Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00387/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00746/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 746 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Saccucci e Matteo Magnano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'accertamento
- del diritto del ricorrente al computo, agli effetti stipendiali e agli effetti pensionistici, degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di laurea;
- per l’annullamento della nota n. -OMISSIS- del 15.11.2023 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e degli allegati prospetti riepilogativi, nella parte in cui, tra i periodi computati ai fini del trattamento di quiescenza, non hanno incluso gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di laurea (quattro).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2026 il dott. LL BO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) Il ricorrente,-OMISSIS-nel 2017 transitato nei ruoli dei Carabinieri forestali, ha chiesto l’accertamento del diritto al computo, agli effetti sia pensionistici che stipendiali, del periodo corrispondente alla durata legale del corso di laurea in Scienze forestali necessaria per l’accesso al Corpo suddetto.
2) Egli, avendo conseguito in data 2.11.1984 la laurea in Scienze forestali (corso di studi con durata legale di 4 anni), nel dicembre dello stesso anno ha partecipato al concorso pubblico per la nomina alla VII qualifica funzionale (ufficiali) del Corpo Forestale dello Stato (CFS) per la cui partecipazione era necessario il possesso della laurea suddetta (art. 2 del bando di cui al Decreto del Ministro dell’Agricoltura n. 351 del 22.12.1984).
3) Superato il concorso, dal 16.3.1987 è stato nominato ufficiale del -OMISSIS-
4) Nel 2017 è transitato nei ruoli dei Carabinieri forestali ed è stato nominato -OMISSIS- con sede di servizio a -OMISSIS-, circostanza che rileva ai fini della competenza territoriale di questo Tribunale.
5) Sempre nel 2017 ha presentato una prima istanza di riscatto gratuito, ai fini pensionistici, degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di laurea suddetta, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, ma il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ( breviter : Comando generale), l’ha respinta.
6) In seguito alla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato -OMISSIS-, il ricorrente ha inoltrato all’Amministrazione di appartenenze le seguenti due richieste:
- con la prima in data 10.1.2023, ha reiterato l’istanza di riscatto gratuito ai fini pensionistici del periodo corrispondente alla durata legale del corso di laurea ex art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973;
- con la seconda in data 19.10.2023, ha chiesto il riconoscimento del diritto di cui all’art. 1783 del D.lgs. n. 66/2010 a mente del quale “ agli effetti della determinazione dello stipendio in base all’anzianità di servizio … sono computati gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari, in favore degli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una laurea …”.
7) Con nota del 15.11.2023 il Comando generale ha disposto la collocazione in pensione del ricorrente a partire dall’1.1.2024 per raggiunti limiti di età, senza accoglimento delle due istanze suddette, come si evince dal fatto che negli allegati a tale nota, nel determinare i periodi computati ai fini del trattamento di quiescenza, non è stato incluso il computo dei 4 anni di durata legale del corso di laurea.
8) Con il ricorso di cui in epigrafe il ricorrente ha chiesto l’accertamento del proprio diritto al riscatto gratuito degli anni del corso di laurea e al computo ai fini retributivi del medesimo periodo.
9) Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa chiedendo il rigetto del gravame.
10) Nelle more del giudizio l’Amministrazione, con decreto -OMISSIS-, ha riconosciuto il riscatto del periodo universitario a titolo gratuito ai fini pensionistici, pur avendolo limitato a 3 anni, 7 mesi e 29 giorni (in luogo dei 4 anni corrispondenti alla durata legale del corso di laurea), giustificando tale riduzione in ragione del fatto che “ il periodo da computare non è da considerare per intero in quanto concomitante con altri periodi assicurativi ”.
Come precisato dal Ministero resistente, dal vaglio della posizione contributiva dell'interessato presso l'INPS, è emerso che i periodi dal 29.6.1981 al 28.9.1981 e dall’1.10.1984 al 1.11.01984, risultano coperti da contribuzione previdenziale e, pertanto, già utili e valorizzati ai fini pensionistici. In particolare, il periodo dal 29.6.1981 al 28.09.1981 risulta presente nella posizione assicurativa INPS (cfr. pag. I rigo I allegato prospetto sintetico), confermata anche dalla variazione matricolare sullo stato di servizio dell'Ufficiale, quale computo ai sensi del DPR 1092/73, mentre il periodo dal 1.10.1984 al 1.11.1984 risulta presente nella citata posizione assicurativa (cfr. pag. I rigo 2 allegato prospetto sintetico) e nello stato di servizio, quale ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della legge 29/79.
Per tali ragioni l’Amministrazione resistente ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
12) Il ricorrente, con memoria del 27.1.2026 ha insistito per l’accoglimento del ricorso precisando che il citato Decreto sarebbe irrilevante ai fini dell’esito del giudizio perché, da un lato, con il ricorso di cui in epigrafe sono state formulate due domande di accertamento mentre il Decreto in questione riguarda solo quella del riscatto gratuito a fini pensionistici e, dall’altro, perché anche con riguardo al profilo pensionistico il riconoscimento non sarebbe satisfattivo, essendo stato illegittimamente limitato ad un periodo inferiore alla durata legale del corso di laurea di 4 anni.
13) All’udienza del 27.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
14) In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del Giudice amministrativo, trattandosi dell’accertamento di spettanze che il dipendente ha chiesto nel corso dell’anno 2023, quando era ancora in servizio (cfr. Cons. Stato, sez. Sez. II, 28 dicembre 2021, n. 8680; T.A.R. Lombardia-Milano, sez. I, 27.10.2022, n. 1036).
15) Nel merito si devono vagliare le due diverse domande proposte.
16) Con riguardo alla domanda di accertamento del diritto al riscatto gratuito ai fini pensionistici si osserva quanto segue.
16.1) Preliminarmente si rileva che l’Amministrazione non ha contestato l’applicabilità dell’art. 32 del D.P.R. n. 1092/73 al ricorrente (-OMISSIS-), in linea con la più recente giurisprudenza, condivisa dal Collegio (cfr.: Cons. Stato, sez. II, 28 dicembre 2021, n. 8680; ID. sez. II, 30 maggio 2024, n. 4841; TAR Emilia Romagna, Parma, 15, giugno 2022, n. 170; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 27 ottobre 2022, n. 1036; TAR Molise, 12 dicembre 2022, n. 477; e TAR Puglia, Lecce, sez. II, 26 gennaio 2023, n. 126; TAR Friuli Venezia Giulia, 21 aprile 2023, n. 160).
Il Comando generale, infatti, con il citato Decreto n. 75/2025, ha riconosciuto il beneficio in questione (seppure decurtato per la presenza di altre forme contributive).
16.2) Nel presente giudizio, pertanto, resta da accertare se al ricorrente spetti o meno il riconoscimento dell’intero periodo di 4 anni di durata legale del corso di laurea oppure, come stabilito con il Decreto n.-OMISSIS-del Comando generale, di un arco temporale inferiore in ragione della presenza di “ altri periodi assicurativi ”.
Il Comando generale, infatti, al fine di verificare la riconoscibilità del beneficio in questione, ha considerato il periodo di 4 anni della durata legale del corso di laurea partendo dalla data di laurea del 2.11.1984 e procedendo a ritroso fino al 2.11.1980 e, così facendo, ha accertato che, in tale arco temporale, vi erano 4 mesi coperti da altre contribuzioni che non potevano essere riconosciuti ai fini del riscatto in parola.
Il ricorrente ha ritenuto che tale modus procedendi sarebbe errato e, pertanto, ha insistito per il riconoscimento pieno del periodo legale del corso di laurea, ritenendo che l’esistenza di taluni periodi contributivi nel quadriennio suddetto non potrebbe giustificare la relativa decurtazione, atteso che il diritto al riscatto gratuito dovrebbe essere comunque garantito per l’intero periodo della durata legale del corso di laurea, talché se negli anni antecedenti alla data di laurea vi fossero periodi non valutabili, l’Amministrazione dovrebbe considerare altri “ periodi non concomitanti con altri periodi assicurativi ” (cfr. memoria del 27.1.2026).
La tesi è infondata.
Il D.P.R. n. 1092/73 portante “norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”, all’art. 32 stabilisce che “ Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi ”.
Il dato letterale della norma è chiaro nel richiedere che gli anni da considerare ai fini del riscatto in parola siano necessariamente quelli “ antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio ”, ossia quelli da computare a ritroso dalla laurea del ricorrente, come correttamente disposto dal Comando generale.
Tale esegesi è stata condivisa anche dalla giurisprudenza secondo cui il periodo di riscatto riconoscibile riguarda gli “ anni antecedenti alla data di conseguimento del diploma di laurea ” e non un lasso temporale collocabile in un diverso periodo storico (cfr. T.A.R. Calabria – Reggio sez. I, 14/1/2025, n. 33; T.A.R. Umbria sez. I, 24/4/2025, n. 466, punto 7), tanto che è stato puntualizzato che “ resta ferma l'eventuale oggettiva impraticabilità del riconoscimento per intero del riscatto del corso legale di laurea per le finalità richieste ove, dall'esame della posizione assicurativa dell'interessato, dovessero risultare periodi coincidenti e già coperti da altra forma di contribuzione ” (T.A.R. Friuli-Venezia -OMISSIS-, Sez. I, 27/2/2024, n. 88; Id. 1.12.2023 n. 372).
Ne consegue che l’Amministrazione resistente ha correttamente applicato il citato art. 32 del D.P.R. n. 1092/73, riconoscendo un periodo valutabile ai fini del riscatto gratuito (leggermente) inferiore a quello della durata legale del corso di laurea perché nell’arco temporale previsto dalla normativa (da computare a ritroso dalla laurea) ha riscontrato la concomitanza di altri periodi assicurativi.
16.3) Pertanto, in ordine alla domanda di riscatto gratuito ex art. 32 D.P.R. n. 1092/73 il Decreto -OMISSIS-deve considerarsi parzialmente satisfattivo della pretesa del ricorrente, con conseguente cessazione della materia del contendere limitatamente al periodo riconosciuto e rigetto della domanda con riguardo al lasso temporale non ammesso al beneficio.
17) Si può quindi passare all’esame della domanda di accertamento del diritto al computo, ai fini stipendiali, del periodo legale del corso di laurea ai sensi dell'art. 1783 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare).
La domanda è fondata.
L’art. 1783 del D.lgs. n. 66/2010 stabilisce che agli effetti della determinazione dello stipendio “… sono computati gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari, in favore degli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente se non coincidenti con il servizio militare ”.
Tale norma, come già precisato da questo Tribunale, prevede il riconoscimento del beneficio sulla base dei medesimi presupposti previsti dal suddetto art. 32 del D.P.R. n. 1092/73 in materia di riscatto ai fini pensionistici (cfr. T.A.R. Liguria sez. I, 30/7/2024, n. 554, secondo cui “ Le medesime considerazioni [del riconoscimento del diritto ex art. 32 cit., n.d.e.] valgono per la determinazione del trattamento stipendiale, in base al disposto dell'art. 1783 del d.lgs. n. 66/2010 ”.
Pertanto l’accertamento della spettanza del diritto al riscatto gratuito ai fini pensionistici ex art 32 D.P.R. n. 1092/73 del periodo legale di durata del corso di laurea comporta anche la sussistenza del parallelo diritto ai fini stipendiali ai sensi dell’art. 1783 Codice dell’Ordinamento Militare, anche se – in questo caso - peraltro per la durata quadriennale piena, senza le decurtazioni disposte per il riscatto ai fini pensionistici.
18) Conclusivamente questo Tribunale, previa disapplicazione di ogni determinazione dell’Amministrazione ostativa al riconoscimento dei diritti del ricorrente accertati con la presente decisione e l’annullamento della nota impugnata di cui in epigrafe:
a) in ordine alla domanda di accertamento del diritto del ricorrente al computo, agli effetti pensionistici, del periodo di durata legale del corso di laurea frequentato, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 1092/73, dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente al periodo computato, mentre rigetta la domanda con riguardo al lasso temporale non ammesso al beneficio;
b) in ordine alla domanda di accertamento del diritto al computo del periodo di durata legale del corso di laurea suddetto agli effetti stipendiali, ai sensi di cui all’art. 1783 del D.lgs. n. 66/2010, la accoglie, con conseguentemente accertamento del relativo diritto e condanna dell’Amministrazione resistente alla rideterminazione della progressione stipendiale del ricorrente in base alla rimodulata anzianità di servizio, con pagamento delle relative differenze retributive e contributive, comprensivo dell’incremento costituito dalla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali sul dovuto sino al soddisfo.
19) Le spese del giudizio possono essere compensate in considerazione della parziale soccombenza reciproca e, comunque, della complessità della normativa in materia e del quadro giurisprudenziale che solo di recente si è orientato in senso favorevole alle domande del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara la cassazione della materia del contendere, in parte lo rigetta e in parte lo accoglie, ai sensi di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE US, Presidente
LL BO, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL BO | SE US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.