Versione
1 gennaio 1972
1 gennaio 1972
Art. 1. Articolo unico
I benefici fiscali di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604 , e successive integrazioni e modificazioni, si applicano anche alle compravendite che avvengono tra parenti fino al terzo grado, che facciano parte anche dello stesso nucleo familiare, sempreche' sussistano a favore dell'acquirente i requisiti stabiliti dalle surrichiamate disposizioni legislative.
Tra gli atti di compravendita indicati nell' articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604 , devono ritenere compresi anche i contratti di trasferimento della proprieta' con la costituzione di vitalizio a favore del venditore.
Le agevolazioni di cui al presente articolo non possono essere concesse in via di rimborso dei tributi che siano stati riscossi a titolo definitivo.
I benefici fiscali di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604 , e successive integrazioni e modificazioni, si applicano anche alle compravendite che avvengono tra parenti fino al terzo grado, che facciano parte anche dello stesso nucleo familiare, sempreche' sussistano a favore dell'acquirente i requisiti stabiliti dalle surrichiamate disposizioni legislative.
Tra gli atti di compravendita indicati nell' articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604 , devono ritenere compresi anche i contratti di trasferimento della proprieta' con la costituzione di vitalizio a favore del venditore.
Le agevolazioni di cui al presente articolo non possono essere concesse in via di rimborso dei tributi che siano stati riscossi a titolo definitivo.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 02/08/1985 n. 250703 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 2 agosto 1985 · 0.47032523
Con atto notar ....., stipulato il 19 dicembre 1979 e registrato presso l\'Ufficio del Registro di ..... in data 8 gennaio 1980 al n. 88, il sig. ..... vendeva alla sig.ra ..... un fondo rustico sito in Comune di ....., ricevendo dall\'acquirente, quale corrispettivo della cessione, la costituzione in suo favore di una rendita vitalizia dell\'importo annuo di L. 3.000.000. In sede di registrazione, il competente Ufficio, ritenendo di non poter concedere al predetto contratto vitalizio le invocate agevolazioni previste per la piccola proprieta\' contadina - rimaste in vigore per effetto del disposto dell\'art. 80 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 - applicava l\'aliquota del 2% …
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