Art. 1.
Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451 , sull'esodo volontario e la sistemazione del personale anche sanitario degli Enti dipendenti dai cessati Governi dei territori gia' di sovranita' italiana in Africa, escluse quelle degli articoli 22, 23 e 24, sono estese al personale assunto per i servizi del Municipio di Mogadiscio dalle autorita' italiane anteriormente al 1 marzo 1941 e che alla data della presente legge si trovi ancora in servizio presso lo stesso Municipio o presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia.
Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451 , sull'esodo volontario e la sistemazione del personale anche sanitario degli Enti dipendenti dai cessati Governi dei territori gia' di sovranita' italiana in Africa, escluse quelle degli articoli 22, 23 e 24, sono estese al personale assunto per i servizi del Municipio di Mogadiscio dalle autorita' italiane anteriormente al 1 marzo 1941 e che alla data della presente legge si trovi ancora in servizio presso lo stesso Municipio o presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia.