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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/09/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO IT1ALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 690/2018 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Natalino Sapone – Presidente
Dott. ssa Federica Rende – Consigliera
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 690/2018 R.G., vertente
TRA
(cod. fisc.: ), nato il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
a Reggio Calabria, (cod. fisc.: ) Parte_2 CodiceFiscale_2 nata il [...] a [...] e (cod. fisc.: Parte_3 [...]
), nata il [...] a [...], rappresentati e difesi C.F._3 dall'avv. Sergio Gravina (cod. fisc. ) ed elettivamente presso il C.F._4 suo studio, in Reggio Calabria alla via Emilio Cuzzocrea n. 27, fax 0965.813188, pec.
Email_1 appellanti
CONTRO
Controparte_1
(P.I. ), in persona degli
[...] P.IVA_1 amministratori giudiziari dott. , dott. rappresentati e CP_2 Controparte_3 difesi dall'avv. Salvatore Santanoceto ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Nino Bixio n.34 presso lo studio dell'avv. Domenico Violi appellata cod. fisc. e p. i.v.a. con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Reggio Calabria Via Del Gelsomino n. 45, scala B, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ) nato a [...] il Controparte_4 CodiceFiscale_5
7.1.1962 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dell'avv. Giuseppe
Panuccio (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_6 studio, in Reggio Calabria, via P. Foti n. 1, fax n. 0965.890210, pec
Email_2 appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, n. 46/2009, pubblicata in data 10.4.2018, nella causa n. 1111/2014 R.G.
SVOGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECSIONE
Con atto di appello ritualmente notificato nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo, i suddetti appellanti impugnavano la sentenza in oggetto.
Designato il relatore, veniva disposta la comparizione delle parti per l'udienza del
24.1.2019.
L'appellata Amministrazione giudiziaria della Controparte_5 costituiva con comparsa depositata il 22.1.2019.
[...]
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.1.2019, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.1.2020 e successivamente differita d'ufficio fino all'udienza del 24.11.2022, sostituita con la trattazione scritta, ai sensi del
D.L. 228/2021.
Con comparsa depositata il 15.11.2022, si costituiva anche la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore .
[...] Controparte_4
Con note depositate il 18.11.2022, l'Avv. Sergio Gravina, nell'interesse di parte appellante, chiedeva il differimento dell'udienza per esaminare la costituzione di tale parte.
pag. 2/4 Con decreto del 21.11.2022, la causa veniva differita all'udienza del 30.11.2023 e successivamente all'udienza del 1.2.2024, sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con rispettive note di trattazione, depositate per detta udienza, le parti rappresentavano la pendenza di trattative e chiedevano il rinvio della causa per non pregiudicare la possibilità definizione stragiudiziale della controversia.
La causa veniva quindi differita all'udienza del 23.5.2024, sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Alfine di consentire il componimento della lite, su concorde richiesta delle parti, seguivano ulteriori rinvii fino all'udienza del 9.1.2025, sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta a tale ultima udienza, rilevato il mancato deposito di note di trattazione e stante l'equiparabilità di tale condotta processuale all'assenza delle parti all'udienza, visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., la causa veniva differita all'udienza del
24.4.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da ordinanza comunicata alle parti costituite.
Anche a tale nuova udienza nessuna delle parti ha depositato note scritte, occorrendo dunque dichiarare l'estinzione della procedura ex artt. 309, 181 e 127 ter c.p.c.
La causa è stata quindi assunta in decisone come da ordinanza comunicata alle parti costituite, e viene definita con la presente sentenza.
Premesso quanto sopra, è sufficiente osservare che, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., se nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181 c.p.c., a mente del quale, in tale evenienza, il giudice fissa altra udienza, dandone comunicazione alle parti costituite. Se anche a tale udienza nessuna delle parti compare, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Ne consegue che, nel caso di specie, risultando integrate, le suddette condizioni, deve provvedersi in conformità disponendo la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarando l'estinzione del processo.
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
pag. 3/4 La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, così provvede:
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- nulla sulle spese;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza:
Così deciso, nella camera di consiglio del 22.7.2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Alessandro Liprino Natalino Sapone
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO IT1ALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 690/2018 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Natalino Sapone – Presidente
Dott. ssa Federica Rende – Consigliera
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 690/2018 R.G., vertente
TRA
(cod. fisc.: ), nato il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
a Reggio Calabria, (cod. fisc.: ) Parte_2 CodiceFiscale_2 nata il [...] a [...] e (cod. fisc.: Parte_3 [...]
), nata il [...] a [...], rappresentati e difesi C.F._3 dall'avv. Sergio Gravina (cod. fisc. ) ed elettivamente presso il C.F._4 suo studio, in Reggio Calabria alla via Emilio Cuzzocrea n. 27, fax 0965.813188, pec.
Email_1 appellanti
CONTRO
Controparte_1
(P.I. ), in persona degli
[...] P.IVA_1 amministratori giudiziari dott. , dott. rappresentati e CP_2 Controparte_3 difesi dall'avv. Salvatore Santanoceto ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Nino Bixio n.34 presso lo studio dell'avv. Domenico Violi appellata cod. fisc. e p. i.v.a. con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Reggio Calabria Via Del Gelsomino n. 45, scala B, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ) nato a [...] il Controparte_4 CodiceFiscale_5
7.1.1962 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dell'avv. Giuseppe
Panuccio (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_6 studio, in Reggio Calabria, via P. Foti n. 1, fax n. 0965.890210, pec
Email_2 appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, n. 46/2009, pubblicata in data 10.4.2018, nella causa n. 1111/2014 R.G.
SVOGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECSIONE
Con atto di appello ritualmente notificato nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo, i suddetti appellanti impugnavano la sentenza in oggetto.
Designato il relatore, veniva disposta la comparizione delle parti per l'udienza del
24.1.2019.
L'appellata Amministrazione giudiziaria della Controparte_5 costituiva con comparsa depositata il 22.1.2019.
[...]
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.1.2019, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.1.2020 e successivamente differita d'ufficio fino all'udienza del 24.11.2022, sostituita con la trattazione scritta, ai sensi del
D.L. 228/2021.
Con comparsa depositata il 15.11.2022, si costituiva anche la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore .
[...] Controparte_4
Con note depositate il 18.11.2022, l'Avv. Sergio Gravina, nell'interesse di parte appellante, chiedeva il differimento dell'udienza per esaminare la costituzione di tale parte.
pag. 2/4 Con decreto del 21.11.2022, la causa veniva differita all'udienza del 30.11.2023 e successivamente all'udienza del 1.2.2024, sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con rispettive note di trattazione, depositate per detta udienza, le parti rappresentavano la pendenza di trattative e chiedevano il rinvio della causa per non pregiudicare la possibilità definizione stragiudiziale della controversia.
La causa veniva quindi differita all'udienza del 23.5.2024, sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Alfine di consentire il componimento della lite, su concorde richiesta delle parti, seguivano ulteriori rinvii fino all'udienza del 9.1.2025, sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta a tale ultima udienza, rilevato il mancato deposito di note di trattazione e stante l'equiparabilità di tale condotta processuale all'assenza delle parti all'udienza, visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., la causa veniva differita all'udienza del
24.4.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da ordinanza comunicata alle parti costituite.
Anche a tale nuova udienza nessuna delle parti ha depositato note scritte, occorrendo dunque dichiarare l'estinzione della procedura ex artt. 309, 181 e 127 ter c.p.c.
La causa è stata quindi assunta in decisone come da ordinanza comunicata alle parti costituite, e viene definita con la presente sentenza.
Premesso quanto sopra, è sufficiente osservare che, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., se nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181 c.p.c., a mente del quale, in tale evenienza, il giudice fissa altra udienza, dandone comunicazione alle parti costituite. Se anche a tale udienza nessuna delle parti compare, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Ne consegue che, nel caso di specie, risultando integrate, le suddette condizioni, deve provvedersi in conformità disponendo la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarando l'estinzione del processo.
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
pag. 3/4 La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, così provvede:
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- nulla sulle spese;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza:
Così deciso, nella camera di consiglio del 22.7.2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Alessandro Liprino Natalino Sapone
pag. 4/4