grado di accompagnarla CP_1
a casa”.
Mette conto evidenziare che l'evento dannoso non si verificò lungo il tragitto che dal
Pronto Soccorso conduce alla cd. camera calda, ma una volta che la signora era già giunta in detta sala, accompagnata dal personale sanitario, sicchè CP_1
non assumono alcuna rilevanza le modalità con cui raggiunse la sala ( a piedi o su di una sedie a rotelle o con altri ausilii) in quanto l'evento dannoso si verificò
successivamente e con modalità che la ricorrente, attuale appellante, non ha mai chiarito.
Si tratta quindi di valutare se ed entro quali limiti, nel caso di specie, sia configurabile un inadempimento, da parte dell'ente ospedaliero, all'obbligo di vigilare sui pazienti, obbligo che rientra tra gli obblighi di garanzia propri dell'appellante e che include obblighi di organizzazione dell'attività di sorveglianza per garantire la sicurezza e l'incolumità dell'utente.
E' noto, infatti, che l'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera (ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale)
comporta la conclusione di un contratto atipico di spedalità in base al quale la struttura è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce pagina 8 di 10 nell'effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, ma si estende anche ad altre quali la messa a disposizione di personale medico, paramedico, ausiliario.
Nel caso di specie, tenuto conto che la paziente – giunta al pronto soccorso per una modesta ferita al piede – una volta medicata, era stata dimessa in condizioni di piena autosufficienza ed era stata accompagnata nella sala ove avrebbe dovuto attendere la persona che l'avrebbe prelevata, con la raccomandazione di attenderla seduta, si reputa che l'ente ospedaliero abbia adempiuto al suo obbligo di vigilanza sulla paziente e ciò proprio in ragione delle condizioni di salute della paziente stessa e delle modalità con cui avvennero le dimissioni.
Va altresì rimarcato che, come accertato dal Ctu, non può essere imputato all'ente ospedaliero il fatto che non avesse messo a disposizione dell'appellata stampelle o altre ausilii in quanto la signora per la modesta lesione riportata al piede CP_1
sinistro, non ne necessitava affatto.
In riforma della sentenza gravata, la domanda risarcitoria proposta da
[...]
va respinta. CP_1
All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con
DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 5.200 a euro 26.000)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1343/2023 del Tribunale di pagina 9 di 10 Brescia del 29/05/2023 così dispone:
in riforma della sentenza gravata, respinge ogni domanda risarcitoria formulata da
Controparte_1
condanna la parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese del primo grado già liquidate in € 3.950, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
condanna la parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese del presente grado, che liquida in euro 355,55 per anticipazioni, euro 1.134 per la “fase di studio”,
euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
spese di Ctu a carico di parte appellata.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 08 maggio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
pagina 10 di 10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 768/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 19/02/2025
d a
, rappresentata OGGETTO: Parte_1
Responsabilità e difesa dall'avv. BRIGUGLIO ALESSIO, elettivamente domiciliata in VIA
SOLFERINO 31 BRESCIA presso il su studio professionale
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. ALGHISI BARBARA, Controparte_1
elettivamente domiciliata in VIA ANGELO INGANNI 4 25121 BRESCIA presso il suo studio
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 1343/2023 del Tribunale di Brescia del 29/05/2023 pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Dell'appellante: in via principale e nel merito, in totale riforma della impugnata
sentenza del Tribunale di Brescia n. 1343/2023 del 29.05.2023, respingersi ogni
domanda risarcitoria formulata dalla sig.ra in quanto del tutto infondata CP_1
in fatto e in diritto;
nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche soltanto
parziale, delle pretese ex adverso formulate, condannarsi l' a CP_2
corrispondere a parte ricorrente solo ed esclusivamente quanto accertato, siccome
dovuto, all'esito dell'istruttoria di causa, anche alla luce di quanto previsto dall'art.
1227 commi 1-2 c.c.; Con compensazione, quantomeno parziale, di spese e
competenze di giudizio;
in via istruttoria: Solo per mero tuziorismo difensivo, senza con ciò accettare alcuna
inversione dell'onere probatorio, si formulano le seguenti richieste istruttorie non
ammesse dal Giudice nel corso del giudizio di primo grado. Ammettersi prova per
interrogatorio formale della sig.ra e per testi sui seguenti capitoli di CP_1
prova: 1) Vero che la sig.ra veniva dimessa dall'Ospedale di Manerbio e CP_1
invitata a sedersi nella c.d. “camera calda” del P.S., in attesa di essere aiutata dal
proprio parente, nel frattempo recatosi a prender l'auto, a lasciare l'Ospedale; 2)
Vero che la sig.ra all'atto delle dimissioni era autosufficiente e che alcun CP_1
presidio ospedaliero quali stampelle o simili fosse necessario;
3) Vero che vi è stata
da parte del personale sanitario una corretta valutazione nella gestione clinica della
paziente, con una attenta e specifica attenzione clinica e diagnosticata alla sig.ra
Controparte_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi pagina 2 di 10 di giudizio e con rifusione delle spese di Ctu sostenute nel corso del giudizio di
primo grado
Dell'appellata: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Respingere tutte le
domande, anche in via istruttoria, formulate dall'appellante in quanto inammissibili
e/o infondate e non provate per tutti i motivi illustrati in narrativa e rigettare
l'appello proposto dalla stessa confermando integralmente le CP_2
statuizioni della sentenza del Tribunale di Brescia n.1343 depositata il 31.5.23.
Con vittoria di anticipazioni, spese, e compenso professionale oltre iva e cpa, dei
due gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc del 17 settembre 2020 chiedeva la Controparte_1
condanna dell' (in seguito al Parte_1 CP_2
risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in euro 18.629,69 e del danno morale, quantificato in euro 2.000.
A tal fine deduceva che:
il 26/04/2018 alle 19.40 si era recata presso il P.S dell'Ospedale di Manerbio per un taglio al piede sinistro e, dopo essere stata suturata, era stata accompagnata nella cd sala rossa, impossibilitata a camminare senza alcuna assistenza ed ausilio;
in quella situazione verso le 21 era caduta ed era stata ricoverata nuovamente e all'esito delle radiografie le era stata ingessata la mano sinistra, mentre nessun accertamento, nonostante il dolore veniva effettuato sulla caviglia destra;
ritornata al PS per il protrarsi del dolore alla caviglia l' 11.5.2018 veniva sottoposta a pagina 3 di 10 radiografia e le veniva applicato un bendaggio per la distorsione;
veniva in seguito operata alla mano sinistra il 22.5.18 con applicazione di gessatura e con dimissione il 23.5.18.
Si costituiva che in via principale contestava integralmente la dinamica dei fatti CP_2
e la quantificazione dei danni ed in subordine chiedeva la riduzione della responsabilità dell'istituto ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Rilevava che non era stato provato dove e come la caduta si fosse verificata, e che comunque il rapporto contrattuale si era interrotto con la dimissione, ciò che escludeva la responsabilità della struttura sanitaria.
Precisava inoltre che dopo la dimissione la paziente, autosufficiente e accompagnata da un familiare, si era seduta su una delle sedie della c.d. camera calda, in attesa che il parente recuperasse l'auto per il trasporto.
La causa dopo il mutamento del rito veniva istruita con espletamento di Ctu medico legale.
Con la sentenza gravata il tribunale condannava AS a pagare a favore di
[...]
euro 12.230,00, a titolo di danno non patrimoniale, nonché euro 299,50 a CP_1
titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Riteneva il tribunale che:
corretta era la qualificazione dell'azione come contrattuale dato che le dimissioni delle ore 20,50 non avevano fatto venire meno le obbligazioni scaturenti dal rapporto di 'spedalità', instauratosi tra le parti poiché non era contestato che la paziente, al momento della caduta, si trovava ancora all'interno della c.d. camera calda;
pagina 4 di 10 l'istituto non aveva provato di avere diligentemente svolto le sue prestazioni di cura e assistenza sino all'affidamento alle cure del familiare, tenuto conto dell'età (74)
della e delle presumibili condizioni di difficoltà di deambulazione per la CP_1
sutura al piede sinistro;
il Ctu (pagg. 9-10) aveva chiarito che “il protocollo normalmente utilizzato prevede
che il paziente venga accompagnato sulla sedia a rotelle fin fuori dai locali del
pronto soccorso, nella sala calda, dove usualmente si attendono gli accompagnatori
per lasciare l'ospedale”.
Avverso la sentenza AS proponeva appello reiterando le domande già svolte in primo grado.
Si costituiva l'appellata che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 19/02/2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erronea qualificazione del rapporto intercorrente tra la e l'AS al momento della caduta e l'errata valutazione CP_1
degli elementi probatori del giudizio.
Rimarca che la caduta era avvenuta per certo dopo le dimissioni con le quali si era interrotto il rapporto contrattuale tra le parti e che l'appellata non aveva in alcun modo provato né dedotto (mancando di formulare anche capitoli di prova) il luogo e le modalità dell'evento; quanto al primo, esso non poteva essere desunto dal lasso pagina 5 di 10 temporale intercorso tra le dimissioni ed il nuovo accesso al Pronto Soccorso o dalle mere allegazioni di che poteva essere caduta a causa di un improvvido CP_1
comportamento suo o del famigliare e, quanto al secondo, che l'appellata poteva essere caduta al di fuori dai locali del PS al momento della salita in auto o in fase di avvicinamento al parcheggio.
Con il secondo ed il terzo motivo l'appellante censura la sentenza ove il giudice accoglieva la domanda, in spregio all'onere della prova sull'esistenza del nesso causale tra la condotta di AS e il danno lamentato ed in violazione degli artt. 115 e
116 cpc.
Evidenzia che l'appellata non aveva provato e tanto meno allegato le modalità del verificarsi dell'infortunio, essendosi limitata soltanto ad allegare di una caduta, senza nulla dimostrare in relazione al nesso di causa tra la medesima e la condotta imputabile all'istituto.
L'onere in capo ad di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad CP_2
evitare il danno conseguirebbe solo alla effettiva dimostrazione da parte della danneggiata del nesso causale tra l'azione o l'omissione del nosocomio e il danno lamentato.
Secondo i principi della Suprema Corte (10345/2021) l'eventuale omessa osservanza del protocollo o la mancata presenza di ausili non provano di per sé la responsabilità
risarcitoria di in assenza di dimostrazione delle modalità e ragioni della caduta. CP_2
L'appellante sottolinea inoltre l'erronea interpretazione da parte del giudice della ctu laddove questa menzionava (pag. 9) il protocollo normalmente usato dal PS che pagina 6 di 10 prevedeva, dopo la dimissione, l'accompagnamento su sedia a rotelle del paziente fino all'uscita dai locali.
Tale prassi operativa descritta dal Ctu, dott.ssa discendeva infatti dalle Per_1
dichiarazioni rese al consulente dalla stessa che si discostavano dalle CP_1
allegazioni invero contenute nel ricorso introduttivo (pag. 1) dove invece si dava atto che la medesima “dopo essere stata dimessa veniva lasciata nella sala Rossa”.
Il giudice non avrebbe tenuto in considerazione al contrario, in risposta alle osservazioni fatte dal ctp, quanto riferito dal Ctu (pag.11) ovvero che qualora “la caduta fosse avvenuta nella c.d. camera calda si dovrebbe ipotizzare una diversa causa della caduta che implicherebbe una azione autonoma della . CP_1
***
I motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
All'esito del giudizio il tribunale dava atto che non avevano formato oggetto di contestazione le asserzioni della convenuta, attuale appellante, secondo cui, una volta dimessa dal Pronto Soccorso, “ la paziente fosse stata invitata a lasciare il pronto
soccorso e la stessa assolutamente autosufficiente e accompagnata da un familiare si
fosse seduta su una delle sedie di cui alla cd. camera calda, venendo invitata dal
personale sanitario presente ad attendere lì il proprio familiare che l'avrebbe
raggiunta una volta presa l'auto e portata via”.
Sulla base di tali circostanze non contestate il tribunale riteneva che il breve lasso di tempo intercorso tra le dimissioni, avvenute alle ore 20.50, ed il nuovo ingresso in
Pronto Soccorso, avvenuto alle ore 21.03 dello stesso 26 aprile 2018, “ non poteva
pagina 7 di 10 che ritenersi provato che la caduta fosse avvenuta mentre la si trovava CP_1
ancora all'interno della struttura e più precisamente della cd. camera calda dove il
personale le aveva detto di attendere il familiare”
A detta prova faceva, quindi, conseguire la responsabilità della struttura sanitaria per omessa assistenza non avendo quest'ultima fornito la prova in giudizio che la
“ fosse stata affidata ad una persona di fiducia in grado di accompagnarla CP_1
a casa”.
Mette conto evidenziare che l'evento dannoso non si verificò lungo il tragitto che dal
Pronto Soccorso conduce alla cd. camera calda, ma una volta che la signora era già giunta in detta sala, accompagnata dal personale sanitario, sicchè CP_1
non assumono alcuna rilevanza le modalità con cui raggiunse la sala ( a piedi o su di una sedie a rotelle o con altri ausilii) in quanto l'evento dannoso si verificò
successivamente e con modalità che la ricorrente, attuale appellante, non ha mai chiarito.
Si tratta quindi di valutare se ed entro quali limiti, nel caso di specie, sia configurabile un inadempimento, da parte dell'ente ospedaliero, all'obbligo di vigilare sui pazienti, obbligo che rientra tra gli obblighi di garanzia propri dell'appellante e che include obblighi di organizzazione dell'attività di sorveglianza per garantire la sicurezza e l'incolumità dell'utente.
E' noto, infatti, che l'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera (ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale)
comporta la conclusione di un contratto atipico di spedalità in base al quale la struttura è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce pagina 8 di 10 nell'effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, ma si estende anche ad altre quali la messa a disposizione di personale medico, paramedico, ausiliario.
Nel caso di specie, tenuto conto che la paziente – giunta al pronto soccorso per una modesta ferita al piede – una volta medicata, era stata dimessa in condizioni di piena autosufficienza ed era stata accompagnata nella sala ove avrebbe dovuto attendere la persona che l'avrebbe prelevata, con la raccomandazione di attenderla seduta, si reputa che l'ente ospedaliero abbia adempiuto al suo obbligo di vigilanza sulla paziente e ciò proprio in ragione delle condizioni di salute della paziente stessa e delle modalità con cui avvennero le dimissioni.
Va altresì rimarcato che, come accertato dal Ctu, non può essere imputato all'ente ospedaliero il fatto che non avesse messo a disposizione dell'appellata stampelle o altre ausilii in quanto la signora per la modesta lesione riportata al piede CP_1
sinistro, non ne necessitava affatto.
In riforma della sentenza gravata, la domanda risarcitoria proposta da
[...]
va respinta. CP_1
All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con
DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 5.200 a euro 26.000)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1343/2023 del Tribunale di pagina 9 di 10 Brescia del 29/05/2023 così dispone:
in riforma della sentenza gravata, respinge ogni domanda risarcitoria formulata da
Controparte_1
condanna la parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese del primo grado già liquidate in € 3.950, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
condanna la parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese del presente grado, che liquida in euro 355,55 per anticipazioni, euro 1.134 per la “fase di studio”,
euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
spese di Ctu a carico di parte appellata.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 08 maggio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
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