CA
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/09/2025, n. 5326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5326 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 6162/2020
All'udienza collegiale del giorno 24/09/2025 ore 11:25
Presidente Dott. Alberto Tilocca
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. CIPPONE ANTONIO presente
Avv. ALEGIANI ALFONSO Avv. DE ROSA GABRIELE ADOLFO Appellato/i
CP_1 Avv. GIOSI ELVIRA Avv. Roberta Federico presente in sostituzione Avv. SAVOCA ALESSANDRA
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE Alberto Tilocca Federica d'Amato Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Alberto Tilocca Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 24.09.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6162 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. in persona del l.r.p.t., domiciliata presso i Parte_1 P.IVA_1 difensori avv.ti Alfonso Alegiani, Antonio Cippone e abg. Gabriele Adolfo De Rosa che la rappresentano e difendono giusta procura in atti. APPELLANTE
E
( ), domiciliato presso il difensore avv. CP_1 CodiceFiscale_1
Alessandra Savoca che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv.
Elvira Giosi giusta procura in atti. APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n.1296/2020 pubblicata in data 27.10.2020 dal
Tribunale di Tivoli.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con tempestivo atto di citazione notificato in data 23.11.2020 la ha Parte_1 proposto appello contro la sentenza n.1296/2020 pubblicata in data 27.10.2020 dal Tribunale di Tivoli, resa a definizione del procedimento civile di primo grado r.g.n.440/2018, promosso dall'odierna società appellante nei confronti di in opposizione al decreto CP_1 ingiuntivo n.1946/2017 con cui quest'ultimo aveva richiesto alla il Parte_1 pagamento di compensi professionali.
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione
2 ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_1 tribunale, il Sig. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il CP_1
Giudice adito, accertati i fatti in premessa, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto
n. 1946/2017 emesso dal Tribunale Civile di Tivoli in data 27/11/2017 all'esito del ricorso R.G.
4961/2017. Con vittoria di spese di giudizio da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014”. Si costituiva in giudizio il Sig. il quale concludeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, CP_1 disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) Nel merito, senza invertire l'onere della prova, rigettare la domanda dell'odierna opponente, perché infondata in fatto ed in diritto;
2) Per
l'effetto, sempre nel merito, dichiarare valido ed efficace il decreto ingiuntivo n. 1946/2017,
RGN 4961/2017 del Tribunale di Tivoli e, per l'effetto condannare la al Parte_1 pagamento di quanto dovuto nei confronti del Dott. 3) In subordine, nel merito, CP_1 ed in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di revoca e/o dichiarata nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare l'esistenza del mandato professionale tra il Dott. e la e, per l'effetto, accertato il CP_1 Parte_1 mancato pagamento degli onorari professionali nell'intervallo temporale compreso tra il
1/10/2010 ed il 30/09/2014, condannare la al pagamento in favore del Dott. Parte_1 dell'importo pari ad € 16.553,90, come da forfait stabilito tra le Parti. 4) Con CP_1 vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i procedimenti”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1946/17, R.G. n. 4961/17, emesso dal
Tribunale di Tivoli ed oggetto del presente giudizio di opposizione;
2) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.235,00 oltre accessori di legge
e secondo lo scaglione di riferimento ex D.M. 55/14”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “L'opposizione formulata è infondata
e come tale deve essere respinta. È da rilevare, in primis, come sia da respingere l'eccezione di prescrizione, per gli anni 2010-2012 formulata dalla parte opponente perché infondata.
A riprova dell'interruzione della prescrizione, infatti, la parte opposta ha depositato la mail contenente la bozza della transazione inviata in data 15/10/2012 all'Avv. Alberto Marchetti, marito della ex legale rappresentante della sig.ra Parte_1 Persona_1
Inoltre, la raccomandata del 27/01/2015, nella quale non solo si faceva presente della bozza della transazione del 2012, ma si sollecita il pagamento degli onorari insoluti per € 11.753,90, esattamente l'importo maturato fino al 30/09/2012. Quindi, in data 15/10/2012 l'opposto aveva
3 provveduto ad interrompere la prescrizione per gli onorari professionali degli anni 2010, 2011
e 2012. Poi, il 27/01/2015, ha reiterato l'interruzione dei termini prescrizionali;
ed ancora il
17/12/2015 ed il 22/06/2017 (questi ultimi due documenti già in atti nel fascicolo del procedimento monitorio).
Il mandato professionale conferito al Dott. per la gestione del personale CP_1 dipendente in favore della è pacifico e non contestato ed ammesso dalla parte Parte_1 opponente. Nulla quaestio, pertanto, sul rapporto giuridico esistente tra le parti.
La documentazione depositata a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo è idonea a provare il credito vantato dallo stesso in favore della odierna opponente.
Parte opposta, dunque, ha fornito prova del proprio credito a mezzo della documentazione in atti e ha dato prova del rapporto sottostante. Parte opponente, di contro, non ha fornito prova di quei fatti estintivi impeditivi o modificativi che avrebbero condotto all'accoglimento dell'opposizione.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata perché infondata e non provata.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore deve solo provare il proprio credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed il debitore deve provare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto di credito fatto valere.
Nel giudizio di merito a cognizione ordinaria, introdotto con l'atto di cui all'art. 645 cpc il creditore, ricorrente nella fase monitoria del giudizio, è onerato della prova relativa ai fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo e la parte opponente è tenuta a fornire prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito. La conferma del decreto ingiuntivo è quindi collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto
a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. (Cass. 10503/13). Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo”.
§ 5. - Con l'atto di appello la ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata: 1) in via preliminare, sospendere ai sensi dell'art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) nel merito, in accoglimento dei motivi di appello, dichiarare nullo e/o annullare
e comunque revocare il decreto ingiuntivo n.1946/2017 emesso dal Tribunale di Tivoli in data
27/11/2017 all'esito del ricorso R.G. 4961/2017; 3) condannare l'appellato al pagamento delle spese del giudizio di primo e secondo grado, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
4 § 6. - costituitosi con comparsa depositata il 15.02.2021 ha resistito al gravame CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza: 1) In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensiva formulata da controparte perché infondata in fatto e diritto;
2) Nel merito, rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e diritto;
3) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e secondo grado di giudizio”.
§ 7. – Rigettata l'istanza di inibitoria da parte del precedente Collegio assegnatario della procedura, all'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in tre motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo “VIOLAZIONE DEGLI ART. 1 D.M. 46/2013 E 9 D.L. 1/2012”
l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha tenuto conto dell'ambito della domanda del professionista, quale precisata e delineatasi nel corso del procedimento monitorio, anche a seguito di richiesta ex art.640 c.p.c. da parte del giudice di detta fase, con la conseguenza che la causa petendi del giudizio di primo grado verteva sulla pretesa degli onorari del da conteggiarsi in base alle tariffe ministeriali per le attività CP_1 rese nell'intervallo temporale intercorrente tra il 1/01/2012 ed il 31/12/2014, con conseguente rinuncia a qualunque pretesa relativa alle annualità 2010 e 2011, atteso che dopo i rilievi del giudice del monitorio, il professionista, aveva mutato la domanda, depositando due notule vidimate dall'Ordine dei Consulenti del lavoro, calcolate ai sensi del D.M. 430/92 e del D.M.
46/2013 per prestazioni eseguite dal 1/01/2012 al 31/12/2014.
Deduceva, quindi, che il giudice di primo grado aveva errato nella liquidazione, in quanto, le tariffe in questione non erano applicabili, stante la sussistenza di un accordo tra le parti sull'ammontare del compenso, inoltre, evidenziava che lo stesso appellato, nella propria comparsa di costituzione e risposta in primo grado, aveva precisato che “secondo tale regime agevolato applicato in favore della (e non certo del dott. , per l'intera Parte_1 CP_1 gestione del personale dipendente, era dovuto in favore del l'importo pari ad € 500,00 CP_1 mensili;
tale regime è stato applicato fino al mese di settembre 2012. Poi, a partire dal mese di ottobre 2012, tale regime, su richiesta della è stato abbassato ad € 180,00”. Parte_1
Allegava inoltre che il compenso “a forfait” era desumibile dalle stesse parcelle pro-forma depositate dalla controparte.
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “OMESSA VALUTAZIONE DI UNA CIRCOSTANZA
DI FATTO” l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato riconosciuto il compenso anche per il quarto trimestre del 2014, nonostante le contestazioni
5 svolte in primo grado, desumendosi dalla documentazione prodotta, che il professionista in detto periodo non aveva svolto attività professionale in proprio favore.
Precisava che ciò doveva desumersi a) dalla lettera del 27/01/2015 nella quale l'appellato riconosceva che “la sospensione del servizio … è avvenuta già dal mese di ottobre 2014”; b) dall'ultima parcella pro-forma n.196/2014 di cui l'appellato chiedeva originariamente il pagamento con il ricorso per decreto ingiuntivo, ove veniva indicata come data finale della sua prestazione il mese di settembre 2014 (doc. 3); c) dalla circostanza che gli adempimenti relativi all'ultimo trimestre del 2014 erano stati eseguiti da altro professionista subentrato al CP_1
(doc.
2.3a, 2.3b, 2.3c, 2.4 e 2.5).
§ 8.3 - Con il terzo motivo “VIOLAZIONE DELL'ART.2943 C.C.” parte appellante ha evidenziato a fondamento del motivo che il giudice di primo grado non aveva correttamente esaminato l'eccezione di prescrizione, ritualmente spiegata in primo grado sin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo che il termine di prescrizione fosse stato validamente interrotto dal mediante l'invio, in data 15/10/2012, di una bozza di CP_1 transazione all'avv. Alberto Marchetti, marito di precedente legale Persona_1 rappresentante della Parte_1
Precisava, come dimostrato nel corso del giudizio di primo grado, che la sig.ra
[...] era stata legale rappresentante della sino al 28/06/2012 (doc. Per_1 Parte_1
2.6), allorquando aveva rassegnato le dimissioni ed era stato nominato in sua sostituzione il sig.
con nuova nomina depositata presso la Camera di Commercio (doc. 2.7), Persona_2 quindi che la sig.ra non aveva alcuna carica all'interno della società e ancor meno Per_1 ne aveva il di lei marito, pertanto, la mail del 15/10/2012, di cui non aveva mai avuto alcuna contezza, era stata inviata a soggetti estranei alla società e non poteva affatto interrompere la prescrizione.
Allegava inoltre anche il difetto dell'elemento oggettivo tipico dell'atto interruttivo della prescrizione, non ravvisabile, né nella bozza di transazione - inviata il 15/10/2012 a soggetti estranei alla società - né nelle successive comunicazioni del 27/01/2015 e del 17/12/2015, non contenenti intimazioni di pagamento idonee a mettere in mora il debitore ai sensi dell'art.1219
c.c..
Deduceva, infine, che la prima missiva che poteva qualificarsi quale rituale atto di messa in mora, astrattamente idoneo ad interrompere il decorso del termine, era stato la pec del
22/06/2017, inviata, tuttavia, quando il termine di prescrizione era oramai decorso, con la conseguenza che l'unico periodo per cui il avrebbe potuto legittimamente ottenere la CP_1 corresponsione degli onorari, nella misura concordata tra le parti (pari ad euro 180,00 mensili),
6 qualora avesse formulato la relativa domanda, era quello intercorrente tra il 22/06/2014 ed il
30/09/2014, data in cui il professionista aveva cessato di prestare la propria opera professionale in favore della società.
§ 9. – Tali i motivi d'appello (tempestivo e procedibile essendo stati rispettati il termine breve per l'impugnazione e i dieci giorni per l'iscrizione al ruolo) e le conclusioni delle parti, osserva la Corte che l'appello è parzialmente fondato, nei termini di seguito evidenziati.
Anzitutto, quanto al primo motivo (§ 8.1), deve osservarsi che il Tribunale di Tivoli non risulta essersi affatto espresso in merito ai criteri di determinazione del corrispettivo, che, tuttavia, possono ricavarsi dall'ammontare del compenso mensile su cui le parti hanno comunque concordato nel giudizio a cognizione piena, nei rispettivi atti introduttivi, essendo pacifico anche il conferimento dell'incarico e lo svolgimento dell'attività da parte del professionista.
Difatti, dalle motivazioni della sentenza appellata per cui “La documentazione depositata a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo è idonea a provare il credito vantato dallo stesso in favore della odierna opponente. Parte opposta, dunque, ha fornito prova del proprio credito
a mezzo della documentazione in atti e ha dato prova del rapporto sottostante. Parte opponente, di contro, non ha fornito prova di quei fatti estintivi impeditivi o modificativi che avrebbero condotto all'accoglimento dell'opposizione” non si evince affatto quale documentazione sia stata considerata per la quantificazione del compenso.
Soccorrono in ogni caso sul punto le difese delle parti che trovano una loro convergenza sul fatto che il consulente era stato remunerato - a forfait - con ammontare pari ad euro 500,00 per ogni mese fino al mese di settembre 2012 e pari ad euro 180,00 mensili dal mese di ottobre
2012 sino alla conclusione del rapporto riconducibile al settembre 2014 incluso.
Di ciò si riceve conferma mediante il confronto delle parcelle depositate in monitorio con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ove a pag.n.3 la ha Parte_1 evidenziato: “Per l'attività professionale in questione le parti concordavano un compenso a forfait come esattamente indicato in tutte le parcelle pro-forma allegate al ricorso” ed inoltre con la comparsa di costituzione del professionista, ove, sempre alla pag.n.3 si è dedotto in merito alle modalità di determinazione del compenso: “tale controllo è da considerarsi superfluo, atteso che la ammette che la gestione del personale dipendente e la Parte_1 consulenza profuse dal Dott. dovessero essere remunerate secondo un sistema a CP_1 forfait, pari ad € 500,00 per ogni mese fino al mese di settembre 2012 e pari ad € 180,00 mensili dal mese di ottobre 2012. Per un totale dovuto, pari ad € 16.553,90; dal 1/10/2010 al
30/09/2014”.
Quindi, la circostanza per cui il professionista avesse rinunciato al compenso per gli anni 2010
7 e 2011, producendo il parere di congruità del proprio Ordine professionale per il periodo successivo, costituisce assunto non decisivo a riguardo, in mancanza di una rinuncia espressa.
Del resto la S.C. ha osservato in merito alla rinuncia alle domande - con principio applicabile anche nel caso di specie - che la mancata riproposizione, addirittura in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che originariamente ebbe a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda (cfr., ex multis
Cass.civ.n.12756/2024) e nel caso di specie detta univoca indicazione non risulta affatto individuabile avendo l'opposto continuato a richiedere il compenso per gli anni 2010 e 2011, instando per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Deve in ogni caso evidenziarsi che il motivo in esame - pur da affrontarsi ai fini della quantificazione mensile del compenso e conseguentemente della decorrenza ex art.2957 c.c. della prescrizione triennale di cui all'art.2956 c.c. prevista per i professionisti - viene ad essere parzialmente assorbito dal terzo motivo (§ 8.3) relativo al rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Orbene, andandosi ad esaminare anzitutto l'eccezione in questione deve osservarsi che l'opponente nell'atto di citazione risulta aver così dedotto “La eccepisce Parte_1 la prescrizione ex art. 2956 c.c. dei i compensi relativi alle prestazioni della annualità 2012 nonché, per mero tuziorismo, delle annualità 2011 e 2010, sebbene le domande avanzate dal sig. relativamente a queste ultime due annualità debbano intendersi rinunciate per le CP_1 motivazioni sopra indicate. Tutte le suddette prestazioni, infatti, sono state regolarmente pagate dall'opponente in contanti” e tali deduzioni sono pienamente compatibili ad avviso della
Corte con l'allegazione dell'avvenuto pagamento, atteso che secondo la recente pronuncia della
S.C. (ord.n.34710/2024), le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato o sia comunque estinto non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché, lungi dall'essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell'eccezione stessa.
Del pari, deve osservarsi che l'eccezione è stata correttamente spiegata nei limiti della sua decorrenza, per le sole prestazioni portate a compimento e dal momento in cui è iniziato a decorrere il dies a quo che nel caso di specie – per quanto sopra evidenziato – era mensile.
Ciò posto, non sono condivisibili le argomentazioni del primo giudice in merito all'efficacia interruttiva della bozza di transazione inviata dal professionista al marito dell'ex amministratrice mediante la e-mail del 15.10.2012, atteso che la S.C., in fattispecie assimilabile
8 a quella in esame, ha osservato che non può, di norma, ricollegarsi alcun effetto interruttivo ad una richiesta di pagamento inoltrata ad un soggetto diverso dal debitore, salvo il caso in cui costui sia rappresentante o comunque, benché privo del potere rappresentativo, abbia agito in tale qualità, qualora risulti applicabile il principio dell'apparenza tutelabile (cfr.,
Cass.civ.n.41423/2021).
Orbene, una simile missiva, oltretutto priva di una formale richiesta di pagamento, ma contenente una mera bozza di transazione inviata - come affermato dallo stesso opposto in primo grado - al marito della ex legale rappresentante della non poteva affatto Parte_1 costituire un valido atto di costituzione in mora ed interruttivo della prescrizione, tantomeno in difetto di allegazioni e prove circa la spendita di poteri rappresentativi da parte del destinatario della missiva e della sussistenza di un contesto in cui poteva ragionevolmente ingenerarsi la cd. apparenza incolpevole.
Invero, ad avviso del Collegio, il primo atto interruttivo della prescrizione deve rinvenirsi nella missiva (doc.n.5 opposto, raccomandata del 27.01.2015 inviata presso la sede della società con avviso di ricevimento sottoscritto il 2.02.2015).
In tale missiva si legge tra l'altro “...attendo, dunque, il pagamento dei miei onorari professionali arretrati che ammontano ad euro 11.753,90 fino al 30.09.2012…”, trattasi quindi di atto pienamente efficace ai fini dell'interruzione della prescrizione.
A tal proposito giovi richiamare Cass.civ.n.7188/2025, eloquente sul punto, che ha osservato che “affinché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art.2943, quarto comma, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa
e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
la richiesta di pagamento produce l'interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo” e tali requisiti sono pienamente rinvenibili nella raccomandata in questione.
Orbene, oltre alle altre missive successive, quali indicate dal primo giudice, deve inoltre osservarsi che la notifica del decreto ingiuntivo è comunque avvenuta il 21.12.2017 (come confermato dall'opponente nell'atto di citazione), dunque entro tre anni dal 2.02.2015, data del primo atto interruttivo, con la conseguenza che i compensi del professionista andranno rideterminati a partire dal mese di febbraio 2012 sino al 30.09.2014 atteso che lo stesso professionista nella missiva del 27.01.2015 aveva dato atto della sospensione della sua attività
a far data dall'ottobre 2014.
9 Passando infine al secondo motivo (§ 8.2), trattato per ragioni di carattere logico in conclusione, non pare fondato atteso che il professionista risulta aver limitato le sue spettanze sino al mese di settembre 2014 (così dalla parcella n.196/2014) ed in ogni caso i compensi, a fronte delle considerazioni che precedono, sono stati di seguito rideterminati.
Il decreto ingiuntivo n.1946/2017 deve quindi essere revocato e il compenso va pertanto rideterminato a far data dal febbraio 2012 sino al settembre 2014, secondo il sistema “a forfait” concordato tra le parti, quale peraltro evincibile dalle fatture prodotte in monitorio, pari ad euro
500,00 per ogni mese fino al mese di settembre 2012 e pari ad euro 180,00 mensili dal mese di ottobre 2012 sino al settembre 2014.
Dunque, l'ammontare dovuto risulta per le otto mensilità del 2012 pari ad euro 4.000,00 (500,00 euro x 8 mesi) che ascendono ad euro 4.080,00 comprendendo il contributo previdenziale del
2% richiesto nelle fatture prodotte in monitorio.
Per le mensilità dall'ottobre 2012 al settembre 2014 l'importo ammonta complessivamente ad euro 4.320,00 (180,00 euro x 24 mesi) ed ascende ad euro 4.406,40 comprendendo il contributo previdenziale del 2% richiesto nelle fatture prodotte in monitorio.
Quanto all'iva la stessa nelle fatture prodotte è stata elisa dalla ritenuta d'acconto, né risulta essere stata specificamente richiesta, né nelle conclusioni del ricorso in monitorio, né tantomeno nelle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione.
Ne consegue che l'importo complessivamente spettante al professionista – incontestato l'adempimento del e non dimostrata l'estinzione dell'obbligazione da parte della CP_1 società appellante secondo i consueti oneri probatori di cui all'art.2697 c.c. (cfr., Cass.civ.
SS.UU. n.13533/2001 e ss.) – ammonta a complessivi euro 8.486,40 oltre interessi al tasso legale (per quanto richiesto e riconosciuto in monitorio) dalla data di messa in mora (2.02.2015) sino all'effettivo soddisfo.
In conclusione, l'appello risulta fondato nei termini sopra evidenziati.
§ 10. – Passando alle spese di lite le stesse debbono essere integralmente rideterminate alla stregua dell'art.336 c.p.c. e di quanto osservato da Cass.civ.n.24482/2022 che in materia di opposizione a decreto ingiuntivo ha osservato che “il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione (cfr. da ultimo Cass.
S.U. n. 927/2022). Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e
10 tenendo in considerazione l'esito finale della lite.
Nel liquidare tali spese, il giudice può bensì escludere dal rimborso quelle affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto di ingiunzione, qualora mancassero le condizioni di ammissibilità di tale domanda, ma non viola affatto il disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c. qualora ritenga di non farlo, lasciandole a carico della parte opponente che, all'esito del giudizio, è rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite.
A maggior ragione il giudice può lasciare le spese della fase monitoria a carico della parte ingiunta, allorquando la revoca del decreto ingiuntivo sia dipesa dal pagamento della somma recata dal decreto monitorio nel corso del giudizio di opposizione (Cass. n. 2217/2007; Cass.
n. 75/2010).
Poiché la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione, deve escludersi di conseguenza un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento agli effetti dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria, posto che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese
è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento (Cass. n. 5984/1999; Cass. n. 7892/1994; Cass. n. 14526/2000).
Non è quindi determinante la sola revoca del decreto opposto per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo invece avere riguardo all'esito complessivo del giudizio, dovendo la valutazione di soccombenza, anche in relazione a tali spese, confrontarsi con il risultato finale del giudizio”.
A ciò si aggiunga che secondo Cass.civ.n.33412/2024, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.
Dunque, tenuto conto di quanto sopra e dell'esito finale del giudizio si ritiene di liquidare per la fase monitoria (euro 540,00 per compensi professionali oltre euro 596,53 per esborsi incluse spese di notifica), quanto poi al primo e secondo grado di giudizio, le spese debbono essere liquidate come segue, in favore del professionista tenuto conto dell'esito del giudizio, ma con
11 una parziale compensazione per entrambi i gradi della metà, in ragione della riduzione dell'importo riconosciuto, tenuto conto anche dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
Quindi applicato il d.m.n.147/2022 le spese di lite vengono liquidate per il primo grado considerato il terzo scaglione di valore (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) in euro 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 840,00 per fase istruttoria/trattazione ed euro 851,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due e i minimi per le altre in considerazione della natura documentale del giudizio e considerata la sinteticità degli scritti conclusionali.
Medesimo criterio per il giudizio d'appello con liquidazione di euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 956,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due e i minimi per le altre in considerazione dell'assenza di istruttoria e considerate le forme adottate per la decisione.
Ai rispettivi totali dovrà poi applicarsi la riduzione del 50% in ragione della disposta parziale compensazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con Parte_1 atto di citazione notificato in data 23.11.2020 avverso la sentenza n.1296/2020 resa in data
27.10.2020 dal Tribunale di Tivoli, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo n.1946/2017 emesso dal
Tribunale di Tivoli e rideterminato il credito professionale di come accertato e CP_1 quantificato in parte motiva, condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento Parte_1 in favore dell'appellato dell'importo pari ad euro 8.486,40 oltre interessi legali CP_1 dal 2.02.2015 sino all'effettivo soddisfo.
2) Condanna in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell'appellato liquidate per la fase monitoria in euro 540,00 per compensi CP_1 professionali oltre euro 596,53 per esborsi, spese forfettarie iva e cpa, per il primo grado, già effettuata la parziale compensazione di cui in parte motiva, in euro 1.693,50 per compensi professionali oltre spese forfettarie iva e cpa e per il grado d'appello già effettuata la parziale compensazione di cui in parte motiva in euro 1.966,50 per compensi professionali oltre spese forfettarie iva e cpa.
Roma, 24.09.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Alberto Tilocca
12
All'udienza collegiale del giorno 24/09/2025 ore 11:25
Presidente Dott. Alberto Tilocca
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. CIPPONE ANTONIO presente
Avv. ALEGIANI ALFONSO Avv. DE ROSA GABRIELE ADOLFO Appellato/i
CP_1 Avv. GIOSI ELVIRA Avv. Roberta Federico presente in sostituzione Avv. SAVOCA ALESSANDRA
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE Alberto Tilocca Federica d'Amato Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Alberto Tilocca Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 24.09.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6162 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. in persona del l.r.p.t., domiciliata presso i Parte_1 P.IVA_1 difensori avv.ti Alfonso Alegiani, Antonio Cippone e abg. Gabriele Adolfo De Rosa che la rappresentano e difendono giusta procura in atti. APPELLANTE
E
( ), domiciliato presso il difensore avv. CP_1 CodiceFiscale_1
Alessandra Savoca che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv.
Elvira Giosi giusta procura in atti. APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n.1296/2020 pubblicata in data 27.10.2020 dal
Tribunale di Tivoli.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con tempestivo atto di citazione notificato in data 23.11.2020 la ha Parte_1 proposto appello contro la sentenza n.1296/2020 pubblicata in data 27.10.2020 dal Tribunale di Tivoli, resa a definizione del procedimento civile di primo grado r.g.n.440/2018, promosso dall'odierna società appellante nei confronti di in opposizione al decreto CP_1 ingiuntivo n.1946/2017 con cui quest'ultimo aveva richiesto alla il Parte_1 pagamento di compensi professionali.
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione
2 ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_1 tribunale, il Sig. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il CP_1
Giudice adito, accertati i fatti in premessa, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto
n. 1946/2017 emesso dal Tribunale Civile di Tivoli in data 27/11/2017 all'esito del ricorso R.G.
4961/2017. Con vittoria di spese di giudizio da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014”. Si costituiva in giudizio il Sig. il quale concludeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, CP_1 disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) Nel merito, senza invertire l'onere della prova, rigettare la domanda dell'odierna opponente, perché infondata in fatto ed in diritto;
2) Per
l'effetto, sempre nel merito, dichiarare valido ed efficace il decreto ingiuntivo n. 1946/2017,
RGN 4961/2017 del Tribunale di Tivoli e, per l'effetto condannare la al Parte_1 pagamento di quanto dovuto nei confronti del Dott. 3) In subordine, nel merito, CP_1 ed in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di revoca e/o dichiarata nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare l'esistenza del mandato professionale tra il Dott. e la e, per l'effetto, accertato il CP_1 Parte_1 mancato pagamento degli onorari professionali nell'intervallo temporale compreso tra il
1/10/2010 ed il 30/09/2014, condannare la al pagamento in favore del Dott. Parte_1 dell'importo pari ad € 16.553,90, come da forfait stabilito tra le Parti. 4) Con CP_1 vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i procedimenti”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1946/17, R.G. n. 4961/17, emesso dal
Tribunale di Tivoli ed oggetto del presente giudizio di opposizione;
2) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.235,00 oltre accessori di legge
e secondo lo scaglione di riferimento ex D.M. 55/14”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “L'opposizione formulata è infondata
e come tale deve essere respinta. È da rilevare, in primis, come sia da respingere l'eccezione di prescrizione, per gli anni 2010-2012 formulata dalla parte opponente perché infondata.
A riprova dell'interruzione della prescrizione, infatti, la parte opposta ha depositato la mail contenente la bozza della transazione inviata in data 15/10/2012 all'Avv. Alberto Marchetti, marito della ex legale rappresentante della sig.ra Parte_1 Persona_1
Inoltre, la raccomandata del 27/01/2015, nella quale non solo si faceva presente della bozza della transazione del 2012, ma si sollecita il pagamento degli onorari insoluti per € 11.753,90, esattamente l'importo maturato fino al 30/09/2012. Quindi, in data 15/10/2012 l'opposto aveva
3 provveduto ad interrompere la prescrizione per gli onorari professionali degli anni 2010, 2011
e 2012. Poi, il 27/01/2015, ha reiterato l'interruzione dei termini prescrizionali;
ed ancora il
17/12/2015 ed il 22/06/2017 (questi ultimi due documenti già in atti nel fascicolo del procedimento monitorio).
Il mandato professionale conferito al Dott. per la gestione del personale CP_1 dipendente in favore della è pacifico e non contestato ed ammesso dalla parte Parte_1 opponente. Nulla quaestio, pertanto, sul rapporto giuridico esistente tra le parti.
La documentazione depositata a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo è idonea a provare il credito vantato dallo stesso in favore della odierna opponente.
Parte opposta, dunque, ha fornito prova del proprio credito a mezzo della documentazione in atti e ha dato prova del rapporto sottostante. Parte opponente, di contro, non ha fornito prova di quei fatti estintivi impeditivi o modificativi che avrebbero condotto all'accoglimento dell'opposizione.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata perché infondata e non provata.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore deve solo provare il proprio credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed il debitore deve provare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto di credito fatto valere.
Nel giudizio di merito a cognizione ordinaria, introdotto con l'atto di cui all'art. 645 cpc il creditore, ricorrente nella fase monitoria del giudizio, è onerato della prova relativa ai fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo e la parte opponente è tenuta a fornire prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito. La conferma del decreto ingiuntivo è quindi collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto
a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. (Cass. 10503/13). Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo”.
§ 5. - Con l'atto di appello la ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata: 1) in via preliminare, sospendere ai sensi dell'art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) nel merito, in accoglimento dei motivi di appello, dichiarare nullo e/o annullare
e comunque revocare il decreto ingiuntivo n.1946/2017 emesso dal Tribunale di Tivoli in data
27/11/2017 all'esito del ricorso R.G. 4961/2017; 3) condannare l'appellato al pagamento delle spese del giudizio di primo e secondo grado, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
4 § 6. - costituitosi con comparsa depositata il 15.02.2021 ha resistito al gravame CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza: 1) In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensiva formulata da controparte perché infondata in fatto e diritto;
2) Nel merito, rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e diritto;
3) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e secondo grado di giudizio”.
§ 7. – Rigettata l'istanza di inibitoria da parte del precedente Collegio assegnatario della procedura, all'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in tre motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo “VIOLAZIONE DEGLI ART. 1 D.M. 46/2013 E 9 D.L. 1/2012”
l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha tenuto conto dell'ambito della domanda del professionista, quale precisata e delineatasi nel corso del procedimento monitorio, anche a seguito di richiesta ex art.640 c.p.c. da parte del giudice di detta fase, con la conseguenza che la causa petendi del giudizio di primo grado verteva sulla pretesa degli onorari del da conteggiarsi in base alle tariffe ministeriali per le attività CP_1 rese nell'intervallo temporale intercorrente tra il 1/01/2012 ed il 31/12/2014, con conseguente rinuncia a qualunque pretesa relativa alle annualità 2010 e 2011, atteso che dopo i rilievi del giudice del monitorio, il professionista, aveva mutato la domanda, depositando due notule vidimate dall'Ordine dei Consulenti del lavoro, calcolate ai sensi del D.M. 430/92 e del D.M.
46/2013 per prestazioni eseguite dal 1/01/2012 al 31/12/2014.
Deduceva, quindi, che il giudice di primo grado aveva errato nella liquidazione, in quanto, le tariffe in questione non erano applicabili, stante la sussistenza di un accordo tra le parti sull'ammontare del compenso, inoltre, evidenziava che lo stesso appellato, nella propria comparsa di costituzione e risposta in primo grado, aveva precisato che “secondo tale regime agevolato applicato in favore della (e non certo del dott. , per l'intera Parte_1 CP_1 gestione del personale dipendente, era dovuto in favore del l'importo pari ad € 500,00 CP_1 mensili;
tale regime è stato applicato fino al mese di settembre 2012. Poi, a partire dal mese di ottobre 2012, tale regime, su richiesta della è stato abbassato ad € 180,00”. Parte_1
Allegava inoltre che il compenso “a forfait” era desumibile dalle stesse parcelle pro-forma depositate dalla controparte.
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “OMESSA VALUTAZIONE DI UNA CIRCOSTANZA
DI FATTO” l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato riconosciuto il compenso anche per il quarto trimestre del 2014, nonostante le contestazioni
5 svolte in primo grado, desumendosi dalla documentazione prodotta, che il professionista in detto periodo non aveva svolto attività professionale in proprio favore.
Precisava che ciò doveva desumersi a) dalla lettera del 27/01/2015 nella quale l'appellato riconosceva che “la sospensione del servizio … è avvenuta già dal mese di ottobre 2014”; b) dall'ultima parcella pro-forma n.196/2014 di cui l'appellato chiedeva originariamente il pagamento con il ricorso per decreto ingiuntivo, ove veniva indicata come data finale della sua prestazione il mese di settembre 2014 (doc. 3); c) dalla circostanza che gli adempimenti relativi all'ultimo trimestre del 2014 erano stati eseguiti da altro professionista subentrato al CP_1
(doc.
2.3a, 2.3b, 2.3c, 2.4 e 2.5).
§ 8.3 - Con il terzo motivo “VIOLAZIONE DELL'ART.2943 C.C.” parte appellante ha evidenziato a fondamento del motivo che il giudice di primo grado non aveva correttamente esaminato l'eccezione di prescrizione, ritualmente spiegata in primo grado sin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo che il termine di prescrizione fosse stato validamente interrotto dal mediante l'invio, in data 15/10/2012, di una bozza di CP_1 transazione all'avv. Alberto Marchetti, marito di precedente legale Persona_1 rappresentante della Parte_1
Precisava, come dimostrato nel corso del giudizio di primo grado, che la sig.ra
[...] era stata legale rappresentante della sino al 28/06/2012 (doc. Per_1 Parte_1
2.6), allorquando aveva rassegnato le dimissioni ed era stato nominato in sua sostituzione il sig.
con nuova nomina depositata presso la Camera di Commercio (doc. 2.7), Persona_2 quindi che la sig.ra non aveva alcuna carica all'interno della società e ancor meno Per_1 ne aveva il di lei marito, pertanto, la mail del 15/10/2012, di cui non aveva mai avuto alcuna contezza, era stata inviata a soggetti estranei alla società e non poteva affatto interrompere la prescrizione.
Allegava inoltre anche il difetto dell'elemento oggettivo tipico dell'atto interruttivo della prescrizione, non ravvisabile, né nella bozza di transazione - inviata il 15/10/2012 a soggetti estranei alla società - né nelle successive comunicazioni del 27/01/2015 e del 17/12/2015, non contenenti intimazioni di pagamento idonee a mettere in mora il debitore ai sensi dell'art.1219
c.c..
Deduceva, infine, che la prima missiva che poteva qualificarsi quale rituale atto di messa in mora, astrattamente idoneo ad interrompere il decorso del termine, era stato la pec del
22/06/2017, inviata, tuttavia, quando il termine di prescrizione era oramai decorso, con la conseguenza che l'unico periodo per cui il avrebbe potuto legittimamente ottenere la CP_1 corresponsione degli onorari, nella misura concordata tra le parti (pari ad euro 180,00 mensili),
6 qualora avesse formulato la relativa domanda, era quello intercorrente tra il 22/06/2014 ed il
30/09/2014, data in cui il professionista aveva cessato di prestare la propria opera professionale in favore della società.
§ 9. – Tali i motivi d'appello (tempestivo e procedibile essendo stati rispettati il termine breve per l'impugnazione e i dieci giorni per l'iscrizione al ruolo) e le conclusioni delle parti, osserva la Corte che l'appello è parzialmente fondato, nei termini di seguito evidenziati.
Anzitutto, quanto al primo motivo (§ 8.1), deve osservarsi che il Tribunale di Tivoli non risulta essersi affatto espresso in merito ai criteri di determinazione del corrispettivo, che, tuttavia, possono ricavarsi dall'ammontare del compenso mensile su cui le parti hanno comunque concordato nel giudizio a cognizione piena, nei rispettivi atti introduttivi, essendo pacifico anche il conferimento dell'incarico e lo svolgimento dell'attività da parte del professionista.
Difatti, dalle motivazioni della sentenza appellata per cui “La documentazione depositata a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo è idonea a provare il credito vantato dallo stesso in favore della odierna opponente. Parte opposta, dunque, ha fornito prova del proprio credito
a mezzo della documentazione in atti e ha dato prova del rapporto sottostante. Parte opponente, di contro, non ha fornito prova di quei fatti estintivi impeditivi o modificativi che avrebbero condotto all'accoglimento dell'opposizione” non si evince affatto quale documentazione sia stata considerata per la quantificazione del compenso.
Soccorrono in ogni caso sul punto le difese delle parti che trovano una loro convergenza sul fatto che il consulente era stato remunerato - a forfait - con ammontare pari ad euro 500,00 per ogni mese fino al mese di settembre 2012 e pari ad euro 180,00 mensili dal mese di ottobre
2012 sino alla conclusione del rapporto riconducibile al settembre 2014 incluso.
Di ciò si riceve conferma mediante il confronto delle parcelle depositate in monitorio con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ove a pag.n.3 la ha Parte_1 evidenziato: “Per l'attività professionale in questione le parti concordavano un compenso a forfait come esattamente indicato in tutte le parcelle pro-forma allegate al ricorso” ed inoltre con la comparsa di costituzione del professionista, ove, sempre alla pag.n.3 si è dedotto in merito alle modalità di determinazione del compenso: “tale controllo è da considerarsi superfluo, atteso che la ammette che la gestione del personale dipendente e la Parte_1 consulenza profuse dal Dott. dovessero essere remunerate secondo un sistema a CP_1 forfait, pari ad € 500,00 per ogni mese fino al mese di settembre 2012 e pari ad € 180,00 mensili dal mese di ottobre 2012. Per un totale dovuto, pari ad € 16.553,90; dal 1/10/2010 al
30/09/2014”.
Quindi, la circostanza per cui il professionista avesse rinunciato al compenso per gli anni 2010
7 e 2011, producendo il parere di congruità del proprio Ordine professionale per il periodo successivo, costituisce assunto non decisivo a riguardo, in mancanza di una rinuncia espressa.
Del resto la S.C. ha osservato in merito alla rinuncia alle domande - con principio applicabile anche nel caso di specie - che la mancata riproposizione, addirittura in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che originariamente ebbe a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda (cfr., ex multis
Cass.civ.n.12756/2024) e nel caso di specie detta univoca indicazione non risulta affatto individuabile avendo l'opposto continuato a richiedere il compenso per gli anni 2010 e 2011, instando per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Deve in ogni caso evidenziarsi che il motivo in esame - pur da affrontarsi ai fini della quantificazione mensile del compenso e conseguentemente della decorrenza ex art.2957 c.c. della prescrizione triennale di cui all'art.2956 c.c. prevista per i professionisti - viene ad essere parzialmente assorbito dal terzo motivo (§ 8.3) relativo al rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Orbene, andandosi ad esaminare anzitutto l'eccezione in questione deve osservarsi che l'opponente nell'atto di citazione risulta aver così dedotto “La eccepisce Parte_1 la prescrizione ex art. 2956 c.c. dei i compensi relativi alle prestazioni della annualità 2012 nonché, per mero tuziorismo, delle annualità 2011 e 2010, sebbene le domande avanzate dal sig. relativamente a queste ultime due annualità debbano intendersi rinunciate per le CP_1 motivazioni sopra indicate. Tutte le suddette prestazioni, infatti, sono state regolarmente pagate dall'opponente in contanti” e tali deduzioni sono pienamente compatibili ad avviso della
Corte con l'allegazione dell'avvenuto pagamento, atteso che secondo la recente pronuncia della
S.C. (ord.n.34710/2024), le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato o sia comunque estinto non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché, lungi dall'essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell'eccezione stessa.
Del pari, deve osservarsi che l'eccezione è stata correttamente spiegata nei limiti della sua decorrenza, per le sole prestazioni portate a compimento e dal momento in cui è iniziato a decorrere il dies a quo che nel caso di specie – per quanto sopra evidenziato – era mensile.
Ciò posto, non sono condivisibili le argomentazioni del primo giudice in merito all'efficacia interruttiva della bozza di transazione inviata dal professionista al marito dell'ex amministratrice mediante la e-mail del 15.10.2012, atteso che la S.C., in fattispecie assimilabile
8 a quella in esame, ha osservato che non può, di norma, ricollegarsi alcun effetto interruttivo ad una richiesta di pagamento inoltrata ad un soggetto diverso dal debitore, salvo il caso in cui costui sia rappresentante o comunque, benché privo del potere rappresentativo, abbia agito in tale qualità, qualora risulti applicabile il principio dell'apparenza tutelabile (cfr.,
Cass.civ.n.41423/2021).
Orbene, una simile missiva, oltretutto priva di una formale richiesta di pagamento, ma contenente una mera bozza di transazione inviata - come affermato dallo stesso opposto in primo grado - al marito della ex legale rappresentante della non poteva affatto Parte_1 costituire un valido atto di costituzione in mora ed interruttivo della prescrizione, tantomeno in difetto di allegazioni e prove circa la spendita di poteri rappresentativi da parte del destinatario della missiva e della sussistenza di un contesto in cui poteva ragionevolmente ingenerarsi la cd. apparenza incolpevole.
Invero, ad avviso del Collegio, il primo atto interruttivo della prescrizione deve rinvenirsi nella missiva (doc.n.5 opposto, raccomandata del 27.01.2015 inviata presso la sede della società con avviso di ricevimento sottoscritto il 2.02.2015).
In tale missiva si legge tra l'altro “...attendo, dunque, il pagamento dei miei onorari professionali arretrati che ammontano ad euro 11.753,90 fino al 30.09.2012…”, trattasi quindi di atto pienamente efficace ai fini dell'interruzione della prescrizione.
A tal proposito giovi richiamare Cass.civ.n.7188/2025, eloquente sul punto, che ha osservato che “affinché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art.2943, quarto comma, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa
e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
la richiesta di pagamento produce l'interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo” e tali requisiti sono pienamente rinvenibili nella raccomandata in questione.
Orbene, oltre alle altre missive successive, quali indicate dal primo giudice, deve inoltre osservarsi che la notifica del decreto ingiuntivo è comunque avvenuta il 21.12.2017 (come confermato dall'opponente nell'atto di citazione), dunque entro tre anni dal 2.02.2015, data del primo atto interruttivo, con la conseguenza che i compensi del professionista andranno rideterminati a partire dal mese di febbraio 2012 sino al 30.09.2014 atteso che lo stesso professionista nella missiva del 27.01.2015 aveva dato atto della sospensione della sua attività
a far data dall'ottobre 2014.
9 Passando infine al secondo motivo (§ 8.2), trattato per ragioni di carattere logico in conclusione, non pare fondato atteso che il professionista risulta aver limitato le sue spettanze sino al mese di settembre 2014 (così dalla parcella n.196/2014) ed in ogni caso i compensi, a fronte delle considerazioni che precedono, sono stati di seguito rideterminati.
Il decreto ingiuntivo n.1946/2017 deve quindi essere revocato e il compenso va pertanto rideterminato a far data dal febbraio 2012 sino al settembre 2014, secondo il sistema “a forfait” concordato tra le parti, quale peraltro evincibile dalle fatture prodotte in monitorio, pari ad euro
500,00 per ogni mese fino al mese di settembre 2012 e pari ad euro 180,00 mensili dal mese di ottobre 2012 sino al settembre 2014.
Dunque, l'ammontare dovuto risulta per le otto mensilità del 2012 pari ad euro 4.000,00 (500,00 euro x 8 mesi) che ascendono ad euro 4.080,00 comprendendo il contributo previdenziale del
2% richiesto nelle fatture prodotte in monitorio.
Per le mensilità dall'ottobre 2012 al settembre 2014 l'importo ammonta complessivamente ad euro 4.320,00 (180,00 euro x 24 mesi) ed ascende ad euro 4.406,40 comprendendo il contributo previdenziale del 2% richiesto nelle fatture prodotte in monitorio.
Quanto all'iva la stessa nelle fatture prodotte è stata elisa dalla ritenuta d'acconto, né risulta essere stata specificamente richiesta, né nelle conclusioni del ricorso in monitorio, né tantomeno nelle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione.
Ne consegue che l'importo complessivamente spettante al professionista – incontestato l'adempimento del e non dimostrata l'estinzione dell'obbligazione da parte della CP_1 società appellante secondo i consueti oneri probatori di cui all'art.2697 c.c. (cfr., Cass.civ.
SS.UU. n.13533/2001 e ss.) – ammonta a complessivi euro 8.486,40 oltre interessi al tasso legale (per quanto richiesto e riconosciuto in monitorio) dalla data di messa in mora (2.02.2015) sino all'effettivo soddisfo.
In conclusione, l'appello risulta fondato nei termini sopra evidenziati.
§ 10. – Passando alle spese di lite le stesse debbono essere integralmente rideterminate alla stregua dell'art.336 c.p.c. e di quanto osservato da Cass.civ.n.24482/2022 che in materia di opposizione a decreto ingiuntivo ha osservato che “il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione (cfr. da ultimo Cass.
S.U. n. 927/2022). Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e
10 tenendo in considerazione l'esito finale della lite.
Nel liquidare tali spese, il giudice può bensì escludere dal rimborso quelle affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto di ingiunzione, qualora mancassero le condizioni di ammissibilità di tale domanda, ma non viola affatto il disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c. qualora ritenga di non farlo, lasciandole a carico della parte opponente che, all'esito del giudizio, è rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite.
A maggior ragione il giudice può lasciare le spese della fase monitoria a carico della parte ingiunta, allorquando la revoca del decreto ingiuntivo sia dipesa dal pagamento della somma recata dal decreto monitorio nel corso del giudizio di opposizione (Cass. n. 2217/2007; Cass.
n. 75/2010).
Poiché la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione, deve escludersi di conseguenza un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento agli effetti dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria, posto che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese
è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento (Cass. n. 5984/1999; Cass. n. 7892/1994; Cass. n. 14526/2000).
Non è quindi determinante la sola revoca del decreto opposto per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo invece avere riguardo all'esito complessivo del giudizio, dovendo la valutazione di soccombenza, anche in relazione a tali spese, confrontarsi con il risultato finale del giudizio”.
A ciò si aggiunga che secondo Cass.civ.n.33412/2024, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.
Dunque, tenuto conto di quanto sopra e dell'esito finale del giudizio si ritiene di liquidare per la fase monitoria (euro 540,00 per compensi professionali oltre euro 596,53 per esborsi incluse spese di notifica), quanto poi al primo e secondo grado di giudizio, le spese debbono essere liquidate come segue, in favore del professionista tenuto conto dell'esito del giudizio, ma con
11 una parziale compensazione per entrambi i gradi della metà, in ragione della riduzione dell'importo riconosciuto, tenuto conto anche dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
Quindi applicato il d.m.n.147/2022 le spese di lite vengono liquidate per il primo grado considerato il terzo scaglione di valore (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) in euro 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 840,00 per fase istruttoria/trattazione ed euro 851,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due e i minimi per le altre in considerazione della natura documentale del giudizio e considerata la sinteticità degli scritti conclusionali.
Medesimo criterio per il giudizio d'appello con liquidazione di euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 956,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due e i minimi per le altre in considerazione dell'assenza di istruttoria e considerate le forme adottate per la decisione.
Ai rispettivi totali dovrà poi applicarsi la riduzione del 50% in ragione della disposta parziale compensazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con Parte_1 atto di citazione notificato in data 23.11.2020 avverso la sentenza n.1296/2020 resa in data
27.10.2020 dal Tribunale di Tivoli, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo n.1946/2017 emesso dal
Tribunale di Tivoli e rideterminato il credito professionale di come accertato e CP_1 quantificato in parte motiva, condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento Parte_1 in favore dell'appellato dell'importo pari ad euro 8.486,40 oltre interessi legali CP_1 dal 2.02.2015 sino all'effettivo soddisfo.
2) Condanna in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell'appellato liquidate per la fase monitoria in euro 540,00 per compensi CP_1 professionali oltre euro 596,53 per esborsi, spese forfettarie iva e cpa, per il primo grado, già effettuata la parziale compensazione di cui in parte motiva, in euro 1.693,50 per compensi professionali oltre spese forfettarie iva e cpa e per il grado d'appello già effettuata la parziale compensazione di cui in parte motiva in euro 1.966,50 per compensi professionali oltre spese forfettarie iva e cpa.
Roma, 24.09.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Alberto Tilocca
12