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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino -Presidente dr. Stefania Basso -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato, in grado di appello, all'esito dell'udienza del 25 marzo
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1692/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi, presso il quale elettivamente Parte_1 domicilia, all'indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Saverio Marrone, presso il quali elettivamente domicilia, in Napoli, c.so Garibaldi n.
387
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , dipendente della società indicata in epigrafe, prima con Parte_1 mansioni di operatore qualificato”, par. 160, poi di “operatore tecnico” ,par. 170, prevalentemente impiegato sulla tratta ferroviaria Napoli-Torregaveta (Linee Flegree), proponeva tempestivo appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 4395 del 2024, che ampiamente censurava, con la quale era stata rigettata la sua domanda volta a far dichiarare l'inadempimento datoriale, per il periodo novembre 2011-ottobre 2021, dell'obbligo di provvedere
1 al lavaggio ed alla manutenzione periodica dei dispositivi di protezione individuale, che specificamente indicava, con connessa richiesta di risarcimento del danno quantificata, secondo i conteggi sviluppati, in euro di euro 6.743,68, oltre accessori di legge.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento della domanda proposta da con il ricorso di primo grado.
Si costituiva l' resistendo all'appello. Controparte_1
In sede di trattazione scritta le parti hanno rappresentato e documentato l'avvenuta definizione transattiva medio tempore della lite, così concordemente chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Va, a tal punto, dichiarata cessata la materia del contendere.
E' stato infatti prodotto, come esposto in premessa, un verbale di accordo sindacale del 2 ottobre
2024, con il quale il presente contenzioso è stato transattivamente definito con la monetizzazione della vicenda azionata, nei termini ivi riportati.
Dunque, le parti, attraverso reciproche rimesse, hanno giudizialmente composto la lite, regolando ogni questione che era coinvolta nel presente procedimento e secondo un assetto di interessi che appare equilibrato e liberamente definito.
E' bene puntualizzare, allora, che il Giudice, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando nemmeno la eventuale perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle medesime secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr., ex plurimis, Cass., III, 2.08.2004 n.14775).
Nel caso di specie, peraltro, le parti anche su detto ultimo profilo hanno raggiunto l'intesa, così non residuando contrasto nemmeno su questo marginale aspetto.
Va, dunque, dichiarata, in riforma dell'impugnata sentenza, cessata la materia del contendere, anche in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede: in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere, anche in ordine alle spese.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino -Presidente dr. Stefania Basso -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato, in grado di appello, all'esito dell'udienza del 25 marzo
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1692/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi, presso il quale elettivamente Parte_1 domicilia, all'indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Saverio Marrone, presso il quali elettivamente domicilia, in Napoli, c.so Garibaldi n.
387
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , dipendente della società indicata in epigrafe, prima con Parte_1 mansioni di operatore qualificato”, par. 160, poi di “operatore tecnico” ,par. 170, prevalentemente impiegato sulla tratta ferroviaria Napoli-Torregaveta (Linee Flegree), proponeva tempestivo appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 4395 del 2024, che ampiamente censurava, con la quale era stata rigettata la sua domanda volta a far dichiarare l'inadempimento datoriale, per il periodo novembre 2011-ottobre 2021, dell'obbligo di provvedere
1 al lavaggio ed alla manutenzione periodica dei dispositivi di protezione individuale, che specificamente indicava, con connessa richiesta di risarcimento del danno quantificata, secondo i conteggi sviluppati, in euro di euro 6.743,68, oltre accessori di legge.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento della domanda proposta da con il ricorso di primo grado.
Si costituiva l' resistendo all'appello. Controparte_1
In sede di trattazione scritta le parti hanno rappresentato e documentato l'avvenuta definizione transattiva medio tempore della lite, così concordemente chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Va, a tal punto, dichiarata cessata la materia del contendere.
E' stato infatti prodotto, come esposto in premessa, un verbale di accordo sindacale del 2 ottobre
2024, con il quale il presente contenzioso è stato transattivamente definito con la monetizzazione della vicenda azionata, nei termini ivi riportati.
Dunque, le parti, attraverso reciproche rimesse, hanno giudizialmente composto la lite, regolando ogni questione che era coinvolta nel presente procedimento e secondo un assetto di interessi che appare equilibrato e liberamente definito.
E' bene puntualizzare, allora, che il Giudice, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando nemmeno la eventuale perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle medesime secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr., ex plurimis, Cass., III, 2.08.2004 n.14775).
Nel caso di specie, peraltro, le parti anche su detto ultimo profilo hanno raggiunto l'intesa, così non residuando contrasto nemmeno su questo marginale aspetto.
Va, dunque, dichiarata, in riforma dell'impugnata sentenza, cessata la materia del contendere, anche in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede: in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere, anche in ordine alle spese.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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