TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1447/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1447/2021, avente ad oggetto la
“cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. ANGILERI MARIA CARLA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. BUSCAINO DONATELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 6.11.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1 deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con
[...] CP_1
in data 19.06.1999, regolarmente trascritto nei registri dello
[...]
pagina 1 di 8 stato civile del Comune di Trapani, al n. 115, p. II, serie A, ufficio 1, anno
1999.
Deduceva che dalla loro unione erano nati due figli: Per_1
Per_ (25.08.2001) ed (24.08.2005).
Rappresentava, poi, che il Tribunale di Trapani, con decreto di omologa n. 99/2014, aveva pronunciato la separazione a condizioni congiuntamente rassegnate.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita;
pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni: Per_
“3) Statuire l'affidamento condiviso dell'unico figlio minore ( ) con collocamento presso la residenza materna, senza previsione di un rigido calendario di frequentazione dello stesso con il padre stante l'età del ragazzo e la circostanza che lo stesso si reca a casa del padre più giorni a settimana (pernotto compreso) detenendo le chiavi dell'appartamento;
4) Confermare la contribuzione periodica in favore dei figli e a carico dell'odierno ricorrente nella misura di € 250,00 va versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
5) Onerare la delle spese ed onorari del procedimento;
CP_1
6) Emettere ogni altro provvedimento che sarà ritenuto conforme a giustizia”.
*****
Si costituiva la resistente aderendo alla Controparte_1
domanda di divorzio ed associandosi alla richiesta di affidamento condiviso Per_ del figlio , con collocamento presso di sé nella casa coniugale (di cui chiedeva confermarsi l'assegnazione), con conferma dell'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario modellato sulla volontà e sulle esigenze scolastiche e ludiche del minore.
pagina 2 di 8 Si opponeva alle richieste di carattere economico.
Rappresentava che il figlio maggiorenne aveva intrapreso Per_1 il secondo anno accademico presso la facoltà di Ingegneria informatica al
Politecnico di Torino, mentre il secondogenito, ancora liceale, aveva già espresso la propria intenzione di frequentare l'università. Pertanto, in previsione dell'aumento delle esigenze della prole, chiedeva l'incremento ad
€ 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) del contributo al mantenimento gravante sul Pt_1
Lamentava che il ricorrente, nonostante la percezione del c.d. Reddito di cittadinanza e di canoni di locazione relativi a sette appartamenti adibiti a casa-vacanza, aveva spesso omesso di versare la sua quota di spese straordinarie.
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, il Presidente, con successiva ordinanza del 5.01.2022, confermava il regime personale già vigente
(“affido condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso la madre;
regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, tenuto conto delle esigenze lavorative delle parti e di quelle scolastiche, ludiche e sportive del minore, secondo la volontà dello stesso manifestata;
assegnazione della casa coniugale alla resistente ”) e Controparte_1 gravava il ricorrente dell'obbligo di corrispondere alla ricorrente € 600,00 (€
300,00 per ciascun figlio) mensili, a titolo di contributo al mantenimento della prole.
Nelle more del procedimento, su istanza delle parti, veniva emessa sentenza parziale sullo status e contestualmente, con separata ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo per la definizione delle ulteriori questioni.
pagina 3 di 8 La causa veniva istruita a mezzo prove testimoniali ed interrogatorio formale della resistente;
venivano, altresì, disposti accertamenti tributari circa i redditi, i patrimoni e l'effettivo tenore di vita delle parti.
A questo punto, all'esito di ulteriore interrogatorio libero delle parti, inutilmente tentata la conciliazione della lite, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, quanto alle domande inerenti al regime personale, va preliminarmente segnalato che nel corso del giudizio anche il Per_ secondogenito della coppia ) ha raggiunto la maggiore età e nulla dovrà disporsi in merito al suo affidamento.
Passando, ora, al mantenimento dei figli della coppia, si osserva che, seppur entrambi neomaggiorenni, nulla è stato dedotto in ordine al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di costoro, ancora studenti ed incapaci di provvedere in autonomia alle proprie esigenze.
Per vero, entrambi i genitori sono apparsi consapevoli della necessità di sostegno rispetto ad ogni esigenza;
anche il padre, che, sebbene abbia rifiutato la proposta conciliativa effettuata in corso di causa che prevedeva un trasferimento immobiliare in favore di costoro, giustificandosi con la necessità di alienare detto immobile, ha affermato di volere riferire (cfr. atti conclusivi) detto proposito soltanto al momento – futuro- in cui la prole avrà raggiunto la propria indipendenza economica e pertanto verrà meno
l'assegnazione dell'habitat domestico.
Ed infatti, il tema controverso nella vicenda in esame è l'entità del contributo da versare da parte del padre per il concorso al mantenimento dei figli maggiorenni.
Sul punto, preliminarmente osserva il Tribunale che la resistente, affermando - con allegazione in sé non perspicuamente contestata – di costituire genitore di riferimento per esigenze basilari dei figli, ed altresì di pagina 4 di 8 volerne tutelare la libertà interiore, ponendoli al riparo dall'onere di avviare azioni esecutive nel caso di inadempimento del padre, ha insistito per la conferma delle modalità adottate in sede di separazione che, in mancanza di ricorso autonomo dei maggiorenni per l'erogazione in proprio favore, possono essere confermate.
Quanto alla entità del contributo, va richiamata la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui l'obbligo di mantenimento gravante sui genitori – in proporzione alle relative risorse economiche – permane oltre il raggiungimento della maggiore età dei figli, sino al conseguimento della loro autosufficienza ed anzi si conferma ed aumenta, atteso che le esigenze della prole di regola sono automaticamente crescenti con l'incedere dell'età (Cass. Sez. 1, es. n. 10119\06; 400\10; 8927\12).
Così, appare equa la conferma a carico del padre dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti per complessivi € 600,00 mensili e rivalutabili (€ 300,00 per ciascun figlio).
Non può, infatti (come pure desumibile dalle citate argomentazioni dalla Corte d'Appello in fase di reclamo, che non appaiono inficiate dagli esiti della istruttoria orale per quanto meglio appresso) essere considerata sufficiente la mera affermazione da parte del ricorrente del proprio stato di inoccupazione.
Ed infatti, anche a non volere considerare pienamente provata la ricezione di stabili compensi o percentuali sui canoni da parte della madre di costui, pensionata e titolare di svariati appartamenti locati tutto l'anno a scopo prevalentemente turistico, innanzitutto deve considerarsi provata la collaborazione – in sé ammessa, e comunque risultante dalla istruttoria orale1 – del ricorrente.
pagina 5 di 8 In secondo luogo, anche a non volere valorizzare in via esclusiva specifici indici di capacità emersi dagli accertamenti disposti (quali ad esempio lo stabile versamento da parte del ricorrente di corrispettivi, per un certo periodo, in favore di una attività di bar/ristorazione, incompatibile con una condizione di difficoltà economica), non può essere trascurata la specifica potenzialità reddituale del ricorrente medesimo (non rilevando a tal fine quella della madre, invece rilevante nella eventualità, qui non verificatasi, di richiesta di contributi per sé).
In altre parole, considerato che detta potenzialità è già declinata in apprezzata professionalità (come risultante dal tenore delle positive recensioni in atti), essa, nella ipotesi di mancata effettiva retribuzione e sostegno da parte della madre, ben può essere proficuamente messa a reddito per altre società nel medesimo settore (svariate sul territorio), al fine di fare ossequio all'indefettibile dovere di sostenere la prole in proporzione alle proprie capacità (dal che anche la superfluità della estensione delle indagini in favore degli ascendenti del ricorrente).
Del resto, tale impostazione trova conforto in tradizionale insegnamento del S.C., a tenore del quale “…il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione,
madre o forse di una società di famiglia. Gli appartamenti in questione, tutti siti in una palazzina, sono 7, uno dei quali era abitato costantemente dal sig. , gli altri venivano affittati: Pt_1 d'estate come case vacanze, mentre d'inverno, capitava che un paio di immobili fossero affittati per l'intera stagione invernale” ed anche quelle rese dal teste all'udienza del 7.06.2023: Tes_2
“ vive lì, ha un appartamento a primo piano. Io sapendo che la sua famiglia ha disponibilità Pt_1 di appartamenti gli ho chiesto di intercedere con la madre per un appartamento. Quando ci sono andato io ho fatto il check-in con la madre, le ho dato il documento. era lì. Io non Pt_1 conoscevo sua madre Sua madre ogni mattina è lì, poi nel pomeriggio non la vedevo e mi è capitato di vedere che il figlio accoglieva gli ospiti in queste occasioni in cui non c'era la madre. In ogni caso io il pagamento l'ho fatto nelle mani della madre che espressamente mi disse di pagare a lei, dopo che il primo pagamento io l'avevo fatto a . Pt_1
pagina 6 di 8 oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali” (Cass. sent n. 6197/2005).
Le spese straordinarie (individuate secondo il locale Protocollo) che si renderanno via via necessarie per la prole rimarranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
*****
Infine, le spese del giudizio, tenuto conto della natura della controversia e delle statuizioni adottate, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita, vista la sentenza già emessa, n. 413/22:
- conferma a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese, la somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il COA;
- conferma l'assegnazione della casa familiare ad Controparte_1
[...]
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
- condanna il ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi oltre accessori di legge.
pagina 7 di 8 Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 24 marzo 2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. dichiarazioni del teste all'udienza dell'8.03.2023: “So che il gestisce Tes_1 Pt_1 degli appartamenti al centro di Trapani, adibiti a casa vacanze. Non credo siano suoi, ma di sua
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1447/2021, avente ad oggetto la
“cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. ANGILERI MARIA CARLA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. BUSCAINO DONATELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 6.11.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1 deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con
[...] CP_1
in data 19.06.1999, regolarmente trascritto nei registri dello
[...]
pagina 1 di 8 stato civile del Comune di Trapani, al n. 115, p. II, serie A, ufficio 1, anno
1999.
Deduceva che dalla loro unione erano nati due figli: Per_1
Per_ (25.08.2001) ed (24.08.2005).
Rappresentava, poi, che il Tribunale di Trapani, con decreto di omologa n. 99/2014, aveva pronunciato la separazione a condizioni congiuntamente rassegnate.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita;
pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni: Per_
“3) Statuire l'affidamento condiviso dell'unico figlio minore ( ) con collocamento presso la residenza materna, senza previsione di un rigido calendario di frequentazione dello stesso con il padre stante l'età del ragazzo e la circostanza che lo stesso si reca a casa del padre più giorni a settimana (pernotto compreso) detenendo le chiavi dell'appartamento;
4) Confermare la contribuzione periodica in favore dei figli e a carico dell'odierno ricorrente nella misura di € 250,00 va versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
5) Onerare la delle spese ed onorari del procedimento;
CP_1
6) Emettere ogni altro provvedimento che sarà ritenuto conforme a giustizia”.
*****
Si costituiva la resistente aderendo alla Controparte_1
domanda di divorzio ed associandosi alla richiesta di affidamento condiviso Per_ del figlio , con collocamento presso di sé nella casa coniugale (di cui chiedeva confermarsi l'assegnazione), con conferma dell'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario modellato sulla volontà e sulle esigenze scolastiche e ludiche del minore.
pagina 2 di 8 Si opponeva alle richieste di carattere economico.
Rappresentava che il figlio maggiorenne aveva intrapreso Per_1 il secondo anno accademico presso la facoltà di Ingegneria informatica al
Politecnico di Torino, mentre il secondogenito, ancora liceale, aveva già espresso la propria intenzione di frequentare l'università. Pertanto, in previsione dell'aumento delle esigenze della prole, chiedeva l'incremento ad
€ 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) del contributo al mantenimento gravante sul Pt_1
Lamentava che il ricorrente, nonostante la percezione del c.d. Reddito di cittadinanza e di canoni di locazione relativi a sette appartamenti adibiti a casa-vacanza, aveva spesso omesso di versare la sua quota di spese straordinarie.
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, il Presidente, con successiva ordinanza del 5.01.2022, confermava il regime personale già vigente
(“affido condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso la madre;
regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, tenuto conto delle esigenze lavorative delle parti e di quelle scolastiche, ludiche e sportive del minore, secondo la volontà dello stesso manifestata;
assegnazione della casa coniugale alla resistente ”) e Controparte_1 gravava il ricorrente dell'obbligo di corrispondere alla ricorrente € 600,00 (€
300,00 per ciascun figlio) mensili, a titolo di contributo al mantenimento della prole.
Nelle more del procedimento, su istanza delle parti, veniva emessa sentenza parziale sullo status e contestualmente, con separata ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo per la definizione delle ulteriori questioni.
pagina 3 di 8 La causa veniva istruita a mezzo prove testimoniali ed interrogatorio formale della resistente;
venivano, altresì, disposti accertamenti tributari circa i redditi, i patrimoni e l'effettivo tenore di vita delle parti.
A questo punto, all'esito di ulteriore interrogatorio libero delle parti, inutilmente tentata la conciliazione della lite, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, quanto alle domande inerenti al regime personale, va preliminarmente segnalato che nel corso del giudizio anche il Per_ secondogenito della coppia ) ha raggiunto la maggiore età e nulla dovrà disporsi in merito al suo affidamento.
Passando, ora, al mantenimento dei figli della coppia, si osserva che, seppur entrambi neomaggiorenni, nulla è stato dedotto in ordine al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di costoro, ancora studenti ed incapaci di provvedere in autonomia alle proprie esigenze.
Per vero, entrambi i genitori sono apparsi consapevoli della necessità di sostegno rispetto ad ogni esigenza;
anche il padre, che, sebbene abbia rifiutato la proposta conciliativa effettuata in corso di causa che prevedeva un trasferimento immobiliare in favore di costoro, giustificandosi con la necessità di alienare detto immobile, ha affermato di volere riferire (cfr. atti conclusivi) detto proposito soltanto al momento – futuro- in cui la prole avrà raggiunto la propria indipendenza economica e pertanto verrà meno
l'assegnazione dell'habitat domestico.
Ed infatti, il tema controverso nella vicenda in esame è l'entità del contributo da versare da parte del padre per il concorso al mantenimento dei figli maggiorenni.
Sul punto, preliminarmente osserva il Tribunale che la resistente, affermando - con allegazione in sé non perspicuamente contestata – di costituire genitore di riferimento per esigenze basilari dei figli, ed altresì di pagina 4 di 8 volerne tutelare la libertà interiore, ponendoli al riparo dall'onere di avviare azioni esecutive nel caso di inadempimento del padre, ha insistito per la conferma delle modalità adottate in sede di separazione che, in mancanza di ricorso autonomo dei maggiorenni per l'erogazione in proprio favore, possono essere confermate.
Quanto alla entità del contributo, va richiamata la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui l'obbligo di mantenimento gravante sui genitori – in proporzione alle relative risorse economiche – permane oltre il raggiungimento della maggiore età dei figli, sino al conseguimento della loro autosufficienza ed anzi si conferma ed aumenta, atteso che le esigenze della prole di regola sono automaticamente crescenti con l'incedere dell'età (Cass. Sez. 1, es. n. 10119\06; 400\10; 8927\12).
Così, appare equa la conferma a carico del padre dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti per complessivi € 600,00 mensili e rivalutabili (€ 300,00 per ciascun figlio).
Non può, infatti (come pure desumibile dalle citate argomentazioni dalla Corte d'Appello in fase di reclamo, che non appaiono inficiate dagli esiti della istruttoria orale per quanto meglio appresso) essere considerata sufficiente la mera affermazione da parte del ricorrente del proprio stato di inoccupazione.
Ed infatti, anche a non volere considerare pienamente provata la ricezione di stabili compensi o percentuali sui canoni da parte della madre di costui, pensionata e titolare di svariati appartamenti locati tutto l'anno a scopo prevalentemente turistico, innanzitutto deve considerarsi provata la collaborazione – in sé ammessa, e comunque risultante dalla istruttoria orale1 – del ricorrente.
pagina 5 di 8 In secondo luogo, anche a non volere valorizzare in via esclusiva specifici indici di capacità emersi dagli accertamenti disposti (quali ad esempio lo stabile versamento da parte del ricorrente di corrispettivi, per un certo periodo, in favore di una attività di bar/ristorazione, incompatibile con una condizione di difficoltà economica), non può essere trascurata la specifica potenzialità reddituale del ricorrente medesimo (non rilevando a tal fine quella della madre, invece rilevante nella eventualità, qui non verificatasi, di richiesta di contributi per sé).
In altre parole, considerato che detta potenzialità è già declinata in apprezzata professionalità (come risultante dal tenore delle positive recensioni in atti), essa, nella ipotesi di mancata effettiva retribuzione e sostegno da parte della madre, ben può essere proficuamente messa a reddito per altre società nel medesimo settore (svariate sul territorio), al fine di fare ossequio all'indefettibile dovere di sostenere la prole in proporzione alle proprie capacità (dal che anche la superfluità della estensione delle indagini in favore degli ascendenti del ricorrente).
Del resto, tale impostazione trova conforto in tradizionale insegnamento del S.C., a tenore del quale “…il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione,
madre o forse di una società di famiglia. Gli appartamenti in questione, tutti siti in una palazzina, sono 7, uno dei quali era abitato costantemente dal sig. , gli altri venivano affittati: Pt_1 d'estate come case vacanze, mentre d'inverno, capitava che un paio di immobili fossero affittati per l'intera stagione invernale” ed anche quelle rese dal teste all'udienza del 7.06.2023: Tes_2
“ vive lì, ha un appartamento a primo piano. Io sapendo che la sua famiglia ha disponibilità Pt_1 di appartamenti gli ho chiesto di intercedere con la madre per un appartamento. Quando ci sono andato io ho fatto il check-in con la madre, le ho dato il documento. era lì. Io non Pt_1 conoscevo sua madre Sua madre ogni mattina è lì, poi nel pomeriggio non la vedevo e mi è capitato di vedere che il figlio accoglieva gli ospiti in queste occasioni in cui non c'era la madre. In ogni caso io il pagamento l'ho fatto nelle mani della madre che espressamente mi disse di pagare a lei, dopo che il primo pagamento io l'avevo fatto a . Pt_1
pagina 6 di 8 oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali” (Cass. sent n. 6197/2005).
Le spese straordinarie (individuate secondo il locale Protocollo) che si renderanno via via necessarie per la prole rimarranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
*****
Infine, le spese del giudizio, tenuto conto della natura della controversia e delle statuizioni adottate, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita, vista la sentenza già emessa, n. 413/22:
- conferma a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese, la somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il COA;
- conferma l'assegnazione della casa familiare ad Controparte_1
[...]
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
- condanna il ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi oltre accessori di legge.
pagina 7 di 8 Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 24 marzo 2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. dichiarazioni del teste all'udienza dell'8.03.2023: “So che il gestisce Tes_1 Pt_1 degli appartamenti al centro di Trapani, adibiti a casa vacanze. Non credo siano suoi, ma di sua