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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 06/10/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 623/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in persona del giudice dott. Giulio Bovicelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CHELLI SETTIMIO
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
EL OS
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
16.04.2024, che qui di seguito riporta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Grosseto,
contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 34/2018 pronunciata dal Giudice di Pace
di Arcidosso il 09.11.2018 e pubblicata il 14.12.2018, accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 158/13 emesso dal Giudice di Pace di Arcidosso il 22.11.2013 promossa da
e conseguentemente, voglia revocare o comunque, riconoscere e Parte_1
dichiarare di nessun effetto nei confronti di il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto sia perché emesso in assenza di presupposti di legge, sia perché infondato, sia
per insussistenza del credito, sia perché non provato.
Voglia, comunque, riconoscere e dichiarare che non deve alla Dr.ssa Parte_1
la somma ingiunta. CP_1
“Voglia riconoscere e dichiarare improponibili ed inammissibili e respingere la domanda
riconvenzionale e le eccezioni non rilevabili di ufficio proposte dalla convenuta per
decadenza dovuta alla tardiva costituzione in giudizio.
“Voglia condannare la Dr.ssa a rifondere alla Signora le CP_1 Parte_1
spese legali dei due gradi del giudizio, oltre accessori di legge”.
per parte appellata: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Grosseto, in funzione di Giudice di
Appello, senza accettazione del contraddittorio su domande diverse e/o successive
all'Atto di citazione in opposizione, respinta ogni contraria istanza, eccezione, e
deduzione: in via preliminare dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello
principale ai sensi dell'art. 348 bis e ter cpc;
sempre in via preliminare dichiarare comunque l'appello viziato nell'editio actionis o
illegittimo per mancato rispetto del divieto di domande nuove;
nel merito ed in via principale voglia respingere l'appello, confermare la Sentenza n.
34/2018 del Giudice di Pace di Arcidosso e per l'effetto confermare e dichiarare efficace
il Decreto Ingiuntivo n. 155/13 emesso dal Giudice di Pace di Arcidosso, con salvezza
per spese come infra e valutazione ex art. 96, u. c., c.p.c. per aver controparte proposto
in modo temerario questa impugnazione;
con salvezza, in ogni caso, per spese e compensi di procedure di I° -fase monitoria
compresa- e II° grado”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso per decreto ingiuntivo che ha generato il presente procedimento ha allegato di vantare, in qualità di Dottore Commercialista nei CP_1 pag. 2/16 confronti di un credito di euro 1.603,013 oltre iva e oneri Parte_2
previdenziali (per complessivi euro 2.034,06) per le prestazioni ndicate nella fattura 48 del 23/10/2013 di cui all'Allegato A che di seguito, per chiarezza espositiva si riporta:
pag. 3/16 Il giudice di pace di Arcidosso, sulla scorta di qanto sopra, emetteva il decreto ingiuntivo n. 155 del 2013, successivamente opposto da con Parte_1
tempestivo atto di citazione ex art 645 c.p.c., con cui la stessa ha dedotto l'illegittimità del provvedimento monitorio, poiché adottato in assenza di documentazione scritta ex art. 634 c.p.c., e contestato, in ogni caso, la fondatezza della pretesa avversaria, a tal proposito allegando di non aver “mai
conferito alcun incarico professionale alla dottoressa e contestando che CP_1
quest'ultima avesse “mai svolto prestazioni professionali per la opponente”. (cfr. pag.
2 atto di citazione in opposizione – ). Parte_1
L'opposta si è costituita in prima udienza (vds. verbale di udienza del
14.3.2014) depositando la relativa comparsa, con cui ha precisato e ribadito la tesi sostenuta nel ricorso monitorio, senza però - pur a fronte delle eccezioni svolte dalla – precisare puntualmente in quale specifico contesto di Pt_1
luogo e tempo avrebbe ricevuto gli incarichi professionali di cui alla fattura sopra citata e senza, conseguentemente, offrire alcun mezzo di prova orale degli asseriti conferimenti.
Soltanto all'esito della quarta udienza (quella del 11.7.2014, successiva a quelle del 9.5.2014, del 11.4.2014 e del 14.3.2014), il giudice di pace ha assegnato alle pag. 4/16 parti i termini per il deposito delle memorie e di cui all'art. 320, comma IV c.p.c.
e soltanto all'interno di tale memoria, l'opposta - come noto attrice sostanziale -
ha articolato mezzi di prova orale a conferma delle (invero generiche e non univoche) circostanze volte a dare rappresentazione del conferimento dei diversi incarichi professionali vantati.
Esaurita l'attività istruttoria, il giudice di prime cure ha definito il giudizio respingendo l'opposizione e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo e ciò
sulla scorta dell'iter motivazionale che di seguito, per chiarezza espositiva si riporta:
pag. 5/16 Avverso tale sentenza ha promosso appello deducendo Parte_1
l'erroneità della sentenza “nella parte in cui ha ritenuto sussistere lo stato di debitrice
della al momento dell'avvio del procedimento monitorio, rilevabile Pt_1
espressamente dalla comunicazione dalla stessa inviata alla il 21.6.2013 e dalla CP_1
deposizione del teste ” per i seguenti motivi: Testimone_1
1) Omesso esame ed errata sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso (art. 633 c.p.c.).;
2) Violazione ed errata applicazione del disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Costituitasi in giudizio, ha resistito al gravame sostenendone CP_1
l'inammissibilità (per “mancata indicazione specifica e contraddittorietà tra i motivi
di appello/capi” e per “genericità e astrattezza delle conclusioni dell'atto di appello
principale e modificazioni delle conclusioni di primo grado”) e comunque l'infondatezza.
*** ***
L'appello è parzialmente fondato e deve pertanto essere accolto nei limiti che seguono.
1. ammissibilità dell'appello. pag. 6/16 Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, sollevata dalla appellata.
Invero, come ripetutamente ribadito dalla Corte di Cassazione, il requisito di cui all'art. 342 cpc si configura allorché l'atto di impugnazione consenta, come nella specie, di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, onde permettere al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva;
viceversa, non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a supporto del gravame (Cass. 6294/2015;
Cass. 22502/2014); del resto, le stesse Sezioni Unite, confermando il citato orientamento, hanno precisato che “ciò che la norma esige è che le questioni e i punti
contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative
doglianze, escludendo che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali
o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da
contrapporre a quello di primo grado" (Cass., S.U. n. 27199/2017; da ultimo, Cass. n.
5565/2021; Cass. 23781/2020).
Ebbene, non v'è dubbio che dall'atto di appello emergano chiaramente le censure dispiegate dalla verso la sentenza di primo grado nella parte in Pt_1
cui la stessa non ha ritenuto di revocare o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto nonostante l'assenza di documenti scritti di cui all'art. 634 c.p.c. (in particolar modo in assenza del parere di congruità dell'ordine professionale) e nella parte in cui ha invece ritenuto superato, da parte dell'opposta, attorice sostanziale, l'onere della prova relativo agli elementi costitutivi del credito e in particolare relativo all'effettivo conferimento di incarichi professionali.
Di nessun pregio, poi risulta l'eccezione relativa alla mutatio libelli, poiché tanto le conclusioni rassegnate dalla opponente nel primo grado, quanto quelle svolte in questo grado di appello si risolvono nella richiesta di revoca del decreto pag. 7/16 ingiuntivo e nella domanda di rigetto della pretesa creditoria azionata dalla
CP_1
Come noto, infatti, ai fini di una corretta interpretazione della domanda, il giudice è tenuto ad interpretare le conclusioni contenute nell'atto di citazione
“tenendo conto della volontà della parte quale emergente non solo dalla formulazione
letterale delle conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall'intero complesso
dell'atto che le contiene, considerando la sostanza della pretesa, così come è stata
costantemente percepita dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, tenendo conto
non solo delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell'atto introduttivo,
ma anche della condotta processuale delle parti, nonché delle precisazioni e
specificazioni intervenute in corso di causa” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 2,
Sentenza n. 18653 del 16/09/2004).
2. questioni di merito
Nel merito, come detto, l'appello è fondato, seppure solo parzialmente.
In tal senso, in via assorbente rispetto ad ogni altra questione, occorre infatti ricordare che il comma 4 dell'art. 320 c.p.c. ratione temporis applicabile prevede che il giudice di pace, solamente quando ciò “sia reso necessario dalle attività
svolte dalle parti in prima udienza”, possa fissare “per una sola volta una nuova
udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova” (assegnando, in ipotesi, anche un termine per note).
Ebbene, non v'è dubbio che, nel caso di specie, la richiesta di concessione di un termine per il deposito di memorie ex art 320, comma IV c.p.c. non fosse in alcun modo resa necessaria dall'attività svolta in prima udienza, ove, di fatto,
l'opponente si è limitato a ribadire le deduzioni difensive già articolate nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo.
Conseguentemente, - a fronte della sua veste di attrice CP_1
sostanziale e in ragione dell'esame dell'atto di opposizione al decreto pag. 8/16 ingiuntivo promosso dalla controparte – ben avrebbe potuto e, dunque, dovuto provvedere alla completa articolazione dei mezzi di prova già con la comparsa di costituzione e risposta.
I mezzi di prova articolati dopo la prima udienza di comparizione delle parti,
pertanto, risultano tutti inammissibili e, pur se assunti nell'attività istruttoria del giudice di prime cure, non possono essere posti a fondamento della decisione della controversia.
A tal proposito va sottolineato che “l'art. 320, comma 3, cod. proc. civ., nel
prevedere che nella prima udienza le parti precisano definitivamente i fatti posti a base
delle domande, difese ed eccezioni, producono i documenti e richiedono i mezzi di prova
da assumere, stabilisce un sistema di preclusioni che non è disponibile neppure da parte
del giudice con il differimento della prima udienza ad altra;
tuttavia, ove ne ravvisi la
necessità, il giudice può rinviare per una sola volta ad una nuova udienza per
consentire alle parti di produrre documenti o richiedere prove, sia a domanda di parte
che di ufficio;
oltre tale nuova udienza è preclusa alle parti la produzione di documenti,
con la conseguenza che il giudice non può tenere conto dei documenti prodotti
tardivamente e, ove ne tenda conto, la sentenza è viziata.” (cfr. Corte di Cassazione
Sez. 3, Sentenza n. 26066 del 06/12/2006) e, su questa scorta ricordato
- che “le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo
civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre
rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a
dolersene” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 16800 del
26/06/2018),
- “in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale,
siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi
della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai
sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13,
pag. 9/16 della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali,
per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la
norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali”(cfr. Corte di
Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6218 del 04/03/2019)
Sulla scorta di quanto prece, non v'è dubbio che i mezzi di prova orale articolati da parte opposta, soltanto con la memoria ex art 320 c.p.c. -
concessa dal giudice di prime cure tardivamente (solo alla quarta udienza) e in assenza dei relativi presupposti - così come e gli elementi probatori che ne sono stati tratti nel corso del primo grado, non avrebbero dovuto entrare nel processo, e non possono pertanto concorrere a fondare il convincimento di questo giudice d'appello.
In particolare, pertanto, non potrà che risultare viziata la sentenza impugnata nella parte in cui riscontra, in ragione dell'escussione testimoniale di
[...]
l'esistenza della prova del conferimento di incarichi professionali in Tes_1
favore dell'opposta.
A conforto di ciò si noti, ancora, che, condivisibilmente la Corte di Cassazione
ha chiarito che “il procedimento davanti al giudice di pace, nel quale non è
configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di
trattazione, é comunque caratterizzato dallo stesso regime di preclusioni che assiste il
procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di
diversa disciplina. Ne consegue che deve ritenersi tardiva la completa articolazione della
prova qualora l'indicazione del teste sia stata effettuata quando siano già maturate
le preclusioni istruttorie. (Nella specie l'attore, pur avendo articolato la prova orale in
citazione, aveva indicato il nominativo del testimone solo alla quarta udienza, ben oltre
quindi l'udienza di trattazione prevista dall'art. 320 cod. proc. civ., entro la quale, salva
l'ipotesi di cui al quarto comma della medesima norma, vanno richieste le prove) (cfr
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13250 del 31/05/2010)
pag. 10/16 Ad ogni modo, si noti che dalle dichiarazioni testimoniali rilasciate dal teste sopra citato non è possibile trarre alcun riscontro di conferimenti di incarichi d'opera intellettuale, ma soltanto la conferma di conversazioni o richieste di informazioni, di per sé non sussumibili all'interno dello schema contrattuale di cui all'art. 2330 c.c., a maggior ragione se avvenute, come nel caso che ci occupa,
tra soggetti che condividono lo stesso luogo di lavoro e tra i quali è naturale il confronto e lo scambio professionale.
In tal senso deve notarsi che l'attività di consulenza, evocata dall'opposta nel capitolo di prova per testi n. 11 di cui alla memoria ex art 320 c.p.c. (“ e che ha
visto la dr.ssa in merito a tale pratica, esaminare, tra l'altro, il materiale di cui CP_1
al doc. 9 che Le si mostra””) e riferita dal teste, marito Testimone_1
dell'opponente (che in risposta al capitolo citato dichiara: “sì vero, preciso che ho
sentito la sig.ra chiedere consulenze a mia moglie per il marito Pt_1 Persona_1
nello studio della dr.ssa e ciò nel settembre 2012”- vds. verbale di udienza CP_1
del 13.11.2015), non risulta in alcun modo univocamente significativa dell'esistenza di un contratto di prestazione d'opera professionale, ben inserendosi i consigli e pareri forniti dalla nel contesto di spontanea CP_1
collaborazione che connota normalmente ogni luogo di lavoro e che può essere riscontrato, anche nel caso di specie, in ragione dalle ulteriori dichiarazioni dello stesso che danno conto dell'esistenza di un rapporto di amicizia Tes_1
tra il suo nucleo familiare (composto anche dalla e quello della CP_1
(“con il sig. c'era un rapporto di amicizia perché la sig.ra Pt_1 Persona_1
lavorava presso lo studio di mia moglie” vds. verbale di udienza del Pt_1
13.11.2015).
Considerato, conseguentemente, che “le disposizioni degli artt. 2229 e seguenti cod.
civ., che disciplinano il contratto d'opera intellettuale, non escludono la legittimità di
accordi di prestazione gratuita, né determinano una presunzione di onerosità, nemmeno
"iuris tantum" (cfr. Corte di Cassazione , Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2769 del pag. 11/16 06/02/2014), tanto più alla luce degli obblighi informativi in forma scritta di cui all'art. 9 della legge 1 del 2012, deve concludersi - in assenza di più specifici elementi e, in particolare, di elementi da cui trarre l'esistenza di una pattuizione
(o semplicemente di una preventiva richiesta di pagamento o della formalizzazione di un preventivo) sul prezzo – che i fatti narrati dal teste debbano essere ricondotti al normale scambio professionale che naturalmente intercorre tra soggetti che agiscono all'interno del medesimo studio, non risultando significativi dell'esistenza di un incarico d'opera intellettuale e,
dunque, di un credito professionale.
Di nessun rilievo ai fini che ci occupano, poi, risulta che la abbia Pt_1
dedicato del tempo, durante l'orario lavorativo, ad attività di proprio e autonomo interesse.
Se ciò può astrattamente rilevare in relazione al corretto adempimento della prestazione lavorativa, di certo non può risultare di per sé significativo dell'esistenza di un qualche contrato d'opera professionale commissionato dal dipendente in favore del datore.
A ciò occorre ancora aggiungere che la stessa natura intuitu personae del contratto d'opera intellettuale, (nel quale, dunque, l'identità e le qualità
personali del prestatore risultano determinanti per il consenso e la validità del contratto stesso) esclude anche in astratto la possibilità che la prestazione professionale possa essere in concreto (anche indirettamente) eseguita dal committente stesse.
Quanto sopra esclude la possibilità di riconoscere l'esistenza di un diritto di credito della per le prestazioni diverse da quelle di cui, come CP_1
correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la si è espressamente Pt_1
riconosciuta debitrice con la comunicazione del 21.6.2013.
pag. 12/16 Il debito della opponente, oggi appellante, dunque, può essere riconosciuto soltanto con riferimento all'importo “relativo alla predisposizione di n. 6 mod. .F24,
all'invio di n. 2 mod. 730 e alla redazione e calcolo IMU” (vds, pag. 3 sentenza impugnata).
Nella suddetta comunicazione, offerta come documento “D”, allegato al ricorso monitorio, infatti, si riscontra oltre ad una diffusa contestazione da parte di delle pretese di anche la seguente dichiarazione Parte_1 CP_1
dell'appellante (certamente di carattere confessorio): “detto ciò, pagherò solo altro
avviso di notula dove si conteggiano le seguenti voci: n. 6 F24 predisposti – n.
2-invvi
730 – calcolo imu”.
Per quanto sopra detto, il diritto creditorio della appellata risulta provato soltanto con riferimento a tali voci e deve essere liquidato anche ai sensi dell'art. 2233 c.c. in complessivi euro 180,00; importo ricavato dalla sommatoria del compenso indicato nella citata fattura per le voci di “predisposizione controllo e stampa” di 6 F24 e di “calcolo IMU 2012 competenza immobile a in comodato a
” e di un ulteriore importo di euro 30,00 per ciascun invio (dei due Pt_1
riconosciuti dalla appellante) dei moduli 730.
Preme precisare, infine, che nessun altro elemento rilevante ai fini della decisione può essere tratto dalla ulteriore documentazione prodotta agli atti dalle parti, che, infatti, è richiamata del tutto genericamente dall'opposta a sostegno della sua pretesa, così come dalla sentenza di primo grado;
la quale,
sul punto, non può che risultare viziata per aver espresso una motivazione erronea e meramente apparente.
Nella parte in cui assume che il conferimento dell'incarico professionale trova conferma nello “stesso comportamento tenuto dall'opposta, che ha dato prova della
sussistenza del credito vantato al momento della richiesta di d.i., avuto riguardo anche
alla documentazione prodotta dall'opponente (conf. Cass. Civ. 1972.17)”) (vds. pag. 4
pag. 13/16 sentenza di primo grado), infatti, la sentenza impugnata, non lascia comprendere quale sia stato l'effettivo ragionamento posto a sostengo della conclusione.
Deve escludersi, in ogni caso, che la presunzione affermata dalla sentenza della
Corte di Cassazione citata dal giudice di pace ( che più precisamente afferma che “il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo
incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicchè, quando
sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di
dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni,
mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente
considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva;
il risultato di tale
accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di
legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi,
senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza,
una oggettiva portata indiziante” – vds. massima Corte di Cassazione, Sez. 2 - ,
Sentenza n. 1792 del 24/01/2017 - Rv. 642480 – 01) possa semplicisticamente essere tratto - come pare invece aver fatto il giudice di prime cure (“Di qui la
fatturazione. Pertanto la fondatezza della domanda avanzata in monitorio è rimasta
provata dallo stesso comportamento tenuto dall'opposta, che ha dato prova della
sussistenza del credito vantato al momento della richiesta di d.i., avuto riguardo anche
alla documentazione prodotta dall'opponente (conf. Cass. Civ. 1972.17)” - vds, pag. 4
sentnza di primo grado), dalla semplice emissione della fattura e da non specifici elementi documentali.
Al contrario, deve evidenziarsi che
- come noto, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo
in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa
non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con
gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. Sez. 3 pag. 14/16 - , Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023 (Rv. 668145 – 01), stante l'assoluta irrilevanza probatoria dei documenti unilateralmente predisposti dalle parti;
- da nessuno degli altri documenti offerti in comunicazione (tutti significativi del contenuto delle prestazioni, ma in alcun modo del momento genetico dell'asserita obbligazione professionale) emerge un qualche elemento da cui possa trarsi che l'attività, i consigli e i pareri prestati dalla siano stati richiesti dalla in ragione CP_1 Pt_1
conferimento di un incarico professionale, piuttosto che nel contesto di naturale condivisione dei saprei e competenze che connota l'attività di soggetti che lavorano all'interno dello stesso studio.
Come detto, dunque, il credito vantato dall'appellata può essere riconosciuto soltanto con riferimento all'importo “relativo alla predisposizione di n. 6 mod. .F24,
all'invio di n. 2 mod. 730 e alla redazione e calcolo IMU” (vds, pag. 3 sentenza impugnata) con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. la domanda di condanna ex art. 96 ultimo comma c.p.c.
L'esito del giudizio rende evidente che l'impugnazione non sia stata promossa temerariamente;
non v'è dubbio, pertanto, che la domanda dispiegata dall'appellata ex art 96., u.c. c.p.c. debba essere rigettata.
4. Spese di lite
In ragione della reciproca soccombenza delle parti e in applicazione del criterio del "disputatum" (in ragione del quale ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, e a quella accordata dal giudice se essa viene accolta,” – cfr. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 35195 del 30/11/2022) le spese di lite relative al procedimento monitoro, al primo grado di giudizio e a questo grado di appello, debbono essere integralmente compensate tra le parti, anche a prescindere dall'espressa pag. 15/16 domanda delle stesse, stante il dovere d'ufficio del Giudice di procedere alla relativa regolamentazione ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in riforma della Parte_1 CP_1
sentenza impugnata;
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
CONDANNA a pagare a per il titolo di cui al Parte_1 CP_1
presente giudizio, la somma di euro 180,00;
RIGETTA la domanda dispiegata dall'appellata ex art 96, ultimo comma, c.p.c.
COMPENSA integralmente le spese di lite sostenute dalle parti.
Così deciso in Grosseto, in data 29/09/2025.
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
pag. 16/16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in persona del giudice dott. Giulio Bovicelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CHELLI SETTIMIO
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
EL OS
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
16.04.2024, che qui di seguito riporta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Grosseto,
contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 34/2018 pronunciata dal Giudice di Pace
di Arcidosso il 09.11.2018 e pubblicata il 14.12.2018, accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 158/13 emesso dal Giudice di Pace di Arcidosso il 22.11.2013 promossa da
e conseguentemente, voglia revocare o comunque, riconoscere e Parte_1
dichiarare di nessun effetto nei confronti di il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto sia perché emesso in assenza di presupposti di legge, sia perché infondato, sia
per insussistenza del credito, sia perché non provato.
Voglia, comunque, riconoscere e dichiarare che non deve alla Dr.ssa Parte_1
la somma ingiunta. CP_1
“Voglia riconoscere e dichiarare improponibili ed inammissibili e respingere la domanda
riconvenzionale e le eccezioni non rilevabili di ufficio proposte dalla convenuta per
decadenza dovuta alla tardiva costituzione in giudizio.
“Voglia condannare la Dr.ssa a rifondere alla Signora le CP_1 Parte_1
spese legali dei due gradi del giudizio, oltre accessori di legge”.
per parte appellata: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Grosseto, in funzione di Giudice di
Appello, senza accettazione del contraddittorio su domande diverse e/o successive
all'Atto di citazione in opposizione, respinta ogni contraria istanza, eccezione, e
deduzione: in via preliminare dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello
principale ai sensi dell'art. 348 bis e ter cpc;
sempre in via preliminare dichiarare comunque l'appello viziato nell'editio actionis o
illegittimo per mancato rispetto del divieto di domande nuove;
nel merito ed in via principale voglia respingere l'appello, confermare la Sentenza n.
34/2018 del Giudice di Pace di Arcidosso e per l'effetto confermare e dichiarare efficace
il Decreto Ingiuntivo n. 155/13 emesso dal Giudice di Pace di Arcidosso, con salvezza
per spese come infra e valutazione ex art. 96, u. c., c.p.c. per aver controparte proposto
in modo temerario questa impugnazione;
con salvezza, in ogni caso, per spese e compensi di procedure di I° -fase monitoria
compresa- e II° grado”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso per decreto ingiuntivo che ha generato il presente procedimento ha allegato di vantare, in qualità di Dottore Commercialista nei CP_1 pag. 2/16 confronti di un credito di euro 1.603,013 oltre iva e oneri Parte_2
previdenziali (per complessivi euro 2.034,06) per le prestazioni ndicate nella fattura 48 del 23/10/2013 di cui all'Allegato A che di seguito, per chiarezza espositiva si riporta:
pag. 3/16 Il giudice di pace di Arcidosso, sulla scorta di qanto sopra, emetteva il decreto ingiuntivo n. 155 del 2013, successivamente opposto da con Parte_1
tempestivo atto di citazione ex art 645 c.p.c., con cui la stessa ha dedotto l'illegittimità del provvedimento monitorio, poiché adottato in assenza di documentazione scritta ex art. 634 c.p.c., e contestato, in ogni caso, la fondatezza della pretesa avversaria, a tal proposito allegando di non aver “mai
conferito alcun incarico professionale alla dottoressa e contestando che CP_1
quest'ultima avesse “mai svolto prestazioni professionali per la opponente”. (cfr. pag.
2 atto di citazione in opposizione – ). Parte_1
L'opposta si è costituita in prima udienza (vds. verbale di udienza del
14.3.2014) depositando la relativa comparsa, con cui ha precisato e ribadito la tesi sostenuta nel ricorso monitorio, senza però - pur a fronte delle eccezioni svolte dalla – precisare puntualmente in quale specifico contesto di Pt_1
luogo e tempo avrebbe ricevuto gli incarichi professionali di cui alla fattura sopra citata e senza, conseguentemente, offrire alcun mezzo di prova orale degli asseriti conferimenti.
Soltanto all'esito della quarta udienza (quella del 11.7.2014, successiva a quelle del 9.5.2014, del 11.4.2014 e del 14.3.2014), il giudice di pace ha assegnato alle pag. 4/16 parti i termini per il deposito delle memorie e di cui all'art. 320, comma IV c.p.c.
e soltanto all'interno di tale memoria, l'opposta - come noto attrice sostanziale -
ha articolato mezzi di prova orale a conferma delle (invero generiche e non univoche) circostanze volte a dare rappresentazione del conferimento dei diversi incarichi professionali vantati.
Esaurita l'attività istruttoria, il giudice di prime cure ha definito il giudizio respingendo l'opposizione e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo e ciò
sulla scorta dell'iter motivazionale che di seguito, per chiarezza espositiva si riporta:
pag. 5/16 Avverso tale sentenza ha promosso appello deducendo Parte_1
l'erroneità della sentenza “nella parte in cui ha ritenuto sussistere lo stato di debitrice
della al momento dell'avvio del procedimento monitorio, rilevabile Pt_1
espressamente dalla comunicazione dalla stessa inviata alla il 21.6.2013 e dalla CP_1
deposizione del teste ” per i seguenti motivi: Testimone_1
1) Omesso esame ed errata sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso (art. 633 c.p.c.).;
2) Violazione ed errata applicazione del disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Costituitasi in giudizio, ha resistito al gravame sostenendone CP_1
l'inammissibilità (per “mancata indicazione specifica e contraddittorietà tra i motivi
di appello/capi” e per “genericità e astrattezza delle conclusioni dell'atto di appello
principale e modificazioni delle conclusioni di primo grado”) e comunque l'infondatezza.
*** ***
L'appello è parzialmente fondato e deve pertanto essere accolto nei limiti che seguono.
1. ammissibilità dell'appello. pag. 6/16 Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, sollevata dalla appellata.
Invero, come ripetutamente ribadito dalla Corte di Cassazione, il requisito di cui all'art. 342 cpc si configura allorché l'atto di impugnazione consenta, come nella specie, di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, onde permettere al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva;
viceversa, non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a supporto del gravame (Cass. 6294/2015;
Cass. 22502/2014); del resto, le stesse Sezioni Unite, confermando il citato orientamento, hanno precisato che “ciò che la norma esige è che le questioni e i punti
contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative
doglianze, escludendo che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali
o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da
contrapporre a quello di primo grado" (Cass., S.U. n. 27199/2017; da ultimo, Cass. n.
5565/2021; Cass. 23781/2020).
Ebbene, non v'è dubbio che dall'atto di appello emergano chiaramente le censure dispiegate dalla verso la sentenza di primo grado nella parte in Pt_1
cui la stessa non ha ritenuto di revocare o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto nonostante l'assenza di documenti scritti di cui all'art. 634 c.p.c. (in particolar modo in assenza del parere di congruità dell'ordine professionale) e nella parte in cui ha invece ritenuto superato, da parte dell'opposta, attorice sostanziale, l'onere della prova relativo agli elementi costitutivi del credito e in particolare relativo all'effettivo conferimento di incarichi professionali.
Di nessun pregio, poi risulta l'eccezione relativa alla mutatio libelli, poiché tanto le conclusioni rassegnate dalla opponente nel primo grado, quanto quelle svolte in questo grado di appello si risolvono nella richiesta di revoca del decreto pag. 7/16 ingiuntivo e nella domanda di rigetto della pretesa creditoria azionata dalla
CP_1
Come noto, infatti, ai fini di una corretta interpretazione della domanda, il giudice è tenuto ad interpretare le conclusioni contenute nell'atto di citazione
“tenendo conto della volontà della parte quale emergente non solo dalla formulazione
letterale delle conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall'intero complesso
dell'atto che le contiene, considerando la sostanza della pretesa, così come è stata
costantemente percepita dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, tenendo conto
non solo delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell'atto introduttivo,
ma anche della condotta processuale delle parti, nonché delle precisazioni e
specificazioni intervenute in corso di causa” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 2,
Sentenza n. 18653 del 16/09/2004).
2. questioni di merito
Nel merito, come detto, l'appello è fondato, seppure solo parzialmente.
In tal senso, in via assorbente rispetto ad ogni altra questione, occorre infatti ricordare che il comma 4 dell'art. 320 c.p.c. ratione temporis applicabile prevede che il giudice di pace, solamente quando ciò “sia reso necessario dalle attività
svolte dalle parti in prima udienza”, possa fissare “per una sola volta una nuova
udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova” (assegnando, in ipotesi, anche un termine per note).
Ebbene, non v'è dubbio che, nel caso di specie, la richiesta di concessione di un termine per il deposito di memorie ex art 320, comma IV c.p.c. non fosse in alcun modo resa necessaria dall'attività svolta in prima udienza, ove, di fatto,
l'opponente si è limitato a ribadire le deduzioni difensive già articolate nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo.
Conseguentemente, - a fronte della sua veste di attrice CP_1
sostanziale e in ragione dell'esame dell'atto di opposizione al decreto pag. 8/16 ingiuntivo promosso dalla controparte – ben avrebbe potuto e, dunque, dovuto provvedere alla completa articolazione dei mezzi di prova già con la comparsa di costituzione e risposta.
I mezzi di prova articolati dopo la prima udienza di comparizione delle parti,
pertanto, risultano tutti inammissibili e, pur se assunti nell'attività istruttoria del giudice di prime cure, non possono essere posti a fondamento della decisione della controversia.
A tal proposito va sottolineato che “l'art. 320, comma 3, cod. proc. civ., nel
prevedere che nella prima udienza le parti precisano definitivamente i fatti posti a base
delle domande, difese ed eccezioni, producono i documenti e richiedono i mezzi di prova
da assumere, stabilisce un sistema di preclusioni che non è disponibile neppure da parte
del giudice con il differimento della prima udienza ad altra;
tuttavia, ove ne ravvisi la
necessità, il giudice può rinviare per una sola volta ad una nuova udienza per
consentire alle parti di produrre documenti o richiedere prove, sia a domanda di parte
che di ufficio;
oltre tale nuova udienza è preclusa alle parti la produzione di documenti,
con la conseguenza che il giudice non può tenere conto dei documenti prodotti
tardivamente e, ove ne tenda conto, la sentenza è viziata.” (cfr. Corte di Cassazione
Sez. 3, Sentenza n. 26066 del 06/12/2006) e, su questa scorta ricordato
- che “le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo
civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre
rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a
dolersene” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 16800 del
26/06/2018),
- “in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale,
siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi
della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai
sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13,
pag. 9/16 della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali,
per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la
norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali”(cfr. Corte di
Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6218 del 04/03/2019)
Sulla scorta di quanto prece, non v'è dubbio che i mezzi di prova orale articolati da parte opposta, soltanto con la memoria ex art 320 c.p.c. -
concessa dal giudice di prime cure tardivamente (solo alla quarta udienza) e in assenza dei relativi presupposti - così come e gli elementi probatori che ne sono stati tratti nel corso del primo grado, non avrebbero dovuto entrare nel processo, e non possono pertanto concorrere a fondare il convincimento di questo giudice d'appello.
In particolare, pertanto, non potrà che risultare viziata la sentenza impugnata nella parte in cui riscontra, in ragione dell'escussione testimoniale di
[...]
l'esistenza della prova del conferimento di incarichi professionali in Tes_1
favore dell'opposta.
A conforto di ciò si noti, ancora, che, condivisibilmente la Corte di Cassazione
ha chiarito che “il procedimento davanti al giudice di pace, nel quale non è
configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di
trattazione, é comunque caratterizzato dallo stesso regime di preclusioni che assiste il
procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di
diversa disciplina. Ne consegue che deve ritenersi tardiva la completa articolazione della
prova qualora l'indicazione del teste sia stata effettuata quando siano già maturate
le preclusioni istruttorie. (Nella specie l'attore, pur avendo articolato la prova orale in
citazione, aveva indicato il nominativo del testimone solo alla quarta udienza, ben oltre
quindi l'udienza di trattazione prevista dall'art. 320 cod. proc. civ., entro la quale, salva
l'ipotesi di cui al quarto comma della medesima norma, vanno richieste le prove) (cfr
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13250 del 31/05/2010)
pag. 10/16 Ad ogni modo, si noti che dalle dichiarazioni testimoniali rilasciate dal teste sopra citato non è possibile trarre alcun riscontro di conferimenti di incarichi d'opera intellettuale, ma soltanto la conferma di conversazioni o richieste di informazioni, di per sé non sussumibili all'interno dello schema contrattuale di cui all'art. 2330 c.c., a maggior ragione se avvenute, come nel caso che ci occupa,
tra soggetti che condividono lo stesso luogo di lavoro e tra i quali è naturale il confronto e lo scambio professionale.
In tal senso deve notarsi che l'attività di consulenza, evocata dall'opposta nel capitolo di prova per testi n. 11 di cui alla memoria ex art 320 c.p.c. (“ e che ha
visto la dr.ssa in merito a tale pratica, esaminare, tra l'altro, il materiale di cui CP_1
al doc. 9 che Le si mostra””) e riferita dal teste, marito Testimone_1
dell'opponente (che in risposta al capitolo citato dichiara: “sì vero, preciso che ho
sentito la sig.ra chiedere consulenze a mia moglie per il marito Pt_1 Persona_1
nello studio della dr.ssa e ciò nel settembre 2012”- vds. verbale di udienza CP_1
del 13.11.2015), non risulta in alcun modo univocamente significativa dell'esistenza di un contratto di prestazione d'opera professionale, ben inserendosi i consigli e pareri forniti dalla nel contesto di spontanea CP_1
collaborazione che connota normalmente ogni luogo di lavoro e che può essere riscontrato, anche nel caso di specie, in ragione dalle ulteriori dichiarazioni dello stesso che danno conto dell'esistenza di un rapporto di amicizia Tes_1
tra il suo nucleo familiare (composto anche dalla e quello della CP_1
(“con il sig. c'era un rapporto di amicizia perché la sig.ra Pt_1 Persona_1
lavorava presso lo studio di mia moglie” vds. verbale di udienza del Pt_1
13.11.2015).
Considerato, conseguentemente, che “le disposizioni degli artt. 2229 e seguenti cod.
civ., che disciplinano il contratto d'opera intellettuale, non escludono la legittimità di
accordi di prestazione gratuita, né determinano una presunzione di onerosità, nemmeno
"iuris tantum" (cfr. Corte di Cassazione , Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2769 del pag. 11/16 06/02/2014), tanto più alla luce degli obblighi informativi in forma scritta di cui all'art. 9 della legge 1 del 2012, deve concludersi - in assenza di più specifici elementi e, in particolare, di elementi da cui trarre l'esistenza di una pattuizione
(o semplicemente di una preventiva richiesta di pagamento o della formalizzazione di un preventivo) sul prezzo – che i fatti narrati dal teste debbano essere ricondotti al normale scambio professionale che naturalmente intercorre tra soggetti che agiscono all'interno del medesimo studio, non risultando significativi dell'esistenza di un incarico d'opera intellettuale e,
dunque, di un credito professionale.
Di nessun rilievo ai fini che ci occupano, poi, risulta che la abbia Pt_1
dedicato del tempo, durante l'orario lavorativo, ad attività di proprio e autonomo interesse.
Se ciò può astrattamente rilevare in relazione al corretto adempimento della prestazione lavorativa, di certo non può risultare di per sé significativo dell'esistenza di un qualche contrato d'opera professionale commissionato dal dipendente in favore del datore.
A ciò occorre ancora aggiungere che la stessa natura intuitu personae del contratto d'opera intellettuale, (nel quale, dunque, l'identità e le qualità
personali del prestatore risultano determinanti per il consenso e la validità del contratto stesso) esclude anche in astratto la possibilità che la prestazione professionale possa essere in concreto (anche indirettamente) eseguita dal committente stesse.
Quanto sopra esclude la possibilità di riconoscere l'esistenza di un diritto di credito della per le prestazioni diverse da quelle di cui, come CP_1
correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la si è espressamente Pt_1
riconosciuta debitrice con la comunicazione del 21.6.2013.
pag. 12/16 Il debito della opponente, oggi appellante, dunque, può essere riconosciuto soltanto con riferimento all'importo “relativo alla predisposizione di n. 6 mod. .F24,
all'invio di n. 2 mod. 730 e alla redazione e calcolo IMU” (vds, pag. 3 sentenza impugnata).
Nella suddetta comunicazione, offerta come documento “D”, allegato al ricorso monitorio, infatti, si riscontra oltre ad una diffusa contestazione da parte di delle pretese di anche la seguente dichiarazione Parte_1 CP_1
dell'appellante (certamente di carattere confessorio): “detto ciò, pagherò solo altro
avviso di notula dove si conteggiano le seguenti voci: n. 6 F24 predisposti – n.
2-invvi
730 – calcolo imu”.
Per quanto sopra detto, il diritto creditorio della appellata risulta provato soltanto con riferimento a tali voci e deve essere liquidato anche ai sensi dell'art. 2233 c.c. in complessivi euro 180,00; importo ricavato dalla sommatoria del compenso indicato nella citata fattura per le voci di “predisposizione controllo e stampa” di 6 F24 e di “calcolo IMU 2012 competenza immobile a in comodato a
” e di un ulteriore importo di euro 30,00 per ciascun invio (dei due Pt_1
riconosciuti dalla appellante) dei moduli 730.
Preme precisare, infine, che nessun altro elemento rilevante ai fini della decisione può essere tratto dalla ulteriore documentazione prodotta agli atti dalle parti, che, infatti, è richiamata del tutto genericamente dall'opposta a sostegno della sua pretesa, così come dalla sentenza di primo grado;
la quale,
sul punto, non può che risultare viziata per aver espresso una motivazione erronea e meramente apparente.
Nella parte in cui assume che il conferimento dell'incarico professionale trova conferma nello “stesso comportamento tenuto dall'opposta, che ha dato prova della
sussistenza del credito vantato al momento della richiesta di d.i., avuto riguardo anche
alla documentazione prodotta dall'opponente (conf. Cass. Civ. 1972.17)”) (vds. pag. 4
pag. 13/16 sentenza di primo grado), infatti, la sentenza impugnata, non lascia comprendere quale sia stato l'effettivo ragionamento posto a sostengo della conclusione.
Deve escludersi, in ogni caso, che la presunzione affermata dalla sentenza della
Corte di Cassazione citata dal giudice di pace ( che più precisamente afferma che “il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo
incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicchè, quando
sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di
dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni,
mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente
considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva;
il risultato di tale
accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di
legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi,
senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza,
una oggettiva portata indiziante” – vds. massima Corte di Cassazione, Sez. 2 - ,
Sentenza n. 1792 del 24/01/2017 - Rv. 642480 – 01) possa semplicisticamente essere tratto - come pare invece aver fatto il giudice di prime cure (“Di qui la
fatturazione. Pertanto la fondatezza della domanda avanzata in monitorio è rimasta
provata dallo stesso comportamento tenuto dall'opposta, che ha dato prova della
sussistenza del credito vantato al momento della richiesta di d.i., avuto riguardo anche
alla documentazione prodotta dall'opponente (conf. Cass. Civ. 1972.17)” - vds, pag. 4
sentnza di primo grado), dalla semplice emissione della fattura e da non specifici elementi documentali.
Al contrario, deve evidenziarsi che
- come noto, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo
in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa
non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con
gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. Sez. 3 pag. 14/16 - , Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023 (Rv. 668145 – 01), stante l'assoluta irrilevanza probatoria dei documenti unilateralmente predisposti dalle parti;
- da nessuno degli altri documenti offerti in comunicazione (tutti significativi del contenuto delle prestazioni, ma in alcun modo del momento genetico dell'asserita obbligazione professionale) emerge un qualche elemento da cui possa trarsi che l'attività, i consigli e i pareri prestati dalla siano stati richiesti dalla in ragione CP_1 Pt_1
conferimento di un incarico professionale, piuttosto che nel contesto di naturale condivisione dei saprei e competenze che connota l'attività di soggetti che lavorano all'interno dello stesso studio.
Come detto, dunque, il credito vantato dall'appellata può essere riconosciuto soltanto con riferimento all'importo “relativo alla predisposizione di n. 6 mod. .F24,
all'invio di n. 2 mod. 730 e alla redazione e calcolo IMU” (vds, pag. 3 sentenza impugnata) con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. la domanda di condanna ex art. 96 ultimo comma c.p.c.
L'esito del giudizio rende evidente che l'impugnazione non sia stata promossa temerariamente;
non v'è dubbio, pertanto, che la domanda dispiegata dall'appellata ex art 96., u.c. c.p.c. debba essere rigettata.
4. Spese di lite
In ragione della reciproca soccombenza delle parti e in applicazione del criterio del "disputatum" (in ragione del quale ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, e a quella accordata dal giudice se essa viene accolta,” – cfr. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 35195 del 30/11/2022) le spese di lite relative al procedimento monitoro, al primo grado di giudizio e a questo grado di appello, debbono essere integralmente compensate tra le parti, anche a prescindere dall'espressa pag. 15/16 domanda delle stesse, stante il dovere d'ufficio del Giudice di procedere alla relativa regolamentazione ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in riforma della Parte_1 CP_1
sentenza impugnata;
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
CONDANNA a pagare a per il titolo di cui al Parte_1 CP_1
presente giudizio, la somma di euro 180,00;
RIGETTA la domanda dispiegata dall'appellata ex art 96, ultimo comma, c.p.c.
COMPENSA integralmente le spese di lite sostenute dalle parti.
Così deciso in Grosseto, in data 29/09/2025.
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
pag. 16/16