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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5410/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5410/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FALCONE Parte_1 P.IVA_1
BARTOLOMEO elettivamente domiciliato in Genova, via Pisacane 20/10 presso la persona e nello studio dell'avv. MANESCALCHI CARLO ATTORE
Contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLANI RENATO, elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliato in VIA ALLA PORTA DEGLI ARCHI 3/20, 16121 GENOVA presso il difensore avv.
VILLANI RENATO
CONVENUTO
CONCLUSIONI Per l'attore:
A. IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste nella rimessione della causa in istruttoria per l'integrazione peritale volta alla ricostruzione del saldo senza tener conto dell'eccezione di prescrizione formulata per le ragioni esposte nel presente atto;
B. IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di conto corrente n.
591680 (ex n. 49/19208), l'illegittima corresponsione di interessi ultralegali, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, commissioni ex. art. 117 bis TUB e spese per tenuta conto e liquidazione e spese per operazioni per le ragioni e nei limiti esposti in atti e, previe declaratorie di rito, rettificare il saldo del rapporto di conto corrente alla data del 31.03.2020 nell'importo di + € 46.326,17 in luogo del saldo banca di - € 8.651,11, così come ricostruito dal CTU nella integrazione peritale del
12.10.2023, ovvero nella maggiore o minore somma risultante in corso di causa, accertando e dichiarando il saldo del rapporto di conto corrente n. 591680 alla data del 31.03.2020;
C. IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi in favore dello pagina 1 di 10 scrivente difensore dichiaratosi antistatario, con spese di CTU integralmente a carico della CP_1
convenuta e con condanna di questa ultima alla restituzione di quanto pagato dall'attrice per detto titolo in corso di giudizio.
Per il convenuto:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previa declaratoria di inammissibilità di eventuali domande e/o eccezioni nuove e/o modifiche del thema decidendum formulate ex adverso, previa ammissione del capitolo di prova per testi ed all'occorrenza dell'istanza ex art. 210 c.p.c. dedotti con memoria ex art. 183 VI comma 2) c.p.c. del 16/3/21 e di cui in appresso e previa, altresì, rinnovazione della consulenza tecnica sul quesito di cui in appresso: a) accertare e dichiarare la nullità della citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. non contenendo la stessa l'indicazione delle singole partite di cui si chiede la ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. ed essendo del tutto indeterminata e generica;
b) in subordine dichiarare inammissibili (anche per decadenza e/o prescrizione), improponibili e comunque respingere le domande tutte e le istanze istruttorie dell'attrice, con la completa assolutoria della Banca. Vinte le spese e gli onorari di causa oltre Spese Generali 15%,
IVA e C.P.A.. Salvis iuribus. Quesito CTU: “ridetermini il saldo del conto corrente per cui è causa, tenuto conto dell'eccepita prescrizione, con applicazione della capitalizzazione trimestrale nonché con l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB e con l'applicazione delle altre precise condizioni pubblicizzate nel corso della durata del rapporto (di cui alla ns. produz. n 3) per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi di cui all'art. 117 VII comma TUB”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della presente causa è un rapporto di conto corrente aperto il 5.3.1992 ed ancora pendente al momento della proposizione della domanda.
La società attrice denuncia che il contratto di conto corrente e quelli di apertura di credito (del 4.4.2003
e del 20.12.2017) sono nulli per mancanza di forma scritta, mancando la sottoscrizione della banca: infatti, il contratto di conto corrente consiste in una lettera indirizzata alla banca convenuta che non risulta essere stata accettata dalla banca per iscritto;
il contratto di apertura di credito del 4.4.2003 reca una sigla apposta da parte di un funzionario di banca solo “per convalida della firma” e non per accettazione.
Sostiene, altresì, che i tassi debitori applicabili entro gli affidamenti di volta in volta concessi non sono stabiliti né nel contratto di conto corrente, né nei singoli contratti di apertura di credito, i quali ultimi vengono determinati per relationem rispetto al contratto di conto corrente;
per la cms non sono indicati pagina 2 di 10 i parametri applicabili bensì la sola aliquota del 0,375%; trattandosi di contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, gli interessi anatocistici devono essere rimossi.
La convenuta eccepiva la prescrizione quantomeno per il periodo anteriore ai dieci anni antecedenti la notifica dell'atto di citazione avvenuta il 1.7.2020 (ante 1.7.2010); eccepiva, altresì, che in presenza di un saldo attivo risultante dagli estratti conto anteriore al decennio antecedente la domanda ogni avversaria domanda e/o pretesa antecedente a tale data si presentava ictu oculi prescritta rilevando che l'ultimo saldo attivo, anteriore al decennio antecedente alla domanda, si è verificato il 31/3/2009, quando il saldo del conto corrente per cui è causa ammontava ad € 5.129,41 a credito della cliente.
L'attore ha prodotto gli estratti conto dal 31.1.2002 al 30.6.2020 per cui le lacune documentali dovrebbero riguardare periodo coperto dalla prescrizione.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di CTU contabile.
La domanda è fondata nei limiti qui di seguito esposti.
L'eccezione di nullità della citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. non contenendo la stessa l'indicazione delle singole partite di cui si chiede la ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. è infondata avendo l'attrice indicato i rapporti oggetto di contestazione e le ragioni poste alla base dell'azione di ripetizione, nonché quantificato ed individuato le rimesse ripetibili in ogni trimestre sulla scorta di perizia di parte. L'attrice ha dimostrato di conoscere, riportandolo in un lungo “virgolettato” in replica conclusionale, l'orientamento di questa Sezione secondo cui: “Per quanto riguarda poi la mancata indicazione degli specifici addebiti contestati, si osserva quanto segue. Il Tribunale non ignora l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il correntista avrebbe l'onere di indicare in modo specifico e dettagliato le singole operazioni cui si riferisce la domanda. Tale principio è stato annunciato, in particolare, con riferimento alle rimesse solutorie di cui viene chiesto il rimborso nelle azioni di ripetizione di indebito, materia che, come si dirà tra breve, presenta notevoli tratti di contatto con le questioni oggetto della presente causa. Questo ufficio, tuttavia, non ha mai condiviso l'orientamento giurisprudenziale in esame, in quanto esso pone a carico delle pari un onere di allegazione eccessivo rispetto alla natura della controversia ed alle esigenze effettive del contraddittorio. Bisogna infatti tenere presente che l'individuazione delle rimesse solutorie costituisce il frutto di una operazione assai complessa sia in diritto che in fatto: occorre individuare quali siano le clausole contrattuali affette da nullità, escludere dal conto corrente gli addebiti ad esse relativi, ricostruire l'andamento del conto corrente, stabilire se il rapporto fosse o meno munito di affidamento,
pagina 3 di 10 e stabilire infine se i singoli movimenti a credito fossero intervenuti in un momento in cui il saldo era negativo (o, nel caso di conto affidato, oltre fido). È evidente che ciascuno di questi snodi operativi costituisce l'esito di una delicata serie di valutazioni che, nel loro complesso, sono possibili solo in sede di definizione del giudizio, in quanto dipendono anche da fattori imprevedibili (l'accoglimento di una tesi giurisprudenziale piuttosto che di un'altra, l'adozione di una delle diverse interpretazioni possibili del documento negoziale, alcuni apprezzamenti in fatto in merito alla validità formale dei contratti ecc.). Sembra del tutto irragionevole porre a carico delle parti di anticipare tutte queste valutazioni al momento della proposizione della domanda (oppure dell'eccezione di prescrizione), quando gli elementi essenziali per identificare l'oggetto del contendere sono offerti più semplicemente dalla produzione delle schede contrattuali e della documentazione contabile nonché dalla precisa indicazione delle questioni in diritto. Ciò vale a maggior ragione per le semplici questioni di nullità, nelle quali l'individuazione delle poste riconducibili alle clausole invalide ha natura meramente compilatoria e ben può essere delegata al CTU. Si deve pertanto concludere, anche con il conforto della più autorevole giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., 13.06.2019 n. 15895) che l'indicazione delle specifiche rimesse ripetibili (o prescritte) non rientri nell'onere di allegazione delle parti”.
In secondo luogo, la convenuta osserva che l'attrice sarebbe venuta meno all'onere probatorio su lei incombente, producendo solo parte degli estratti conto relativi al rapporto controverso. È in effetti vero che l'attrice non ha prodotto gli estratti conto integrali dall'apertura del conto. Tale lacuna però non rende inammissibile la domanda. Malgrado esistano, in giurisprudenza, autorevoli pronunciamenti di senso contrario, si deve infatti considerare che nessuna norma giuridica, ed a ben vedere nessuna esigenza logica, impone la produzione integrale degli estratti conto all'attore che chiede la rideterminazione del saldo mediante esclusione degli addebiti illegittimi. Una simile operazione può infatti essere compiuta anche sulla base di una documentazione parziale, fermo restando che in questo caso il giudizio condurrà all'accertamento (con efficacia di giudicato) di un nuovo saldo dal quale in realtà saranno state detratte, conformemente a quanto richiesto dall'attore, le sole poste di cui era stata data contezza mediante le produzioni effettuate. Certo è potrà darsi che in alcuni specifici casi le lacune siano così gravi da rendere del tutto impossibile un'analisi dell'andamento del conto;
ma non è ciò che si verifica in questo processo, in cui l'attore ha prodotto gli estratti conto dal 31.1.2002 al 30.6.2020 per cui le lacune documentali riguardano il periodo coperto dalla prescrizione e quindi non sembrano rilevanti neppure dal punto di vista pratico.
L'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta è ammissibile e legittima.
pagina 4 di 10 La convenuta ha eccepito la prescrizione quantomeno per il periodo anteriore ai dieci anni antecedenti la notifica dell'atto di citazione avvenuta il 1.7.2020 (ante 1.7.2010); ha eccepito, altresì, che in presenza di un saldo attivo risultante dagli estratti conto anteriore al decennio antecedente la domanda ogni avversaria domanda e/o pretesa antecedente a tale data si presenta ictu oculi prescritta rilevando che l'ultimo saldo attivo, anteriore al decennio antecedente alla domanda, si è verificato il 31/3/2009, quando il saldo del conto corrente per cui è causa ammontava ad € 5.129,41 a credito della cliente.
Il CTU nella propria relazione sul punto ha scritto: “- il primo punto del quesito richiede di
“individuare le rimesse solutorie effettuate sul conto per cui è causa a partire dal 1.7.2010 e sino all'ultima operazione documenta”. Lo scrivente, ai fini della verifica della prescrizione, ha proceduto ad accertare la presenza di rimesse solutorie, nel “periodo anteriore ai dieci anni antecedenti la notifica dell'atto di citazione avvenuta il 1.7.2020 (ante 1.7.2010)”, considerando i fidi risultanti dalla documentazione agli atti ed in particolare Euro 10.000,00 dal 1 gennaio 2002 sino al 4 aprile 2003 ed
Euro 50.000,00 per il periodo successivo. Nella tabella di cui all'allegato 04 è stato riportato, nella colonna g), l'importo del saldo del c/c ricalcolato se positivo o negativo entro il limite del fido. In caso di superamento del fido, l'importo della colonna g) è pari all'ammontare del fido (ossia Euro 10.000,00 sino al 4 aprile 2003 o Euro 50.000,00 successivamente) e nella colonna h) è riportato l'extra-fido che, in presenza di un versamento da parte del correntista, può dare luogo ad una rimessa solutoria.
Ovviamente la rimessa solutoria sarà pari al minore tra il saldo extra-fido e l'importo del versamento da parte del correntista”.
L'eccezione volta a rilevare la asserita nullità contrattuale del titolo costitutivo del rapporto (contratto di apertura conto corrente n. 591680- ex 49/19208- del 05.03.1992) per violazione dell'art.117 TUB, dal momento che tale contratto non riporta la sottoscrizione di entrambe le parti e soprattutto non vi è prova dell'avvenuta consegna di copia dello stesso al correntista che, al contrario, ha ricevuto il predetto titolo solo a seguito di istanza ex. art. 117 e 119 TUB, è infondata.
Altrettanto infondata è l'eccezione di nullità contrattuale per mancanza della sottoscrizione della CP_1
in riferimento al contratto di apertura di credito del 04.04.2003, giacché la firma riportata da parte del funzionario è indicata come per autentica di firma del correntista e, anche in questo caso, non vi è prova dell'avvenuta consegna di copia dello stesso al correntista.
Si prende atto che la Corte d'Appello di Genova con la sentenza n. 77/2023, in conformità con la recente e pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, in riforma della sentenza del Tribunale di
Genova n. 1889/2020 citata proprio dall'attrice, ha affermato che “la mancata sottoscrizione del pagina 5 di 10 documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per mancanza della forma scritta. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale ma funzionale, essendo posto a garanzia del cliente, pertanto, la mancata sottoscrizione della banca non rileva ai fini della validità del contratto in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi del contratto”.
L'eccezione deve, pertanto, essere respinta.
Venendo incontro al rilievo della convenuta che in adesione all'orientamento fatto proprio dalla Corte
d'Appello, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 12.7.2022 e a verbale del 22.2.2023, sosteneva che in caso di qualsivoglia nullità la conseguenza non sarebbe stata affatto che gli interessi debbano essere applicati nella misura legale, bensì che non avrebbero potuto che trovare applicazione i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB, con ordinanza del 19.6.2023 al CTU veniva dato incarico di procedere ad “un ricalcolo del conto corrente integrando il punto 2) del quesito con la richiesta di stabilire in quale misura le rimesse solutorie possano essere imputate a pagamento di: a) interessi passivi entro fido eccedenti quelli spettanti alla banca ai sensi dell'art. 117 co. 7 TUB applicando alle operazioni di erogazione del credito tassi massimi dei BOT”, poi corretta all'udienza di giuramento con l'indicazione di applicare alle operazioni di erogazione del credito anziché tassi massimi dei BOT, i tassi minimi dei BOT, in ossequio a pronunce della giurisprudenza di legittimità che avevano ribaltato il precedente orientamento della Sezione.
Sul punto, alla fine, conviene anche l'attore allorché, al par. II della comparsa conclusionale, riconosce che quanto agli interessi debitori entro fido, è corretta la ricostruzione del rapporto al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB in ragione della mancata valida e determinata pattuizione del tasso debitore entro fido nella lettera di apertura di conto corrente del 05.03.1992 (doc. 1) in quanto è previsto all'art. 7, co. III il rinvio ai tassi c.d. uso piazza;
del rinvio contenuto nella lettera di apertura di credito del
04.04.2003 (doc. 3) ai tassi debitori previsti nel contratto di apertura di conto corrente e, quindi, al c.d. uso piazza e della mancata pattuizione di qualsivoglia tasso debitore nella lettera di apertura di credito del 20.12.2017 (doc. 4).
Trattandosi di contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000
(pubblicata su G.U. 22/2/20 e vigente dal sessantesimo giorno successivo), gli interessi anatocistici devono essere rimossi. La parte convenuta sostiene che ai sensi della deliberazione sopra citata, la pagina 6 di 10 contabilizzazione di nuovi interessi sugli interessi scaduti sarebbe consentita in ogni caso, dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, anche in relazione ai contratti stipulati in epoca anteriore. Tale tesi, però, non può essere condivisa. La deliberazione CICR del 9/2/2000 consentì, in presenza delle particolari condizioni ed entro i limiti di cui agli artt. 1, 2 e 3, la stipulazione di contratti bancari contenenti la previsione di interessi anatocistici, in deroga al divieto generalmente posto dall'art.1283
c.c. Per quanto riguarda i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della Deliberazione, l'art. 7 comma 1 prescriveva che le condizioni applicate nel rapporto fossero adeguate alle disposizioni poste dalla nuova delibera: il che, all'evidenza, rendeva necessaria una modifica del regolamento negoziale.
Per attuare tale modifica l'art. 7 prevedeva due procedure diverse. Il comma 2 stabiliva: “Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000”. Per contro, ai sensi del comma 3: “Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”. Quindi, mentre per introdurre modifiche non peggiorative era sufficiente un'attività dichiarativa unilaterale da parte dell'istituto di credito, affine a quella prevista in termini generali dall'art. 118 T.U.B, nel caso di modificazioni peggiorative era necessario il consenso espresso del cliente. Nel caso di specie non risulta che fosse stato acquisito il consenso del correntista in relazione alle modifiche in esame. D'altra parte, questo Tribunale ha costantemente affermato che ha sempre natura peggiorativa il passaggio da un regolamento contrattuale in cui nessun interesse anatocistico poteva essere validamente applicato (in virtù del generale divieto posto dalla norma codicistica) ad un regolamento contrattuale che, recependo le prescrizioni della nuova Delibera, consentisse la produzione di interessi sugli interessi scaduti: in tutti questi casi, quindi, l'adeguamento delle pregresse pattuizioni non poteva essere attuato che acquisendo il consenso del cliente, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 cit. In mancanza di una valida rinegoziazione susseguente all'adozione della Deliberazione del CICR sopra citata, è dunque rimasta ferma l'illegittimità delle clausole che prevedevano l'applicazione di interessi sugli interessi periodicamente scaduti. I relativi addebiti, pertanto, dovranno essere espunti dai conti. Nello stesso senso è , del resto, la sentenza della Corte di Appello di Genova richiamata dal convenuto e sopra citata.
pagina 7 di 10 Quanto alle commissioni di massimo scoperto applicate sino al 31.12.2011, le stesse devono essere espunte in ragione della mancata pattuizione nel contratto di apertura di conto del 05.03.1992, nonché della indeterminatezza della clausola contenuta nel contratto di apertura credito del 04.04.2003, laddove veniva prevista una commissione di utilizzo dello 0,375%, senza specifica delle modalità e della base di applicazione (doc. 3).
Va, infine disposta, l'esclusione:
- degli addebiti a titolo di commissione messa a disposizione fondi dal 30 giugno 2012 (data in cui tale commissione è stata addebitata per la prima volta) sino al 30 settembre 2017 (trimestre precedente alla pattuizione tra le parti di tale commissione avvenuta con la lettera - contratto del 20 dicembre 2017) pari complessivamente ad Euro 5.038,61;
- degli addebiti a titolo di liquidazione interessi e tenuta conto che, per il periodo dal 1 gennaio 2022 sino al 31 marzo 2020, risultano pari complessivamente ad Euro 1.156,56;
- degli addebiti a titolo di spese per operazioni che, per il periodo dal 1 gennaio 2022 sino al 31 marzo 2020, risultano pari complessivamente ad Euro 12.444,74;
- degli addebiti a titolo di commissioni di affidamento che, per il periodo dal 1 gennaio 2022 sino al
31 marzo 2020, risultano pari complessivamente ad Euro 1.512,10.
Il CTU ha scritto che gli addebiti di cui al secondo, terzo e quarto alinea “non risultano pattuiti contrattualmente” ed ha effettuato il ricalcolo finalizzato alla loro espunzione recependo un rilievo del consulente di parte attoreo che si ritiene di condividere.
Sul punto controparte ha osservato in seconda memoria che “quantomeno dal 1992 ha CP_1
reso pubbliche le condizioni di prestito e finanziamento nonché per servizi vari in ottemperanza della
L. 17/2/92 n. 154 sulla trasparenza bancaria e dell'art. 117 del T.U. Bancario che hanno in particolare hanno sancito l'integrazione (o sostituzione) legale delle eventuali condizioni nulle statuendo “per le operazioni passive l'applicazione del tasso massimo dei Buoni del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto” e “l'applicazione delle altre precise condizioni pubblicizzate nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi”.
Ha chiesto, di conseguenza, che si disponesse una nuova CTU che prevedesse l'applicazione delle precise condizioni (ivi comprese le spese di tenuta conto e per operazioni) pubblicizzate nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi di cui all'art. 117 VII comma
TUB, che ha prodotto sub. 3 per il periodo 1/1/09-1/7/20.
pagina 8 di 10 Non si è ritenuto di dare corso a tale richiesta in quanto la convenuta non ha contestato in modo specifico l'operato del CTU indicando il punto esatto e la decorrenza temporale con cui dette “precise condizioni” sono state recepite negli accordi intercorsi tra le parti, ma si è limitata ad allegare una produzione di settecento pagine.
Delle ben quattro formulate, viene qui recepita l'ipotesi di ricalcolo di cui alla relazione integrativa del
12.10.2023 - secondo conteggio, con la quale il CTU in base ai seguenti criteri: a) applicazione del tasso di interesse ex art. 117 TUB;
b) esclusione dell'anatocismo per tutta la durata del ricalcolo;
c) esclusione dell'addebito delle cms pari complessivamente ad Euro 21.207,37; d) individuazione delle rimesse solutorie, nel periodo dallo 01 gennaio 2002 allo 01 luglio 2010, che sono da imputare a pagamento degli indebiti di cui ai precedenti punti ed accredito delle stesse sul c/c in esame;
e) applicazione del criterio di imputazione ex art. 1194 c.c., ha espunto anche le commissioni ex art. 117 bis TUB e le spese non pattuite tra le parti, giungendo ad evidenziare che il saldo del rapporto di conto corrente alla data del 31.03.2020 doveva essere di + € 46.326,17 anziché di - € 8.651,11 con una differenza in favore della correntista di € 54.977,28.
Stante la soccombenza il convenuto deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che secondo le tariffe professionali di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00 si liquidano in: Fase studio, € 2.552,00;
Fase introduttiva, € 1.628,00; Fase istruttoria, € 5.670,00; Fase decisionale € 4.253,00 e così complessivamente € 14.103,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 786,00 per spese, con distrazione in favore dell'avv. Bartolomeo
Falcone che si dichiara antistatario.
Le spese di CTU, come in atti liquidate vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il 1.7.2020 nei confronti di CP_1 [...]
in persona del legale rappresentate p.t., contrariis reiectis dichiara Controparte_2
che il saldo del conto corrente n. 591680- ex 49/19208- del 05.03.1992, alla data del 31.03.2020, doveva essere di + € 46.326,17, anziché di - € 8.651,11 con una differenza in favore della correntista di
€ 54.977,28.
pagina 9 di 10 Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore liquidate in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali ed in €
786,00 per spese con distrazione in favore dell'avv. Bartolomeo Falcone dichiaratosi antistatario.
Pone le spese di CTU come in atti liquidate definitivamente a carico del convenuto.
Genova, 5 gennaio 2025
La giudice
Barbara Romano
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5410/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FALCONE Parte_1 P.IVA_1
BARTOLOMEO elettivamente domiciliato in Genova, via Pisacane 20/10 presso la persona e nello studio dell'avv. MANESCALCHI CARLO ATTORE
Contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLANI RENATO, elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliato in VIA ALLA PORTA DEGLI ARCHI 3/20, 16121 GENOVA presso il difensore avv.
VILLANI RENATO
CONVENUTO
CONCLUSIONI Per l'attore:
A. IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste nella rimessione della causa in istruttoria per l'integrazione peritale volta alla ricostruzione del saldo senza tener conto dell'eccezione di prescrizione formulata per le ragioni esposte nel presente atto;
B. IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di conto corrente n.
591680 (ex n. 49/19208), l'illegittima corresponsione di interessi ultralegali, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, commissioni ex. art. 117 bis TUB e spese per tenuta conto e liquidazione e spese per operazioni per le ragioni e nei limiti esposti in atti e, previe declaratorie di rito, rettificare il saldo del rapporto di conto corrente alla data del 31.03.2020 nell'importo di + € 46.326,17 in luogo del saldo banca di - € 8.651,11, così come ricostruito dal CTU nella integrazione peritale del
12.10.2023, ovvero nella maggiore o minore somma risultante in corso di causa, accertando e dichiarando il saldo del rapporto di conto corrente n. 591680 alla data del 31.03.2020;
C. IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi in favore dello pagina 1 di 10 scrivente difensore dichiaratosi antistatario, con spese di CTU integralmente a carico della CP_1
convenuta e con condanna di questa ultima alla restituzione di quanto pagato dall'attrice per detto titolo in corso di giudizio.
Per il convenuto:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previa declaratoria di inammissibilità di eventuali domande e/o eccezioni nuove e/o modifiche del thema decidendum formulate ex adverso, previa ammissione del capitolo di prova per testi ed all'occorrenza dell'istanza ex art. 210 c.p.c. dedotti con memoria ex art. 183 VI comma 2) c.p.c. del 16/3/21 e di cui in appresso e previa, altresì, rinnovazione della consulenza tecnica sul quesito di cui in appresso: a) accertare e dichiarare la nullità della citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. non contenendo la stessa l'indicazione delle singole partite di cui si chiede la ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. ed essendo del tutto indeterminata e generica;
b) in subordine dichiarare inammissibili (anche per decadenza e/o prescrizione), improponibili e comunque respingere le domande tutte e le istanze istruttorie dell'attrice, con la completa assolutoria della Banca. Vinte le spese e gli onorari di causa oltre Spese Generali 15%,
IVA e C.P.A.. Salvis iuribus. Quesito CTU: “ridetermini il saldo del conto corrente per cui è causa, tenuto conto dell'eccepita prescrizione, con applicazione della capitalizzazione trimestrale nonché con l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB e con l'applicazione delle altre precise condizioni pubblicizzate nel corso della durata del rapporto (di cui alla ns. produz. n 3) per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi di cui all'art. 117 VII comma TUB”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della presente causa è un rapporto di conto corrente aperto il 5.3.1992 ed ancora pendente al momento della proposizione della domanda.
La società attrice denuncia che il contratto di conto corrente e quelli di apertura di credito (del 4.4.2003
e del 20.12.2017) sono nulli per mancanza di forma scritta, mancando la sottoscrizione della banca: infatti, il contratto di conto corrente consiste in una lettera indirizzata alla banca convenuta che non risulta essere stata accettata dalla banca per iscritto;
il contratto di apertura di credito del 4.4.2003 reca una sigla apposta da parte di un funzionario di banca solo “per convalida della firma” e non per accettazione.
Sostiene, altresì, che i tassi debitori applicabili entro gli affidamenti di volta in volta concessi non sono stabiliti né nel contratto di conto corrente, né nei singoli contratti di apertura di credito, i quali ultimi vengono determinati per relationem rispetto al contratto di conto corrente;
per la cms non sono indicati pagina 2 di 10 i parametri applicabili bensì la sola aliquota del 0,375%; trattandosi di contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, gli interessi anatocistici devono essere rimossi.
La convenuta eccepiva la prescrizione quantomeno per il periodo anteriore ai dieci anni antecedenti la notifica dell'atto di citazione avvenuta il 1.7.2020 (ante 1.7.2010); eccepiva, altresì, che in presenza di un saldo attivo risultante dagli estratti conto anteriore al decennio antecedente la domanda ogni avversaria domanda e/o pretesa antecedente a tale data si presentava ictu oculi prescritta rilevando che l'ultimo saldo attivo, anteriore al decennio antecedente alla domanda, si è verificato il 31/3/2009, quando il saldo del conto corrente per cui è causa ammontava ad € 5.129,41 a credito della cliente.
L'attore ha prodotto gli estratti conto dal 31.1.2002 al 30.6.2020 per cui le lacune documentali dovrebbero riguardare periodo coperto dalla prescrizione.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di CTU contabile.
La domanda è fondata nei limiti qui di seguito esposti.
L'eccezione di nullità della citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. non contenendo la stessa l'indicazione delle singole partite di cui si chiede la ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. è infondata avendo l'attrice indicato i rapporti oggetto di contestazione e le ragioni poste alla base dell'azione di ripetizione, nonché quantificato ed individuato le rimesse ripetibili in ogni trimestre sulla scorta di perizia di parte. L'attrice ha dimostrato di conoscere, riportandolo in un lungo “virgolettato” in replica conclusionale, l'orientamento di questa Sezione secondo cui: “Per quanto riguarda poi la mancata indicazione degli specifici addebiti contestati, si osserva quanto segue. Il Tribunale non ignora l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il correntista avrebbe l'onere di indicare in modo specifico e dettagliato le singole operazioni cui si riferisce la domanda. Tale principio è stato annunciato, in particolare, con riferimento alle rimesse solutorie di cui viene chiesto il rimborso nelle azioni di ripetizione di indebito, materia che, come si dirà tra breve, presenta notevoli tratti di contatto con le questioni oggetto della presente causa. Questo ufficio, tuttavia, non ha mai condiviso l'orientamento giurisprudenziale in esame, in quanto esso pone a carico delle pari un onere di allegazione eccessivo rispetto alla natura della controversia ed alle esigenze effettive del contraddittorio. Bisogna infatti tenere presente che l'individuazione delle rimesse solutorie costituisce il frutto di una operazione assai complessa sia in diritto che in fatto: occorre individuare quali siano le clausole contrattuali affette da nullità, escludere dal conto corrente gli addebiti ad esse relativi, ricostruire l'andamento del conto corrente, stabilire se il rapporto fosse o meno munito di affidamento,
pagina 3 di 10 e stabilire infine se i singoli movimenti a credito fossero intervenuti in un momento in cui il saldo era negativo (o, nel caso di conto affidato, oltre fido). È evidente che ciascuno di questi snodi operativi costituisce l'esito di una delicata serie di valutazioni che, nel loro complesso, sono possibili solo in sede di definizione del giudizio, in quanto dipendono anche da fattori imprevedibili (l'accoglimento di una tesi giurisprudenziale piuttosto che di un'altra, l'adozione di una delle diverse interpretazioni possibili del documento negoziale, alcuni apprezzamenti in fatto in merito alla validità formale dei contratti ecc.). Sembra del tutto irragionevole porre a carico delle parti di anticipare tutte queste valutazioni al momento della proposizione della domanda (oppure dell'eccezione di prescrizione), quando gli elementi essenziali per identificare l'oggetto del contendere sono offerti più semplicemente dalla produzione delle schede contrattuali e della documentazione contabile nonché dalla precisa indicazione delle questioni in diritto. Ciò vale a maggior ragione per le semplici questioni di nullità, nelle quali l'individuazione delle poste riconducibili alle clausole invalide ha natura meramente compilatoria e ben può essere delegata al CTU. Si deve pertanto concludere, anche con il conforto della più autorevole giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., 13.06.2019 n. 15895) che l'indicazione delle specifiche rimesse ripetibili (o prescritte) non rientri nell'onere di allegazione delle parti”.
In secondo luogo, la convenuta osserva che l'attrice sarebbe venuta meno all'onere probatorio su lei incombente, producendo solo parte degli estratti conto relativi al rapporto controverso. È in effetti vero che l'attrice non ha prodotto gli estratti conto integrali dall'apertura del conto. Tale lacuna però non rende inammissibile la domanda. Malgrado esistano, in giurisprudenza, autorevoli pronunciamenti di senso contrario, si deve infatti considerare che nessuna norma giuridica, ed a ben vedere nessuna esigenza logica, impone la produzione integrale degli estratti conto all'attore che chiede la rideterminazione del saldo mediante esclusione degli addebiti illegittimi. Una simile operazione può infatti essere compiuta anche sulla base di una documentazione parziale, fermo restando che in questo caso il giudizio condurrà all'accertamento (con efficacia di giudicato) di un nuovo saldo dal quale in realtà saranno state detratte, conformemente a quanto richiesto dall'attore, le sole poste di cui era stata data contezza mediante le produzioni effettuate. Certo è potrà darsi che in alcuni specifici casi le lacune siano così gravi da rendere del tutto impossibile un'analisi dell'andamento del conto;
ma non è ciò che si verifica in questo processo, in cui l'attore ha prodotto gli estratti conto dal 31.1.2002 al 30.6.2020 per cui le lacune documentali riguardano il periodo coperto dalla prescrizione e quindi non sembrano rilevanti neppure dal punto di vista pratico.
L'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta è ammissibile e legittima.
pagina 4 di 10 La convenuta ha eccepito la prescrizione quantomeno per il periodo anteriore ai dieci anni antecedenti la notifica dell'atto di citazione avvenuta il 1.7.2020 (ante 1.7.2010); ha eccepito, altresì, che in presenza di un saldo attivo risultante dagli estratti conto anteriore al decennio antecedente la domanda ogni avversaria domanda e/o pretesa antecedente a tale data si presenta ictu oculi prescritta rilevando che l'ultimo saldo attivo, anteriore al decennio antecedente alla domanda, si è verificato il 31/3/2009, quando il saldo del conto corrente per cui è causa ammontava ad € 5.129,41 a credito della cliente.
Il CTU nella propria relazione sul punto ha scritto: “- il primo punto del quesito richiede di
“individuare le rimesse solutorie effettuate sul conto per cui è causa a partire dal 1.7.2010 e sino all'ultima operazione documenta”. Lo scrivente, ai fini della verifica della prescrizione, ha proceduto ad accertare la presenza di rimesse solutorie, nel “periodo anteriore ai dieci anni antecedenti la notifica dell'atto di citazione avvenuta il 1.7.2020 (ante 1.7.2010)”, considerando i fidi risultanti dalla documentazione agli atti ed in particolare Euro 10.000,00 dal 1 gennaio 2002 sino al 4 aprile 2003 ed
Euro 50.000,00 per il periodo successivo. Nella tabella di cui all'allegato 04 è stato riportato, nella colonna g), l'importo del saldo del c/c ricalcolato se positivo o negativo entro il limite del fido. In caso di superamento del fido, l'importo della colonna g) è pari all'ammontare del fido (ossia Euro 10.000,00 sino al 4 aprile 2003 o Euro 50.000,00 successivamente) e nella colonna h) è riportato l'extra-fido che, in presenza di un versamento da parte del correntista, può dare luogo ad una rimessa solutoria.
Ovviamente la rimessa solutoria sarà pari al minore tra il saldo extra-fido e l'importo del versamento da parte del correntista”.
L'eccezione volta a rilevare la asserita nullità contrattuale del titolo costitutivo del rapporto (contratto di apertura conto corrente n. 591680- ex 49/19208- del 05.03.1992) per violazione dell'art.117 TUB, dal momento che tale contratto non riporta la sottoscrizione di entrambe le parti e soprattutto non vi è prova dell'avvenuta consegna di copia dello stesso al correntista che, al contrario, ha ricevuto il predetto titolo solo a seguito di istanza ex. art. 117 e 119 TUB, è infondata.
Altrettanto infondata è l'eccezione di nullità contrattuale per mancanza della sottoscrizione della CP_1
in riferimento al contratto di apertura di credito del 04.04.2003, giacché la firma riportata da parte del funzionario è indicata come per autentica di firma del correntista e, anche in questo caso, non vi è prova dell'avvenuta consegna di copia dello stesso al correntista.
Si prende atto che la Corte d'Appello di Genova con la sentenza n. 77/2023, in conformità con la recente e pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, in riforma della sentenza del Tribunale di
Genova n. 1889/2020 citata proprio dall'attrice, ha affermato che “la mancata sottoscrizione del pagina 5 di 10 documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per mancanza della forma scritta. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale ma funzionale, essendo posto a garanzia del cliente, pertanto, la mancata sottoscrizione della banca non rileva ai fini della validità del contratto in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi del contratto”.
L'eccezione deve, pertanto, essere respinta.
Venendo incontro al rilievo della convenuta che in adesione all'orientamento fatto proprio dalla Corte
d'Appello, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 12.7.2022 e a verbale del 22.2.2023, sosteneva che in caso di qualsivoglia nullità la conseguenza non sarebbe stata affatto che gli interessi debbano essere applicati nella misura legale, bensì che non avrebbero potuto che trovare applicazione i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB, con ordinanza del 19.6.2023 al CTU veniva dato incarico di procedere ad “un ricalcolo del conto corrente integrando il punto 2) del quesito con la richiesta di stabilire in quale misura le rimesse solutorie possano essere imputate a pagamento di: a) interessi passivi entro fido eccedenti quelli spettanti alla banca ai sensi dell'art. 117 co. 7 TUB applicando alle operazioni di erogazione del credito tassi massimi dei BOT”, poi corretta all'udienza di giuramento con l'indicazione di applicare alle operazioni di erogazione del credito anziché tassi massimi dei BOT, i tassi minimi dei BOT, in ossequio a pronunce della giurisprudenza di legittimità che avevano ribaltato il precedente orientamento della Sezione.
Sul punto, alla fine, conviene anche l'attore allorché, al par. II della comparsa conclusionale, riconosce che quanto agli interessi debitori entro fido, è corretta la ricostruzione del rapporto al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB in ragione della mancata valida e determinata pattuizione del tasso debitore entro fido nella lettera di apertura di conto corrente del 05.03.1992 (doc. 1) in quanto è previsto all'art. 7, co. III il rinvio ai tassi c.d. uso piazza;
del rinvio contenuto nella lettera di apertura di credito del
04.04.2003 (doc. 3) ai tassi debitori previsti nel contratto di apertura di conto corrente e, quindi, al c.d. uso piazza e della mancata pattuizione di qualsivoglia tasso debitore nella lettera di apertura di credito del 20.12.2017 (doc. 4).
Trattandosi di contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000
(pubblicata su G.U. 22/2/20 e vigente dal sessantesimo giorno successivo), gli interessi anatocistici devono essere rimossi. La parte convenuta sostiene che ai sensi della deliberazione sopra citata, la pagina 6 di 10 contabilizzazione di nuovi interessi sugli interessi scaduti sarebbe consentita in ogni caso, dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, anche in relazione ai contratti stipulati in epoca anteriore. Tale tesi, però, non può essere condivisa. La deliberazione CICR del 9/2/2000 consentì, in presenza delle particolari condizioni ed entro i limiti di cui agli artt. 1, 2 e 3, la stipulazione di contratti bancari contenenti la previsione di interessi anatocistici, in deroga al divieto generalmente posto dall'art.1283
c.c. Per quanto riguarda i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della Deliberazione, l'art. 7 comma 1 prescriveva che le condizioni applicate nel rapporto fossero adeguate alle disposizioni poste dalla nuova delibera: il che, all'evidenza, rendeva necessaria una modifica del regolamento negoziale.
Per attuare tale modifica l'art. 7 prevedeva due procedure diverse. Il comma 2 stabiliva: “Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000”. Per contro, ai sensi del comma 3: “Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”. Quindi, mentre per introdurre modifiche non peggiorative era sufficiente un'attività dichiarativa unilaterale da parte dell'istituto di credito, affine a quella prevista in termini generali dall'art. 118 T.U.B, nel caso di modificazioni peggiorative era necessario il consenso espresso del cliente. Nel caso di specie non risulta che fosse stato acquisito il consenso del correntista in relazione alle modifiche in esame. D'altra parte, questo Tribunale ha costantemente affermato che ha sempre natura peggiorativa il passaggio da un regolamento contrattuale in cui nessun interesse anatocistico poteva essere validamente applicato (in virtù del generale divieto posto dalla norma codicistica) ad un regolamento contrattuale che, recependo le prescrizioni della nuova Delibera, consentisse la produzione di interessi sugli interessi scaduti: in tutti questi casi, quindi, l'adeguamento delle pregresse pattuizioni non poteva essere attuato che acquisendo il consenso del cliente, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 cit. In mancanza di una valida rinegoziazione susseguente all'adozione della Deliberazione del CICR sopra citata, è dunque rimasta ferma l'illegittimità delle clausole che prevedevano l'applicazione di interessi sugli interessi periodicamente scaduti. I relativi addebiti, pertanto, dovranno essere espunti dai conti. Nello stesso senso è , del resto, la sentenza della Corte di Appello di Genova richiamata dal convenuto e sopra citata.
pagina 7 di 10 Quanto alle commissioni di massimo scoperto applicate sino al 31.12.2011, le stesse devono essere espunte in ragione della mancata pattuizione nel contratto di apertura di conto del 05.03.1992, nonché della indeterminatezza della clausola contenuta nel contratto di apertura credito del 04.04.2003, laddove veniva prevista una commissione di utilizzo dello 0,375%, senza specifica delle modalità e della base di applicazione (doc. 3).
Va, infine disposta, l'esclusione:
- degli addebiti a titolo di commissione messa a disposizione fondi dal 30 giugno 2012 (data in cui tale commissione è stata addebitata per la prima volta) sino al 30 settembre 2017 (trimestre precedente alla pattuizione tra le parti di tale commissione avvenuta con la lettera - contratto del 20 dicembre 2017) pari complessivamente ad Euro 5.038,61;
- degli addebiti a titolo di liquidazione interessi e tenuta conto che, per il periodo dal 1 gennaio 2022 sino al 31 marzo 2020, risultano pari complessivamente ad Euro 1.156,56;
- degli addebiti a titolo di spese per operazioni che, per il periodo dal 1 gennaio 2022 sino al 31 marzo 2020, risultano pari complessivamente ad Euro 12.444,74;
- degli addebiti a titolo di commissioni di affidamento che, per il periodo dal 1 gennaio 2022 sino al
31 marzo 2020, risultano pari complessivamente ad Euro 1.512,10.
Il CTU ha scritto che gli addebiti di cui al secondo, terzo e quarto alinea “non risultano pattuiti contrattualmente” ed ha effettuato il ricalcolo finalizzato alla loro espunzione recependo un rilievo del consulente di parte attoreo che si ritiene di condividere.
Sul punto controparte ha osservato in seconda memoria che “quantomeno dal 1992 ha CP_1
reso pubbliche le condizioni di prestito e finanziamento nonché per servizi vari in ottemperanza della
L. 17/2/92 n. 154 sulla trasparenza bancaria e dell'art. 117 del T.U. Bancario che hanno in particolare hanno sancito l'integrazione (o sostituzione) legale delle eventuali condizioni nulle statuendo “per le operazioni passive l'applicazione del tasso massimo dei Buoni del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto” e “l'applicazione delle altre precise condizioni pubblicizzate nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi”.
Ha chiesto, di conseguenza, che si disponesse una nuova CTU che prevedesse l'applicazione delle precise condizioni (ivi comprese le spese di tenuta conto e per operazioni) pubblicizzate nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi di cui all'art. 117 VII comma
TUB, che ha prodotto sub. 3 per il periodo 1/1/09-1/7/20.
pagina 8 di 10 Non si è ritenuto di dare corso a tale richiesta in quanto la convenuta non ha contestato in modo specifico l'operato del CTU indicando il punto esatto e la decorrenza temporale con cui dette “precise condizioni” sono state recepite negli accordi intercorsi tra le parti, ma si è limitata ad allegare una produzione di settecento pagine.
Delle ben quattro formulate, viene qui recepita l'ipotesi di ricalcolo di cui alla relazione integrativa del
12.10.2023 - secondo conteggio, con la quale il CTU in base ai seguenti criteri: a) applicazione del tasso di interesse ex art. 117 TUB;
b) esclusione dell'anatocismo per tutta la durata del ricalcolo;
c) esclusione dell'addebito delle cms pari complessivamente ad Euro 21.207,37; d) individuazione delle rimesse solutorie, nel periodo dallo 01 gennaio 2002 allo 01 luglio 2010, che sono da imputare a pagamento degli indebiti di cui ai precedenti punti ed accredito delle stesse sul c/c in esame;
e) applicazione del criterio di imputazione ex art. 1194 c.c., ha espunto anche le commissioni ex art. 117 bis TUB e le spese non pattuite tra le parti, giungendo ad evidenziare che il saldo del rapporto di conto corrente alla data del 31.03.2020 doveva essere di + € 46.326,17 anziché di - € 8.651,11 con una differenza in favore della correntista di € 54.977,28.
Stante la soccombenza il convenuto deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che secondo le tariffe professionali di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00 si liquidano in: Fase studio, € 2.552,00;
Fase introduttiva, € 1.628,00; Fase istruttoria, € 5.670,00; Fase decisionale € 4.253,00 e così complessivamente € 14.103,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 786,00 per spese, con distrazione in favore dell'avv. Bartolomeo
Falcone che si dichiara antistatario.
Le spese di CTU, come in atti liquidate vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il 1.7.2020 nei confronti di CP_1 [...]
in persona del legale rappresentate p.t., contrariis reiectis dichiara Controparte_2
che il saldo del conto corrente n. 591680- ex 49/19208- del 05.03.1992, alla data del 31.03.2020, doveva essere di + € 46.326,17, anziché di - € 8.651,11 con una differenza in favore della correntista di
€ 54.977,28.
pagina 9 di 10 Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore liquidate in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali ed in €
786,00 per spese con distrazione in favore dell'avv. Bartolomeo Falcone dichiaratosi antistatario.
Pone le spese di CTU come in atti liquidate definitivamente a carico del convenuto.
Genova, 5 gennaio 2025
La giudice
Barbara Romano
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