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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/02/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1631/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luca Angioi, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta civile di primo grado iscritta al n. 1631 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...], il [...] (c.f. ), residente a [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Sperate, in via Sulis, n. 28, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni D. Melis (c.f.
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari, in via Italia n. 138, C.F._2
parte ammessa al gratuito patrocinio come da delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Cagliari del 27.02.2023 (prot. 726/2023);
attrice - opponente
contro
c.f. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Elisabetta Porcu (C.F.
[...]
[...] ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cagliari, via San Benedetto C.F._3
n.13;
convenuta - opposta
e contro
(c.f. ), in persona del Ministro pro tempore in Controparte_2 P.IVA_2
carica, rappresentata per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici, siti in Cagliari, via Dante n. 23;
convenuto - opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 24.02.2023, regolarmente notificato alle controparti, ha Parte_1
presentato atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avente ad oggetto una cartella di pagamento (n. 025 2021 00249493 34 000), rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare
- concedere, anche inaudita altera parte, previa fissazione di udienza ad hoc, prima dell'udienza
di comparizione, stante il fumus boni iuris ed il periculum in mora per i gravi motivi di cui in
narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 025 2021
00249493 34 000, - Ruolo n. 2021/003298 crediti giudiziari anno 2018.
Nel merito
in via principale
- accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità della cartella di pagamento n. 025 2021 00249493
34 000, - Ruolo n. 2021/003298 crediti giudiziari anno 2018, per omessa notifica del prodromico
avviso di liquidazione;
in via subordinata
- accertare e dichiarare l'errore nella determinazione delle somme come indicate nella cartella
di pagamento n. 025 2021 00249493 34 000, - Ruolo n. 2021/003298 crediti giudiziari anno 2018
e, per l'effetto, rideterminare l'importo dovuto dalla signora sulla base della Parte_1
1 sentenza n. 277/2018 emessa dal Tribunale Civile di Cagliari.
- in ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali, oltre IVA e CPA.”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata nei termini di legge, la convenuta
[...]
contestando le deduzioni dell'opponente, ha chiesto di rigetttare Controparte_1
ogni avversa domanda, con le seguenti conclusioni:
“In via preliminare
- accertare e dichiarare inammissibile o comunque rigettare la richiesta di sospensione non
sussistendone i presupposti richiesti dalla legge.
In via principale
- in relazione ai motivi di opposizione, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva
di ; Controparte_3
- accertare e dichiarare legittimo ed esente da vizi l'operato dell' Controparte_3
e rigettare la domanda formulata da parte attrice nei confronti della stessa;
[...]
In subordine
Nella deprecabile ipotesi in cui il Giudice ritenga di accogliere la domanda di parte attrice
- Condannare il Tribunale di Cagliari – , in Controparte_4
persona del pro tempore rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato CP_5
di Cagliari, con sede in Cagliari via Dante n. 23, a tenere indenne l' Controparte_3
da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'oggetto di causa;
[...]
In ogni caso
- con vittoria di spe se, diritti ed onorari di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore
ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
3. Il , costituendosi in giudizio in data 1.12.2021, ha dato atto che, a séguito Controparte_2
di approfonditi controlli, l'ente pubblico si avveduto di aver commesso un errore con riguardo alla somma iscritta a ruolo in forza della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 277 del 22.1.2018, a fronte del quale l'Amministrazione ha già provveduto a disporre uno sgravio parziale sulla cartella
2 esattoriale per € 1.459,12, ricontabilizzando la partita di credito con i seguenti importi: € 98,00 per contributo unificato ed € 729,56 per spese recuperabili per intero, per un totale di € 827,56. Con
il medesimo atto si è richiesto all'Ufficio competente di fornire, entro la data della prima udienza,
il provvedimento di sgravio, che avrebbe potuto determinare la cessazione della materia del contendere.
4. A séguito di plurimi rinvii, si è pervenuti all'odierna udienza del 25.02.2025, nel corso della quale le parti hanno dato atto che è venuta meno la questione sostanziale sottesa all'opposizione.
Pertanto, hanno chiesto l'emissione di una pronuncia di cessata materia del contendere. Per quanto concerne le spese di lite, il difensore dell'opponente e del hanno richiesto Controparte_2
concordemente che le spese processuali siano interamente compensate tra le parti, mentre il procuratore dell' si è rimesso alla valutazione del Giudice in Controparte_3
merito a siffata questione.
****
5. Dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per le ragioni che seguono.
Come anticipato nel punto 4. della parte espositiva che precede, all'udienza da ultimo citata i difensori delle parti hanno richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere,
precisando di aver trovato una soluzione conciliativa, essendo venuta meno la questione sostanziale sottesa al presente giudizio (consistente, in particolare, nel venir meno della pretesa erariale nei confronti dell'opponente).
Deve rammentarsi che la dichiarazione di cessata materia del contendere è di carattere meramente processuale ed inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio;
pertanto, la stessa acquista efficacia di giudicato sostanziale solo con riferimento alla mancanza di interesse, espressa dalle parti in causa, alla prosecuzione del giudizio (Cass. SS.UU. 28 settembre
2000 n. 1048; Cass. Civ. 25 marzo 2010 n. 7185), senza che neppure debba valutarsi “virtualmente”
la fondatezza o meno delle richieste avanzate. Nel caso in cui, poi, sia intervenuta una transazione/accordo conciliativo nel corso del giudizio di merito, dovrà essere senz'altro essere
3 emessa dal Giudice la pronuncia in questione, essendo venuto meno l'interesse ad agire ed a contraddire tra le parti, cioè l'interesse a conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avuto riguardo all' azione proposta dall' attore ed alle difese svolte dal convenuto (Cass. Civ. 4714/2006).
6. Tanto premesso, la richiesta avanzata congiuntamente dalle parti e avente ad oggetto la declaratoria di cessata materia del contendere merita senz'altro accoglimento, in quanto postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di atti volontari delle parti idonei ad eliminare la posizione di contrasto e ogni interesse alla prosecuzione della causa.
7. Le spese di lite del presente giudizio debbono essere interamente compensate tra le parti costituite,
tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso del giudizio e della concorde richiesta avanzata in tal senso dal difensore dell'opponente e del , alla quale non si Controparte_2
è formalmente opposto il difensore dell' . Del resto, considerati inoltre il Controparte_3
modico valore della causa, l'attività in concreto svolta dai procuratori e il loro comportamento collaborativo nel corso della causa – che ha consentito una definizione anticipata della lite − , deve ritenersi senz'altro giustificata la compensazione totale delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara cessata la materia del contendere;
b. compensa interamente tra le parti costituite le spese di lite del presente giudizio.
Cagliari, 26 febbraio 2025
Il giudice
Dott. Luca Angioi
4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luca Angioi, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta civile di primo grado iscritta al n. 1631 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...], il [...] (c.f. ), residente a [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Sperate, in via Sulis, n. 28, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni D. Melis (c.f.
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari, in via Italia n. 138, C.F._2
parte ammessa al gratuito patrocinio come da delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Cagliari del 27.02.2023 (prot. 726/2023);
attrice - opponente
contro
c.f. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Elisabetta Porcu (C.F.
[...]
[...] ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cagliari, via San Benedetto C.F._3
n.13;
convenuta - opposta
e contro
(c.f. ), in persona del Ministro pro tempore in Controparte_2 P.IVA_2
carica, rappresentata per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici, siti in Cagliari, via Dante n. 23;
convenuto - opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 24.02.2023, regolarmente notificato alle controparti, ha Parte_1
presentato atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avente ad oggetto una cartella di pagamento (n. 025 2021 00249493 34 000), rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare
- concedere, anche inaudita altera parte, previa fissazione di udienza ad hoc, prima dell'udienza
di comparizione, stante il fumus boni iuris ed il periculum in mora per i gravi motivi di cui in
narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 025 2021
00249493 34 000, - Ruolo n. 2021/003298 crediti giudiziari anno 2018.
Nel merito
in via principale
- accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità della cartella di pagamento n. 025 2021 00249493
34 000, - Ruolo n. 2021/003298 crediti giudiziari anno 2018, per omessa notifica del prodromico
avviso di liquidazione;
in via subordinata
- accertare e dichiarare l'errore nella determinazione delle somme come indicate nella cartella
di pagamento n. 025 2021 00249493 34 000, - Ruolo n. 2021/003298 crediti giudiziari anno 2018
e, per l'effetto, rideterminare l'importo dovuto dalla signora sulla base della Parte_1
1 sentenza n. 277/2018 emessa dal Tribunale Civile di Cagliari.
- in ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali, oltre IVA e CPA.”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata nei termini di legge, la convenuta
[...]
contestando le deduzioni dell'opponente, ha chiesto di rigetttare Controparte_1
ogni avversa domanda, con le seguenti conclusioni:
“In via preliminare
- accertare e dichiarare inammissibile o comunque rigettare la richiesta di sospensione non
sussistendone i presupposti richiesti dalla legge.
In via principale
- in relazione ai motivi di opposizione, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva
di ; Controparte_3
- accertare e dichiarare legittimo ed esente da vizi l'operato dell' Controparte_3
e rigettare la domanda formulata da parte attrice nei confronti della stessa;
[...]
In subordine
Nella deprecabile ipotesi in cui il Giudice ritenga di accogliere la domanda di parte attrice
- Condannare il Tribunale di Cagliari – , in Controparte_4
persona del pro tempore rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato CP_5
di Cagliari, con sede in Cagliari via Dante n. 23, a tenere indenne l' Controparte_3
da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'oggetto di causa;
[...]
In ogni caso
- con vittoria di spe se, diritti ed onorari di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore
ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
3. Il , costituendosi in giudizio in data 1.12.2021, ha dato atto che, a séguito Controparte_2
di approfonditi controlli, l'ente pubblico si avveduto di aver commesso un errore con riguardo alla somma iscritta a ruolo in forza della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 277 del 22.1.2018, a fronte del quale l'Amministrazione ha già provveduto a disporre uno sgravio parziale sulla cartella
2 esattoriale per € 1.459,12, ricontabilizzando la partita di credito con i seguenti importi: € 98,00 per contributo unificato ed € 729,56 per spese recuperabili per intero, per un totale di € 827,56. Con
il medesimo atto si è richiesto all'Ufficio competente di fornire, entro la data della prima udienza,
il provvedimento di sgravio, che avrebbe potuto determinare la cessazione della materia del contendere.
4. A séguito di plurimi rinvii, si è pervenuti all'odierna udienza del 25.02.2025, nel corso della quale le parti hanno dato atto che è venuta meno la questione sostanziale sottesa all'opposizione.
Pertanto, hanno chiesto l'emissione di una pronuncia di cessata materia del contendere. Per quanto concerne le spese di lite, il difensore dell'opponente e del hanno richiesto Controparte_2
concordemente che le spese processuali siano interamente compensate tra le parti, mentre il procuratore dell' si è rimesso alla valutazione del Giudice in Controparte_3
merito a siffata questione.
****
5. Dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per le ragioni che seguono.
Come anticipato nel punto 4. della parte espositiva che precede, all'udienza da ultimo citata i difensori delle parti hanno richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere,
precisando di aver trovato una soluzione conciliativa, essendo venuta meno la questione sostanziale sottesa al presente giudizio (consistente, in particolare, nel venir meno della pretesa erariale nei confronti dell'opponente).
Deve rammentarsi che la dichiarazione di cessata materia del contendere è di carattere meramente processuale ed inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio;
pertanto, la stessa acquista efficacia di giudicato sostanziale solo con riferimento alla mancanza di interesse, espressa dalle parti in causa, alla prosecuzione del giudizio (Cass. SS.UU. 28 settembre
2000 n. 1048; Cass. Civ. 25 marzo 2010 n. 7185), senza che neppure debba valutarsi “virtualmente”
la fondatezza o meno delle richieste avanzate. Nel caso in cui, poi, sia intervenuta una transazione/accordo conciliativo nel corso del giudizio di merito, dovrà essere senz'altro essere
3 emessa dal Giudice la pronuncia in questione, essendo venuto meno l'interesse ad agire ed a contraddire tra le parti, cioè l'interesse a conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avuto riguardo all' azione proposta dall' attore ed alle difese svolte dal convenuto (Cass. Civ. 4714/2006).
6. Tanto premesso, la richiesta avanzata congiuntamente dalle parti e avente ad oggetto la declaratoria di cessata materia del contendere merita senz'altro accoglimento, in quanto postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di atti volontari delle parti idonei ad eliminare la posizione di contrasto e ogni interesse alla prosecuzione della causa.
7. Le spese di lite del presente giudizio debbono essere interamente compensate tra le parti costituite,
tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso del giudizio e della concorde richiesta avanzata in tal senso dal difensore dell'opponente e del , alla quale non si Controparte_2
è formalmente opposto il difensore dell' . Del resto, considerati inoltre il Controparte_3
modico valore della causa, l'attività in concreto svolta dai procuratori e il loro comportamento collaborativo nel corso della causa – che ha consentito una definizione anticipata della lite − , deve ritenersi senz'altro giustificata la compensazione totale delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara cessata la materia del contendere;
b. compensa interamente tra le parti costituite le spese di lite del presente giudizio.
Cagliari, 26 febbraio 2025
Il giudice
Dott. Luca Angioi
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